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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 1972

Cassazione n. 21844/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/1972 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 46836/23 Pirone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico; Ritenuto inoltre, quanto alla dedotta nullità della sentenza per la difformità tra il nome del giudice indicato nell'intestazione della sentenza e quello dell'estensore che la ha effettivamente sottoscritta (così come risulta anche dal verbale di udienza) che si tratta di doglianza manifestamente infondata, dal momento che secondo la giurisprudenza di legittimità l'indicazione, nell'intestazione della sentenza, dei nominativi di magistrati diversi da quelli che hanno deliberato integra un errore materiale dal quale, ove la sentenza sia sottoscritta dai componenti del collegio giudicante correttamente indicati nel verbale di udienza, non deriva alcuna nullità (Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Alloro, Rv. 283964) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/1972 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 46836/23 Pirone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico; Ritenuto inoltre, quanto alla dedotta nullità della sentenza per la difformità tra il nome del giudice indicato nell'intestazione della sentenza e quello dell'estensore che la ha effettivamente sottoscritta (così come risulta anche dal verbale di udienza) che si tratta di doglianza manifestamente infondata, dal momento che secondo la giurisprudenza di legittimità l'indicazione, nell'intestazione della sentenza, dei nominativi di magistrati diversi da quelli che hanno deliberato integra un errore materiale dal quale, ove la sentenza sia sottoscritta dai componenti del collegio giudicante correttamente indicati nel verbale di udienza, non deriva alcuna nullità (Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Alloro, Rv. 283964) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 21844/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris