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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 27527/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.

P.R. 309/1990, nonché violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

L'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitunn.

Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a !sostegno del ricorso.

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'art 581, lett d), cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591, lett c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. 309/1990, nonché violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. L'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitunn. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a !sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'art 581, lett d), cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591, lett c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 27527/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris