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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02455/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2150/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro I.N.P.S– [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2150/2020 dell’ Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 857/2017 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il27/11/2017 R.G.N. 808/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 27 novembre 2017, pronun ciata ai sensi dell’art. 445 bis , comma 7 , cod.proc.civ., dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] perché non depositato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso;

2. [OSCURATO:PERSONA] pro poneva appello avverso la decisione di primo grado e la Corte di appello di Catania, con la sentenza qui impugnata, dichiarava inammissibile il gravame, ai sensi della medesima disposizione, trattandosi di sentenza « per legge inappellabile», tanto se definita per ragioni di merito quanto di rito;

3. la parte in epigrafe ha propo sto ricorso in cassazione contro la decisione di primo grado, con tre motivi;

4. l’INPS ha rilasciato procura scritta; [OSCURATO:PERSONA]:

5. deve, in via preliminare, ribadirsi che il ricorso in cassazione è rivolto alla sentenza del Tribunale di Siracusa, resa il 27 novembre 2017;

6. conseguentemente, deve d ichiara rsi l’inammissibilità dell’impugnazione perché tardivamente proposta: la sentenza d i R.G.N.2150/2020 primo grado, come indicato, è del 27 novembre 2017; il presente ricorso risulta notificato il 17 dicembre 2019, ben oltre i termini di cui all’art. 327 cod.proc.civ.;

7. il potere d'impugnare la pronuncia si è, dunque , consumato.

Si osserva che « q uando sia impugnata con l' appello una sentenza che per legge èinappellabile [ … ] si ( forma ) il giudicato sulle statuizioni del provvedimento di primo grado, in difetto di ritualeimpugnazione» (v., in motivazione, tra le altre, Cass. nr. 30550 del 2022, § 2 dei « Motivi della decisione » , sia pure con riferimento all’ipotesi di appello avverso giudizio di opposizione ad atti esecutivi, ma con affermazione di principi generali);

8. n essun rilievo assume , peraltro , la previsione di cui all’art. 348 ter, comma 3, cod.proc.civ. - richiamata dalla ricorrente per affermare la tempestività dell’azione- che disciplina una diversa ipotesi di inammissibilità dell’appello ( cioè « quando lo stesso non ha una ragionevole possibilità di essere accolto»).

Il richiamo non è, dunque, pertinente;

9. non si fa luogo a pronuncia sulle spese, sussistendo le condizioni di applicazione della regola dell’esonero di cui all’art. 152 disp.att.cod.proc.civ.; 10.ricorrono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo ove lo stesso risulti dovuto ( dovendosi peraltro rilevare che risulta in atti delibera di ammissione , in via anticipata e provvisoria, al gratuito patrocinio).

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

R.G.N.2150/2020 Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2150/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro I.N.P.S– [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2150/2020 dell’ Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 857/2017 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il27/11/2017 R.G.N. 808/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 27 novembre 2017, pronun ciata ai sensi dell’art. 445 bis , comma 7 , cod.proc.civ., dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] perché non depositato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso; 2. [OSCURATO:PERSONA] pro poneva appello avverso la decisione di primo grado e la Corte di appello di Catania, con la sentenza qui impugnata, dichiarava inammissibile il gravame, ai sensi della medesima disposizione, trattandosi di sentenza « per legge inappellabile», tanto se definita per ragioni di merito quanto di rito; 3. la parte in epigrafe ha propo sto ricorso in cassazione contro la decisione di primo grado, con tre motivi; 4. l’INPS ha rilasciato procura scritta; [OSCURATO:PERSONA]: 5. deve, in via preliminare, ribadirsi che il ricorso in cassazione è rivolto alla sentenza del Tribunale di Siracusa, resa il 27 novembre 2017; 6. conseguentemente, deve d ichiara rsi l’inammissibilità dell’impugnazione perché tardivamente proposta: la sentenza d i R.G.N.2150/2020 primo grado, come indicato, è del 27 novembre 2017; il presente ricorso risulta notificato il 17 dicembre 2019, ben oltre i termini di cui all’art. 327 cod.proc.civ.; 7. il potere d'impugnare la pronuncia si è, dunque , consumato. Si osserva che « q uando sia impugnata con l' appello una sentenza che per legge èinappellabile [ … ] si ( forma ) il giudicato sulle statuizioni del provvedimento di primo grado, in difetto di ritualeimpugnazione» (v., in motivazione, tra le altre, Cass. nr. 30550 del 2022, § 2 dei « Motivi della decisione » , sia pure con riferimento all’ipotesi di appello avverso giudizio di opposizione ad atti esecutivi, ma con affermazione di principi generali); 8. n essun rilievo assume , peraltro , la previsione di cui all’art. 348 ter, comma 3, cod.proc.civ. - richiamata dalla ricorrente per affermare la tempestività dell’azione- che disciplina una diversa ipotesi di inammissibilità dell’appello ( cioè « quando lo stesso non ha una ragionevole possibilità di essere accolto»). Il richiamo non è, dunque, pertinente; 9. non si fa luogo a pronuncia sulle spese, sussistendo le condizioni di applicazione della regola dell’esonero di cui all’art. 152 disp.att.cod.proc.civ.; 10.ricorrono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo ove lo stesso risulti dovuto ( dovendosi peraltro rilevare che risulta in atti delibera di ammissione , in via anticipata e provvisoria, al gratuito patrocinio). La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. R.G.N.2150/2020 Così deciso in Roma,
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