CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 40290/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte di appello di Milano, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della pronuncia emessa in data 5/12/2023 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, rideterminava la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 1470,00 di multa ciascuno in relazione ai delitti di rapina aggravata, lesioni aggravate e furto aggravato. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso in cassazione entrambi gli imputati tramite il difensore fiduciario per lamentare, quale unico motivo, la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. 3. Il motivo proposto è manifestamente infondato. In tema di concordato in appello, è consentito il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, al vizio di motivazione che è oggetto del presente ricorso (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella, Rv. 285619), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), alla sussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853), alla non configurabilità di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755), in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell