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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 18820/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTÀ di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 3 agosto 2022 il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero (art. 310 cod. proc. pen.) e in riforma dell'ordinanza resa dal G.i.p. dello stesso Tribunale, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di avvicinamento poiché gravemente indiziato del delitto di atti persecutori in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso l'ordinanza di seconda istanza, il difensore del Vecchi ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di atti persecutori.

2.2. Con il secondo motivo sono state dedotte l'illogicità e l'apparenza della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari (richiamando pure il disposto dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.), nonché in ordine alla denunciata «inidoneità ed inefficacia della misura adottata». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini che si espongono, e deve essere accolto.

1. I motivi di censura possono essere esaminati congiuntamente.

L'ordinanza impugnata ha affermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (in riforma della decisione di prima istanza), limitandosi: - ad affermare che siano stati «accertat[i]» numerosi appostamenti dell'indagato nei pressi dell'abitazione della vittima (di cui è vicino di casa), le foto scattate senza il suo consenso, le denunce (da parte dello stesso indagato) con richiesta di intervento delle Forze dell'ordine per presunti illeciti (senza chiarire le ragioni per cui le denunce abbiano costituito atti da sussumere nella fattispecie incriminatrice), nonché un alterco tra il Vecchi e la vittima, che avrebbe determinato «anche conseguenze sulla salute» di quest'ultima, soggiungendo che nella specie si sarebbe pertanto prodotto nella vittima «uno stato di angoscia e paura»; - e a fondare tale asserto sul richiamo delle «sit in atti».

Si tratta di un iter argomentativo del tutto generico, ed anzi apodittico rispetto alla sussistenza dell'evento del delitto, che non ha in alcun modo specificato le condotte attribuite al Vecchi (sia pure nell'ottica gravemente indiziaria propria della cautela) e non ha consentito di avere riguardo agli elementi di fatto apprezzati dal Tribunale (non valendo in tale senso l'onnicomprensivo rimando alle sommarie informazioni assunte, peraltro senza neppure indicare i soggetti escussi).

Alla stessa stregua, il Tribunale ha affermato la sussistenza del pericolo di reiterazione, facendo riferimento - nuovamente in maniera del tutto apodittica e affidandosi ad argomentazioni di puro genere prive di efficacia dimostrativa - alle «condotte cui il Vecchi sembra essere aduso» e «alla conseguente probabilità della loro reiterazione».

In conclusione, il contenuto dell'atto impugnato non ha compiutamente esplicitato le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, ossia non ha reso argomentazioni congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.), anche al di là della mancata considerazione di quanto rappresentato dalla difesa del Vecchi nella propria memoria; ed anzi, con riferimento all'evento del delitto e alle esigenze cautelari ha reso una motivazione apparente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01).

Se ne impone, allora, l'annullamento con rinvio, divenendo superflua ogni ulteriore considerazione e risultando assorbite le censure relative alle prescrizioni inerenti alla misura applicata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTÀ di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 3 agosto 2022 il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero (art. 310 cod. proc. pen.) e in riforma dell'ordinanza resa dal G.i.p. dello stesso Tribunale, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di avvicinamento poiché gravemente indiziato del delitto di atti persecutori in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso l'ordinanza di seconda istanza, il difensore del Vecchi ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di atti persecutori. 2.2. Con il secondo motivo sono state dedotte l'illogicità e l'apparenza della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari (richiamando pure il disposto dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.), nonché in ordine alla denunciata «inidoneità ed inefficacia della misura adottata». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini che si espongono, e deve essere accolto. 1. I motivi di censura possono essere esaminati congiuntamente. L'ordinanza impugnata ha affermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (in riforma della decisione di prima istanza), limitandosi: - ad affermare che siano stati «accertat[i]» numerosi appostamenti dell'indagato nei pressi dell'abitazione della vittima (di cui è vicino di casa), le foto scattate senza il suo consenso, le denunce (da parte dello stesso indagato) con richiesta di intervento delle Forze dell'ordine per presunti illeciti (senza chiarire le ragioni per cui le denunce abbiano costituito atti da sussumere nella fattispecie incriminatrice), nonché un alterco tra il Vecchi e la vittima, che avrebbe determinato «anche conseguenze sulla salute» di quest'ultima, soggiungendo che nella specie si sarebbe pertanto prodotto nella vittima «uno stato di angoscia e paura»; - e a fondare tale asserto sul richiamo delle «sit in atti». Si tratta di un iter argomentativo del tutto generico, ed anzi apodittico rispetto alla sussistenza dell'evento del delitto, che non ha in alcun modo specificato le condotte attribuite al Vecchi (sia pure nell'ottica gravemente indiziaria propria della cautela) e non ha consentito di avere riguardo agli elementi di fatto apprezzati dal Tribunale (non valendo in tale senso l'onnicomprensivo rimando alle sommarie informazioni assunte, peraltro senza neppure indicare i soggetti escussi). Alla stessa stregua, il Tribunale ha affermato la sussistenza del pericolo di reiterazione, facendo riferimento - nuovamente in maniera del tutto apodittica e affidandosi ad argomentazioni di puro genere prive di efficacia dimostrativa - alle «condotte cui il Vecchi sembra essere aduso» e «alla conseguente probabilità della loro reiterazione». In conclusione, il contenuto dell'atto impugnato non ha compiutamente esplicitato le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, ossia non ha reso argomentazioni congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.), anche al di là della mancata considerazione di quanto rappresentato dalla difesa del Vecchi nella propria memoria; ed anzi, con riferimento all'evento del delitto e alle esigenze cautelari ha reso una motivazione apparente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01). Se ne impone, allora, l'annullamento con rinvio, divenendo superflua ogni ulteriore considerazione e risultando assorbite le censure relative alle prescrizioni inerenti alla misura applicata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]
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