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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 35830/2023

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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 13794-2021 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrenti - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gianfranco, MALFI Salvatore, BRUNO Giovanni; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 6929-2020, pubblicata l’11novembre 202 0 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 3novembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Roma, lì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 13794-2021 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrenti - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gianfranco, MALFI Salvatore, BRUNO Giovanni; -intimati - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 6929-2020, pubblicata l’11novembre 202 0 ; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 3novembre 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, lì
Sentenza Cassazione n. 35830/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris