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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15172/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria presentata dalla difesa con cui si insiste in ordine ai motivi di ricorso facendo presente come, per motivi inspiegabili, nel verbale di udienza la parte in cui risulta essere stata effettuata l'eccezione ad opera della difesa risulta interlineata OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la nullità assoluta determinata dalla notifica avvenuta nelle forme di cui all'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. in luogo di quella ex art. 157-ter cod. proc. pen., essendo stata abrogata la prima di dette norme dalla legge n. 150 del 2022, è indeducibile in quanto, costituendo quella rappresentata (notifica della citazione in appello al difensore di fiducia del Veneruso in luogo di quella prevista dall'art. 157- ter cod. proc. pen.) una nullità a regime intermedio, sarebbe stato necessario rilevare il vizio in occasione dell'udienza, sede in cui, contrariamente a quanto enunciato nel ricorso, nessuna eccezione è stata presentata, visto che la parte del verbale di udienza, là dove si dà atto dell'eccezione ad opera della difesa dell'imputato, risulta cancellata e, pertanto, mai formalmente formulata, a nulla rilevando le doglianze sul punto contenute nella memoria; rilevato che il secondo motivo con cui si deduce la mancanza della minaccia, elemento oggettivo di cui al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (in tali termini qualificato l'originaria imputazione di cui all'art. 336 cod. pen.) è manifestamente infondato tenuto conto della corretta risposta ad identica doglianza fornita dalla Corte di appello che ha rilevato come la frase "per fortuna mi avere fermato in compagnia di due signore altrimenti vi avrei fatto passare un brutto quarto d'ora" assumesse, nell'ambito del controllo dell'autovettura e dei passeggeri, valenza di minaccia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria presentata dalla difesa con cui si insiste in ordine ai motivi di ricorso facendo presente come, per motivi inspiegabili, nel verbale di udienza la parte in cui risulta essere stata effettuata l'eccezione ad opera della difesa risulta interlineata OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la nullità assoluta determinata dalla notifica avvenuta nelle forme di cui all'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. in luogo di quella ex art. 157-ter cod. proc. pen., essendo stata abrogata la prima di dette norme dalla legge n. 150 del 2022, è indeducibile in quanto, costituendo quella rappresentata (notifica della citazione in appello al difensore di fiducia del Veneruso in luogo di quella prevista dall'art. 157- ter cod. proc. pen.) una nullità a regime intermedio, sarebbe stato necessario rilevare il vizio in occasione dell'udienza, sede in cui, contrariamente a quanto enunciato nel ricorso, nessuna eccezione è stata presentata, visto che la parte del verbale di udienza, là dove si dà atto dell'eccezione ad opera della difesa dell'imputato, risulta cancellata e, pertanto, mai formalmente formulata, a nulla rilevando le doglianze sul punto contenute nella memoria; rilevato che il secondo motivo con cui si deduce la mancanza della minaccia, elemento oggettivo di cui al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (in tali termini qualificato l'originaria imputazione di cui all'art. 336 cod. pen.) è manifestamente infondato tenuto conto della corretta risposta ad identica doglianza fornita dalla Corte di appello che ha rilevato come la frase "per fortuna mi avere fermato in compagnia di due signore altrimenti vi avrei fatto passare un brutto quarto d'ora" assumesse, nell'ambito del controllo dell'autovettura e dei passeggeri, valenza di minaccia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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