CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 ottobre 2021
Cassazione n. 40365/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Enna udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale Pietro MOLINO che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 maggio 2021 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Enna ha disposto sequestro preventivo nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FORNO, indagato in ordine al reato continuato di cui all'art. 512 bis cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] FORNO ha, quindi, avanzato istanza di riesame avverso il predetto provvedimento di sequestro argomentando in ordine all'insussistenza del fumus commissi delicti. 3. Il Tribunale di Enna, con ordinanza pronunciata in data 21 ottobre 2021, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame in relazione ai beni di cui alle lettere da d) ad i) per carenza di interesse stante l'insussistenza di alcun attuale potere di disposizione sui predetti beni da parte del FORNO e rigettato il gravame in relazione i beni di cui alle lettere a), b) e c) ritenendo sussistente il futrus commissi delicti del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. I giudici distrettuali hanno, in particolare, evidenziato che le donazioni in favore dei figli Matteo e Francesco sono state effettuate il giorno dopo l'emissione della misura di prevenzione nei confronti del ricorrente, all'epoca il FORNO poteva fondatamente presumere la sottoposizione ad una misura di prevenzione per esser stato condannato per diversi reati «dalla spiccata pericolosità socio-economica» ed in quanto i beni immobili donati ai figli erano già stati sottoposti a sequestro per equivalente in relazione a reati di natura fiscale. 4. Il ricorrente, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Enna, lamentando, con il primo motivo di impugnazione ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 322, 568 comma 4 e 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. Secondo la difesa il Tribunale ha erroneamente dichiarato il riesame parzialmente inammissibile per carenza di interesse, ignorando l'orientamento della Suprema Corte in virtù del quale il soggetto indagato del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. è titolare di un interesse ad impugnare il sequestro di beni intestati a terzi proprio in virtù della natura del reato di trasferimento fraudolento di valori e della conseguente disponibilità di fatto dei beni fittiziamente intestati a terzi. 5. Con il secondo motivo di ricorso il FORNO, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., lamenta l'insussistenza del fumus commissi delicti del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. Secondo il ricorrente la motivazione del provvedimento impugnato è carente in relazione all'elemento soggettivo del reato rubricato ed, in particolare, in ordine all'esistenza del fondato timore dell'avvio di un provvedimento di prevenzione nel periodo 2014/2018. La doglianza difensiva trova fondamento nella circostanza che la gran parte dei negozi giuridici contestati sono stati conclusi prima della notifica al FORNO della proposta di applicazione della misura di prevenzione. La difesa sottolinea, inoltre, che il ricorrente non poteva avere fondato timore di esser sottoposto a misura di prevenzione in quanto il ricorrente è stato condannato solo per due reati di usura e per il reato di illecito trattamento di dati, reati peraltro che gli hanno fatto conseguire esigui profitti. Secondo il ricorrente è, infine, inverosimile che il FORNO abbia posto in essere le donazioni ai suoi discendenti di cui alle lettere a), b) e C) al fine di eludere lec disposizioni in materia di misure di prevenzione in quanto tali atti rientrano nella presunzione di fittizietà di cui all'art. 26 D.I.gs. 159/2011.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. L'ordinanza impugnata non è connotata da alcuna violazione di legge, il Tribunale ha correttamente affermato che FORNO [OSCURATO:PERSONA] non ha diritto alla restituzione con conseguente carenza di interesse del ricorrente. 2.1. La legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen. all'indagato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione (proprietario della cosa, titolari di un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene sequestrato e anche il soggetto che ne abbia il possesso o la detenzione qualificati). Va ribadito che, oltre alla legittimazione, deve sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni, anche quelle cautelari. L'impugnazione, quindi, può essere proposta solamente da chi, in caso di accoglimento, ha diritto alla restituzione del bene. Nel caso di indagato del reato di interposizione fittizia, in linea di principio, è possibile riconoscere la legittimazione a impugnare provvedimento di sequestro preventivo, tuttavia, per l'ammissibilità del gravame, deve sussistere l'interesse alla impugnazione, come previsto in via generale dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., occorre cioè che la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere peraltro attuale e concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. 2.2. Tali consolidati principi di diritto sono stati correttamente applicati al caso oggetto di scrutinio, il Tribunale ha affermato che, in caso di beni in relazione ai quali è stata posta in essere una interposizione fittizia, è solo il terzo ad avere un interesse personale e diretto a provare la legittima acquisizione dei beni ovvero l'assenza di fittizia intestazione degli stessi e, di conseguenza, ad avanzare richiesta di restituzione al giudice che procede (fra le tante Sez. 2, n. 17852 del 12/03/2015, Cavallini, Rv. 263756 - 01, Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231 - 01).2.3. Nel caso in esame è evidente che l'indagato non abbia diritto alla restituzione, lo stesso FORNO nel proprio ricorso ha sottolineato di non esser titolare dei beni indicati alle lettere da d) ad i) ed ha sostenuto con riferimento ai predetti beni la mancanza del fumus commissi delicti del reato di trasferimento fraudolento di valori, sottolineando che la finalità dei trasferimenti immobiliari nei confronti dei figli «fosse quella tipica delle donazioni intra familiari, ossia anticipatoria degli effetti della successione» (cfr. pag. 15 del ricorso). [OSCURATO:PERSONA] condivide, peraltro, il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la legittimazione ad impugnare la misura cautelare reale deve essere individuata avendo riguardo alla situazione di fatto e di diritto prospettata dal ricorrente (cfr. Sez. 3, n. 8625 del 17/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282890 - 01: «In tema di misure cautelari reali adottate nei confronti di un soggetto terzo che si assuma interposto, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione presentato dal soggetto presunto interponente che invochi l'insussistenza del rapporto fiduciario, e quindi la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, essendo quest'ultimo l'unico soggetto legittimato all'impugnazione, in quanto avente diritto, in ipotesi, alla restituzione del bene»). In applicazione di tale principio di diritto l'odierno ricorrente - che assume l'effettività delle donazioni in favore dei figli - deve essere dichiarato carente di interesse in relazione a tale motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato perché infondato. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. 3.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte ; peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi .Sez. U. n. 5876 del 13/02/2004, Ferazzi, Rv. 226710- 01 e Sez. U. n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611- 01), inidoneità sicuramente non ravvisabile nel caso oggetto di scrutino. 3.2. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e mancanza di motivazione, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi logico-fattuali che hanno indotto i giudici del Riesame a confermare l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. Ne consegue che il secondo motivo di ricorso deve essere depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano riguardo a diversi punti della pronuncia impugnata ed, in particolare, dei rilievi riferibili a presunte carenze della motivazione sviluppata dal Tribunale in tema di sussistenza del fumus commissi delicti, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici del riesame rispetto alla quale non si segnala alcuna assenza fisica di motivazione ma si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali inammissibili in questa sede. 3.3. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente l'ordinanza impugnata è correttamente motivata stante l'adeguatezza delle linee argomentative e la congruenza logica del discorso giustificativo della decisione con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. Il Tribunale ha, infatti indicato, nel corpo della esauriente e fondata motivazione, gli elementi da cui desumere che i trasferimenti oggetto di indagine erano frutto del timore del FORNO di esser sottoposto a misura di prevenzione e fondati su una chiara volontà elusiva; in particolare i giudici del riesame hanno valorizzato la circostanza che i beni descritti alle lettere A•B-C sono stati donati ai figli Matteo e Francesco il giorno successivo alla emissione del provvedimento impositivo della misura di prevenzione nei confronti del ricorrente e che tali beni erano già stati sottoposti a sequestro per equivalente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nicosia in relazione a reati fiscali contestati al FORNO in altro procedimento. I giudici del riesame hanno, inoltre, sottolineato, con motivazione esaustiva e priva di difetti logici, che il carattere elusivo delle predette donazioni ed il fondato e concreto timore del ricorrente di esser sottoposto a misura di prevenzione trovava ulteriore fondamento nella circostanza che il FORNO è stato destinatario di condanne definitive per reati di significativa gravità (truffa e traffico illecito di dati) oltre che condannato in primo grado per il reato di usura. La motivazione dell'ordinanza impugnata è, pertanto, conforme alle risultanze investigative ed all'orientamento giurisprudenziale in tema di accertamento dell'elemento psicologico del reato di interposizione fittizia, tanto più in considerazione del fatto che l'essere stato più volte condannato ed aver subito di recente un sequestro per equivalente in altro procedimento rendeva facilmente prevedibile il prossimo inizio del procedimento di prevenzione.3.4. Va ribadito, peraltro, che il dolo specifico del reato previsto dall'art. 512 bis cod. pen. consiste nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e ben può essere configurabile anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato, come nel caso di specie, possa fondatamente presumerne l'inizio (vedi sul punto Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282645 - 01). Si tratta, infatti, di un reato istantaneo con effetti permanenti a forma libera, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'intestazione fittizia protesa ad eludere le disposizioni legislative in tema di misure di prevenzione, di modo che, per questa sua caratteristica, risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia stato ancora disposto. Lo "scopo elusivo" che connota il necessario dolo specifico prescinde, pertanto, dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne il concreto esito. Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto, con motivazione ineccepibile in punto di logica, che i trasferimenti operati il giorno successivo l'emissione della misura di prevenzione, lungi dal costituire il frutto di genuina liberalità, hanno rappresentato solo lo schermo dietro il quale [OSCURATO:PERSONA] FORNO ha tentato di porre al riparo gli immobili di sua proprietà dai rischi di una possibile confisca di prevenzione, potendo a tal fine confidare sulla compiacente collaborazione prestata da diversi soggetti, appartenenti alla sua cerchia familiare. Ogni interpretazione alternativa all'opzione riconosciuta nell'ordinanza impugnata appare connotata da astrattezza ed illogicità, oltre che prive di alcun fondamento storico-fattuale. 3.5. Del tutto infondato è l'ultimo argomento difensivo secondo il quale le cessioni di beni in contestazione, in quanto effettuate in favore di prossimi congiunti, sarebbero di per sé inidonee ad integrare il reato rubricato; questo Collegio condivide infatti l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12-quinquies della L. 356/1992 -ora 512 bis cod. pen.-, è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare. La presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 26, D.L.gs. 159/2011 non impedisce, invero, di configurare tale fattispecie di reato né rende necessario l'ulteriore accertamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale (Sez. 6, n. 13843 del 27/2/2019, Rv. 275372; Sez. 2, n. 12680, del 6/12/2018, non massinnata; Sez. 6, n. 22568 del 11/04/2017, Rv. 270035, Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270087 - 01).L'affermazione contenuta nel ricorso secondo il quale il FORNO [OSCURATO:PERSONA] -se avesse voluto eludere la normativa vigente- avrebbe intestato fittiziamente i beni a soggetti estranei piuttosto che al figlio, in modo da evitare l'eventuale riconoscimento della presunzione prevista dall'art. 26 cit., risulta del tutto generica, apodittica ed aspecifica. 4. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 5. Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenziali statuizioni dettate in di