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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03667/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sua condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

Rilevato che il primo motivo, con cui vengono dedotti vizi di motivazione sulla ritenuta natura distrattiva della condotta contestata a titolo di bancarotta patrimoniale, è invero generico e per certi versi manifestamente infondato.

Il ricorrente, infatti, non si è confrontato compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che in maniera logica, sulla base delle evidenze esposte, ha anzitutto fondato la propria decisione sulla ritenuta mancanza della prova della effettiva stipulazione del contratto di locazione dei beni acquisiti in leasing dalla fallita e della attendibilità del documento rinvenuto presso la società che dovrebbe comprovare il negozio.

Ed in proposito la Corte ha tutt'altro che ignorato l'obiezione della difesa che, a riprova dell'effettività del negozio, aveva evocato il pagamento della prima mensilità del canone di locazione, evidenziando però come la circostanza sia stata semplicemente asserita dall'imputato, mentre nei motivi d'appello - e pervero nemmeno con il ricorso - il ricorrente non ha precisato quali ulteriori ed oggettive risultanze processuali dimostrerebbero tale pagamento.

Né comunque viene precisata la decisività dell'obiezione pretermessa, posto che, anche qualora volesse darsi credito a quanto eccepito dal ricorrente, comunque, come sottolineato dai giudici del merito, l'imputato non si sarebbe attivato per riscuotere i successivi canoni asseritamente dovuti alla fallita, omissione correttamente ritenuta integrare gli estremi della distrazione penalmente rilevante.

Rilevato poi che è manifestamente infondata la doglianza relativa alla mancata attivazione da parte della curatela per rientrare in possesso dei beni distratti.

L'omessa confutazione di tale obiezione è infatti irrilevante nella misura in cui si trattava di censura manifestamente infondata, atteso che, a tutto concedere, le eventuali negligenze del curatore sopravvengono alla consumazione del reato e risultano dunque ininfluenti ai fini della sua configurabilità.

Rilevato che è generico e manifestamente infondato anche il secondo motivo, con il quale vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

Una volta esposte le ragioni della ritenuta configurabilità del più grave delitto previsto dall'art. 216 legge fall. alcun particolare onere nnotivazionale gravava sulla Corte in merito al diniego della riqualificazione del fatto in quello di cui all'art. 217 della stessa legge.

E tanto la sentenza impugnata quanto quella di primo grado, con la cui motivazione già i motivi d'appello non si erano compiutamente confrontati, hanno evidenziato le ragioni del disegno fraudolento sotteso alla mancata consegna della contabilità alla curatela, ragioni avversate solo in maniera assertiva e congetturale con il gravame di merito e nemmeno considerate, con riguardo all'apparato argomentativo articolato dalla Corte territoriale, con il ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sua condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Rilevato che il primo motivo, con cui vengono dedotti vizi di motivazione sulla ritenuta natura distrattiva della condotta contestata a titolo di bancarotta patrimoniale, è invero generico e per certi versi manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, non si è confrontato compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che in maniera logica, sulla base delle evidenze esposte, ha anzitutto fondato la propria decisione sulla ritenuta mancanza della prova della effettiva stipulazione del contratto di locazione dei beni acquisiti in leasing dalla fallita e della attendibilità del documento rinvenuto presso la società che dovrebbe comprovare il negozio. Ed in proposito la Corte ha tutt'altro che ignorato l'obiezione della difesa che, a riprova dell'effettività del negozio, aveva evocato il pagamento della prima mensilità del canone di locazione, evidenziando però come la circostanza sia stata semplicemente asserita dall'imputato, mentre nei motivi d'appello - e pervero nemmeno con il ricorso - il ricorrente non ha precisato quali ulteriori ed oggettive risultanze processuali dimostrerebbero tale pagamento. Né comunque viene precisata la decisività dell'obiezione pretermessa, posto che, anche qualora volesse darsi credito a quanto eccepito dal ricorrente, comunque, come sottolineato dai giudici del merito, l'imputato non si sarebbe attivato per riscuotere i successivi canoni asseritamente dovuti alla fallita, omissione correttamente ritenuta integrare gli estremi della distrazione penalmente rilevante. Rilevato poi che è manifestamente infondata la doglianza relativa alla mancata attivazione da parte della curatela per rientrare in possesso dei beni distratti. L'omessa confutazione di tale obiezione è infatti irrilevante nella misura in cui si trattava di censura manifestamente infondata, atteso che, a tutto concedere, le eventuali negligenze del curatore sopravvengono alla consumazione del reato e risultano dunque ininfluenti ai fini della sua configurabilità. Rilevato che è generico e manifestamente infondato anche il secondo motivo, con il quale vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Una volta esposte le ragioni della ritenuta configurabilità del più grave delitto previsto dall'art. 216 legge fall. alcun particolare onere nnotivazionale gravava sulla Corte in merito al diniego della riqualificazione del fatto in quello di cui all'art. 217 della stessa legge. E tanto la sentenza impugnata quanto quella di primo grado, con la cui motivazione già i motivi d'appello non si erano compiutamente confrontati, hanno evidenziato le ragioni del disegno fraudolento sotteso alla mancata consegna della contabilità alla curatela, ragioni avversate solo in maniera assertiva e congetturale con il gravame di merito e nemmeno considerate, con riguardo all'apparato argomentativo articolato dalla Corte territoriale, con il ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa
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