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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44529/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197), sicché può essere censurata in sede di legittimità soltanto sul piano del soddisfacimento dell'obbligo di motivazione, per assolvere il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197); Considerato, pertanto, che l'unico motivo dedotto nel ricorso - con cui si contesta il vizio di motivazione per non essere stati indicati i criteri utilizzati per la determinazione della pena in ordine al reato continuato di cui all'art. 6, comma 6,

I. 401/1989 - è inammissibile, avendo la Corte territoriale, riconoscendo il vincolo della continuazione tra il reato sub iudice e altro precedentemente giudicato, determinato la pena ritenuta adeguata in termini prossimi ai minimi edittali come già avvenuto in primo grado (posto che la stessa è comprensiva dell'aumento per la continuazione interna al reato sub iudice), con contenuto aumento per la continuazione riconosciuta nel giudizio di appello, ed avendo con ciò esercitato una insindacabile valutazione di merito in questa sede censurata in modo del tutto generico con riguardo alla dedotta non adeguata valutazione delle "condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato" (senza specificare quali esse fossero) e sulla "non particolare gravità della condotta posta in essere dal ricorrente" (anche qui, senza ulteriori specificazioni); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197), sicché può essere censurata in sede di legittimità soltanto sul piano del soddisfacimento dell'obbligo di motivazione, per assolvere il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197); Considerato, pertanto, che l'unico motivo dedotto nel ricorso - con cui si contesta il vizio di motivazione per non essere stati indicati i criteri utilizzati per la determinazione della pena in ordine al reato continuato di cui all'art. 6, comma 6, I. 401/1989 - è inammissibile, avendo la Corte territoriale, riconoscendo il vincolo della continuazione tra il reato sub iudice e altro precedentemente giudicato, determinato la pena ritenuta adeguata in termini prossimi ai minimi edittali come già avvenuto in primo grado (posto che la stessa è comprensiva dell'aumento per la continuazione interna al reato sub iudice), con contenuto aumento per la continuazione riconosciuta nel giudizio di appello, ed avendo con ciò esercitato una insindacabile valutazione di merito in questa sede censurata in modo del tutto generico con riguardo alla dedotta non adeguata valutazione delle "condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato" (senza specificare quali esse fossero) e sulla "non particolare gravità della condotta posta in essere dal ricorrente" (anche qui, senza ulteriori specificazioni); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 s
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