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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 1962

Cassazione n. 24356/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/10/1962 avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omessa motivazione in punto di diniego circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato; che la Corte territoriale (pag. 3 della sentenza impugnata) ha escluso la diminuente de qua in ragione dell'assenza di elementi positivi rilevabili dagli atti e neppure evidenziati nell'atto di appello, così uniformandosi al consolidato orientamento di legittimità per il quale il riconoscimento di attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/10/1962 avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'omessa motivazione in punto di diniego circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato; che la Corte territoriale (pag. 3 della sentenza impugnata) ha escluso la diminuente de qua in ragione dell'assenza di elementi positivi rilevabili dagli atti e neppure evidenziati nell'atto di appello, così uniformandosi al consolidato orientamento di legittimità per il quale il riconoscimento di attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M
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