Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02831/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato quella emessa il 21 dicembre 2020 dal Tribunale di Pavia, concedendo all'imputato il beneficio della non menzione e confermando nel resto la sentenza appellata, che lo aveva dichiarato responsabile del delitto di calunnia, commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], falsamente accusato di averlo strattonato, afferrato per il bavero della giacca, ingiuriato con le espressioni "pavesi di merda, italiani di merda", di avergli impedito di allontanarsi dal luogo in cui si trovavano e di aver proferito al suo indirizzo le frasi "non sai a cosa vai incontro, ti rovinerò".

Ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati: 1.1 violazione e inosservanza di norme processuali, in particolare, degli artt.130, 546 e 547 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello rigettato la richiesta di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado nonostante la difformità tra dispositivo letto in udienza e quello riportato nella sentenza depositata.

In particolare, in quest'ultimo non risultavano riportati gli importi del risarcimento danni e delle spese di costituzione della parte civile; era riportata una provvisionale, assente nel dispositivo letto in udienza, che, invece, liquidava il danno; erano riconosciuti i doppi benefici richiesti dall'imputato.

Con ordinanza del 12 aprile 2021, emessa all'esito di udienza camerale, il primo giudice provvedeva alla correzione, indicando gli importi omessi, eliminando la provvisionale e concedendo solo il beneficio della sospensione della pena, così realizzando una modifica essenziale dell'atto, che non poteva essere risolta con la procedura di correzione di errore materiale, non trattandosi solo di omissioni, ma di variazioni sostanziali riguardanti le statuizioni civili poiché anche in motivazione si stabiliva che i danni sarebbero stati liquidati in separata sede in contrasto con quanto indicato nel dispositivo letto in udienza. 1.2 Violazione di norme processuali per avere la Corte di appello omesso di esaminare tre motivi di appello - quinto, sesto e settimo- con i quali si lamentava l'omessa valutazione della richiesta di rinnovazione istruttoria.

La motivazione sul punto è mancante e il giudice avrebbe dovuto assolvere l'imputato anche alla luce della richiesta di assoluzione formulata dal P.m. 1.3 Vizi della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto parzialmente fondato il quarto motivo e concesso il beneficio della non menzione, sebbene con detto motivo fosse stata dedotta l'omessa valutazione degli elementi a discarico indicati dalla difesa e la mancata escussione del testimone della difesa, con conseguente contraddittorietà e illogicità della motivazione. 1.4 Mancata assunzione di prove decisive e omessa motivazione in relazione all'attendibilità della persona offesa e violazione del diritto di difesa per mancata rinnovazione del dibattimento.

Si segnala che la vicenda si è sviluppata in tre fasi, tutte rilevanti per una valutazione esaustiva dei fatti, ma il primo giudice ha circoscritto l'istruttoria dibattimentale ai primi due momenti; per tale ragione era stata chiesta la rinnovazione dibattimentale, segnalando la necessità di sentire il teste [OSCURATO:PERSONA], presente all'episodio immediatamente successivo all'incontro tra le parti, e il teste [OSCURATO:PERSONA] a conoscenza delle ragioni dell'incontro.

La difesa aveva provato documentalmente la falsità di numerose affermazioni della parte civile e ciò avrebbe richiesto un controllo più accurato sulla attendibilità della stessa, nella specie mancante, nonché l'integrazione istruttoria con audizione di testimoni decisivi in grado di determinare un diverso esito processuale.

Le falsità riguardavano sia la pregressa conoscenza dell'imputato, sia i rapporti con la società [OSCURATO:PERSONA] snc, sia l'episodio immediatamente successivo all'incontro tra le parti, essendo risultato falso l'investimento ad opera del [OSCURATO:PERSONA] denunciato dalla persona offesa, come accertato nel giudizio civile avviato dal Golchinkhah.

E' errata la ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza, avendo i giudici trascurato che la teste Grassi è legata da un rapporto affettivo alla persona offesa; che nessuna contestazione relativa all'impianto elettrico era mai stata avanzata in precedenza, vedendo le controversie solo sull'inadempimento della persona offesa, come avrebbe potuto confermare il teste [OSCURATO:PERSONA], socio amministratore e responsabile tecnico della [OSCURATO:PERSONA] snc., la cui testimonianza era quindi risolutiva.

2. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta in cui conclude per l'inammissibilità del ricorso.

3. Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese.

4. Con memoria depositata il difensore del ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del reato, evidenziando che l'imputato intende avvalersene. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi, articolati in fatto e diretti a sollecitare una revisione del giudizio di merito e una diversa ricostruzione del fatto, non consentite in questa sede in mancanza di illogicità manifesta della motivazione e delle violazioni di legge denunciate.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo al quale è stata già fornita corretta risposta, evidenziando che la difformità tra il dispositivo letto in udienza e il dispositivo riportato in sentenza non integra alcuna nullità, prevalendo quello letto in udienza, che costituisce la decisione assunta dal giudice all'esito della camera di consiglio e immediatamente resa pubblica, sicché la divergenza può essere emendata con il procedimento di correzione di errore materiale.

La risposta è conforme al principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo il quale la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852; Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, dep. 2009, Bassirou, Rv. 242258 relativa a fattispecie in cui il dispositivo in calce alla motivazione indicava un reato e un imputato diversi da quelli di cui al dispositivo letto in udienza).

3. Ugualmente inammissibile per genericità è il secondo motivo, atteso che la mancata risposta ad uno o più motivi di appello non integra automaticamente il vizio di motivazione, laddove la risposta sia desumibile dalla motivazione nel suo complesso, come nel caso di specie.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 55425 del 28/11/2018, D'Amico, non mass.; Sez. 2, n 30971 del 10/04/2015, F., Rv. 264837, in motivazione; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 258679).

Peraltro, non è affatto vero che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinnovazione istruttoria, avendo chiarito (pag. 3) le ragioni della superfluità dell'audizione dei testi Claudio del Bo e [OSCURATO:PERSONA], non presenti all'episodio descritto nell'imputazione e, pertanto, deposizione non essenziale ai fini della decisione, stante anche la completezza del compendio probatorio. 4.Parimenti inammissibili sono il secondo e il quarto motivo, ma anche il terzo, solo pretestuoso, trattabili congiuntamente perché affrontano con diverse declinazioni sempre lo stesso tema ovvero la mancata rinnovazione istruttoria, essenziale, nella prospettiva difensiva, per provare in modo definitivo l'inattendibilità della persona offesa e la falsità delle dichiarazioni rese, provata anche mediante la documentazione prodotta, non considerata affatto dalla Corte di appello.

In realtà, le censure mirano a screditare la persona offesa, ma ,ancor prima, a fornire una diversa ricostruzione dell'episodio, nuovamente prospettandone l'articolazione in tre fasi - quella precedente all'incontro, l'incontro avvenuto presso lo studio della Grassi e la fase immediatamente successiva, svoltasi all'esterno dello studio - secondo una prospettazione respinta sin dal primo grado perché non conforme all'imputazione.

Già il primo giudice aveva precisato che, dopo il diverbio avvenuto all'interno dello studio professionale della Grassi, vi sarebbe stato un seguito all'esterno, ma detta fase non rientrava nel capo di imputazione sicché l'istruttoria era stata circoscritta al perimetro della contestazione (pag. 1 sentenza di primo grado).

Se ne ricava che il ricorrente tenta di valorizzare i due segmenti della vicenda, che precedono e seguono l'episodio verificatosi all'interno dello studio della Grassi in ordine al quale la parola della persona offesa è risultata lineare, credibile e pienamente riscontrata dalle dichiarazioni della Grassi e dei dipendenti dello studio, concordi nell'escludere che la persona offesa avesse aggredito il [OSCURATO:PERSONA] e che fossero dovuti intervenire per sedare la lite e l'aggressione in corso, proteggendo il [OSCURATO:PERSONA] e consentendogli di uscire in sicurezza dallo studio.

La persona offesa, infatti, attribuiva al [OSCURATO:PERSONA] le offese, gli insulti e le accuse di non voler adempiere nonché le minacce, che avevano reso necessario l'intervento della Grassi, che lo aveva accompagnato alla porta.

I rilievi difensivi circa le ragioni del contrasto e la pregressa conoscenza tra le parti, indicative, nella prospettazione difensiva, della inattendibilità della persona offesa, portatrice di interessi economici e rivendicazioni, non vagliata rigorosamente dai giudici di appello, trovano smentita nelle circostanze indicate già dal primo giudice, che in sentenza (pag. 2) aveva dato atto: a) del mancato pagamento dei lavori nei confronti della società che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per le opere di installazione di impianto elettrico e sistema di sicurezza presso l'abitazione della persona offesa; b) del ribaltamento in appello della decisione del Tribunale civile - che aveva ritenuto sussistente il contratto tra le parti e legittime le richieste -; c) della dichiarazione del Golchinkhah di aver trovato nello studio una persona a lui nota per la richiesta di un preventivo presso la sua assicurazione, ma non riconosciuta come titolare della impresa [OSCURATO:PERSONA] perché mai incontrata nel corso dell'esecuzione dei lavori né destinataria delle contestazioni, in quanto le mail erano state indirizzate alla società e non al ricorrente; d) della circostanza che la Grassi aveva invitato [OSCURATO:PERSONA] e il Golchinkhah per trovare una composizione tra le parti in merito alle contestazioni dei lavori, ma era, invece, intervenuto l'imputato, anch'egli socio della ditta, che aveva subito assunto un atteggiamento insofferente e oppositivo, non consentendo al Golchinkhah di esporre le ragioni delle sue contestazioni, iniziando ad offenderlo e insultarlo; e) della ammissione della Grassi di conoscere entrambe le parti da oltre un ventennio e di avere un rapporto fraterno con la persona offesa (pag.4).

Tali circostanze dimostrano l'inconsistenza delle censure difensive, non in grado di inficiare la ricostruzione dei fatti descritta dalla persona offesa e dai testimoni sentiti, non essendo emersa alcuna ragione per ritenere che avessero deciso di mentire per favorire il Golchinkhah, al quale non li legava nessun rapporto né potendo dubitarsi della parola della Grassi, legata ad entrambe le parti, come già evidenziato dal primo giudice.

L'originaria inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo l'instaurarsi di un valido rapporto innpugnatorio, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza di secondo grado (Sez.

U, 22/11/2000 n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez.

U, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 23428, Bracale, Rv. 231164).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro nonché la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate in complessivi 3.700 euro oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e dife

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato quella emessa il 21 dicembre 2020 dal Tribunale di Pavia, concedendo all'imputato il beneficio della non menzione e confermando nel resto la sentenza appellata, che lo aveva dichiarato responsabile del delitto di calunnia, commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], falsamente accusato di averlo strattonato, afferrato per il bavero della giacca, ingiuriato con le espressioni "pavesi di merda, italiani di merda", di avergli impedito di allontanarsi dal luogo in cui si trovavano e di aver proferito al suo indirizzo le frasi "non sai a cosa vai incontro, ti rovinerò". Ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati: 1.1 violazione e inosservanza di norme processuali, in particolare, degli artt.130, 546 e 547 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello rigettato la richiesta di declaratoria di nullità della sentenza di primo grado nonostante la difformità tra dispositivo letto in udienza e quello riportato nella sentenza depositata. In particolare, in quest'ultimo non risultavano riportati gli importi del risarcimento danni e delle spese di costituzione della parte civile; era riportata una provvisionale, assente nel dispositivo letto in udienza, che, invece, liquidava il danno; erano riconosciuti i doppi benefici richiesti dall'imputato. Con ordinanza del 12 aprile 2021, emessa all'esito di udienza camerale, il primo giudice provvedeva alla correzione, indicando gli importi omessi, eliminando la provvisionale e concedendo solo il beneficio della sospensione della pena, così realizzando una modifica essenziale dell'atto, che non poteva essere risolta con la procedura di correzione di errore materiale, non trattandosi solo di omissioni, ma di variazioni sostanziali riguardanti le statuizioni civili poiché anche in motivazione si stabiliva che i danni sarebbero stati liquidati in separata sede in contrasto con quanto indicato nel dispositivo letto in udienza. 1.2 Violazione di norme processuali per avere la Corte di appello omesso di esaminare tre motivi di appello - quinto, sesto e settimo- con i quali si lamentava l'omessa valutazione della richiesta di rinnovazione istruttoria. La motivazione sul punto è mancante e il giudice avrebbe dovuto assolvere l'imputato anche alla luce della richiesta di assoluzione formulata dal P.m. 1.3 Vizi della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto parzialmente fondato il quarto motivo e concesso il beneficio della non menzione, sebbene con detto motivo fosse stata dedotta l'omessa valutazione degli elementi a discarico indicati dalla difesa e la mancata escussione del testimone della difesa, con conseguente contraddittorietà e illogicità della motivazione. 1.4 Mancata assunzione di prove decisive e omessa motivazione in relazione all'attendibilità della persona offesa e violazione del diritto di difesa per mancata rinnovazione del dibattimento. Si segnala che la vicenda si è sviluppata in tre fasi, tutte rilevanti per una valutazione esaustiva dei fatti, ma il primo giudice ha circoscritto l'istruttoria dibattimentale ai primi due momenti; per tale ragione era stata chiesta la rinnovazione dibattimentale, segnalando la necessità di sentire il teste [OSCURATO:PERSONA], presente all'episodio immediatamente successivo all'incontro tra le parti, e il teste [OSCURATO:PERSONA] a conoscenza delle ragioni dell'incontro. La difesa aveva provato documentalmente la falsità di numerose affermazioni della parte civile e ciò avrebbe richiesto un controllo più accurato sulla attendibilità della stessa, nella specie mancante, nonché l'integrazione istruttoria con audizione di testimoni decisivi in grado di determinare un diverso esito processuale. Le falsità riguardavano sia la pregressa conoscenza dell'imputato, sia i rapporti con la società [OSCURATO:PERSONA] snc, sia l'episodio immediatamente successivo all'incontro tra le parti, essendo risultato falso l'investimento ad opera del [OSCURATO:PERSONA] denunciato dalla persona offesa, come accertato nel giudizio civile avviato dal Golchinkhah. E' errata la ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza, avendo i giudici trascurato che la teste Grassi è legata da un rapporto affettivo alla persona offesa; che nessuna contestazione relativa all'impianto elettrico era mai stata avanzata in precedenza, vedendo le controversie solo sull'inadempimento della persona offesa, come avrebbe potuto confermare il teste [OSCURATO:PERSONA], socio amministratore e responsabile tecnico della [OSCURATO:PERSONA] snc., la cui testimonianza era quindi risolutiva. 2. Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta in cui conclude per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese. 4. Con memoria depositata il difensore del ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del reato, evidenziando che l'imputato intende avvalersene. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi, articolati in fatto e diretti a sollecitare una revisione del giudizio di merito e una diversa ricostruzione del fatto, non consentite in questa sede in mancanza di illogicità manifesta della motivazione e delle violazioni di legge denunciate. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo al quale è stata già fornita corretta risposta, evidenziando che la difformità tra il dispositivo letto in udienza e il dispositivo riportato in sentenza non integra alcuna nullità, prevalendo quello letto in udienza, che costituisce la decisione assunta dal giudice all'esito della camera di consiglio e immediatamente resa pubblica, sicché la divergenza può essere emendata con il procedimento di correzione di errore materiale. La risposta è conforme al principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo il quale la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852; Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, dep. 2009, Bassirou, Rv. 242258 relativa a fattispecie in cui il dispositivo in calce alla motivazione indicava un reato e un imputato diversi da quelli di cui al dispositivo letto in udienza). 3. Ugualmente inammissibile per genericità è il secondo motivo, atteso che la mancata risposta ad uno o più motivi di appello non integra automaticamente il vizio di motivazione, laddove la risposta sia desumibile dalla motivazione nel suo complesso, come nel caso di specie. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 55425 del 28/11/2018, D'Amico, non mass.; Sez. 2, n 30971 del 10/04/2015, F., Rv. 264837, in motivazione; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 258679). Peraltro, non è affatto vero che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinnovazione istruttoria, avendo chiarito (pag. 3) le ragioni della superfluità dell'audizione dei testi Claudio del Bo e [OSCURATO:PERSONA], non presenti all'episodio descritto nell'imputazione e, pertanto, deposizione non essenziale ai fini della decisione, stante anche la completezza del compendio probatorio. 4.Parimenti inammissibili sono il secondo e il quarto motivo, ma anche il terzo, solo pretestuoso, trattabili congiuntamente perché affrontano con diverse declinazioni sempre lo stesso tema ovvero la mancata rinnovazione istruttoria, essenziale, nella prospettiva difensiva, per provare in modo definitivo l'inattendibilità della persona offesa e la falsità delle dichiarazioni rese, provata anche mediante la documentazione prodotta, non considerata affatto dalla Corte di appello. In realtà, le censure mirano a screditare la persona offesa, ma ,ancor prima, a fornire una diversa ricostruzione dell'episodio, nuovamente prospettandone l'articolazione in tre fasi - quella precedente all'incontro, l'incontro avvenuto presso lo studio della Grassi e la fase immediatamente successiva, svoltasi all'esterno dello studio - secondo una prospettazione respinta sin dal primo grado perché non conforme all'imputazione. Già il primo giudice aveva precisato che, dopo il diverbio avvenuto all'interno dello studio professionale della Grassi, vi sarebbe stato un seguito all'esterno, ma detta fase non rientrava nel capo di imputazione sicché l'istruttoria era stata circoscritta al perimetro della contestazione (pag. 1 sentenza di primo grado). Se ne ricava che il ricorrente tenta di valorizzare i due segmenti della vicenda, che precedono e seguono l'episodio verificatosi all'interno dello studio della Grassi in ordine al quale la parola della persona offesa è risultata lineare, credibile e pienamente riscontrata dalle dichiarazioni della Grassi e dei dipendenti dello studio, concordi nell'escludere che la persona offesa avesse aggredito il [OSCURATO:PERSONA] e che fossero dovuti intervenire per sedare la lite e l'aggressione in corso, proteggendo il [OSCURATO:PERSONA] e consentendogli di uscire in sicurezza dallo studio. La persona offesa, infatti, attribuiva al [OSCURATO:PERSONA] le offese, gli insulti e le accuse di non voler adempiere nonché le minacce, che avevano reso necessario l'intervento della Grassi, che lo aveva accompagnato alla porta. I rilievi difensivi circa le ragioni del contrasto e la pregressa conoscenza tra le parti, indicative, nella prospettazione difensiva, della inattendibilità della persona offesa, portatrice di interessi economici e rivendicazioni, non vagliata rigorosamente dai giudici di appello, trovano smentita nelle circostanze indicate già dal primo giudice, che in sentenza (pag. 2) aveva dato atto: a) del mancato pagamento dei lavori nei confronti della società che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per le opere di installazione di impianto elettrico e sistema di sicurezza presso l'abitazione della persona offesa; b) del ribaltamento in appello della decisione del Tribunale civile - che aveva ritenuto sussistente il contratto tra le parti e legittime le richieste -; c) della dichiarazione del Golchinkhah di aver trovato nello studio una persona a lui nota per la richiesta di un preventivo presso la sua assicurazione, ma non riconosciuta come titolare della impresa [OSCURATO:PERSONA] perché mai incontrata nel corso dell'esecuzione dei lavori né destinataria delle contestazioni, in quanto le mail erano state indirizzate alla società e non al ricorrente; d) della circostanza che la Grassi aveva invitato [OSCURATO:PERSONA] e il Golchinkhah per trovare una composizione tra le parti in merito alle contestazioni dei lavori, ma era, invece, intervenuto l'imputato, anch'egli socio della ditta, che aveva subito assunto un atteggiamento insofferente e oppositivo, non consentendo al Golchinkhah di esporre le ragioni delle sue contestazioni, iniziando ad offenderlo e insultarlo; e) della ammissione della Grassi di conoscere entrambe le parti da oltre un ventennio e di avere un rapporto fraterno con la persona offesa (pag.4). Tali circostanze dimostrano l'inconsistenza delle censure difensive, non in grado di inficiare la ricostruzione dei fatti descritta dalla persona offesa e dai testimoni sentiti, non essendo emersa alcuna ragione per ritenere che avessero deciso di mentire per favorire il Golchinkhah, al quale non li legava nessun rapporto né potendo dubitarsi della parola della Grassi, legata ad entrambe le parti, come già evidenziato dal primo giudice. L'originaria inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo l'instaurarsi di un valido rapporto innpugnatorio, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza di secondo grado (Sez. U, 22/11/2000 n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. U, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 23428, Bracale, Rv. 231164). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro nonché la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate in complessivi 3.700 euro oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e dife
Sentenza Cassazione n. 02831/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris