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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 429/1989

ECLI:IT:COST:1989:429
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Nel corso di due procedimenti penali riuniti nei quali è stato contestato agli imputati il reato previsto dall'art. 114 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933 per aver organizzato, in qualità di appartenenti e rappresentanti di associazioni sportive e culturali non riconosciute (Associazione bocciofila modenese e Associazione polisportiva [OSCURATO:PERSONA]) giochi della tombola e lotterie senza la prescritta autorizzazione, il Pretore di Modena ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 18 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 114 e 40 del predetto regio decreto legge "nella parte in cui puniscono l'attività di organizzazione di tombole e lotterie senza autorizzazione da parte di associazioni non riconosciute diverse dai partiti politici".

Rileva il giudice remittente, da un lato, che per la sussistenza del reato de quo è sufficiente che l'agente abbia posto in essere, senza la prescritta autorizzazione, operazioni di sorte semplice, nelle quali cioè l'attribuzione di un premio è fatta dipendere semplicemente dalla sorte; dall'altro, che ai sensi del censurato art. 40, come modificato dall'art. 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528, l'Intendenza di finanza può autorizzare lotterie e tombole solo se promosse e dirette da enti morali con scopi assistenziali, educativi e culturali, oppure da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali.

Pertanto, l'interpretazione più coerente è quella secondo cui non possono ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di tali giochi le associazioni che, come quelle in questione, non sono né persone giuridiche né partiti politici.

Ciò premesso, ad avviso del giudice a quo, poiché la Costituzione (artt. 2 e 18) ha inteso riconoscere e garantire espressamente il diritto dei singoli di associarsi liberamente dando vita alle formazioni sociali in cui si svolge la personalità umana, e anzi tali organizzazioni non riconosciute appaiono oggi tra le più importanti espressioni di crescita e partecipazione democratica degli individui alla vita sociale, non sembra conforme ai principi di eguaglianza sostanziale, né ragionevolmente giustificato, il combinato disposto degli artt. 114 e 40 del regio decreto legge n. 1933 del 1938 nella parte in cui escludono che associazioni non riconosciute diverse dai partiti politici possano ottenere l'autorizzazione per svolgere lotterie e giochi della tombola.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione.

Premesso che le due norme censurate contengono ciascuna una disciplina autonoma di un ben distinto aspetto della materia, in quanto l'art. 40 determina i casi e le condizioni in base ai quali l'autorità amministrativa può autorizzare lo svolgimento di tombole e lotterie, mentre l'art. 114 punisce le tombole e le lotterie non autorizzate indipendentemente dal fatto che astrattamente possano esserlo o meno, la questione sarebbe, ad avviso dell'Avvocatura, inammissibile per irrilevanza poiché nella fattispecie trattasi di tombole o lotterie che comunque non erano state autorizzate, per cui gli imputati non possono che essere colpevoli del reato di cui all'art. 114, del tutto indipendentemente dal fatto che potessero o meno, in astratto, ottenere l'autorizzazione alla stregua dell'art. 40 e dalle idee che possano nutrirsi circa la legittimità costituzionale di quest'ultima norma.

Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata.

Poiché, infatti, lo svolgimento di lotterie, tombole o altri giochi consimili costituisce attività istituzionalmente vietata (art. 39 del regio decreto legge n. 1933 del 1938), è del tutto normale che le eccezioni a tale divieto siano ben circoscritte e limitate; e l'inclusione, tra i soggetti che possono essere autorizzati a svolgere tombole e lotterie, dei partiti politici "rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali" e non anche di tutte le associazioni non riconosciute significa estendere la rosa dei possibili organizzatori ad un numero limitato di soggetti particolarmente qualificati dal punto di vista delle finalità che perseguono, mentre l'estensione ad ogni associazione avrebbe invece praticamente significato vanificare il divieto.

Infine, quanto alla denunciata violazione degli artt. 2 e 18 Cost., essa, ad avviso dell'Avvocatura, appare del tutto incomprensibile in quanto l'impossibilità di organizzare tombole o lotterie non appare in alcun modo di ostacolo allo sviluppo della persona umana o alla libertà di associazione.

1. - [OSCURATO:PERSONA] di Modena solleva, in riferimento agli artt. 2, 3 e 18 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 114 e 40 del regio decreto legge n. 1933 del 1938, nella parte in cui escludono che associazioni non riconosciute diverse dai partiti politici possano ottenere l'autorizzazione a svolgere lotterie e giochi della tombola.

Questa Corte deve preliminarmente rilevare che la questione va, in realtà, circoscritta, interpretando il dispositivo dell'ordinanza alla luce della motivazione, al solo art. 40 del predetto regio decreto legge, in quanto è appunto tale norma che determina i soggetti ai quali l'autorizzazione allo svolgimento dei detti giochi può essere rilasciata.

Il successivo art. 114, disciplinando invece un ben distinto aspetto della materia, in quanto si limita a sanzionare l'esercizio abusivo di tombole o lotterie del tutto indipendentemente dalla circostanza che l'autorizzazione sia, in astratto, concedibile o meno, non appare direttamente collegabile ad alcuna delle censure prospettate dal giudice a quo.

2. - L'Avvocatura dello Stato, sottolineando tale distinzione, eccepisce l'inammissibilità per difetto di rilevanza della questione proprio perché al giudice remittente è sottoposta semplicemente un'ipotesi di esercizio non autorizzato del gioco della tombola, per il quale, tra l'altro, l'autorizzazione non era stata neanche formalmente richiesta; sostiene quindi che anche ove si dovesse concludere che l'art. 40 in questione sia costituzionalmente illegittimo, la conseguenza potrebbe semmai essere quella della illegittimità del diniego di autorizzazione (ove fosse stata, in ipotesi, richiesta), ma non certo quella della liceità penale dello svolgimento non autorizzato delle tombole o lotterie.

L'eccezione è fondata.

Alla luce di quanto sopra esposto può ritenersi certo che la definizione del giudizio in corso avanti il Pretore di Modena è del tutto indipendente dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale della norma impugnata, la quale non può in quella sede ricevere applicazione alcuna.

Il giudice penale è infatti chiamato a verificare soltanto la sussistenza in concreto di un'ipotesi di esercizio abusivo del gioco della tombola o della lotteria, e, in caso positivo, ad irrogare le sanzioni previste dall'art. 114 del regio decreto legge n. 1933 del 1938 che, come si è prima ricordato, configura una ipotesi di reato la cui realizzazione è del tutto indipendente dalla circostanza che l'autorizzazione sia o no concedibile nel caso di specie; certamente, quindi, non potrebbe ricavare la liceità penale dei fatti sottoposti al suo giudizio (o qualsiasi altro effetto) da una dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 40 che, accogliendo la proposta questione, comprendesse le associazioni non riconosciute, in genere, tra i soggetti cui l'autorizzazione può essere concessa.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 114 e 40 del regio decreto legge 19 ottobre 1938 n. 1933 (Riforma delle leggi sul lotto pubblico) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 18 della Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Nel corso di due procedimenti penali riuniti nei quali è stato contestato agli imputati il reato previsto dall'art. 114 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933 per aver organizzato, in qualità di appartenenti e rappresentanti di associazioni sportive e culturali non riconosciute (Associazione bocciofila modenese e Associazione polisportiva [OSCURATO:PERSONA]) giochi della tombola e lotterie senza la prescritta autorizzazione, il Pretore di Modena ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 18 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 114 e 40 del predetto regio decreto legge "nella parte in cui puniscono l'attività di organizzazione di tombole e lotterie senza autorizzazione da parte di associazioni non riconosciute diverse dai partiti politici". Rileva il giudice remittente, da un lato, che per la sussistenza del reato de quo è sufficiente che l'agente abbia posto in essere, senza la prescritta autorizzazione, operazioni di sorte semplice, nelle quali cioè l'attribuzione di un premio è fatta dipendere semplicemente dalla sorte; dall'altro, che ai sensi del censurato art. 40, come modificato dall'art. 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528, l'Intendenza di finanza può autorizzare lotterie e tombole solo se promosse e dirette da enti morali con scopi assistenziali, educativi e culturali, oppure da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali. Pertanto, l'interpretazione più coerente è quella secondo cui non possono ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di tali giochi le associazioni che, come quelle in questione, non sono né persone giuridiche né partiti politici. Ciò premesso, ad avviso del giudice a quo, poiché la Costituzione (artt. 2 e 18) ha inteso riconoscere e garantire espressamente il diritto dei singoli di associarsi liberamente dando vita alle formazioni sociali in cui si svolge la personalità umana, e anzi tali organizzazioni non riconosciute appaiono oggi tra le più importanti espressioni di crescita e partecipazione democratica degli individui alla vita sociale, non sembra conforme ai principi di eguaglianza sostanziale, né ragionevolmente giustificato, il combinato disposto degli artt. 114 e 40 del regio decreto legge n. 1933 del 1938 nella parte in cui escludono che associazioni non riconosciute diverse dai partiti politici possano ottenere l'autorizzazione per svolgere lotterie e giochi della tombola. 2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione. Premesso che le due norme censurate contengono ciascuna una disciplina autonoma di un ben distinto aspetto della materia, in quanto l'art. 40 determina i casi e le condizioni in base ai quali l'autorità amministrativa può autorizzare lo svolgimento di tombole e lotterie, mentre l'art. 114 punisce le tombole e le lotterie non autorizzate indipendentemente dal fatto che astrattamente possano esserlo o meno, la questione sarebbe, ad avviso dell'Avvocatura, inammissibile per irrilevanza poiché nella fattispecie trattasi di tombole o lotterie che comunque non erano state autorizzate, per cui gli imputati non possono che essere colpevoli del reato di cui all'art. 114, del tutto indipendentemente dal fatto che potessero o meno, in astratto, ottenere l'autorizzazione alla stregua dell'art. 40 e dalle idee che possano nutrirsi circa la legittimità costituzionale di quest'ultima norma. Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata. Poiché, infatti, lo svolgimento di lotterie, tombole o altri giochi consimili costituisce attività istituzionalmente vietata (art. 39 del regio decreto legge n. 1933 del 1938), è del tutto normale che le eccezioni a tale divieto siano ben circoscritte e limitate; e l'inclusione, tra i soggetti che possono essere autorizzati a svolgere tombole e lotterie, dei partiti politici "rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali" e non anche di tutte le associazioni non riconosciute significa estendere la rosa dei possibili organizzatori ad un numero limitato di soggetti particolarmente qualificati dal punto di vista delle finalità che perseguono, mentre l'estensione ad ogni associazione avrebbe invece praticamente significato vanificare il divieto. Infine, quanto alla denunciata violazione degli artt. 2 e 18 Cost., essa, ad avviso dell'Avvocatura, appare del tutto incomprensibile in quanto l'impossibilità di organizzare tombole o lotterie non appare in alcun modo di ostacolo allo sviluppo della persona umana o alla libertà di associazione. 1. - [OSCURATO:PERSONA] di Modena solleva, in riferimento agli artt. 2, 3 e 18 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 114 e 40 del regio decreto legge n. 1933 del 1938, nella parte in cui escludono che associazioni non riconosciute diverse dai partiti politici possano ottenere l'autorizzazione a svolgere lotterie e giochi della tombola. Questa Corte deve preliminarmente rilevare che la questione va, in realtà, circoscritta, interpretando il dispositivo dell'ordinanza alla luce della motivazione, al solo art. 40 del predetto regio decreto legge, in quanto è appunto tale norma che determina i soggetti ai quali l'autorizzazione allo svolgimento dei detti giochi può essere rilasciata. Il successivo art. 114, disciplinando invece un ben distinto aspetto della materia, in quanto si limita a sanzionare l'esercizio abusivo di tombole o lotterie del tutto indipendentemente dalla circostanza che l'autorizzazione sia, in astratto, concedibile o meno, non appare direttamente collegabile ad alcuna delle censure prospettate dal giudice a quo. 2. - L'Avvocatura dello Stato, sottolineando tale distinzione, eccepisce l'inammissibilità per difetto di rilevanza della questione proprio perché al giudice remittente è sottoposta semplicemente un'ipotesi di esercizio non autorizzato del gioco della tombola, per il quale, tra l'altro, l'autorizzazione non era stata neanche formalmente richiesta; sostiene quindi che anche ove si dovesse concludere che l'art. 40 in questione sia costituzionalmente illegittimo, la conseguenza potrebbe semmai essere quella della illegittimità del diniego di autorizzazione (ove fosse stata, in ipotesi, richiesta), ma non certo quella della liceità penale dello svolgimento non autorizzato delle tombole o lotterie. L'eccezione è fondata. Alla luce di quanto sopra esposto può ritenersi certo che la definizione del giudizio in corso avanti il Pretore di Modena è del tutto indipendente dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale della norma impugnata, la quale non può in quella sede ricevere applicazione alcuna. Il giudice penale è infatti chiamato a verificare soltanto la sussistenza in concreto di un'ipotesi di esercizio abusivo del gioco della tombola o della lotteria, e, in caso positivo, ad irrogare le sanzioni previste dall'art. 114 del regio decreto legge n. 1933 del 1938 che, come si è prima ricordato, configura una ipotesi di reato la cui realizzazione è del tutto indipendente dalla circostanza che l'autorizzazione sia o no concedibile nel caso di specie; certamente, quindi, non potrebbe ricavare la liceità penale dei fatti sottoposti al suo giudizio (o qualsiasi altro effetto) da una dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 40 che, accogliendo la proposta questione, comprendesse le associazioni non riconosciute, in genere, tra i soggetti cui l'autorizzazione può essere concessa. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 114 e 40 del regio decreto legge 19 ottobre 1938 n. 1933 (Riforma delle leggi sul lotto pubblico) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 18 della Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989. Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Corte costituzionale n. 429/1989 — Fons Iuris — Fons Iuris