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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2022/2025

ECLI:EU:C:2025:435
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CC0731

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 12 giugno 2025 ( 1 ) Causa C‑731/23 P

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] (Germany) GmbH, [OSCURATO:SOCIETA] (BAT Italia), [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o.,

[OSCURATO:PERSONA] SA,

P.J. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA],

contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Sanità pubblica – Direttiva 2014/40/UE – Direttiva delegata (UE) 2022/2100 – Prodotti del tabacco riscaldato – Articolo 263 TFUE – Legittimazione ad agire – Incidenza individuale – [OSCURATO:PERSONA] – Sistematizzazione e riesame della giurisprudenza – Criterio della cerchia chiusa»

I. Introduzione

1. «Davanti alla legge sta un guardiano.

Un uomo di campagna viene da questo guardiano e gli chiede il permesso di accedere alla legge.

Ma il guardiano gli risponde che per il momento non glielo può consentire.

L’uomo dopo aver riflettuto chiede se più tardi gli sarà possibile.

“Può darsi,” dice il guardiano, “ma adesso no.” (…) L’uomo di campagna non si aspettava tali difficoltà; la legge, nel suo pensiero, dovrebbe esser sempre accessibile a tutti».

2. Tale passaggio tratto dal racconto «Davanti alla legge» ( 2 ) di [OSCURATO:PERSONA] mi sembra alquanto adatto a rispecchiare la difficoltà che i ricorrenti devono affrontare nel tentativo, anzitutto, di comprendere se un atto dell’Unione li «riguarda direttamente» ai sensi dell’articolo 263 TFUE e, successivamente, di dimostrare tale incidenza diretta dinanzi ai giudici dell’Unione.

3. Com’è noto, il criterio fondamentale per accertare il requisito dell’incidenza diretta è stato elaborato, per la prima volta, nel 1963 nella causa [OSCURATO:PERSONA]: chi non sia destinatario di un atto può sostenere che questo lo «riguarda individualmente», ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, soltanto qualora tale provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari (in prosieguo: la «formula [OSCURATO:PERSONA]» ( 3 )).

4. Nella giurisprudenza successiva la formula in parola è stata non solo costantemente confermata, ma anche applicata in modo piuttosto rigoroso dalla Corte (in prosieguo: la «giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]»).

La Corte ha adottato detto approccio nonostante alcune proposte formulate dall’istituzione per modificarla e le critiche (talvolta piuttosto aspre) espresse in dottrina.

Anche se la critica principale mossa contro la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] è che essa è troppo restrittiva, gli osservatori lamentano altresì la sua oscurità e complessità, nonché talune incoerenze nella sua applicazione nel corso degli anni.

5. La presente causa offre alla Corte l’opportunità di riesaminare la propria giurisprudenza.

Le ricorrenti chiedono l’annullamento dell’ordinanza del 20 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 4 ), con la quale il Tribunale aveva dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento da esse proposto avverso la direttiva delegata (UE) 2022/2100 ( 5 ) dal momento che le ricorrenti erano direttamente, ma non individualmente, interessate dalla stessa.

6. La mia analisi mostrerà che, nell’ambito di un’applicazione rigorosa e formalistica della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti nel caso di specie potrebbero non essere considerate «individualmente interessate» dall’atto impugnato, mentre lo sarebbero nell’ambito di un’applicazione più elastica e realistica della stessa.

Infatti, ritengo che il corretto esito della causa sia precisamente il seguente: esse dovrebbero poter impugnare l’atto controverso dinanzi ai giudici dell’Unione.

Ritenere le stesse non «individualmente interessate» dall’atto in parola potrebbe forse essere conforme a taluni precedenti dei giudici dell’Unione, ma, a mio avviso, sarebbe incompatibile con una corretta interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, a fortiori nel sistema giuridico dell’Unione post-Lisbona.

7. In tale contesto, le presenti conclusioni mirano, principalmente, a proporre alla Corte che, circa sessant’anni dopo la pronuncia della sentenza [OSCURATO:PERSONA], sia giunto il momento di valutare se, ed eventualmente in quale misura, il guardiano debba aprire la porta della legge.

II. Contesto di fatto e di diritto della controversia

8. I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 6 dell’ordinanza impugnata.

Ai fini del presente procedimento, essi possono essere sintetizzati come segue.

9. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (Germany) GmbH, la [OSCURATO:SOCIETA]. (BAT Italia), la [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o., la [OSCURATO:PERSONA] SA e la P.J. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «ricorrenti») appartengono al gruppo [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «gruppo BAT»), che fabbrica e commercializza prodotti del tabacco.

Le ricorrenti operano nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti non combustibili, tra i quali figurano i prodotti del tabacco riscaldato, nell’Unione europea.

10. La direttiva 2014/40/UE ( 6 ) disciplina l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco.

A tal fine, essa mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per quanto riguarda in particolare gli ingredienti, l’etichettatura e il confezionamento dei prodotti del tabacco. 11.

L’articolo 7, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2014/40 prevede che gli Stati membri vietino l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante e di quelli contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi.

L’articolo 7, paragrafo 12, di detta direttiva, prima che fosse modificato dall’atto impugnato, esonerava i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 7 di tale disposizione. [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/40, prima che fosse modificato dall’atto impugnato, prevedeva che gli Stati membri potessero esentare i prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua da alcuni obblighi in materia di etichettatura dei prodotti del tabacco e di apposizione obbligatoria sugli imballaggi di talune avvertenze, messaggi di informazione e avvertenze combinate relative alla salute.

Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 12, e l’articolo 11, paragrafo 6, della medesima direttiva specificano che la [OSCURATO:PERSONA] europea adotta atti delegati per revocare le esenzioni di cui all’articolo 7 o la possibilità di concedere le esenzioni di cui all’articolo 11 per qualsiasi delle categorie dei prodotti qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione elaborata a sua cura.

12. Il 15 giugno 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato una relazione che attestava un mutamento sostanziale della situazione per i prodotti del tabacco riscaldato ai sensi della direttiva 2014/40.

A seguito di tale relazione, il 29 giugno 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato l’atto impugnato.

L’articolo 1 dell’atto impugnato ha modificato l’articolo 7, paragrafo 12, e l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/40.

A decorrere dal 23 ottobre 2023, data entro la quale devono essere recepite le misure previste dall’atto impugnato, i prodotti del tabacco riscaldato non erano più soggetti alle esenzioni di cui agli articoli 7 e 11 della direttiva 2014/40.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

13. Proponendo un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, deducendo due motivi a sostegno del loro ricorso.

Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità del ricorso.

14. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso e ha condannato le ricorrenti alle spese.

Come indicato in precedenza, il Tribunale ha constatato che le ricorrenti erano direttamente, ma non individualmente, interessate dall’atto impugnato.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

15. Nella loro impugnazione dinanzi alla Corte, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia: (i) annullare l’ordinanza impugnata; (ii) nei limiti in cui lo stato degli atti lo consenta, respingere l’eccezione di irricevibilità, dichiarare il ricorso ricevibile e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché decida nel merito, e (iii) condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

16. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare le ricorrenti alle spese.

17. Con decisione del presidente della Corte del 25 aprile 2024, la Repubblica francese è stata autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].

V. Valutazione

18. Anzitutto, può essere utile ricordare che, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, i ricorrenti non privilegiati possono impugnare atti dell’Unione che producono effetti giuridici quando l’atto: (i) è adottato nei loro confronti; (ii) li riguarda direttamente e individualmente; o iii) è un atto regolamentare che non comporta alcuna misura d’esecuzione e li riguarda direttamente.

La presente causa ha ad oggetto la seconda ipotesi summenzionata e soltanto l’interpretazione del requisito dell’«incidenza individuale».

19. A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono un unico motivo, suddiviso in due parti, vertente su errori di diritto commessi dal Tribunale nella valutazione della questione se l’atto impugnato le riguardi direttamente.

20. Prima di esaminare gli argomenti delle ricorrenti (v. sezioni B e C delle presenti conclusioni), ritengo utile esaminare, in generale, la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] (sezione A).

A. Osservazioni preliminari: sul passato, sul presente e sul futuro della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]

21. Nella presente parte delle conclusioni cercherò, in primo luogo, di sistematizzare la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA].

In secondo luogo, discuterò le critiche formulate nei confronti della medesima giurisprudenza.

In terzo luogo, spiegherò perché ritengo che l’idea fondamentale alla base della formula [OSCURATO:PERSONA] sia ampiamente corretta e che, di conseguenza, essa non debba essere abbandonata.

Infine, spiegherò che l’applicazione concreta del criterio di cui trattasi è stata talvolta eccessivamente rigorosa e incoerente.

Di conseguenza, proporrò alla Corte di emettere una sentenza di principio in cui essa riesamini, chiarisca ed eventualmente perfezioni l’applicazione della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA].

1. [OSCURATO:PERSONA] allo stato attuale del diritto

22. Come spiegato nell’introduzione, a partire dalla sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

la Corte ha costantemente dichiarato che i soggetti diversi dai destinatari di un atto sono «individualmente interessati» se detto atto li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari ( 7 ).

23. Ciò significa, evidentemente, che il ricorrente non deve necessariamente essere l’unica persona toccata dall’atto impugnato per essere considerato individualmente interessato da quest’ultimo.

Tuttavia, il ricorrente dovrebbe dimostrare l’esistenza, in rapporto alla disposizione controversa , di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità delle altre persone interessate dall’atto ( 8 ).

24. I ricorrenti non sono considerati, in linea di principio, individualmente interessati da atti che si applicano a situazioni determinate obiettivamente e che producono effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale e astratta ( 9 ).

Tuttavia, il fatto che un atto controverso abbia carattere normativo o portata generale non esclude, di per sé, che esso possa concernere individualmente alcune delle persone interessate ( 10 ).

25. Ad esempio, ciò si verifica quando l’atto stesso menziona espressamente i ricorrenti come interessati, cosicché tale atto è, al contempo, un atto di portata generale, nella misura in cui esso riguarda una categoria di destinatari determinati in termini generali e astratti, e un insieme di decisioni individuali che incidono sulle persone che vi sono nominate ( 11 ).

26. Inoltre, un atto che riguarda un gruppo di soggetti sulla base di criteri generali ed astratti, anche in assenza di qualsiasi riferimento espresso a soggetti determinati, può comunque incidere individualmente su alcuni dei soggetti interessati.

Come la Corte ha stabilito, qualora un atto riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili, nel momento in cui l’atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, detti soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici ( 12 ).

In sostanza, ciò significa che, all’interno della cerchia generale dei soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae dell’atto, è possibile identificare un sottoinsieme di uno o più soggetti aventi caratteristiche peculiari che li differenziano dagli altri ( 13 ).

Denominerò il criterio in parola come la «cerchia chiusa» ( 14 ).

27. Per chiarezza, la mera possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che tali soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da detto provvedimento, qualora risulti che detta applicazione sia effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto medesimo ( 15 ).

È pertanto necessario qualcosa di più affinché un potenziale ricorrente sia considerato individualmente interessato.

28. Mi sembra che, sulla base del criterio della cerchia chiusa, la Corte abbia ammesso l’esistenza di un’incidenza individuale in quattro tipi di situazioni.

Ciò si verifica quando il ricorrente è interessato da un atto dell’Unione perché tale atto potrebbe (i) non aver tenuto conto della situazione del ricorrente; (ii) aver leso un diritto sostanziale del ricorrente; (iii) aver leso un diritto procedurale del ricorrente, e (iv) aver prodotto effetti negativi significativi su un interesse legittimo del ricorrente.

29. Prima di fornire precisazioni a tale riguardo, desidero chiarire due aspetti.

In primo luogo, utilizzo il verbo «potrebbe» giacché la questione se l’atto impugnato abbia effettivamente leso un diritto o indebitamente pregiudicato un interesse legittimo del ricorrente è – com’è ovvio – un tema che rientra nel merito del ricorso e non nella ricevibilità di quest’ultimo.

Per un ricorrente è sufficiente dimostrare che, alla luce degli elementi di diritto e di fatto forniti, è possibile che il suo diritto venga leso o il suo interesse legittimo sia indebitamente pregiudicato ( 16 ).

30. In secondo luogo, per «interesse legittimo» intendo, in generale, situazioni tutelate dal diritto dell’Unione che non possono essere qualificate come attinenti a diritti soggettivi stricto sensu ( 17 ).

L’espressione in parola corrisponde a situazioni in cui il diritto dell’Unione garantisce al ricorrente una facoltà (o libertà) o gli concede un potere o un’immunità ( 18 ).

A titolo meramente esemplificativo, gli operatori economici possono, in determinate circostanze, agire dinanzi ai giudici dell’Unione per salvaguardare i propri interessi colpiti da misure dell’Unione che potrebbero falsare la concorrenza nel mercato interno ( 19 ).

31. Tornando alle situazioni menzionate al paragrafo 28 delle presenti conclusioni, osservo che una prima corrente giurisprudenziale riguarda le cause in cui la Corte ha dichiarato che i ricorrenti sono individualmente interessati ad impugnare un atto la cui adozione imponeva, in forza della normativa applicabile, che l’istituzione in questione tenesse conto della situazione di un determinato gruppo di soggetti di cui faceva parte il ricorrente ( 20 ).

Tali decisioni costituiscono la logica estensione della giurisprudenza menzionata al paragrafo 25 delle presenti conclusioni.

Il fondamento delle stesse è chiaro: alcuni soggetti interessati possono non essere stati menzionati nell’atto, ma la loro situazione particolare è stata tuttavia esplicitamente individuata dal legislatore stesso.

32. Una seconda corrente giurisprudenziale comprende i casi in cui ai ricorrenti è stata consentita l’impugnazione di un atto dell’Unione che, a differenza di quanto è avvenuto per la maggioranza dei soggetti interessati, ha avuto effetti retroattivi sui diritti acquisiti o sui rapporti giuridici in corso dei ricorrenti ( 21 ).

La medesima corrente giurisprudenziale può essere considerata, a mio avviso, come una conseguenza di alcuni principi generali del diritto dell’Unione: certezza del diritto, prevedibilità, divieto di retroattività, tutela del legittimo affidamento.

È ovvio che nessun soggetto nell’Unione europea può aspettarsi che la legislazione dell’Unione resti invariata.

Allo stesso tempo, tuttavia, i singoli che hanno conformato il loro comportamento alle leggi vigenti dovrebbero poter fare un certo affidamento sulla stabilità delle posizioni giuridiche che si sono cristallizzate in passato e dei rapporti giuridici già instaurati, salvo che circostanze eccezionali giustifichino il contrario ( 22 ).

33. Una terza corrente giurisprudenziale riguarda i diritti procedurali dei ricorrenti che potrebbero esser stati violati in alcune procedure dell’Unione, come quelli previsti dalle norme dell’Unione in materia di controllo degli aiuti di Stato.

Ad esempio, ciò avviene nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] autorizza erroneamente un provvedimento di aiuto nel corso dell’esame preliminare dello stesso, privando così le parti interessate della possibilità di essere sentite nel corso della fase approfondita dell’inchiesta.

In tali cause le parti interessate sono costantemente state considerate individualmente interessate dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] ( 23 ).

Se la normativa dell’Unione concede a talune parti diritti procedurali specifici, è logico che qualsiasi controversia relativa alla violazione di tali diritti sia trattata direttamente dai giudici dell’Unione quando il procedimento è interamente disciplinato dal diritto dell’Unione e si svolge a livello dell’Unione.

34. Rientrano altresì in detto gruppo di cause quelle in cui la Corte ha riconosciuto l’incidenza individuale nei confronti di un ricorrente il quale impugna un atto dell’Unione che, sebbene non destinato allo stesso, è stato emesso al termine di un procedimento indotto dalla sua interazione con l’istituzione dell’Unione in questione e ampiamente fondato su di essa ( 24 ).

In tali ipotesi, è possibile che il ricorrente non godesse di diritti procedurali specifici in forza della pertinente normativa dell’Unione.

Tuttavia, tenuto conto del ruolo cruciale svolto dal ricorrente nel procedimento, l’istituzione in questione può aver violato uno dei diritti conferitigli dal diritto a una buona amministrazione (ora sancito dall’articolo 41 della Carta).

35. Infine, una quarta corrente giurisprudenziale raggruppa le cause in cui il Tribunale ha ritenuto individualmente interessati i ricorrenti la cui posizione sul mercato era gravemente colpita dall’atto impugnato.

Dette cause riguardavano generalmente i settori del diritto della concorrenza, degli aiuti di Stato, del controllo delle operazioni di concentrazione e dell’antidumping, ma anche dell’agricoltura ( 25 ).

Nei settori in parola, l’istituzione preposta può avvalersi dei suoi poteri quasi legislativi, esecutivi o applicativi, generalmente al termine di una procedura amministrativa ad hoc , per far fronte a una situazione molto concreta (che comporta valutazioni di fatto e di diritto) riguardante una o più persone identificate o identificabili ( 26 ).

Inoltre, detto gruppo di cause comprende quelle in cui un’istituzione ha – ancora una volta, in risposta a una situazione molto concreta e secondo una procedura specifica – adottato un atto che, almeno su un piano formale, ha natura e portata legislative, pur avendo un certo contenuto decisionale ( 27 ).

36. In ipotesi del genere, le persone direttamente interessate dal contenuto decisionale si trovano ovviamente in una posizione piuttosto peculiare.

Inoltre, la possibilità che l’istituzione favorisca le attività di una o più persone (identificate o identificabili) implica quasi inevitabilmente che le attività di una o più persone (identificate o identificabili) siano di conseguenza svantaggiate o viceversa ( 28 ).

Va da sé che alle persone colpite da effetti negativi è consentita, in determinate circostanze, l’impugnazione diretta dell’atto dell’Unione di cui trattasi dinanzi ai giudici dell’Unione.

Per contro, come sarà discusso nella parte seguente della presente sezione, la Corte non ha accolto un criterio fondato su una «grave incidenza» con riguardo ad atti dell’Unione che presentano, tanto sotto il profilo formale quanto sotto il profilo sostanziale, carattere generale e, pertanto, sono il prodotto di vere e proprie attività di definizione delle politiche.

37. Dopo aver brevemente illustrato le linee principali della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA], mi soffermerò ora sulla sua critica più comune.

2. Critiche mosse alla formula [OSCURATO:PERSONA]

38. Non è esagerato affermare che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] è una delle decisioni della Corte più ampiamente dibattute nei suoi circa settant’anni di storia.

È parimenti innegabile che essa sia anche una delle più aspramente criticate, soprattutto da osservatori della società civile e del mondo accademico ( 29 ).

39. Spesso le critiche si concentrano sull’effetto restrittivo della giurisprudenza elaborata in base alla sentenza di cui trattasi.

«[U]na barriera quasi insormontabile [da superare]», o «[una rete] a cui nessuno sfugge», fondata su «[un criterio] economico irrealistico», che offre «scarse [indicazioni]» alle parti e che «conduce a esiti assurdi»: una lettura completa dei commenti alla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] offre una panoplia di iperboli ( 30 ).

40. Tuttavia, è altrettanto vero che un’analisi completa della giurisprudenza sembra dipingere un quadro piuttosto fosco, come se ben pochi elementi potessero rilevare per dimostrare l’incidenza individuale.

Infatti, i giudici dell’Unione hanno dichiarato che, di per sé, i seguenti elementi non giustificano la constatazione dell’esistenza di un’«incidenza individuale»: (i) il ricorrente è l’unico o uno dei pochi soggetti interessati dall’atto impugnato ( 31 ); (ii) l’atto impugnato ha un’incidenza particolarmente grave sul ricorrente ( 32 ); (iii) il ricorrente avrebbe potuto partecipare o ha effettivamente partecipato al procedimento che ha condotto all’adozione dell’atto impugnato ( 33 ); (iv) l’atto impugnato produce «effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica» ( 34 ); (v) l’atto impugnato contiene limitazioni e deroghe alle norme di portata generale o disposizioni di natura temporanea riguardanti una cerchia chiusa di operatori economici ( 35 ), e vi) specifiche disposizioni del diritto dell’Unione imponevano all’istituzione che agisce «di tener conto delle ripercussioni dell’atto che si accing[e] ad adottare sulla situazione di alcuni soggetti» ( 36 ).

41. In particolare, alcuni autori lamentano l’impossibilità per i singoli e le associazioni di agire in qualità di difensori pubblici contro atti che danneggiano un gruppo di persone.

A tale proposito, essi fanno spesso riferimento a un paradosso creato dal criterio: quanto più un atto è diffuso e pregiudizievole (come spesso avviene nel caso degli atti in materia di ambiente), tanto più è improbabile che una o più persone (fisiche o giuridiche) saranno considerate individualmente interessate in base alla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] ( 37 ).

La recente sentenza Carvalho (relativa a provvedimenti dell’Unione in materia di cambiamenti climatici) è indicata come esempio di tale punto ( 38 ).

42. Un’altra critica mossa nei confronti della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] riguarda la sua presunta oscurità che, a sua volta, conduce a decisioni incoerenti.

Secondo alcuni autori, l’applicazione effettiva della formula [OSCURATO:PERSONA] era più incentrata sugli elementi formali dell’atto impugnato in alcuni casi e sugli obblighi sostanziali derivanti dall’atto in altri.

In numerose sentenze, comprese quelle «di riferimento», la motivazione a tale riguardo non è un esempio di chiarezza.

L’eterogeneità e l’ambiguità ermeneutiche in parola hanno dato luogo – si sostiene – a un insieme di decisioni piuttosto frammentato e casistico, in cui è difficile individuare un filo conduttore.

Per detto motivo la valutazione riguardo alla ricevibilità dei ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 263 TFUE da parte di ricorrenti privati richiede spesso lunghe discussioni nelle decisioni dei giudici dell’Unione ( 39 ).

43. Le critiche summenzionate sono state ampiamente condivise dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], il quale, nelle sue conclusioni nella causa UPA, ha spiegato nel dettaglio perché riteneva che la Corte dovesse riesaminare la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] e, a tal fine, ha suggerito l’adozione di un nuovo criterio per verificare l’incidenza individuale: «un soggetto [dovrebbe essere] considerato individualmente riguardato da un atto [dell’Unione] nel caso in cui, in ragione delle circostanze di fatto a lui peculiari, tale atto pregiudichi o possa pregiudicare in modo sostanziale i suoi interessi» ( 40 ).

44. Poco tempo dopo la presentazione di dette conclusioni, l’(attuale) Tribunale ha pronunciato la sua sentenza nella causa Jégo‑Quéré, che è giunta a conclusioni analoghe quanto alla necessità di riesaminare la giurisprudenza, statuendo che, «al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei singoli, una persona fisica o giuridica deve ritenersi individualmente interessata da una disposizione [dell’Unione] di portata generale che la riguarda direttamente, ove la disposizione di cui trattasi incida, in maniera certa ed attuale, sulla sua sfera giuridica limitando i suoi diritti ovvero imponendole obblighi» ( 41 ).

45. Tuttavia, la Corte non ha accolto le analisi e le proposte né dell’avvocato generale né del Tribunale.

Nella sentenza UPA, la Corte (i) ha confermato la formula [OSCURATO:PERSONA]; (ii) ha sottolineato che il «sistema completo di rimedi giuridici» istituito dai Trattati si basa in particolare sui ruoli complementari svolti dai procedimenti di ricorso di annullamento e di rinvio pregiudiziale; (iii) ha precisato che spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva; (iv) ha riconosciuto che i requisiti di ricevibilità di un ricorso proposto da singoli devono essere interpretati alla luce del principio della tutela giurisdizionale effettiva, sottolineando al contempo che ciò non può portare, di fatto, ad escludere tali requisiti, che sono espressamente previsti dai Trattati, e v) ha dichiarato che, se è indubbiamente concepibile un sistema di controllo della legittimità degli atti dell’Unione di portata generale diverso da quello istituito dal [OSCURATO:PERSONA] originario, spetta agli Stati membri, in quanto autori dei Trattati, riformare il sistema in vigore ( 42 ).

46. Nella parte seguente della presente sezione spiegherò il motivo per il quale – benché alcune delle critiche appena discusse siano in una certa misura fondate – ritengo che la formula [OSCURATO:PERSONA] sia, ad oggi, ancora accettabile e, di conseguenza, non debba essere abbandonata dalla Corte.

3. In difesa della formula [OSCURATO:PERSONA] a) Quali alternative?

47. In via preliminare devo sottolineare che le critiche a cui è stata sottoposta la formula [OSCURATO:PERSONA] sono spesso «orientate al risultato»: in termini più semplici, il criterio è troppo rigido e, quindi, non può essere corretto (o, in alternativa, non è appropriato).

Tuttavia, avviene solo raramente che la dottrina tenti di spiegare quale errore commetta la Corte nell’interpretare l’articolo 263, quarto comma, TFUE e come debba essere invece interpretato il requisito dell’«incidenza individuale».

Quando viene effettivamente proposto un criterio alternativo, quest’ultimo si ispira alle disposizioni vigenti a livello nazionale o assomiglia (in misura maggiore o minore) a quelli proposti dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] e dal Tribunale, menzionati ai paragrafi 43 e 44 delle presenti conclusioni ( 43 ).

48. Riguardo alle norme relative alla legittimazione ad agire a livello degli Stati membri, devo affermare che, per quanto concerne le norme più comunemente menzionate ( 44 ), esse sono disciplinate da disposizioni formulate in modo piuttosto diverso dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, operando in sistemi giudiziari i quali, a differenza del sistema dell’Unione, sono autosufficienti ( 45 ).

49. Per quanto riguarda i criteri proposti dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] e dal Tribunale, nonché i criteri dagli stessi ispirati, essi presentano in effetti alcuni significativi aspetti positivi.

In particolare, i medesimi consentirebbero alla Corte, quando intende stabilire se la situazione del ricorrente sia sufficientemente peculiare, di tener conto, in ciascun caso, (i) della varietà delle circostanze di diritto e di fatto che possono essere pertinenti, e (ii) della gravità dell’impatto che un atto impugnato produce.

Inoltre, a livello teorico, è difficile non condividere l’idea secondo cui i singoli che subiscono ripercussioni negative sostanziali o che sono sicuramente e immediatamente pregiudicati da un atto dell’Unione dovrebbero di norma essere legittimati ad impugnarlo.

50. Tuttavia, la Corte ha deciso di non seguire siffatti criteri.

Anch’io ravviso in essi due inconvenienti principali.

51. In primo luogo, i criteri in parola presentano alcuni limiti strutturali difficili da superare.

Le formule suggerite sono, in qualche misura, poco prevedibili, giacché si basano tutte su una valutazione caso per caso.

Esse si fondano altresì su aggettivi (sostanziale, sicuro, immediato) che non sono di per sé molto precisi e che, di conseguenza, potrebbero essere interpretati e applicati in modo alquanto diverso.

Il requisito dell’incidenza individuale diviene, in pratica, una questione di «grado» degli effetti.

In un caso del genere, stabilire dove tracciare il confine tra effetti che possono essere considerati sufficientemente sostanziali ed effetti che non possono essere considerati tali può, in definitiva, risultare in molti casi una scelta soggettiva.

52. In secondo luogo, non è evidente che detti criteri possano essere letti nel quarto paragrafo dell’articolo 263 TFUE.

Ciò mi conduce al prossimo punto. b) Lettura testuale e storica dell’articolo 263 TFUE

53. Mi sembra che la formula [OSCURATO:PERSONA] costituisca un’interpretazione più autentica e ragionevole del termine «individuale», utilizzato in quasi tutte le versioni linguistiche del [OSCURATO:PERSONA].

Nel linguaggio corrente, i sinonimi più comuni del termine «individuale» sono singolo, specifico, particolare, peculiare e separato.

54. Concordo pienamente sul fatto che, per quanto riguarda un determinato atto dell’Unione, più di una persona può trovarsi in una situazione così particolare da poter essere considerata unica o quasi unica.

Allo stesso tempo, tuttavia, ritengo che sia eccessivo affermare – come ha fatto il Tribunale nella sentenza Jégo‑Quéré/[OSCURATO:PERSONA] – che «[il] numero [e la] situazione di altre persone parimenti interessate dalla disposizione [impugnata] o che possono esserlo non sono (...) pertinenti » per quanto riguarda la questione se un ricorrente sia individualmente interessato dalla stessa ( 46 ).

In termini molto semplici e schematicamente: una persona può essere speciale, anche dieci persone possono probabilmente essere tutte speciali, ma avrei bisogno di argomenti molto solidi per convincermi che ogni appartenente a un gruppo di mille o di un milione di persone potrebbe essere speciale ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

A mio avviso, quanto più elevato è il numero di persone che invocano un effetto speciale, meno è probabile che esse possano essere considerate tutte «individualmente interessate»: l’atto in questione sembra applicarsi in linea generale sulla base di criteri astratti ( 47 ).

55. Anche un’interpretazione storica del termine «individuale» corrobora una lettura relativamente restrittiva di quest’ultimo.

Non si deve dimenticare che, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA] CECA (non più in vigore), un ricorrente privato poteva impugnare «le decisioni e le raccomandazioni singole che [lo] riguardano o (…) le decisioni (…) generali che [esso] rit[iene] inficiate da sviamento di potere nei [suoi] confronti» ( 48 ).

Gli autori del [OSCURATO:PERSONA] di Parigi intendevano consentire ai ricorrenti privati di impugnare decisioni che erano, in sostanza, decisioni individuali pur essendo dissimulate sotto l’aspetto di atti di portata più generale ( 49 ).

Tuttavia, nelle sue prime pronunce, la Corte aveva adottato un’interpretazione estensiva della legittimazione ad agire dei ricorrenti privati ( 50 ).

Di conseguenza, sembrerebbe che, in sede di negoziazione del [OSCURATO:PERSONA] di Roma, i redattori abbiano adottato a tal fine un testo più restrittivo sulla legittimazione ad agire ( 51 ).

I documenti storici indicano che l’idea era (ancora una volta) quella di consentire ai ricorrenti non privilegiati di impugnare solo le decisioni che li riguardavano individualmente, anche quando queste ultime erano «dissimulate» sotto forma di regolamenti o decisioni rivolte a terzi ( 52 ).

56. È interessante osservare che la questione di un eventuale alleggerimento del requisito dell’«incidenza individuale» attraverso una modifica del [OSCURATO:PERSONA] è stata sollevata prima e nel corso di varie conferenze intergovernative.

Tuttavia, i redattori dei Trattati – evidentemente ben consapevoli della natura «granitica» della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] – hanno infine deciso di non apportare modifiche a tale riguardo.

Ad esempio, il circolo di discussione sul funzionamento della Corte di giustizia, istituito negli anni 2002-2003 nell’ambito della convenzione sul futuro dell’Europa, era diviso sulla questione se il requisito dell’incidenza individuale dovesse essere eliminato (o modificato), mentre la maggioranza dei suoi membri concordava su altre modifiche della disposizione ( 53 ).

In realtà, solo queste ultime modifiche sono state inserite dapprima nella proposta di [OSCURATO:PERSONA] che istituisce una Costituzione per l’Europa, e poi nel [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona ( 54 ).

57. La Corte lo ha rilevato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e A./Parlamento e Consiglio, in cui i ricorrenti le avevano esplicitamente chiesto di riesaminare la formula [OSCURATO:PERSONA] e di sostituirla con un criterio del «pregiudizio sostanziale».

In particolare, la Corte non ha riscontrato «alcun elemento tale da far ritenere che gli autori del [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona intendessero modificare la portata dei requisiti di ricevibilità già previsti dall’articolo [263, quarto comma, TFUE]» ( 55 ).

58. Aggiungo che non vi è neppure alcun elemento testuale o storico che possa suggerire che i redattori dei Trattati intendessero (al momento dell’adozione del [OSCURATO:PERSONA] di Roma o delle sue successive modifiche), in forza dell’(attuale) articolo 263 TFUE, consentire a ricorrenti privati di presentare una forma di actio popularis ( 56 ) o una censura di illegittimità costituzionale ( 57 ) o di concedere loro uno speciale diritto di proporre ricorso per asserite violazioni dei loro diritti fondamentali ( 58 ).

59. Oltre a detti elementi testuali e storici, esiste altresì un elemento sistemico che favorisce una lettura prudente del requisito dell’incidenza individuale. c) Lettura sistemica dell’articolo 263 TFUE

60. Il sistema giudiziario dell’Unione presenta una struttura particolare a due pilastri che deriva dal fatto che l’Unione non è né un’organizzazione internazionale tipica né uno Stato nazione ( 59 ).

La peculiarità in parola è rivelata anzitutto dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE, il quale – assegnando alla Corte il compito di «[a]ssicura[re] il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati» – dispone che «gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione».

Dalla disposizione di cui trattasi discende che il giudice nazionale va inteso, per i cittadini che chiedono la tutela dei diritti loro conferiti dal diritto dell’Unione, come giudice dell’Unione di diritto comune ( 60 ).

61. Inoltre, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, ciascuna istituzione dell’Unione deve «agi[re] nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste».

Tale disposizione deve essere letta alla luce del principio dell’equilibrio istituzionale, caratteristica essenziale della struttura istituzionale dell’Unione, il quale implica che ciascuna delle istituzioni eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni ( 61 ).

Per quanto riguarda la Corte, non si può ignorare che essa è stata dotata di una competenza giurisdizionale definita in modo chiaro: ai sensi dell’articolo 274 TFUE, «[f] atte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell’Unione europea (…), le controversie nelle quali l’Unione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali».

62. Le disposizioni summenzionate dimostrano che esistono (ovviamente) limiti a ciò che la Corte può leggere nelle disposizioni dei Trattati per quanto riguarda i limiti della sua competenza giurisdizionale ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Inoltre, esse manifestano l’esistenza di un nesso indissolubile e di un’interdipendenza reciproca tra il potere giudiziario dell’Unione e il potere giudiziario degli Stati membri ( 62 ).

63. Come ha indicato la Corte nel parere 1/09, «è compito della Corte e degli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare il rispetto [dell’]ordinamento giuridico [dell’Unione] e del sistema giurisdizionale dell’Unione»; e i giudici nazionali adempiono, in collaborazione con la Corte, a «una funzione loro attribuita congiuntamente al fine di garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati» ( 63 ).

64. Infatti, il controllo della legittimità degli atti dell’Unione si basa su due specie complementari di procedimenti giurisdizionali: i ricorsi diretti (tra cui, in particolare, il ricorso di annullamento) e il procedimento pregiudiziale avente ad oggetto la validità.

Come ha costantemente sottolineato la Corte nella sua giurisprudenza, con gli articoli 263 e 277 TFUE ( 64 ), da un lato, e con l’articolo 267 TFUE, dall’altro, i Trattati hanno istituito «un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti dell’Unione» ( 65 ).

Tale particolare struttura è stata considerata dalla Corte EDU conforme, in sostanza, ai criteri richiesti dalla CEDU nella nota causa [OSCURATO:PERSONA] ( 66 ).

65. Per tutti i motivi esposti, non sono convinto che la formula [OSCURATO:PERSONA] corrisponda a un’interpretazione errata della condizione dell’incidenza individuale di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Le interpretazioni alternative proposte, in via giudiziaria o stragiudiziale, di tale condizione (i) non offrono un grado sufficiente di certezza del diritto e (ii) non sono pienamente conformi all’origine, allo spirito e alla formulazione della disposizione del [OSCURATO:PERSONA].

Infine, ritengo altresì non irragionevole che, in molti casi, questioni relative alla validità di atti dell’Unione siano in primo luogo sollevate dinanzi ai giudici nazionali, i quali fungono da filtro per decidere se le medesime questioni – a prima vista non pretestuose – debbano essere sottoposte alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

66. Alla luce di quanto premesso, ciò significa che – parafrasando Candido di Voltaire ( 67 ) – nella giurisprudenza della Corte relativa all’«incidenza individuale» tutto va per il meglio e che l’Unione ha il migliore dei sistemi giudiziari possibili?

67. Ritengo di no.

4. [OSCURATO:PERSONA] riesaminata

68. Ritengo che, nonostante la solidità della formula [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza sia lungi dall’essere chiara e, inoltre, talune interpretazioni di detta formula siano state eccessivamente restrittive e non possano conciliarsi con una lettura ragionevole dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, a maggior ragione nell’Unione europea del 2025.

Pertanto, mi appresto a dare tre suggerimenti alla Corte, per poi concludere con alcune osservazioni finali sul motivo per il quale sarebbe fattibile, auspicabile e necessario riesaminare la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]. a) Sistematizzazione della giurisprudenza

69. Il mio primo suggerimento alla Corte è di sistematizzare la giurisprudenza, al fine di offrire maggiore chiarezza sia ai potenziali ricorrenti sia al Tribunale quanto alle diverse circostanze in cui le persone possono essere considerate «individualmente interessate» da un atto.

Non è raro che la Corte emetta una sentenza di principio nella quale aggiorna e riunisce vari orientamenti giurisprudenziali, al fine di offrire un quadro coerente ed esaustivo su un determinato tema di natura procedurale ( 68 ).

70. Per una persona non esperta di diritto dell’Unione, può essere sorprendente che, in numerose decisioni dei giudici dell’Unione, la valutazione relativa alla ricevibilità del ricorso richieda una discussione lunga e complessa.

La ricevibilità dovrebbe essere, a livello ideale, un aspetto relativamente facile da verificare.

Vi è qualcosa di intrinsecamente singolare in un sistema in cui molte cause richiedono un’analisi più lunga della ricevibilità del ricorso e un’analisi molto più breve della sua fondatezza ( 69 ).

71. È probabilmente la complessità del tema in parola ad aver condotto alla giurisprudenza Boehringer, in cui la Corte ha riconosciuto che, qualora la corretta amministrazione della giustizia lo giustifichi, è possibile respingere nel merito un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE senza statuire su un’eccezione di irricevibilità sollevata da un’altra parte ( 70 ).

Tale giurisprudenza offre una soluzione pragmatica ai problemi derivanti da una siffatta complessità.

Tuttavia, benché difendibile per ragioni di economia giudiziaria, essa non avrebbe probabilmente alcun motivo di esistere in un sistema meno complesso.

72. L’incertezza risultante dalla complessità dell’analisi dell’incidenza individuale può sollevare un problema anche alla luce della giurisprudenza TWD [OSCURATO:PERSONA].

In tale giurisprudenza, la Corte ha dichiarato, in sostanza, che sarebbe contrario al principio della certezza del diritto consentire a una persona che avrebbe potuto senza alcun dubbio impugnare un atto dell’Unione dinanzi ai giudici dell’Unione e che ha lasciato decorrere il termine imperativo all’uopo prescritto dall’articolo 263 TFUE di contestare la legittimità del medesimo dinanzi ai giudici nazionali nell’ambito di un ricorso proposto avverso i provvedimenti presi dalle autorità nazionali in esecuzione di detto atto.

Qualsiasi altra soluzione riconoscerebbe al ricorrente la possibilità di eludere il carattere definitivo che l’atto impugnato assume necessariamente dopo la scadenza dei termini di ricorso.

Di conseguenza, una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla validità di un simile atto è, in dette circostanze, irricevibile ( 71 ).

73. Credo sia corretto precisare che, nonostante si conceda alle persone in questione il beneficio del dubbio («senza alcun dubbio»), l’analisi che la giurisprudenza TWD [OSCURATO:PERSONA] impone non è facile da realizzare ( 72 ).

Ciò significa, ovviamente, che in molti casi le persone interessate dall’atto devono, per sicurezza, avviare due diversi procedimenti: uno dinanzi ai giudici nazionali e uno dinanzi ai giudici dell’Unione ( 73 ).

Ciò è accaduto, di fatto, nel presente procedimento ( 74 ).

La moltiplicazione dei procedimenti sulla stessa questione, con i conseguenti maggiori costi sia per le parti sia per la società, è qualcosa che non dovrebbe accadere per ovvie ragioni.

74. Di conseguenza, ritengo che ragioni particolarmente valide impongono alla Corte di fare maggiore chiarezza nella sua giurisprudenza sulla condizione dell’incidenza individuale mediante una sentenza di principio.

Spero che la sistematizzazione proposta nelle presenti conclusioni possa essere di qualche utilità per la Corte a tal fine.

Per chiarezza, la sistematizzazione in parola non mira ad illustrare in maniera esaustiva tutte le possibili situazioni che possono dare origine a un’«incidenza individuale» in base all’articolo 263, quarto comma, TFUE, ma solo a rispecchiare la giurisprudenza esistente.

Infatti, come ha dichiarato l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] 2, «[il criterio [OSCURATO:PERSONA]] è certamente rigoroso, ma, almeno a prima vista, anche relativamente aperto e flessibile » ( 75 ).

Il requisito dell’incidenza individuale dipende non solo dalla situazione concreta del ricorrente, ma anche dalla forma e dal contenuto dell’atto, nonché dalla procedura mediante cui l’atto è adottato.

Ad esempio, come dimostra il cosiddetto regolamento Aarhus ( 76 ), la normativa dell’Unione può creare nuove categorie di soggetti «individualmente interessati» da taluni atti delle istituzioni dell’Unione ( 77 ).

75. Pertanto, benché un’attuale sistematizzazione della giurisprudenza non escluda che, in futuro, la Corte possa individuare altre ipotesi nelle quali un gruppo di persone può essere individualmente interessato da un determinato tipo di atto dell’Unione, essa offrirebbe tuttavia orientamenti chiari sullo stato attuale del diritto non solo ai potenziali ricorrenti, ma anche al Tribunale. b) Perfezionamento del criterio della cerchia chiusa

76. Nella parte 3 di cui sopra ho spiegato perché ritengo che la formula [OSCURATO:PERSONA] costituisca un’interpretazione plausibile della condizione dell’incidenza individuale di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Alla luce di ciò, ritengo altresì che il criterio della cerchia chiusa costituisca un’applicazione ragionevole della formula [OSCURATO:PERSONA].

Ricordo che, in base a detto criterio, utilizzato tipicamente per atti di portata generale, qualora l’atto riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili nel momento in cui l’atto è stato adottato in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, detti soggetti possono essere individualmente interessati dall’atto in parola in quanto facenti parte di una cerchia ristretta di operatori economici sui quali lo stesso incide.

77. È difficile contestare che, qualora i soggetti interessati da un atto dell’Unione non fossero stati né individuati né individuabili, l’atto di cui trattasi è stato adottato per far fronte a un determinato insieme di circostanze concepite a livello astratto, sulla base di considerazioni di politica generale.

Allo stesso tempo, ritengo altresì ragionevole che il mero fatto che tutti i soggetti interessati da un atto dell’Unione fossero, al momento dell’adozione di tale atto, individuati o individuabili non sia sufficiente, di per sé, perché tali soggetti siano considerati individualmente interessati.

Infatti, non è inusuale che in un determinato mercato vi siano solamente pochi operatori ben noti alle autorità e al pubblico.

Il criterio dell’incidenza individuale non può essere applicato in modo diverso se l’atto riguarda, ad esempio, la prestazione di servizi da parte di avvocati o medici o la fabbricazione di grandi aeromobili o di veicoli militari blindati.

La situazione può tuttavia essere diversa qualora, benché sia redatto in termini generali e si applichi indistintamente a tutti gli interessati, l’atto sia essenzialmente concepito ad hoc in funzione della situazione di una o più persone specifiche ( 78 ).

78. Come indicato al paragrafo 27 delle presenti conclusioni, è quindi necessario qualcosa in più della semplice circostanza che i soggetti interessati siano individuati o individuabili.

Per tale motivo, la giurisprudenza esige che le persone di cui trattasi facciano parte di una cerchia chiusa che, alla luce della disposizione impugnata, presenti talune caratteristiche peculiari.

Ciò è conforme alla ratio della disposizione che, come spiegato, è sempre stata quella di far fronte all’ipotesi in cui un atto dell’Unione produca, sulla situazione giuridica di una o più persone, effetti che vanno oltre quelli che un siffatto atto produce sulle altre persone interessate dallo stesso.

Detta differenza quanto agli effetti sui soggetti individualmente interessati e sui soggetti non individualmente interessati non può riguardare (solo o principalmente) il grado, ma dovrebbe dipendere (almeno in larga misura) dalla natura di siffatti effetti ( 79 ).

79. A mio avviso, il filo conduttore che unisce i casi in cui l’incidenza individuale è stata riconosciuta consiste nel fatto che l’istituzione che agisce ha tenuto conto (esplicitamente o implicitamente) o avrebbe dovuto tener conto – sulla base di talune disposizioni specifiche o di taluni principi generali del diritto dell’Unione – della situazione particolare dei ricorrenti prima di adottare l’atto impugnato.

Ciò avviene, in sostanza, quando le ragioni politiche che hanno spinto l’istituzione ad agire dovevano conciliarsi con i diritti e gli interessi di taluni soggetti che, per qualche ragione specifica, non possono essere totalmente assimilati a quelli degli altri soggetti interessati.

Il fatto che l’istituzione di cui trattasi ignorasse il numero o l’identità di tali persone è irrilevante, dal momento che essa sarebbe stata in grado di ottenere le informazioni necessarie ( 80 ).

Mi sembra che le quattro ipotesi menzionate al paragrafo 28 delle presenti conclusioni forniscano utili esempi a tale proposito.

80. Sono ovviamente consapevole del fatto che esistono alcune sentenze della Corte che sembrano essere in contrasto con la constatazione in parola ( 81 ).

Tuttavia, dette cause sono alquanto particolari e le dichiarazioni della Corte in materia non possono essere generalizzate.

Le cause di cui trattasi riguardavano ricorsi proposti non da privati che agivano per tutelare i loro diritti, bensì da un’autorità territoriale (uno dei tre territori che compongono il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]) che agiva solamente nell’interesse generale, in quanto ente competente nel suo territorio per le questioni di indole economica e sociale, contro una misura avente effetti piuttosto limitati sulla sua economia ( 82 ).

A tale riguardo ricordo che, conformemente a una giurisprudenza consolidata, il semplice fatto che una regione o un altro ente pubblico locale possieda alcune competenze – in quanto organo competente, nel suo territorio, per materie economiche, sociali o ambientali – per quanto concerne la materia disciplinata da un atto dell’Unione avente portata generale non può essere di per sé sufficiente affinché tale atto la «riguard[i]» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE ( 83 ).

Inoltre, nelle cause in esame la normativa pertinente dell’Unione conteneva solo riferimenti vaghi e generici alla necessità, per l’istituzione che agisce, di tener conto, tra i vari fattori da considerare, degli effetti dell’atto previsto sui settori interessati ( 84 ).

E, come ha rilevato la Corte, le ripercussioni prodotte dall’atto impugnato sul territorio rientrante nella competenza del ricorrente non erano diverse da quelle prodotte sugli altri territori interessati ( 85 ).

81. Pertanto, non ritengo che dette sentenze siano tali da mettere in discussione le mie precedenti considerazioni.

Infatti, una lettura molto ampia sarebbe non solo difficilmente conciliabile con il resto della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA], ma sarebbe anche problematica da un punto di vista sistemico.

Infatti, se un’istituzione dell’Unione è tenuta per legge a prendere in considerazione la situazione di una o più persone specifiche, queste ultime hanno un diritto corrispondente a che la loro situazione sia presa in considerazione.

Naturalmente, ubi ius ibi remedium : ovunque vi sia un diritto, vi è un rimedio giurisdizionale.

Pertanto, le persone interessate dovrebbero avere la possibilità di garantire la tutela del proprio diritto dinanzi a un giudice, impugnando l’atto che non avrebbe tenuto conto della loro situazione o che ne ha tenuto conto in modo errato.

Infatti, è proprio tale diritto (di essere preso in considerazione) che – per richiamare la formula [OSCURATO:PERSONA] – distingue i ricorrenti «identific[andoli] alla stessa stregua dei destinatari » ( 86 ).

In sostanza, adottando un determinato atto, l’istituzione che agisce può non solo aver emanato norme generali ed astratte applicabili a un numero indeterminato di persone, ma anche aver affrontato la situazione di uno o più soggetti identificati o identificabili, come se avesse destinato ad essi un atto avente un contenuto decisionale specifico. 82.

Ciò detto, esiste un elemento del criterio della cerchia chiusa che mi lascia piuttosto perplesso.

83. In alcune decisioni, i giudici dell’Unione hanno richiesto (o sembravano richiedere) che la categoria di persone interessate in modo particolare dall’atto impugnato, della quale il ricorrente sostiene di far parte, sia composta da un numero determinato di persone che non può essere ampliato dopo l’adozione dell’atto impugnato (in prosieguo: l’«elemento futuro») ( 87 ).

84. Ho due riserve a tale proposito.

85. In primo luogo, a livello teorico, l’elemento futuro non sembra conforme alla logica sottesa alla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA].

In sostanza, esso impone il confronto tra, da un lato, la situazione di un determinato ricorrente (o di un gruppo di persone cui lo stesso appartiene) e, dall’altro, la situazione delle persone che, in un determinato momento futuro, possono essere o saranno interessate dall’atto controverso.

86. Tuttavia, non si tratta del confronto che la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] esige dai giudici dell’Unione.

L’equazione dell’«incidenza individuale» contiene due fattori: (i) la generalità delle persone interessate dall’atto controverso, che devono essere identificate in astratto, sulla base dell’ambito di applicazione ratione personae di tale atto (in prosieguo: la «generalità»), e (ii) un sottoinsieme della stessa, cioè un gruppo più ristretto di persone interessate (a cui appartiene il ricorrente), che, a causa di alcune caratteristiche peculiari, può essere presumibilmente distinto dalla generalità (in prosieguo: la «cerchia ristretta») ( 88 ).

87. L’esistenza della cerchia ristretta deve essere valutata in concreto, tenendo conto di tutti gli elementi, di diritto o di fatto, che possono caratterizzare la situazione delle persone che appartengono ad essa.

Infatti, la formula [OSCURATO:PERSONA] indica espressamente ai giudici dell’Unione di esaminare le particolari «qualità personali» e le «circostanze» del ricorrente.

Di fatto, la Corte ha precisato che i) l’incidenza individuale deve essere accertata «sulla base della specificità della situazione [del] singolo rispetto a qualsiasi altro interessato» ( 89 ), e ii) tale confronto deve essere effettuato «in rapporto alla disposizione controversa » ( 90 ), «alla data della [disposizione] controversa» ( 91 ).

88. In tal caso, ai fini dell’analisi è essenziale stabilire se vi sia una differenza nella natura degli effetti che l’atto controverso produce nei confronti dei due gruppi (generalità contro cerchia ristretta).

Il ruolo o il rilievo che il futuro elemento dovrebbe avere nell’ambito di detta analisi resta per me piuttosto oscuro.

89. In particolare, non riesco a comprendere perché la facoltà di una o più persone di impugnare un determinato atto adottato senza che (asseritamente) l’istituzione dell’Unione in questione abbia debitamente tenuto conto della loro particolare situazione dovrebbe dipendere dall’ipotetico comportamento futuro di altri individui (coloro che, ad esempio, possono intraprendere una determinata attività, avviare una determinata impresa o trasferirsi in un determinato territorio all’interno dell’Unione europea).

In una comunità di diritto che, come spiegherò in prosieguo, riflette le idee fondamentali delle democrazie liberali fondate su un’economia di mercato libera e aperta, che pongono l’accento sull’autonomia individuale e tutelano i diritti fondamentali, è estremamente raro che una cerchia di persone che esercitano un’attività non sia modificabile in futuro ( 92 ).

90. L’elemento futuro deriva, a mio parere, da un’errata applicazione della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA].

Esso è il risultato di un’analisi orientata verso l’ambito di applicazione ratione personae dell’atto controverso che non tiene sufficientemente conto delle caratteristiche reali del sottoinsieme dello stesso.

Ciò implica che si attribuisca un rilievo decisivo ad elementi di natura teorica e ipotetica, a scapito di una situazione realmente esistente.

A mio avviso, un siffatto approccio è difficilmente conciliabile con la giurisprudenza della Corte menzionata al paragrafo 87 delle presenti conclusioni.

91. In secondo luogo, da un punto di vista pratico, non sono sicuro che possa essere ragionevole e utile prendere in considerazione l’elemento futuro.

92. È vero che l’elemento futuro è una caratteristica inerente a tutte le situazioni in cui il criterio che distingue la cerchia ristretta dalla generalità attiene ad eventi passati, come ad esempio nelle situazioni menzionate al precedente paragrafo 32 delle presenti conclusioni.

Tuttavia, in casi del genere verificare l’elemento in parola non produce alcun valore aggiunto per la Corte, proprio perché esso è inevitabilmente presente.

93. Anche negli altri casi, vale a dire quando il criterio che distingue la cerchia ristretta non si riferisce ad eventi passati, il controllo di tale elemento può essere fuorviante o inutile.

94. Da un lato, esso potrebbe condurre ad alcune incoerenze: un ricorrente che, rispetto ad un determinato atto, si trovi di fatto in una situazione diversa da quella della generalità (i) può nondimeno esserne individualmente interessato anche se altri soggetti si trovano nella stessa situazione, ma (ii) potrebbe non esserne individualmente interessato qualora un altro soggetto possa eventualmente trovarsi in una situazione analoga in futuro.

La ragione di una distinzione del genere mi sfugge.

95. Dall’altro lato, mi chiedo se una corretta individuazione della cerchia ristretta (ossia, in concreto, valutando tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti) non renda inutile – ancora una volta – l’esame dell’elemento futuro.

96. Ad esempio, nel caso di specie, il Tribunale ha concentrato la sua analisi sulle imprese coinvolte nella produzione e nella vendita di prodotti del tabacco riscaldato, esaminando l’ambito di applicazione ratione materiae e ratione personae dell’atto impugnato.

Non vi è alcun dubbio che tanto le ricorrenti quanto qualsiasi impresa che sarà attiva in futuro sul mercato interessato sono comparabili in quanto saranno tutte soggette alle stesse norme e, pertanto, «risentiranno» delle limitazioni alle loro attività introdotte dall’atto impugnato.

97. Cionondimeno, gli operatori attuali e futuri attivi in tale mercato si trovano effettivamente in una situazione analoga ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE? A mio avviso, è evidente che così non è.

98. Come spiegherò più dettagliatamente nell’ambito della valutazione del motivo di impugnazione dedotto dalle ricorrenti, queste ultime figurano tra le imprese che hanno introdotto un prodotto di nuova generazione nel mercato dell’Unione e, a tal fine, hanno realizzato investimenti significativi, tra cui lo sviluppo di una nuova tecnologia, la creazione di nuovi canali di distribuzione e la campagna volta a rendere il prodotto noto e attraente per i clienti.

Inoltre, l’atto impugnato è stato introdotto – in termini semplici – proprio per il motivo che gli sforzi compiuti dalle ricorrenti sono stati alquanto proficui e, pertanto, le vendite del nuovo prodotto sono aumentate in modo significativo in un intervallo di tempo relativamente breve.

Per di più, detta crescita – e quindi la necessità e l’opportunità di introdurre l’atto impugnato – è stata dimostrata dalla [OSCURATO:PERSONA] utilizzando i dati relativi alle vendite forniti, tra l’altro, dalle stesse ricorrenti.

99. Come si può ritenere che le imprese che un giorno potranno entrare su tale mercato – ad esempio sfruttando gli investimenti realizzati dalle ricorrenti – si trovino in una situazione realmente analoga a quella delle ricorrenti?

100. Per concludere sul punto in esame, a mio avviso l’elemento futuro può difficilmente conciliarsi con i principi fondamentali della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] e, inoltre, esso potrebbe facilmente essere interpretato e applicato in modo errato.

Per tale motivo propongo alla Corte di confermare il criterio della cerchia ristretta, ma di abbandonare il requisito secondo cui il gruppo di persone di cui trattasi non può essere ampliato dopo l’adozione dell’atto impugnato. c) Trattamento equivalente di tutti i soggetti in relazione a tutti i diritti

101. Il terzo e ultimo suggerimento alla Corte è di effettuare un’applicazione più coerente della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] nelle varie cause di cui è investita, indipendentemente dal tipo di ricorrente o dai diritti o interessi lesi.

Infatti, mi sembra che i principi derivanti dalla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] siano stati applicati in maniera talvolta più rigorosa e talvolta più mite, in casi che, almeno se valutati con uno sguardo attuale, sono ampiamente simili.

Si può affermare che, se ciò poteva essere giustificato nella [OSCURATO:PERSONA] economica europea del 1963, non lo è più nell’Unione europea del 2025.

102. Fino alla fine degli anni ’80 o all’inizio degli anni ’90, le [OSCURATO:PERSONA] si occupavano principalmente di commercio ed economia.

La maggior parte dei casi che approdavano al Plateau de Kirchberg riguardavano questioni come la libera circolazione, la concorrenza, la politica commerciale e la difesa del commercio, le dogane, l’agricoltura e la pesca ( 93 ).

Non sorprende dunque che la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] sia stata più ricettiva ad eventuali violazioni di diritti economici invocate da persone economicamente attive : lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e società.

In definitiva, l’obiettivo principale delle [OSCURATO:PERSONA] all’epoca era quello di creare un mercato comune.

103. Nell’Unione europea del 2025 la situazione si è notevolmente evoluta.

Al fine di conseguire i suoi obiettivi generali (promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli), l’Unione è tenuta non solo a istituire e rafforzare un mercato interno, ma anche, tra l’altro, a «offr[ire] ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia», «adoper[arsi] per lo sviluppo sostenibile», «mir[are] alla piena occupazione e al progresso sociale, e [a] un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente» nonché «promuovere il progresso scientifico e tecnologico».

L’aumento del benessere economico della popolazione europea non è più il (solo) principio ispiratore che guida l’Unione.

104. Di conseguenza, i diritti economici dei cittadini dell’Unione non possono avere una posizione da primi inter pares nel sistema giuridico dell’Unione, poiché rivestono la medesima importanza dei diritti e delle libertà di altra natura (civile, politica, sociale, ecc.).

Dalla giurisprudenza consolidata si evince che, nell’ambito dell’ordinamento giuridico dell’Unione, nessuna categoria di diritti ha la priorità sulle altre ( 94 ).

Qualora diritti diversi siano in discussione, le loro esigenze devono essere conciliate, per quanto possibile, cercando un giusto equilibrio tra di essi ( 95 ).

In caso di conflitto diretto, quali diritti prevalgano dipende dalle circostanze specifiche di cui trattasi ( 96 ).

105. Inoltre, è appena il caso di sottolineare che la volontà dei cittadini dell’Unione di perseguire i loro interessi comuni mediante la creazione di una persona giuridica è tutelata dalla Carta, indipendentemente dal fatto che detti interessi abbiano carattere economico o siano di altra natura ( 97 ).

106. Da quanto precede risulta che può essere necessario un certo ribilanciamento del modo in cui la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] viene applicata nelle diverse cause.

In particolare, nell’ambito dell’esame dell’incidenza individuale, (i) gli enti senza scopo di lucro (come le associazioni e le organizzazioni non governative ( 98 )) dovrebbero generalmente essere presi in considerazione secondo le stesse norme applicate agli enti che perseguono uno scopo di lucro (come le imprese), e (ii) non dovrebbe essere rilevante se i diritti o gli interessi dei ricorrenti interessati dagli atti controversi siano di natura economica o di altra natura.

107. Fornirò ora due esempi ipotetici, al fine di mostrare cosa ciò potrebbe significare in pratica.

108. In primo luogo, un atto dell’Unione che, al fine di proteggere le risorse ittiche, vieti, per un periodo di tempo significativo, le più redditizie operazioni di pesca nelle zone marittime intorno all’isola

[OSCURATO:PERSONA]

potrebbe, a mio avviso, riguardare individualmente l’associazione locale dei piccoli pescatori – che rappresenta l’interesse di tutte le persone il cui sostentamento dipende interamente dalle loro attività di pesca – ma non ogni altra categoria di persone parimenti interessata in varia misura dall’atto: gli abitanti dell’isola, i titolari dei ristoranti locali e le grandi società attive nell’industria ittica (che potrebbero facilmente inviare altrove le loro imbarcazioni).

109. In secondo luogo, un provvedimento dell’Unione che colpisca gravemente la specie animale avis avium , che vive nel sito Natura 2000 di

[OSCURATO:PERSONA]

, può non riguardare individualmente le varie persone che risiedono nell’area, gli appassionati di birdwatching o le associazioni ambientaliste internazionali.

Tuttavia, il provvedimento in parola incide certamente in modo molto peculiare su un’associazione locale la cui finalità statutaria è proprio la tutela dell’ avis avium nel sito di

[OSCURATO:PERSONA]

.

110. Nell’uno e nell’altro caso, la differenza tra il modo in cui l’atto dell’Unione di cui trattasi incide sull’associazione immaginaria e quello in cui esso incide su altri soggetti non risiede nella misura, ma nella natura degli effetti di detto atto.

L’interesse in questione può essere (primo esempio) o non essere (secondo esempio) di natura economica.

In entrambe le ipotesi l’atto colpisce il fulcro dell’attività dell’associazione, pregiudicando un interesse che va ben oltre quello dei soggetti che appartengono ad essa.

Di conseguenza, l’associazione dovrebbe essere legittimata ad agire in considerazione dell’incidenza che l’atto ipotetico ha sui propri interessi in quanto associazione, conformemente alla giurisprudenza citata alla nota 98 delle presenti conclusioni.

Ritenere che dette persone giuridiche non siano individualmente interessate da tali atti – per il solo fatto che non sono le uniche a subirne gli effetti e/o che non hanno un monopolio di diritto o di fatto sulla tutela degli interessi in gioco – sarebbe non solo formalistico, ma anche lontano dalla realtà.

111. Non vedo alcuna differenza sostanziale tra i casi ipotetici in parola e, ad esempio, i procedimenti intentati da società che non sono né destinatarie delle decisioni adottate in base alla normativa dell’Unione in materia di intese e aiuti di Stato, né menzionate nelle decisioni stesse, ma sono invece concorrenti o partner commerciali, potenziali o effettivi, delle società interessate da tali decisioni.

112. In conclusione, i miei tre suggerimenti alla Corte sono i seguenti: (i) sistematizzare la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] al fine di offrire maggiore chiarezza ai potenziali ricorrenti e al Tribunale; (ii) perfezionare il criterio della cerchia chiusa, abbandonando un’applicazione troppo rigorosa dello stesso, e (iii) garantire una considerazione equivalente a tutte le persone in relazione a tutti i diritti.

Nelle tre parti seguenti delle presenti conclusioni spiegherò perché un riesame della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, a mio avviso, fattibile, auspicabile e necessario. d) Osservazioni conclusive (I): perché un riesame della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] è fattibile

113. A differenza dei criteri proposti dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], dal Tribunale e da una parte della dottrina, i miei suggerimenti relativi all’interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE non si discostano dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA].

Non propongo neppure di abbandonare o modificare in modo sostanziale il criterio della cerchia chiusa, che i giudici dell’Unione hanno costantemente utilizzato per accertare l’esistenza di un’incidenza individuale nell’ipotesi di atti di portata generale.

114. Infatti, i miei suggerimenti sono di natura sistematica e hanno una portata relativamente contenuta.

La Corte può accoglierli pur restando comodamente entro il perimetro tracciato dalla giurisprudenza esistente, ivi comprese cause fondamentali e recenti quali UPA, [OSCURATO:PERSONA] o Carvalho.

Solo una linea giurisprudenziale piuttosto limitata e periferica verrebbe abbandonata.

115. Alla luce di quanto precede, ritengo altresì che qualsiasi preoccupazione per il fatto che i miei suggerimenti scatenerebbero un’esplosione di cause presso i giudici dell’Unione sarebbe ampiamente esagerata.

In primo luogo, non si deve trascurare il fatto che le persone che soddisfano il requisito dell’incidenza individuale devono soddisfare anche il requisito dell’«incidenza diretta» e dimostrare di avere un «interesse» ad agire ( 99 ).

Inoltre, è appena il caso di aggiungere che i ricorrenti dispongono di un termine ben definito per impugnare un atto dell’Unione: essi devono procedere entro due mesi dalla data di pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione ai ricorrenti o dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza ( 100 ).

In secondo luogo, l’aumento relativo del numero di cause che possono essere ricevibili sarebbe, a mio avviso, più che compensato dalle risorse della Corte che sarebbero risparmiate grazie a una chiara sistematizzazione dell’argomento.

In terzo luogo, con il Tribunale composto da 54 giudici, un modesto aumento del carico di cause da esaminare dovrebbe essere perfettamente gestibile ( 101 ).

In quarto e ultimo luogo (ma non per importanza), nell’esaminare la validità degli atti dell’Unione, la Corte lascia un margine di discrezionalità relativamente ampio alle istituzioni dell’Unione per quanto riguarda le scelte politiche e le valutazioni tecniche complesse (il cosiddetto controllo marginale della Corte) ( 102 ).

Ne consegue che, anche tra le cause che saranno considerate ricevibili, ve ne sarà una parte non trascurabile che, nel merito, potrebbe essere oggetto di un esame rapido, giacché l’istituzione di cui trattasi non ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale, il che avrebbe comportato un errore manifesto di valutazione. e) Osservazioni conclusive (II): perché un riesame della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] è auspicabile

116. A mio avviso, esiste un vantaggio ulteriore rispetto a quelli già discussi in precedenza.

Esso deriva dal ruolo accresciuto che alcune associazioni possono svolgere nelle controversie promosse direttamente dinanzi ai giudici dell’Unione.

117. Come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale Sharpston, un sistema che incoraggia le persone a canalizzare il contenzioso connesso a interessi collettivi (come la protezione dell’ambiente) verso associazioni «riconosc[e] che tali enti non sovraccaricano né paralizzano la giustizia.

Piuttosto, al contrario, [esso raccoglie] in un solo ricorso le pretese di numerose persone (…) [creando] un’opera di filtraggio che, a lungo andare, finisce per agevolare il lavoro dei giudici».

Inoltre, la medesima ha osservato che «tali associazioni si giovano spesso di conoscenze tecniche di cui normalmente i singoli sono privi [e] l’apporto di informazioni tecniche nell’ambito del procedimento costituisce un altro elemento positivo che colloca il giudice in una posizione migliore al fine di adottare la decisione finale» ( 103 ).

118. Non ho molto da aggiungere a dette considerazioni molto ragionevoli.

Il rafforzamento del ruolo delle associazioni è anche un aspetto che, in una certa misura, porrà rimedio al paradosso menzionato al paragrafo 41 delle presenti conclusioni, secondo cui quanto più generale e collettiva è la natura dell’interesse in gioco e pregiudizievole l’atto, tanto meno è probabile che i ricorrenti saranno considerati individualmente interessati secondo la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA].

119. Cionondimeno, ho una certa propensione per gli argomenti dell’avvocato generale Cosmas, secondo cui un’attenuazione, da parte della Corte, dei criteri relativi alla legittimazione ad agire a favore delle associazioni potrebbe (i) dare origine ad abusi, in quanto le persone fisiche prive di legittimazione ad agire potrebbero tentare di eludere tale ostacolo di natura procedurale costituendo una specifica associazione ad hoc da utilizzare come strumento procedurale, e (ii) rendere possibile la proposizione di ricorsi da parte di un numero potenzialmente elevato e indefinito di associazioni ( 104 ).

120. Tuttavia, tali obiezioni possono essere facilmente superate.

In primo luogo, sarebbe certamente opportuno esigere che l’associazione di cui trattasi sia reale e comprovi la sua attività passata ( 105 ).

In secondo luogo, non sarebbe sufficiente che un’associazione sia genericamente attiva nel settore interessato dall’atto impugnato, né che i suoi obiettivi comprendano la tutela dell’interesse asseritamente pregiudicato dall’atto in parola.

Infatti, un siffatto approccio amplierebbe eccessivamente la portata delle associazioni interessate, in palese contraddizione con la logica della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA].

Come spiegato, sarebbe necessario verificare che l’atto impugnato possa avere effetti significativi sull’ attività essenziale dell’associazione, quale definita nel suo statuto.

121. Infatti, risulta che in un certo numero di Stati membri i giudici nazionali abbiano interpretato le loro norme procedurali (comprese quelle relative alla legittimazione ad agire, a seconda dei casi) in modo da consentire l’impugnazione di atti che abbiano asseritamente leso interessi collettivi, soprattutto quando i ricorsi sono stati proposti da associazioni rappresentative.

Talune sentenze pronunciate in dette cause sono particolarmente degne di nota per quanto riguarda il loro grado di protezione dell’interesse pubblico indebitamente pregiudicato dagli atti controversi ( 106 ).

122. Inoltre, anche la Corte EDU si è recentemente pronunciata in tal senso.

Infatti, ritengo che la Corte potrebbe ispirarsi alle sentenze pronunciate nell’aprile 2024 dalla Grande Sezione della Corte EDU in tre cause relative al cambiamento climatico.

Pur avendo dichiarato irricevibili i ricorsi presentati dai singoli ricorrenti, la Corte EDU ha dichiarato che un’associazione aveva il diritto di proporre un ricorso ( 107 ).

In sostanza, la Corte di Strasburgo ha dichiarato che, tenuto conto della natura collettiva dell’interesse tutelato dai ricorrenti, era importante consentire alle associazioni di avvalersi della possibilità di ricorrere in giudizio anziché affidarsi esclusivamente ai ricorsi proposti da ciascun individuo in nome proprio.

Tuttavia, la Corte EDU ha richiesto, a tal fine, che il ricorrente soddisfi tre criteri, ossia che l’associazione dimostri che: (i) è stata legittimamente costituita nel paese di cui trattasi o è legittimata ad agire in tale paese; (ii) persegue una finalità specifica conformemente ai suoi obiettivi statutari nell’ambito del paese in parola, e iii) potrebbe essere considerata realmente rappresentativa e legittimata ad agire per conto dei membri o di altre persone interessate nell’ambito del paese in questione.

123. Mi sembra che i tre criteri di cui trattasi corrispondano, mutatis mutandis , a quelli che ho suggerito al paragrafo 120 delle presenti conclusioni, in relazione alla necessità di sottoporre a controllo la funzione principale dell’associazione in base al suo statuto e di verificare la natura reale delle sue attività.

Per le ragioni esposte ai paragrafi da 101 a 112 delle presenti conclusioni, l’approccio suggerito sembra rientrare correttamente nell’ambito della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA].

124. In tale contesto, aggiungerei, per inciso, che anche altri organi giurisdizionali internazionali ammettono ricorsi analoghi.

Ad esempio, nel maggio del 2024 anche il Tribunale internazionale per il diritto del mare ha emesso un parere consultivo sui cambiamenti climatici.

Esso ha anzitutto confermato la propria competenza a statuire, sulla base dell’articolo 21 del proprio statuto, nonostante i pareri contrari di alcuni partecipanti al procedimento, e ha poi dichiarato che le parti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare hanno obblighi specifici, ossia «di adottare tutte le misure necessarie per prevenire, ridurre e controllare l’inquinamento dell’ambiente marino causato dalle emissioni antropiche di gas [a effetto] serra» ( 108 ).

125. Ci si potrebbe chiedere se un’applicazione troppo restrittiva delle norme sulla legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE possa rendere meno probabile la possibilità per la Corte di conoscere di controversie che sollevano questioni di natura analoga.

È spesso improbabile che i richiedenti privilegiati impugnino atti di portata generale dinanzi ai giudici dell’Unione, giacché in genere hanno partecipato direttamente (istituzioni dell’Unione) o indirettamente (Stati membri, in quanto membri del Consiglio) all’adozione dell’atto controverso.

126. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi la possibilità per la Corte di conoscere di siffatte cause dipende dalla buona volontà dei giudici nazionali aditi da un privato, generalmente proprio allo scopo di dare origine a un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

Naturalmente non vi è alcuna certezza che ciò avvenga e la procedura potrebbe anche essere lunga.

Ciò sarebbe deplorevole, dato che le questioni in parola sono destinate ad avere un rilievo considerevole nell’attività futura dell’Unione in taluni settori in cui la Corte ha svolto in passato un ruolo pionieristico ( 109 ). f) Osservazioni conclusive (III): perché un riesame della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] è necessario

127. La certezza del diritto, che esige un elevato livello di chiarezza e di stabilità del diritto, è un principio di importanza costituzionale nella maggior parte degli ordinamenti giuridici e la sua tutela è un compito essenziale di ogni organo giurisdizionale.

Tuttavia, in tutti i sistemi giuridici arriva un momento in cui i giudici di ultima istanza possono dover mettere in discussione alcuni presupposti e rivedere una giurisprudenza consolidata.

La giurisprudenza è ancora conforme ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico nel suo complesso e riflette i valori e le convinzioni delle politiche di cui è espressione?

128. A tale riguardo, la Corte EDU fa riferimento alla CEDU come strumento vivente.

La Corte ha mutuato detta espressione e l’ha utilizzata in relazione alla Carta, che essa ha definito come «strumento vivente da interpretare alla luce delle attuali condizioni di vita e delle concezioni prevalenti ai giorni nostri negli Stati democratici (…), cosicché occorre tener conto dell’evoluzione dei valori e delle concezioni negli Stati membri, sia sul piano sociale sia su quello normativo» ( 110 ).

129. È appena il caso di sottolineare che riesaminare una giurisprudenza consolidata non significa necessariamente modificarla o eliminarla, ma può indicare soltanto una revisione dei principi fondamentali in essa stabiliti con uno sguardo nuovo, alla luce del nuovo contesto giuridico e sociale.

Di recente, ad esempio, la Corte ha riesaminato la sua giurisprudenza CILFIT, consolidata da lungo tempo, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 111 ).

La Corte ha infine scelto di confermare l’approccio globale al tema, fornendo al contempo una serie di precisazioni e apportandovi taluni adeguamenti ( 112 ).

130. A mio avviso, è giunto il momento che la Corte riesamini la sua giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA].

Non solo perché la presente causa offre un’opportunità in tal senso, ma soprattutto perché, come ho già affermato supra , l’attuale sistema giuridico è profondamente diverso da quello che era in vigore quando è stata emessa la sentenza [OSCURATO:PERSONA].

131. Tra la [OSCURATO:PERSONA] economica europea del 1963 e l’Unione europea del 2025 non è cambiata tanto in relazione alla crescita del numero di membri o all’estensione geografica, o all’ampliamento delle competenze e al rafforzamento dei poteri delle istituzioni.

È il materiale stesso di cui è fatta l’(attuale) Unione europea ad essere cambiato nel corso di tale periodo. [OSCURATO:PERSONA] economica europea dell’epoca era stata creata principalmente come organizzazione economica e il [OSCURATO:PERSONA] istitutivo non conteneva alcun riferimento esplicito ai diritti fondamentali o allo Stato di diritto ( 113 ).

I requisiti rigorosi per l’accesso diretto dei contendenti privati al sistema giudiziario comunitario avevano perfettamente senso in tale contesto.

132. In una sentenza pronunciata poco tempo dopo la sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dato poco spazio all’argomento dei ricorrenti secondo cui «ove fosse loro negato di valersi dell’[allora articolo 173 CEE] in conseguenza dell’interpretazione restrittiva del suo disposto, i singoli sarebbero privati di ogni tutela giurisdizionale, sia nell’ordinamento comunitario, sia nell’ordinamento interno, il che sarebbe in contrasto coi principi fondamentali vigenti in tutti i paesi membri».

La Corte ha ritenuto superfluo anche addentrarsi in tale argomento, in quanto ciò «attribuir[ebbe] un peso prevalente rispetto al tenore chiaramente restrittivo dell’articolo 173 ch’essa ha il compito di applicare» ( 114 ).

Tale approccio giurisdizionale minimalista sarebbe oggi impensabile.

133. Non si deve dimenticare, in tale contesto, che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] è stata pronunciata pochi mesi dopo quella pronunciata nella causa van Gend & en Loos e un anno prima della sentenza Costa/Enel ( 115 ).

La realizzazione dell’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’(allora) CEE – all’epoca era appena stato dichiarato che esso costituiva «un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale » ( 116 ) – era un edificio di cui era appena iniziata la costruzione.

134. Nei decenni successivi, tuttavia, la Corte ha progressivamente introdotto, all’interno del sistema giuridico dell’(allora) CEE, principi quali la democrazia, il rispetto dei diritti fondamentali e lo Stato di diritto ( 117 ).

L’approccio della Corte è stato poi «costituzionalizzato» dagli Stati membri attraverso successive modifiche del [OSCURATO:PERSONA].

La conclusione del processo in parola ha portato all’adozione del [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona che, in particolare, (i) ha elevato la democrazia, il rispetto dei diritti fondamentali e lo Stato di diritto al livello di valori sui quali l’Unione è fondata all’articolo 2 TUE; (ii) ha trasformato la Carta in uno strumento vincolante di diritto primario, e (iii) ha introdotto nei trattati una serie di principi che riflettono la natura democratica dell’Unione.

Mi riferisco, in particolare, a quelli che incoraggiano una partecipazione più significativa dei cittadini, delle loro associazioni rappresentative e, più in generale, della società civile alla vita democratica dell’Unione ( 118 ).

135. Dette modifiche costituzionali non possono essere ignorate quando si pongono questioni riguardanti l’accesso dei singoli alla giustizia.

In particolare, occorre concretizzare il principio dello Stato di diritto (articolo 2 TUE) e il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva (articolo 19, paragrafo 1, TUE e articolo 47 della Carta).

136. È innegabile che, come risulta da una giurisprudenza consolidata, il giudice dell’Unione «non può, senza eccedere le proprie competenze, interpretare le condizioni in presenza delle quali un singolo può proporre un ricorso avverso un atto dell’Unione in un modo che comporti lo scostamento da tali condizioni, che sono espressamente previste dal [OSCURATO:PERSONA] FUE, anche alla luce del principio della tutela giurisdizionale effettiva» ( 119 ).

Infatti, come la Corte ha ripetutamente dichiarato, la codificazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva all’articolo 47 della Carta «non è intes[a] a modificare il sistema di tutela giurisdizionale effettiva previsto dai Trattati e, in particolare, le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti direttamente dinanzi al giudice dell’Unione» ( 120 ).

137. Allo stesso tempo, tuttavia, la Corte ha esplicitamente riconosciuto che le norme relative alla sua competenza giurisdizionale e, più in generale, all’accesso dei singoli alla giustizia devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce dei principi della tutela giurisdizionale effettiva e dello Stato di diritto.

Ciò era vero prima del [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona ( 121 ) e lo è a maggior ragione ora che tali principi sono stati espressamente codificati.

138. In una serie di cause recenti, infatti, la Corte si è basata sui principi in parola per interpretare le norme dell’Unione riguardanti (i) i limiti della competenza giurisdizionale della Corte nel settore della politica estera e di sicurezza comune ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 275 TFUE ( 122 ); (ii) la nozione di «persona giuridica» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE ( 123 ); e (iii) la rappresentanza legale delle parti private nell’ambito di ricorsi diretti dinanzi al giudice dell’Unione conformemente allo Statuto della Corte di giustizia e al regolamento di procedura del Tribunale ( 124 ).

139. Sfruttare appieno il potenziale del principio della tutela giurisdizionale effettiva è ciò che la Corte ha chiesto ai giudici nazionali di realizzare, al fine di garantire l’accesso alla giustizia ai singoli e alle loro associazioni rappresentative.

Infatti, in una serie di cause la Corte si è spinta a chiedere ai giudici nazionali di interpretare le loro norme procedurali in modo conforme alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione o di disapplicarle qualora esse ostacolino la piena efficacia del diritto dell’Unione ( 125 ).

140. Devo convenire con gli avvocati generali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che è necessario un approccio coerente in materia: ciò che si impone ai giudici nazionali dev’essere parimenti imposto ai giudici dell’Unione ( 126 ).

Un approccio timido all’applicazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva da parte della Corte al tale riguardo potrebbe dare l’impressione dell’esistenza di un doppio parametro di giudizio ( 127 ).

141. Non occorre la sfera di cristallo per prevedere che, nel Mondo 2.0, i principali rischi a cui saranno esposti i cittadini dell’Unione europea non saranno (solo o principalmente) di natura economica, ma potranno riguardare diritti e libertà come quelli relativi alla dignità umana, alla libertà di espressione, alla vita privata e alla salute della persona. [OSCURATO:PERSONA], l’Unione europea potrebbe dover superare numerose sfide per preservare e promuovere i suoi valori, in particolare la democrazia, la solidarietà, lo Stato di diritto e la protezione dell’ambiente.

Il ruolo della Corte resterà lo stesso, ma le questioni di cui è investita saranno certamente (anche più di oggi) diverse dalla maggior parte delle questioni che essa ha dovuto trattare nell’ambito dei Trattati CEE o CE dell’epoca.

In tale contesto, è logico che taluni casi che richiederanno un’attenta valutazione del modo in cui l’Unione ha esercitato le sue competenze – trovando un equilibrio tra obiettivi contrapposti – debbano essere direttamente esaminati dal giudice dell’Unione.

142. Nelle sue conclusioni nella causa UPA, l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato dettagliatamente perché riteneva che, per una serie di ragioni, un ricorso diretto dinanzi al giudice dell’Unione fosse più appropriato, rispetto a un rinvio pregiudiziale, a garantire un controllo accurato della validità di un atto dell’Unione ( 128 ).

A mio avviso, tali ragioni – che non è necessario discutere in questa sede – continuano ad essere ampiamente valide oggi.

143. Inoltre, la mia proposta attenuerebbe il problema – sottolineato dall’avvocato generale Wathelet – secondo cui anche dopo le modifiche apportate dal [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona all’articolo 263 TFUE possono esistere ipotesi in cui non è possibile intraprendere alcun ricorso a livello nazionale per proporre siffatte questioni dinanzi a un giudice nazionale ( 129 ).

In tali ipotesi, il dogma secondo cui i Trattati hanno istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e procedimenti inteso a garantire il controllo in sede giurisdizionale della legittimità degli atti dell’Unione ( 130 ) non è – per usare un ossimoro – una verità assoluta.

144. Colmare tali lacune sarebbe della massima importanza anche se l’Unione aderisse alla CEDU, come prescritto dall’articolo 6, paragrafo 2, TUE.

Come ha costantemente affermato la Corte EDU, l’articolo 6 della CEDU, riguardante il diritto a un equo processo, è una disposizione, tra l’altro, (i) che sancisce uno dei principi fondamentali di ogni società democratica; (ii) che non può essere oggetto di interpretazione restrittiva; (iii) che non garantisce diritti «teorici o illusori», bensì diritti «pratici ed effettivi», e (iv) i cui requisiti devono essere soddisfatti in tutti i casi ( 131 ).

Alla luce della sentenza [OSCURATO:PERSONA] pronunciata dalla Corte EDU ( 132 ) e tenuto conto della correlazione tra l’articolo 47 della Carta e l’articolo 6 della CEDU, una riflessione sul tema in parola sembrerebbe particolarmente opportuna.

Infatti, dopo la proficua conclusione dei negoziati per un accordo riveduto nel marzo 2023 ( 133 ) e la pronuncia della sentenza KS e KD da parte della Corte ( 134 ), alcuni osservatori ritengono che il percorso di adesione potrebbe essere nuovamente aperto ( 135 ).

145. È alla luce delle considerazioni che precedono che esaminerò ora gli argomenti dedotti dalle ricorrenti nella presente causa.

B. Prima parte del motivo di impugnazione:

1. Argomenti delle parti

146. Con la prima parte del loro motivo di impugnazione, diretta contro i punti da 45 a 52 dell’ordinanza impugnata, le ricorrenti asseriscono che il Tribunale ha interpretato in modo errato l’articolo 263, quarto comma, TFUE e ha qualificato erroneamente i fatti dichiarando che la normativa controversa non le riguardava individualmente e che, di conseguenza, il loro ricorso di annullamento era irricevibile.

A loro avviso, il Tribunale ha commesso un errore nel valutare la rilevanza giuridica degli elementi di prova che esse avevano addotto dinanzi ad esso e nel concludere che tali elementi erano insufficienti a dimostrare un’incidenza individuale.

Secondo le ricorrenti, il Tribunale non ha proceduto a un’analisi complessiva della situazione delle ricorrenti, ma ha valutato separatamente ciascuno degli elementi da esse dedotti.

Detto approccio è – sostengono le medesime – contrario alla giurisprudenza consolidata secondo la quale occorre identificare il complesso di elementi o l’insieme di elementi fattuali e giuridici che potrebbe individuare il ricorrente rispetto alle altre persone interessate.

147. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la prima parte del motivo di impugnazione dedotto dalle ricorrenti sia infondata.

Essa sostiene, in particolare, che il fatto che il Tribunale abbia esaminato in maniera sistematica e strutturata gli argomenti sollevati dalle ricorrenti non significa che non abbia tenuto conto del complesso di elementi di prova nel loro complesso. [OSCURATO:PERSONA] asserisce che, in primo grado, le ricorrenti hanno invocato un numero relativamente limitato di argomenti a sostegno della loro affermazione riguardo all’esistenza di un’incidenza individuale, in sostanza (i) il fatto che esse costituivano una cerchia chiusa di operatori economici, identificabili ed effettivamente identificati al momento dell’adozione della direttiva delegata a causa delle segnalazioni e delle notifiche effettuate ai sensi degli articoli 5 e 19 della direttiva 2014/40, e (ii) il fatto che la direttiva delegata potrebbe avere un effetto sostanziale sulla loro posizione di mercato.

I due argomenti in parola sono, secondo la [OSCURATO:PERSONA], approfonditamente trattati nell’ordinanza impugnata.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che le ricorrenti suggeriscono erroneamente che il Tribunale abbia dichiarato che l’atto impugnato produce i medesimi effetti su tutti gli operatori.

Infatti, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha rilevato che un siffatto atto riguarda gli operatori che hanno un’autorizzazione a commercializzare i prodotti del tabacco riscaldato allo stesso modo degli operatori che non hanno un’autorizzazione del genere, ma che intendono immettere tali prodotti sul mercato.

148. Il governo francese sostiene gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, esso sottolinea che il solo fatto che le ricorrenti appartengano a un gruppo identificato di operatori non prova, di per sé, che esse siano individualmente interessate dall’atto impugnato.

Si tratta di un provvedimento – aggiunge il governo francese – di portata generale nella misura in cui si applica a tutti gli operatori coinvolti o interessati alla commercializzazione di prodotti del tabacco riscaldato, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno ottenuto o chiesto un’autorizzazione all’immissione in commercio.

2. Analisi

149. Ritengo che detta parte del motivo di impugnazione sia fondata, giacché il Tribunale è incorso in un errore nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Dopo aver brevemente sintetizzato i passaggi pertinenti dell’ordinanza impugnata [sezione a)], spiegherò perché la motivazione ivi contenuta riguardo al requisito dell’incidenza individuale non è convincente [sezione b)].

Spiegherò perché, se il Tribunale avesse applicato correttamente la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA], sarebbe giunto a una conclusione diversa a tale riguardo. a) Ordinanza impugnata

150. Ai punti da 34 a 46 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha anzitutto ricordato i principi fondamentali della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA].

Ha poi brevemente discusso gli aspetti pertinenti del sistema istituito dalla direttiva 2014/40 per la vendita dei prodotti del tabacco nel mercato dell’Unione.

In detto contesto, esso ha evidenziato che «i fabbricanti e gli importatori possono immettere sul mercato soltanto i prodotti del tabacco conformi ai requisiti di detta direttiva e che siano stati oggetto delle segnalazioni e delle notifiche previste dalla stessa, nonché, se del caso, delle autorizzazioni previste dagli Stati membri che hanno introdotto un sistema di autorizzazione».

A tale proposito, gli obblighi che si impongono, in particolare, ai fabbricanti e agli importatori di prodotti del tabacco di nuova generazione sono disposti, come rilevato dal Tribunale, agli articoli 5 e 19 della direttiva 2014/40.

151. Successivamente, il Tribunale ha esaminato se il fatto che le ricorrenti avessero effettuato le segnalazioni e notifiche in parola alle autorità competenti e, inoltre, che alcune di loro avessero ottenuto autorizzazioni alla commercializzazione per prodotti del tabacco riscaldato contenenti aromi caratterizzanti (negli Stati membri che hanno introdotto un regime di autorizzazione) fosse un elemento sufficiente a individuarle ai sensi della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA].

152. Il Tribunale ha risposto negativamente a detta questione.

153. Anzitutto, detto giudice ha dichiarato che la sola circostanza che gli operatori che hanno effettuato una segnalazione o una notifica o che possiedono un’autorizzazione fossero identificabili al momento dell’adozione dell’atto impugnato non potrebbe essere sufficiente, giacché tale atto si applicava in virtù di considerazioni generali e astratte.

A tale proposito, il Tribunale ha osservato che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a prendere specialmente in considerazione la loro situazione al momento dell’adozione dell’atto impugnato.

Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che neppure il fatto che solo un numero esiguo di imprese fosse attualmente interessato dall’atto impugnato poteva essere trascurato.

154. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che, sebbene «il divieto assoluto di commercializzare prodotti del tabacco riscaldato contenenti aromi caratterizzanti che deriva dall’atto impugnato [avrebbe] necessariamente per effetto di mettere in discussione le autorizzazioni detenute da alcuni delle ricorrenti», «non si può ritenere che [l’elemento in parola] distingu[esse] (…) la posizione dei loro titolari».

Ciò era dovuto, secondo il Tribunale, al fatto che le autorizzazioni in questione non conferivano ai loro titolari «diritti acquisiti».

Gli effetti dell’atto impugnato si sono prodotti, come ha rilevato detto giudice, nei confronti di tutti gli operatori attuali e futuri del mercato.

Inoltre, il Tribunale ha osservato che le autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri non sono state «concesse in via esclusiva, unicamente sulla base della conformità dei prodotti, così come nessuna esclusiva deriva dalle segnalazioni o dalle notifiche effettuate dagli operatori».

155. Infine, il Tribunale ha sottolineato che la direttiva 2014/40 prevedeva che vari atti delegati potessero specificare o modificare le condizioni di commercializzazione dei prodotti del tabacco rientranti nel suo ambito di applicazione, ivi compresa la soppressione delle esenzioni di cui trattasi.

Ne consegue, secondo il Tribunale, che «le autorizzazioni alla commercializzazione di prodotti del tabacco riscaldato contenenti aromi caratterizzanti di cui beneficiano alcune delle ricorrenti non potevano essere considerate acquisite indefinitamente». b) Errori di diritto nell’ordinanza impugnata

156. In via preliminare, può essere utile rilevare che è pacifico che l’atto impugnato sia, in linea di principio, un atto di portata generale, in quanto riguarda un certo numero di operatori economici (fabbricanti e importatori di prodotti del tabacco e, in particolare, di prodotti del tabacco riscaldato) identificati in modo generale e astratto.

È altrettanto pacifico che nessun operatore specifico è espressamente menzionato nell’atto impugnato o nell’atto principale che esso modifica, vale a dire la direttiva 2014/40.

157. Alla luce di ciò, ritengo ragionevole che, nell’ordinanza impugnata, il Tribunale abbia indicato che, per essere considerate individualmente interessate dall’atto impugnato, le ricorrenti dovevano dimostrare di soddisfare il criterio della cerchia chiusa.

A tal fine, il Tribunale ha proseguito esaminando – ancora una volta, a mio avviso correttamente – se, al momento dell’adozione dell’atto, le ricorrenti (i) figurassero tra i soggetti che potevano essere identificati come interessati dallo stesso; e (ii) appartenessero a una cerchia ristretta di operatori che potevano essere sufficientemente individuati rispetto al resto dei soggetti interessati.

158. Dopo aver esaminato gli elementi addotti dalle parti del procedimento, il Tribunale è giunto alla conclusione che: (i) le ricorrenti figuravano effettivamente tra i soggetti che potevano essere identificati come interessati dall’atto, ma ii) esse non potevano essere sufficientemente individuate rispetto a tutti gli altri operatori economici interessati da tale atto.

159. Mentre la prima conclusione a cui è giunto il Tribunale è chiaramente corretta, la seconda è – a mio avviso – problematica per numerosi motivi.

Ciò non significa che le constatazioni del Tribunale non siano suffragate da talune sentenze dei giudici dell’Unione.

Tuttavia, mi sembra piuttosto chiaro che, qualora il complesso della giurisprudenza sia considerato nel suo insieme e applicato in modo realistico e non formalistico, dette constatazioni non possono essere condivise.

160. È vero che, come ha osservato il Tribunale, le ricorrenti sono interessate dall’atto impugnato poiché esse sono imprese che esercitano un’attività economica (fabbricazione e/o commercializzazione di prodotti del tabacco riscaldato) che può essere svolta, sia attualmente che in futuro, da qualsiasi impresa che intenda operare sul mercato di cui trattasi.

Pertanto, a un livello di analisi astratto – vale a dire guardando unicamente all’ambito di applicazione ratione personae dell’atto impugnato – è vero che l’incidenza di quest’ultimo sulle attività delle ricorrenti non è diversa da quella prodotta su qualsiasi operatore attuale e futuro del mercato.

In sostanza, l’atto renderà impossibile la vendita di prodotti aromatizzati sul mercato dell’Unione e imporrà alle imprese che operano su tale mercato di apporre talune avvertenze sugli imballaggi.

161. Tuttavia, quando l’analisi del Tribunale ha proceduto all’esame della situazione effettiva delle ricorrenti – al fine di verificare l’esistenza di una cerchia ristretta di soggetti interessati – lo ha fatto in un modo che, a mio avviso, era al contempo incompleto e poco accurato.

A mio parere, il Tribunale (i) ha valutato erroneamente la rilevanza di taluni elementi addotti dalle ricorrenti e (ii) non ha tenuto conto di altri elementi invocati dalle stesse.

162. Infatti, mi sembra che, a livello generale, la presente causa risponda a quella che ritengo essere la logica di fondo della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]: consentire alle persone di impugnare atti per i quali l’istituzione che agisce ha (esplicitamente o implicitamente) tenuto conto, o avrebbe dovuto tenere conto, della loro situazione particolare prima dell’adozione ( 136 ).

Più precisamente, quando la situazione delle ricorrenti, tanto in punto di diritto quanto in punto di fatto, è esaminata alla luce della giurisprudenza precedente, emergono numerosi punti in comune con cause in cui i giudici dell’Unione hanno constatato che i ricorrenti erano individualmente interessati.

163. In primo luogo, nel caso di specie è difficilmente contestabile che, in forza della normativa applicabile, la [OSCURATO:PERSONA] doveva, al momento dell’adozione dell’atto impugnato, tenere conto della situazione di una categoria specifica di operatori del mercato, ossia coloro che fabbricano e commercializzano un prodotto del tabacco di nuova generazione per il quale sono state revocate le esenzioni ( 137 ).

Sono le vendite combinate di detti operatori e l’età dei loro clienti – calcolate sulla base dei dati forniti dalle imprese stesse – ad aver determinato, secondo la [OSCURATO:PERSONA] ( 138 ), la revoca delle esenzioni.

164. È pacifico che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, in particolare, delle vendite effettuate dalle ricorrenti e della quota di giovani consumatori nella clientela prima dell’adozione dell’atto impugnato ( 139 ).

La correttezza di detta valutazione è tuttavia controversa e costituisce uno dei motivi dedotti dalle ricorrenti in primo grado.

Si tratta di un elemento che la presente causa ha in comune con le cause citate al paragrafo 31 delle presenti conclusioni.

165. In secondo luogo, il caso di specie assomiglia anche ad alcune delle cause in cui i giudici dell’Unione – come spiegato al paragrafo 32 delle presenti conclusioni – hanno riconosciuto l’incidenza individuale in relazione a persone che hanno dimostrato che l’atto impugnato ha avuto ripercussioni su un diritto acquisito.

Infatti, come ha rilevato il Tribunale al punto 47 dell’ordinanza impugnata, «non vi è dubbio che il divieto assoluto di commercializzare prodotti del tabacco riscaldato contenenti aromi caratterizzanti che deriva dall’atto impugnato avrà necessariamente per effetto di mettere in discussione le autorizzazioni [concesse dalle autorità degli Stati membri, come previsto dall’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2014/40,] detenute da alcune delle ricorrenti».

166. A tal riguardo, non concordo con il Tribunale, il quale riteneva irrilevante il possesso di siffatte autorizzazioni, dal momento che esse (i) non erano richieste in alcuni Stati membri; (ii) non erano state concesse in via esclusiva, e (iii) non potevano essere considerate «acquisite indefinitamente», poiché le disposizioni della direttiva 2014/40 autorizzavano la [OSCURATO:PERSONA] a revocare le esenzioni concesse per i prodotti del tabacco riscaldato.

Di fatto, nessuna delle considerazioni in parola mi convince.

167. Anzitutto, non vedo perché il fatto che taluni Stati membri abbiano scelto di non introdurre un sistema di autorizzazione preventiva per la commercializzazione di prodotti del tabacco di nuova generazione costituisca un fattore squalificante.

In un ambito di competenza concorrente nel quale il legislatore dell’Unione ha armonizzato solo parzialmente il settore, lasciando agli Stati membri la libertà di disciplinare talune materie specifiche (nei limiti fissati dalle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, nella fattispecie l’articolo 19 della direttiva 2014/40), non vi è alcun motivo di ritenere che solo i diritti conferiti dalle autorità dell’Unione e/o riguardanti l’intero territorio dell’Unione giustifichino una tutela specifica a livello dell’Unione.

Se un determinato atto dell’Unione viola un diritto acquisito di una persona, quest’ultima dovrebbe essere legittimata a impugnare l’atto di cui trattasi, indipendentemente dall’origine del diritto o dal suo ambito di applicazione territoriale.

168. Inoltre, stabilire se i diritti asseritamente violati dall’atto impugnato abbiano carattere esclusivo o meno è, a mio avviso, irrilevante alla luce dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Come già spiegato ai paragrafi da 23 a 26 delle presenti conclusioni, secondo la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] non è necessario che un ricorrente sia l’unico soggetto leso dall’atto impugnato, né il solo soggetto leso in maniera distintiva.

Infatti, è sufficiente che esso faccia parte di una cerchia ristretta di soggetti lesi in tal modo.

Il fatto che i diritti siano esclusivi è, evidentemente, un elemento che può essere rilevante nell’analisi dell’«incidenza individuale» (come avveniva, ad esempio, nella sentenza Infront ( 140 ), menzionata nell’ordinanza impugnata), ma certamente non si tratta di una condizione sine qua non (come dimostrano cause quali [OSCURATO:PERSONA] ( 141 ), una sentenza anch’essa menzionata nell’ordinanza impugnata).

169. Infine, anche il requisito che il diritto sia acquisito indefinitamente lascia perplessi da un punto di vista concettuale.

A tal riguardo, è appena il caso di sottolineare che, entro certi limiti, i legislatori nazionali e il legislatore dell’Unione possono sempre adottare atti che modificano la durata, la portata o la natura dei diritti di cui godono le persone in forza della normativa vigente.

Di conseguenza, suppongo che, in tale passaggio dell’ordinanza impugnata, il Tribunale intendesse sottolineare che le ricorrenti erano (o avrebbero dovuto essere) a conoscenza del fatto che le esenzioni concesse per i prodotti del tabacco riscaldato potevano, conformemente alle disposizioni della direttiva 2014/40, essere revocate in presenza di determinate condizioni.

Tuttavia, nel loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno sostenuto che i) le disposizioni della direttiva in parola che autorizzavano la revoca delle esenzioni non erano applicabili in relazione ai prodotti del tabacco di nuova generazione, e (ii) in ogni caso, le condizioni per la revoca ivi enunciate non erano soddisfatte nel caso di specie.

Mi sembra che le ricorrenti debbano poter sottoporre dette affermazioni all’esame del giudice dell’Unione.

Un controllo incidentale e indiretto di tali affermazioni, effettuato incidentalmente dal Tribunale (al punto 50 dell’ordinanza impugnata) statuendo sulla ricevibilità del ricorso, non è certamente conforme al diritto delle ricorrenti a una tutela giurisdizionale effettiva.

170. Infatti, la presente causa è, in una certa misura, simile a quella che ha dato luogo alla sentenza Belgio e Forum 187/[OSCURATO:PERSONA], nella quale la Corte ha dichiarato che diverse imprese titolari di un’autorizzazione che non poteva più essere rinnovata per effetto dell’atto dell’Unione impugnato erano individualmente interessate in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE ( 142 ).

171. In terzo luogo, il caso di specie presenta una forte analogia con le cause – ricordate ai paragrafi 33 e 34 delle presenti conclusioni – in cui l’incidenza individuale è stata riconosciuta nei confronti di soggetti che avevano svolto un ruolo cruciale nella procedura che ha condotto all’adozione dell’atto impugnato.

In particolare, la situazione delle ricorrenti è, a mio avviso, equivalente a quella delle imprese le cui informazioni sono state utilizzate per calcolare parametri cruciali nel corso delle procedure antidumping ( 143 ).

172. Si tratta di un elemento che il Tribunale ha ignorato, nonostante il fatto che uno dei due motivi di annullamento dedotti dalle ricorrenti riguardasse proprio l’utilizzo, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei dati forniti dalle ricorrenti.

Poiché il gruppo BAT è uno dei due principali fabbricanti e venditori di prodotti del tabacco riscaldato nel mercato dell’Unione, ai dati da esso forniti è stato chiaramente attribuito un peso molto rilevante nei calcoli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] per stabilire se vi sia stato un mutamento sostanziale della situazione ai sensi della direttiva 2014/40.

Le ricorrenti dovrebbero quindi essere legittimate a sottoporre detti calcoli al controllo del giudice dell’Unione.

173. In quarto luogo, l’atto impugnato non è un atto del legislatore dell’Unione nell’esercizio dei suoi poteri di definizione delle politiche per disciplinare, in modo generale e astratto, una determinata attività economica.

Infatti, l’atto impugnato è un atto di natura regolamentare, adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei poteri che le sono stati delegati dal legislatore dell’Unione, mediante una procedura priva di carattere legislativo e motivata da una situazione molto specifica (la crescita delle vendite di prodotti del tabacco riscaldato).

Pertanto, nonostante la sua natura quasi legislativa, l’atto impugnato ha chiaramente, in qualche misura, un contenuto decisionale (al pari di una decisione amministrativa).

Di conseguenza, la presente causa mi sembra rientrare pienamente nella corrente giurisprudenziale menzionata ai paragrafi 35 e 36 delle presenti conclusioni, che riguarda le situazioni in cui i giudici dell’Unione hanno ammesso che soggetti la cui posizione sul mercato era gravemente pregiudicata dagli atti impugnati fossero legittimati ad impugnarli.

174. L’affermazione delle ricorrenti secondo cui l’atto impugnato ha inciso in modo grave sulla loro posizione sul mercato è, almeno prima facie , ragionevole, data l’entità delle loro vendite di prodotti del tabacco riscaldato aromatizzato nel mercato dell’Unione.

Tuttavia, mi spingerei oltre, constatando che anche da tale punto di vista esse sono state interessate in modo alquanto singolare.

175. In primo grado, le ricorrenti avevano indicato l’entità degli investimenti realizzati negli ultimi anni per quanto riguarda i prodotti del tabacco riscaldato (e fornito prove al riguardo).

Tuttavia, il Tribunale ha del tutto ignorato – a mio avviso erroneamente – detto elemento.

È infatti pacifico che le ricorrenti figurano tra le (pochissime) imprese che hanno introdotto nel mercato dell’Unione un prodotto del tabacco di nuova generazione.

A tal fine, esse hanno dovuto effettuare ingenti investimenti, in particolare per sviluppare una nuova tecnologia, creare nuovi canali di distribuzione e rendere il prodotto noto e attraente per i clienti.

Non sarebbe inesatto affermare che l’atto impugnato è stato introdotto – come ho indicato al paragrafo 98 delle presenti conclusioni – proprio per il motivo che l’approccio delle ricorrenti ha avuto un certo successo e che, di conseguenza, la vendita del prodotto di cui trattasi ha registrato un forte aumento in un lasso di tempo relativamente breve.

176. In tale contesto, ritenere che le imprese che sono recentemente entrate, o che entreranno in futuro, nel mercato dell’Unione dei prodotti del tabacco riscaldato – eventualmente sfruttando gli investimenti realizzati da imprese come le ricorrenti – si trovino in una situazione comparabile a quella delle ricorrenti è assurdo da un punto di vista economico. 177.

Le considerazioni che precedono dimostrano che, alla luce della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA], esistono quattro ragioni distinte per le quali le ricorrenti avrebbero dovuto essere considerate individualmente interessate dall’atto impugnato.

È del tutto possibile che ciascuna delle ragioni in parola possa essere sufficiente a tal fine.

Ciò sarebbe tanto più vero se si esaminassero congiuntamente dette ragioni, esame che, come sottolineano le ricorrenti, è stato costantemente effettuato dai giudici dell’Unione ( 144 ).

178. Concludo pertanto che la prima parte del motivo di impugnazione dedotto dalle ricorrenti è fondata.

C. Seconda parte del motivo di impugnazione

1. Argomenti delle parti

179. Nella seconda parte del motivo di impugnazione dedotto dalle ricorrenti vengono censurati i punti 54 e 55 dell’ordinanza impugnata, nei quali il Tribunale esamina l’argomento secondo cui le stesse dovrebbero essere considerate individualmente interessate sulla base del criterio del pregiudizio sostanziale alla loro posizione concorrenziale.

Le ricorrenti sottolineano che (i) vi sono solo due operatori rilevanti nel mercato dell’Unione dei prodotti del tabacco riscaldato, che vendono virtualmente tutti i prodotti del tabacco riscaldato acquistati nell’Unione (oltre il 99%), e (ii) il portafoglio di prodotti del tabacco riscaldato del gruppo BAT all’interno dell’Unione è fortemente sbilanciato verso i prodotti aromatizzati (circa il 70% delle loro vendite).

180. [OSCURATO:PERSONA] e il governo francese ritengono che gli argomenti in parola non siano sufficienti per provare l’esistenza di un’«incidenza individuale».

L’incidenza dell’atto impugnato sulla posizione delle ricorrenti nel mercato, anche se fosse sostanziale, non giustificherebbe, di per sé, una siffatta conclusione.

2. Analisi

181. Poiché ho concluso per la fondatezza della prima parte del motivo di impugnazione delle ricorrenti, è evidente che non occorre esaminare la seconda parte di tale motivo.

In ogni caso, è ovvio che, per le ragioni esposte ai paragrafi 35, 36 e da 173 a 176 delle presenti conclusioni, anche la seconda parte del motivo di impugnazione dedotto dalle ricorrenti è, a mio avviso, fondata.

182. Tuttavia, nell’ipotesi in cui la Corte non condividesse la mia valutazione sulla prima parte del motivo di impugnazione, ciò significherebbe che anche la seconda parte di detto motivo dovrebbe essere respinta in quanto infondata.

In un caso del genere, devo quindi concordare con la [OSCURATO:PERSONA] e con il governo francese sul fatto che la mera circostanza che l’atto impugnato incida, in modo particolarmente grave, sulle attività economiche delle ricorrenti – a causa della loro non trascurabile quota di mercato nel mercato dell’Unione e/o dell’importanza dei prodotti colpiti tra i prodotti del loro portafoglio – non è, di per sé, un elemento tale da giustificare che si considerino le ricorrenti individualmente interessate ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE ( 145 ).

VI. Conseguenze della valutazione

183. Dal momento che il motivo di impugnazione delle ricorrenti è fondato, occorre annullare l’ordinanza impugnata.

184. Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, oppure statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

185. Nel caso di specie, ritengo che lo stato degli atti consenta alla Corte di prendere una posizione definitiva sulla ricevibilità del ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente dinanzi al Tribunale.

186. Ai punti da 18 a 33 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui tale istituzione aveva fatto valere che le ricorrenti non erano direttamente interessate dall’atto impugnato.

Detta parte dell’ordinanza non è stata impugnata ed è dunque definitiva.

187. Pertanto, poiché le ricorrenti devono essere considerate tanto individualmente quanto direttamente interessate dall’atto impugnato, ne consegue che il loro ricorso in primo grado è ricevibile.

188. Per contro, lo stato degli atti non consente alla Corte di statuire sul merito della controversia.

189. Nel loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno dedotto due motivi contro l’atto impugnato.

Al fine di valutare i motivi in parola, si renderebbe necessario un esame dettagliato in diritto e in fatto degli argomenti dedotti da tutte le parti del procedimento, alla luce degli elementi di prova da esse prodotti.

Poiché l’ordinanza impugnata non contiene un siffatto esame, non sarebbe opportuno che la Corte statuisse in via definitiva sulla controversia nel caso di specie.

190. Occorre quindi rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.

VII. Conclusione

191. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo che la Corte voglia: – annullare l’ordinanza del 20 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑706/22 , EU:T:2023:579 ); – dichiarare il ricorso ricevibile; – rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché decida nel merito del ricorso, e – riservare le spese. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Pubblicato per la prima volta nel 1915.

Traduzione italiana di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. ( 3 ) Sentenza del 15 luglio 1963, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 25/62 , EU:C:1963:17 , pag. 107; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). ( 4 ) T‑706/22 , EU:T:2023:579 ; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata». ( 5 ) Direttiva delegata della [OSCURATO:PERSONA], del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato ( GU 2022, L 283, pag. 4 ; in prosieguo: l’«atto impugnato»). ( 6 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE ( GU 2014, L 127, pag. 1 ). ( 7 ) Per la giurisprudenza recente, v., ad esempio, sentenze del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio ( C‑348/20 P , EU:C:2022:548 , punto 156 ; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] 2»), e del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑779/21 P e C‑799/21 P , EU:C:2024:835 , punto 107 ). ( 8 )

V. sentenza del 18 maggio 1994, Codorniu/Consiglio ( C‑309/89 , EU:C:1994:197 , punto 22 ; in prosieguo: la «sentenza Codorniu»). ( 9 ) V., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Ferracci ( da C‑622/16 P a C‑624/16 P , EU:C:2018:873 , punto 31 e giurisprudenza citata). ( 10 ) V., ad esempio, sentenza Codorniu, punto

19. ( 11 ) V., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio ( da C‑478/11 P a C‑482/11 P , EU:C:2013:258 , punto 56 ).

V. altresì sentenze del 29 ottobre 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 138/79 , EU:C:1980:249 , punti 15 e 16 ); e del 17 aprile 2008, Flaherty e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑373/06 P, C‑379/06 P e C‑382/06 P , EU:C:2008:230 , punti 26 , 27 e 41 ; in prosieguo: la «sentenza Flaherty»). ( 12 ) V., in particolare, sentenze del 13 marzo 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Infront WM ( C‑125/06 P , EU:C:2008:159 , punto 71 ; in prosieguo: la «sentenza Infront»), e del 27 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/12 P , EU:C:2014:100 , punto 59 ; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). ( 13

) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], T.C.,

[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , 8 o ed., [OSCURATO:PERSONA], 2014, pag. 373, e Gratsias, D., «Άμεση δικαστική προστασία των ιδιωτών κατά το άρθρο 263 ΣΛΕΕ: Μερικές σκέψεις», in Το Δικαστήριο της ΕΕ- Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών , Sakkoulas, 2016, pagg. da 19 a

44. ( 14 ) Per completezza, aggiungo che, per un certo periodo, il criterio della cerchia chiusa è stato applicato dalla Corte parallelamente a un diverso criterio (alternativo), spesso denominato criterio terminologico astratto .

Detto criterio consisteva essenzialmente nel verificare se l’atto impugnato costituisse una vera e propria decisione e non un atto di portata generale [v., ad esempio, sentenze del 5 maggio 1977, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( 101/76 , EU:C:1977:70 , punti 7 e 8 ), e del 17 giugno 1980, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 789/79 e 790/79 , EU:C:1980:159 , punti 7 e 8 )].

Tale criterio alternativo era fondato sul tenore letterale dell’allora articolo 173 CE, che faceva riferimento a « decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, (…) riguardano direttamente ed individualmente [il ricorrente]» (il corsivo è mio).

Il criterio in parola è stato abbandonato dopo la fine degli anni ’80, poiché era in contrasto con la giurisprudenza della Corte secondo cui ciò che rileva ai sensi dell’(attuale) articolo 263 TFUE è la sostanza di un atto e non la sua forma.

In ogni caso, l’approccio in parola sarebbe ormai incompatibile con la nuova formulazione dell’articolo 263 TFUE, dopo che il [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona ha sostituito il termine «decisione» con il termine «atto». ( 15 ) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] 2, punto

157. ( 16 ) V., in tal senso, sentenza del 17 gennaio 1985, Piraiki-Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 11/82 , EU:C:1985:18 , punti 20 e 21 ; in prosieguo: la «sentenza Piraiki-Patraiki»). ( 17 ) Ciò risultava chiaramente fin dai tempi più remoti: v., ad esempio, Bebr, G., [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] & Sons, 1962, pagg. da 69 a

76. ( 18 ) La mia terminologia è ampiamente ispirata alle opere di W.N.

Hohfeld.

Di tale autore, v., ad esempio, «[OSCURATO:PERSONA] conceptions as Applied in [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA], vol. 23, 1913, pagg. da 16 a 59, in particolare pag.

30. ( 19 ) Sebbene il diritto dell’Unione non preveda alcun diritto specifico a tale riguardo, un regime di concorrenza non falsata è essenziale per l’instaurazione del mercato interno [v. articolo 3 TUE e protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza] e può anche essere considerato un corollario della libertà d’impresa (sancita dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione; in prosieguo: la «Carta»).

V., tuttavia, sentenza del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Ferracci ( da C‑622/16 P a C‑624/16 P , EU:C:2018:873 , punto 43 ). ( 20 ) V., in particolare, sentenza del 26 giugno 1990, Sofrimport/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑152/88 , EU:C:1990:259 , punto 11 ); sentenza Piraiki-Patraiki, punti da 15 a 19, e sentenza dell’11 febbraio 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑390/95 P , EU:C:1999:66 , punti da 25 a 30 ). ( 21 ) V., ad esempio, sentenza Codorniu, punto 21; sentenza Infront, punto 72, e sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 61 e

62. Sottolineano tale punto in dottrina, Craig, P., [OSCURATO:PERSONA], G., EU Law: Text, Cases, and Materials , 4 o ed., [OSCURATO:PERSONA], 2008, pag.

513. ( 22 ) Ciò non significa che la situazione del ricorrente debba essersi interamente cristallizzata in passato.

V., ad esempio, sentenza del 27 novembre 1984, Agricola commerciale olio e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 232/81 , EU:C:1984:358 , punti 10 e 11 ), e sentenza Flaherty, punti 40 e

41. ( 23 ) V., ad esempio, sentenze del 19 maggio 1993, Cook/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑198/91 , EU:C:1993:197 , punti da 23 a 26 ), e del 24 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Kronoply e Kronotex ( C‑83/09 P , EU:C:2011:341 , punti da 45 a 48 ). ( 24 )

V. sentenze del 25 ottobre 1977, Metro SB-Großmärkte/[OSCURATO:PERSONA] ( 26/76 , EU:C:1977:167 , punto 13 ); del 20 marzo 1985, Timex/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( 264/82 , EU:C:1985:119 , punti da 13 a 16 ); del 28 gennaio 1986, Cofaz e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 169/84 , EU:C:1986:42 , punti 24 e 25 ); del 3 aprile 2003, BaByliss/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑114/02 , EU:T:2003:100 , punti da 92 a 95 ), e dell’11 luglio 2007, Alrosa/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑170/06 , EU:T:2007:220 , punto 40 ). ( 25 ) V., in particolare, sentenze del 16 maggio 1991, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑358/89 , EU:C:1991:214 ); del 3 aprile 2003, BaByliss/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑114/02 , EU:T:2003:100 , punti da 87 a 117 ); del 22 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑487/06 P , EU:C:2008:757 , punti da 46 a 57 ), e del 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑594/19 P , EU:C:2022:40 , punti da 74 a 76 ). ( 26 ) V., ad esempio, sentenza del 6 novembre 1990, Weddel/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑354/87 , EU:C:1990:371 , punti da 20 a 23 ). [OSCURATO:PERSONA], T.C. ha fatto riferimento, a tale proposito, ad «atti di natura quasi giudiziaria» (in contrapposizione agli «atti di origine meramente politica e discrezionale»).

V. nota 13 delle presenti conclusioni, pag.

371. ( 27 ) Ciò avveniva in particolare nel caso dei dazi antidumping che, prima dell’adozione del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure ( GU 2014, L 18, pag. 1 ), erano stati introdotti da regolamenti del Consiglio.

V., ex multis , sentenza del 21 febbraio 1984, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 239/82 e 275/82 , EU:C:1984:68 , punto 11 ). ( 28 ) V., ad esempio, sentenze del 30 giugno 1988, CIDA e a./Consiglio ( 297/86 , EU:C:1988:351 , punto 13 ); del 24 marzo 1994, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑3/93 , EU:T:1994:36 , punto 82 ), e del 14 luglio 2022, Italia e Comune di Milano/Consiglio e Parlamento (Sede dell’Agenzia europea per i medicinali) ( C‑106/19 e C‑232/19 , EU:C:2022:568 , punti da 69 a 72 e 76 ). ( 29 )

V. conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio ( C‑583/11 P , EU:C:2013:21 , paragrafo 1 ). ( 30 ) V., in particolare, Barav, A., «Direct and [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] to the Admissibility of [OSCURATO:PERSONA] to the EEC [OSCURATO:PERSONA]»,

[OSCURATO:PERSONA]

, 1974, pag. 191; Enchelmaier, S., «No-[OSCURATO:PERSONA] the Net? [OSCURATO:PERSONA], and Non-[OSCURATO:PERSONA], in the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] on Art. 230(4) EC», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , 2005, pag. 173; Craig, P., e [OSCURATO:PERSONA], G., nota 21 delle presenti conclusioni, op. cit., pag. 512, e Kombos, C.C., «[OSCURATO:PERSONA] on

[OSCURATO:PERSONA]

of [OSCURATO:PERSONA] under Art. 230 (4) EC: A [OSCURATO:PERSONA] or A [OSCURATO:PERSONA]?», [OSCURATO:PERSONA] online Papers , n. 17, 2005. ( 31 ) V., ad esempio, sentenze del 29 gennaio 1985, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 147/83 , EU:C:1985:26 , punti 10 e 13 ); dell’11 settembre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑13/99 , EU:T:2002:209 , punto 89 ), e del 1o aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Jégo-Quéré ( C‑263/02 P , EU:C:2004:210 , punto 46 ). ( 32 ) V., ad esempio, ordinanze del 30 aprile 2003, VVG [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑155/02 , EU:T:2003:125 , punti 43 e 44 ), e del 13 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑301/06 , EU:T:2008:495 , punto 24 ; in prosieguo: l’«ordinanza [OSCURATO:PERSONA]»). ( 33 )

V. ordinanza [OSCURATO:PERSONA], punto 25, e ordinanza del 5 maggio 2009, WWF-UK/Consiglio ( C‑355/08 P , EU:C:2009:286 , punti 44 e 45 ), nonché sentenza del 28 febbraio 2002, BSC [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio ( T‑598/97 , EU:T:2002:52 , punto 61 ). ( 34 )

V. ordinanza del 18 dicembre 1997, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑409/96 P , EU:C:1997:635 , punto 37 ), e sentenza del 10 dicembre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Camar e Tico ( C‑312/00 P , EU:C:2002:736 , punto 77 ). ( 35 )

V. sentenza del 29 giugno 1993, Gibraltar/Consiglio ( C‑298/89 , EU:C:1993:267 , punto 18 ), e ordinanza del 15 settembre 1998, Michaïlidis e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑100/94 , EU:T:1998:197 , punto 60 ). ( 36 )

V. sentenze del 22 novembre 2001, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑452/98 , EU:C:2001:623 , punti da 70 a 75 ; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), e del 10 aprile 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑142/00 P , EU:C:2003:217 , punti da 70 a 75 ). ( 37 ) V., ad esempio, Gormley, L.W., «[OSCURATO:PERSONA] review in EC and EU law - [OSCURATO:PERSONA] architectural malfunctions and design improvements?», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , 2001, pag. 174, e [OSCURATO:PERSONA], G., «[OSCURATO:PERSONA] withering: standing before the EU [OSCURATO:PERSONA] underway from distinctive to substantial concern», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , 2023, pag.

85. ( 38 ) Sentenza del 25 marzo 2021, Carvalho e a./Parlamento e Consiglio ( C‑565/19 P , EU:C:2021:252 ; in prosieguo: la «sentenza Carvalho»). ( 39 ) V., ad esempio, Krämer, L., «The environment before the [OSCURATO:PERSONA] of Justice», in Voigt, C. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] on the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2019, pag. 25, e [OSCURATO:PERSONA], A., «[OSCURATO:PERSONA] applicants and the action for annulment since Codorniu»,

[OSCURATO:PERSONA]

, 2001, pagg. 8 e

9. ( 40 ) Conclusioni nella causa Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑50/00 P , EU:C:2002:197 , paragrafi da 33 a 103 ; in prosieguo: le «conclusioni nella causa UPA»).

Tornerò su alcuni degli argomenti dedotti dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nel prosieguo delle presenti conclusioni. ( 41 ) Sentenza del 3 maggio 2002, Jégo-Quéré/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑177/01 , EU:T:2002:112 , punti da 27 a 51 ). ( 42 ) Sentenza del 25 luglio 2002, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑50/00 P , EU:C:2002:462 , punti da 34 a 75 ). ( 43 ) V., ad esempio, i criteri dell’«atto pregiudizievole per gli interessi di un ricorrente» proposto da [OSCURATO:PERSONA], A. «[OSCURATO:PERSONA] acts – An introduction», in Micklitz, H.W., e Reich, N. (a cura di),

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], 1996, pag. 51, e dell’«incidenza personale e grave» proposto da [OSCURATO:PERSONA], G., nota 37 delle presenti conclusioni, pagg. 105 e seg. ( 44 )

V. gli esempi forniti, tra l’altro, in Kombos, C., « [OSCURATO:PERSONA] standi of representative groups in the shadow of [OSCURATO:PERSONA]: Limitations and possible solutions»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 47, n. 4, 2006, pag. 375, e [OSCURATO:PERSONA], G., nota 37 delle presenti conclusioni, pagg. 95 e

107. ( 45 ) Come spiegherò ai paragrafi da 60 a 64 delle presenti conclusioni. ( 46 )

V. sentenza del 3 maggio 2002, Jégo‑Quéré/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑177/01 , EU:T:2002:112 , punto 51 ) (il corsivo è mio). ( 47 ) Tuttavia, possono sussistere circostanze eccezionali in cui un numero relativamente elevato di persone coinvolte potrebbe essere «individualmente interessato».

La causa Danielsson è, a mio avviso, il caso paradigmatico di tale specie.

La causa riguardava una domanda di provvedimenti provvisori presentata da tre cittadini della Polinesia francese che contestavano la legittimità della decisione della [OSCURATO:PERSONA], adottata in base alle norme del [OSCURATO:PERSONA], che, in sostanza, non si opponeva agli esperimenti nucleari effettuati dalle autorità francesi negli atolli polinesiani di Mururoa e Fangataufa.

Il presidente dell’allora Tribunale di primo grado ha tuttavia dichiarato manifestamente irricevibile la domanda per assenza di incidenza individuale.

Esso ha ritenuto che «[a] tal riguardo, anche a voler supporre che i ricorrenti potessero eventualmente subire un danno personale connesso alle asserite conseguenze nefaste degli esperimenti nucleari di cui trattasi per l’ambiente o per la salute della popolazione, tale circostanza non sarebbe di per sé sufficiente ad individuar[li] (…), considerato che un danno del genere di quello indicato potrebbe colpire, in modo indifferenziato, qualsiasi soggetto residente nella zona de qua ».

Il medesimo ha poi rilevato che i ricorrenti non avevano fornito alcun elemento atto a comprovare che, prima facie , la decisione impugnata li riguardasse per un motivo specifico.

V. ordinanza del 22 dicembre 1995, Danielsson e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑219/95 R , EU:T:1995:219 , punti 71 e 72 ). ( 48 ) Il corsivo è mio. ( 49 )

V. conclusioni dell’avvocato generale Lagrange nella causa Assider/[OSCURATO:PERSONA] ( 3/54 , EU:C:1954:6 , pag. 171). ( 50 ) V., in particolare, sentenze dell’11 febbraio 1955, Assider/[OSCURATO:PERSONA] ( 3/54 , EU:C:1955:2 , pag. 69), e del 29 novembre 1956, Fédération charbonnière de Belgique/[OSCURATO:PERSONA] ( 8/55 , EU:C:1956:11 , pagg. 257 e 258). ( 51 )

V. sentenza del 14 dicembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio ( 16/62 e 17/62 , EU:C:1962:47 , pag. 478) e, più in dettaglio, conclusioni dell’avvocato generale Lagrange nelle stesse cause riunite ( EU:C:1962:40 , pagg. 482 e 483). ( 52 ) V., tra l’altro, Catalano, N., «La protezione giurisdizionale nel sistema del trattato C.E.E. nei confronti degli atti non normativi»,

[OSCURATO:PERSONA]

, 1965, parte V, col. 77. V., altresì, con riferimenti a ulteriori documenti contemporanei, Boerger‑[OSCURATO:PERSONA], A., «[OSCURATO:PERSONA] de Justice dans les négociations du traité de Paris instituant la CECA», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , 2008, pag. 7, e Arena, A., «[OSCURATO:PERSONA] system of judicial protection: A tale of two legal revolutions», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , 2025, pagg. da 13 a

20. ( 53 )

V. Convenzione europea, Relazione finale del circolo di discussione sul funzionamento della Corte di giustizia, CONV 636/03, paragrafi da 17 a

27. ( 54 )

V. Convenzione europea, Praesidium, Articoli sulla Corte di Giustizia e il Tribunale, CONV 734/03, pagg. da 17 a

21. ( 55 ) Sentenza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e A./Parlamento e Consiglio ( C‑583/11 P , EU:C:2013:625 , punti da 69 a 71 ).

Il corsivo è mio. ( 56 ) Come rilevato dall’avvocato generale Cosmas nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑321/95 P , EU:C:1997:421 , paragrafo 53 ), «l’ordinamento giuridico [dell’Unione] non riconosce l’ actio popularis ».

Aggiungo che si tratta di una forma di azione sconosciuta alla maggior parte dei sistemi giuridici degli Stati membri.

V., ad esempio, Eliantonio, M. et al., Standing up for your right(s) in Europe – A comparative study on legal standing

([OSCURATO:PERSONA])

before the EU and [OSCURATO:PERSONA]’ courts , Parlamento europeo, studio, 2012, pag.

60. ( 57 ) La distinzione operata tra ricorrenti privilegiati e ricorrenti non privilegiati è manifestamente in contrasto con tale concezione.

Detto tipo di procedura non è previsto dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»).

Come ha dichiarato la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), «l’articolo 6 (...) non garantisce un diritto di accesso a un giudice che sia competente a invalidare o sostituire una legge adottata dal legislatore» (sentenza del 24 settembre 2002, Posti e Rahko c.

Finlandia, CE:ECHR:2002:0924JUD002782495, § 52). ( 58 ) V., ancora una volta, la relazione finale del circolo di discussione sul funzionamento della Corte di giustizia (nota 53 delle presenti conclusioni), paragrafo 19. V., altresì, sentenze Carvalho, punti 47 e 49, e del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a. ( C‑29/22 P e C‑44/22 P , EU:C:2024:725 , punto 73 ; in prosieguo: la «sentenza KS e KD»), nonché l’ordinanza del 14 gennaio 2021, Sabo e a./Parlamento e Consiglio ( C‑297/20 P , EU:C:2021:24 , punto 29 ). ( 59 ) V., in particolare, parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU) del 18 dicembre 2014 ( EU:C:2014:2454 , paragrafi 157 e 158 ). ( 60 ) V., con ulteriori riferimenti, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Sentenza della Corte suprema) ( C‑516/22 , EU:C:2023:857 , paragrafo 76 ). ( 61 ) V., in particolare, sentenza del 22 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Adesione all’Atto di Ginevra) ( C‑24/20 , EU:C:2022:911 , punto 83 ). ( 62 ) V., su tale aspetto, Eliantonio, M., e Lees, E. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] of EU [OSCURATO:PERSONA] and the Role of the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2025, in particolare capitolo

7. ( 63 ) Parere 1/09 (Accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti) dell’8 marzo 2011 ( EU:C:2011:123 , punti 66 e 69 ). ( 64 ) L’articolo 277 TFUE prevede l’«eccezione di illegittimità», che rende possibile un controllo incidentale della legittimità degli atti dell’Unione.

Essa consente a ciascuna parte di un procedimento che metta in causa un atto di portata generale dell’Unione di valersi dei motivi di invalidità previsti dal [OSCURATO:PERSONA] per invocare l’inapplicabilità dell’atto stesso, anche dopo lo spirare del termine entro il quale l’atto in questione può essere impugnato. ( 65 ) In tal senso, v., in particolare, sentenza del 23 aprile 1986, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento ( 294/83 , EU:C:1986:166 , punto 23 ; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»); sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 92, e sentenza del 15 luglio 2021, FBF ( C‑911/19 , EU:C:2021:599 , punto 60 ). ( 66 ) Sentenza del 30 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] Yolları Turizm ve [OSCURATO:PERSONA] Şirketi c.

Irlanda (CE:ECHR:2005:0630JUD004503698, §§ da 159 a 165). ( 67 ) François-[OSCURATO:PERSONA] (alias Voltaire), Candido, o l’ottimismo , pubblicato per la prima volta nel 1759. ( 68 ) Un esempio a tal riguardo è la sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten ( C‑268/15 , EU:C:2016:874 ). ( 69 ) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], M., «Why is it better to treat every disposition of a directive as a (horizontally) directly effective one», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] , 2023, pag. 220.

V. anche le conclusioni nella causa UPA, paragrafi da 64 a

67. ( 70 ) Con riferimento alla sentenza del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer ( C‑23/00 P , EU:C:2002:118 , punto 52 ).

V., altresì, in particolare, sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑131/15 P , EU:C:2016:989 , punto 68 ). ( 71 ) Giurisprudenza che ha avuto origine con la sentenza del 9 marzo 1994, TWD [OSCURATO:PERSONA] ( C‑188/92 , EU:C:1994:90 , punti 17 e 18 ).

V., più recentemente, sentenze del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] do [OSCURATO:PERSONA] ( C‑667/13 , EU:C:2015:151 , punto 28 e giurisprudenza citata), e del 25 luglio 2018, Georgsmarienhütte e a. ( C‑135/16 , EU:C:2018:582 , punti 43 e 44 ). ( 72 ) V., ad esempio, conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nelle cause riunite Atzeni e a. ( C‑346/03 e C‑529/03 , EU:C:2005:256 , paragrafo 88 ). ( 73 ) V., in particolare, sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna ( C‑221/09 , EU:C:2011:153 ), e ordinanza del 14 febbraio 2012, AJD Tuna/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑329/08 , EU:T:2012:72 ).

Al riguardo, v.

Mastroianni, R., e Pezza, A., «Striking the right balance: Limits on the right to bring an action under Article 263(4) of the Treaty on the functioning of the [OSCURATO:PERSONA]»,

[OSCURATO:PERSONA]

, 2015, pag. 743. V., altresì, più recentemente, conclusioni dell’avvocata generale Capeta nella causa WhatsApp Ireland/CEPD ( C‑97/23 P , EU:C:2025:210 , paragrafi 174 e 175 ). ( 74 ) Il presente procedimento coesiste, infatti, con quello nella causa C‑759/23, PJ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del quale ho presentato le mie conclusioni il 30 gennaio 2025 ( C‑759/23 , EU:C:2025:44 ) e che è attualmente pendente dinanzi alla Corte. ( 75 ) C‑348/20 P , EU:C:2021:831 , paragrafo 191 .

Il corsivo è mio. ( 76 ) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale ( GU 2006, L 264, pag. 13 ) e successive modifiche. ( 77 )

V. conclusioni dell’avvocata generale Kokott nelle cause riunite BEI/ClientEarth e [OSCURATO:PERSONA]/BEI ( C‑212/21 P e C‑223/21 P , EU:C:2022:1003 , paragrafi da 47 a 57 ). ( 78 ) V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] 2, punti da 159 a

163. ( 79 ) V., in tal senso, sentenza Carvalho, punto 40. V., altresì, sentenza del 2 marzo 2010, Arcelor/Parlamento e Consiglio ( T‑16/04 , EU:T:2010:54 , punto 104 ).

Tuttavia, la gravità degli effetti di un atto impugnato sulla situazione del ricorrente può effettivamente costituire uno dei fattori che, unitamente ad altri, possono essere presi in considerazione per dimostrare l’incidenza individuale.

V., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑402/20 , EU:T:2023:640 , punto 26 ). ( 80 ) V., in tal senso, sentenza del 1o luglio 1965, Toepfer e Getreide-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 106/63 e 107/63 , EU:C:1965:65 , pag. 411), e sentenza Piraiki-Patraiki, punto

31. ( 81 )

V. cause citate alla nota 36 delle presenti conclusioni. ( 82 ) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 57 e da 62 a

64. ( 83 ) V., con riferimenti alla giurisprudenza, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Région de Bruxelles-Capitale/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑352/19 P , EU:C:2020:588 , paragrafo 62 ; in prosieguo: le «conclusioni nella causa Région de Bruxelles-Capitale»). ( 84 )

V. articolo 109 e allegato IV della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla [OSCURATO:PERSONA] economica europea ( GU 1991, L 263, pag. 1 ). ( 85 ) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 73 e

74. ( 86 )

V. paragrafo 3 delle presenti conclusioni (il corsivo è mio). ( 87 ) V., ad esempio, sentenza del 14 luglio 1983, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 231/82 , EU:C:1983:220 , punto 9 ), nonché ordinanze del 28 marzo 1996, Kik/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑270/95 P , EU:C:1996:155 , punto 36 ), e del 12 dicembre 2003, Bactria/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑258/02 P , EU:C:2003:675 , punti 35 e 36 ).

V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa Codorniu/Consiglio ( C‑309/89 , EU:C:1992:406 , paragrafo 38 ), e dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio ( C‑348/20 P , EU:C:2021:831 , paragrafo 190 ). ( 88 )

V. le conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa Codorniu, paragrafi 39 e

52. ( 89 )

V. sentenza dell’11 febbraio 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑390/95 P , EU:C:1999:66 , punto 28 ) (il corsivo è mio). ( 90 )

V. sentenza Codorniu, punto 22 (il corsivo è mio). ( 91 )

V. sentenza Flaherty, punti 26 e 41 (il corsivo è mio). ( 92 ) Ex multis , Craig, P., e [OSCURATO:PERSONA], G., nota 21 delle presenti conclusioni, op. cit., pag.

512. ( 93 ) V., ad esempio, la prima relazione annuale pubblicata dalla Corte nel 1998 (riguardante l’attività giudiziaria del 1997), in particolare pagg. 172 e

178. ( 94 ) V., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2010, Volker und [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑92/09 e C‑93/09 , EU:C:2010:662 , punto 85 ). ( 95 ) V., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] van België e a. ( C‑336/19 , EU:C:2020:1031 , punto 65 ). ( 96 ) V., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑547/14 , EU:C:2016:325 , punti da 152 a 156 ). ( 97 ) V., in particolare, articolo 12 («Libertà di riunione e di associazione») e articolo 16 («Libertà d’impresa») della Carta. ( 98 ) A tale proposito, dalla giurisprudenza consolidata si evince che i ricorsi proposti dalle associazioni sono ricevibili in tre ipotesi ben definite: in primo luogo, quando l’associazione rappresenta gli interessi di imprese che potrebbero proporre ricorso individualmente e che, pertanto, sarebbero esse stesse legittimate ad agire; in secondo luogo, quando l’associazione si distingue per il pregiudizio arrecato ai propri interessi in quanto associazione, e, in terzo luogo, quando una disposizione di legge le conferisce espressamente alcuni diritti di carattere procedurale.

V. conclusioni dell’avvocata generale Medina nella causa [OSCURATO:PERSONA] of Commerce for [OSCURATO:PERSONA] and Export of Machinery and [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑478/21 P , EU:C:2023:117 , paragrafo 35 e giurisprudenza citata). ( 99 ) Ciò significa che la modesta estensione della giurisprudenza proposta (i) riguarderà principalmente situazioni in cui è poco probabile che il ricorrente abbia accesso a un giudice nazionale che potrebbe adire la Corte in via pregiudiziale riguardo alla validità dell’atto dell’Unione in questione ai sensi dell’articolo 267 TFUE (poiché può non esservi alcuna misura nazionale di attuazione), e (ii) escluderà qualsiasi utilizzo del ricorso di annullamento come forma di actio popularis . ( 100 ) Ciò significa altresì che la certezza del diritto degli atti impugnati sarebbe rafforzata, dato che qualsiasi questione relativa alla validità sarebbe sottoposta ai giudici dell’Unione entro un breve termine, contrariamente alle cause di cui la Corte è investita ai sensi dell’articolo 267 TFUE, il che può avvenire a distanza di diversi anni. ( 101 )

V. conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Région de Bruxelles-Capitale, paragrafo

142. ( 102 ) V., più in dettaglio, le mie conclusioni nella causa BCE/Crédit lyonnais ( C‑389/21 P , EU:C:2022:844 , paragrafi da 41 a 74 ). ( 103 ) Conclusioni nella causa Djurgården-[OSCURATO:PERSONA] ( C‑263/08 , EU:C:2009:421 , paragrafo 62 ). ( 104 ) Conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], ( C‑321/95 P , EU:C:1997:421 , paragrafo 117 ). ( 105 ) [OSCURATO:PERSONA], C., «The private interest in challenging [OSCURATO:PERSONA] action»,

[OSCURATO:PERSONA]

, 1980, pag.

354. ( 106 ) V., ad esempio, sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]) del 20 settembre 2019, Stato dei [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] (19/00135, NL:HR:2019:2007); ordinanza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania) del 24 marzo 2021, Klimabeschluss (1 BvR 2656/18, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, DE:BVerfG:2021:rs20210324.1bvr265618), e decisione del Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) del 1 o luglio 2021, Commune de Grande-Synthe c.

Francia (n. 427301, FR:CECHR:2021:427301.20210701). ( 107 ) Sentenza della Corte EDU del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. c.

Svizzera (CE:ECHR:2024:0409JUD005360020) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), nonché decisioni della Corte EDU del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] e altri c.

Portogallo e 32 altri (CE:ECHR:2024:0409DEC003937120), e del 9 aprile 2024, Carême c.

Francia (CE:ECHR:2024:0409DEC000718921). ( 108 ) Parere consultivo del 21 maggio 2024, causa n. 31/2022, richiesta di parere consultivo della [OSCURATO:PERSONA] dei piccoli Stati insulari sui cambiamenti climatici e il diritto internazionale. ( 109 ) Solo per fornire un esempio, già nel 1985 la Corte ha dichiarato che la tutela dell’ambiente costituisce «uno degli scopi essenziali della [OSCURATO:PERSONA]» [sentenza del 7 febbraio 1985, ADBHU ( 240/83 , EU:C:1985:59 , punto 13 )], sebbene allora non vi fosse alcun riferimento espresso all’ambiente nei trattati comunitari dell’epoca.

Attualmente, garantire un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente figura tra gli obiettivi dell’Unione (articolo 3 TUE) e le esigenze derivanti dalla tutela della salute umana e dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle altre politiche e azioni dell’Unione (articoli 9 e 11 TFUE). ( 110 ) Sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] van België e a. ( C‑336/19 , EU:C:2020:1031 , punto 77 ). ( 111 ) Sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. ( 283/81 , EU:C:1982:335 ), e del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑561/19 , EU:C:2021:799 ). ( 112 )

V. le mie conclusioni nella causa KUBERA ( C‑144/23 , EU:C:2024:522 , paragrafi da 90 a 99 ). ( 113 ) V., ampiamente, Mancini, G.F., e Keeling, D.T., «Democracy and the [OSCURATO:PERSONA] of Justice»,

[OSCURATO:PERSONA]

, 1994, n. 2, pagg. da 175 a

190. ( 114 ) Sentenza del 1o aprile 1965, Sgarlata e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 40/64 , EU:C:1965:36 , pag. 227). ( 115 ) Sentenze del 5 febbraio 1963, van Gend & Loos ( 26/62 , EU:C:1963:1 ), e del 15 luglio 1964, Costa ( 6/64 , EU:C:1964:66 ). ( 116 ) Sentenza del 5 febbraio 1963, van Gend & Loos ( 26/62 , EU:C:1963:1 , pag. 12) (il corsivo è mio). ( 117 ) Sentenze del 12 novembre 1969, Stauder ( 29/69 , EU:C:1969:57 , punto 7 ); del 29 ottobre 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 138/79 , EU:C:1980:249 , punto 33 ), e sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto

23. ( 118 ) V., in particolare, articolo 11 TUE e articolo 15 TFUE. ( 119 ) V., da ultimo, sentenza Carvalho, punto 69 e giurisprudenza citata. ( 120 )

V. sentenza del 9 luglio 2020, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑575/18 P , EU:C:2020:530 , punto 52 e giurisprudenza citata). ( 121 ) V., ad esempio, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 33; sentenza UPA, punto 44, e sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑402/05 P e C‑415/05 P , EU:C:2008:461 , punti 281 e 316 ). ( 122 ) V., in particolare, sentenze del 19 luglio 2016, H/Consiglio e a. ( C‑455/14 P , EU:C:2016:569 , punto 58 ); del 28 marzo 2017, Rosneft ( C‑72/15 , EU:C:2017:236 , punti da 72 a 75 ), e sentenza KS e KD, punti 77 e da 115 a

119. ( 123 )

V. sentenza del 22 giugno 2021, Venezuela/Consiglio (Incidenza su uno Stato terzo) ( C‑872/19 P , EU:C:2021:507 , punti da 48 a 52 ). ( 124 )

V. sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P , EU:C:2019:923 , punti da 54 a 63 ). ( 125 ) V., in particolare, sentenze del 3 dicembre 1992, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑97/91 , EU:C:1992:491 , punto 13 ); del 15 ottobre 2009, Djurgården-[OSCURATO:PERSONA] ( C‑263/08 , EU:C:2009:631 , punto 45 ); dell’8 marzo 2011, Lesoochranárske zoskupenie ( C‑240/09 , EU:C:2011:125 , punti 30 e 31 ); del 5 dicembre 2013, Asociación de [OSCURATO:PERSONA] de Castilla y León ( C‑413/12 , EU:C:2013:800 , punto 13 ); del 29 luglio 2019, Torubarov ( C‑556/17 , EU:C:2019:626 , punto 78 ), e del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑869/19 , EU:C:2022:397 , punti 39 e 40 ). ( 126 ) V., rispettivamente, conclusioni nelle cause riunite Consiglio e Parlamento/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑401/12 P a C‑403/12 P , EU:C:2014:310 , paragrafo 132 ); e, nella causa Région de Bruxelles-Capitale , punto

117. ( 127 ) V., ad esempio, [OSCURATO:PERSONA], A., «The action for annulment: A case of double standards?», in O’Keeffe; D., e Bavasso, A. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] review in the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2000, pag. 185; e Krämer, L., «Access to environmental justice: the double standards of the ECJ», [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] , 2017, pag.

159. ( 128 )

V. paragrafi da 45 a 48 delle conclusioni nella causa Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑50/00 P , EU:C:2002:197 ): tra l’altro, uno scambio completo di memorie tra le parti, una più ampia possibilità di intervento dei terzi, e un aumento della certezza del diritto grazie all’obbligo di impugnare l’atto entro un termine breve. ( 129 ) Conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/12 P , EU:C:2013:335 , paragrafi da 59 a 63 ). ( 130 ) V., paragrafi 45 e 64 delle presenti conclusioni. ( 131 ) V., in particolare, sentenze della Corte EDU del 9 ottobre 1979, Airey c.

Irlanda (CE:ECHR:1979:1009JUD000628973, § 24); dell’8 dicembre 1983, Pretto e altri c.

Italia (CE:ECHR:1983:1208JUD000798477, § 21); del 23 ottobre 1990, Moreira de Azevedo c.

Portogallo (CE:ECHR:1990:1023JUD001129684, § 66); del 27 ottobre 1993, [OSCURATO:PERSONA] B.V. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1993:1027JUD001444888, § 33), e del 17 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA] c.

Russia (CE:ECHR:2008:0117JUD001481002, § 37). ( 132 )

V. nota 107 delle presenti conclusioni. ( 133 ) Versione consolidata finale dei progetti di strumenti di adesione provvisoriamente approvati dal gruppo 46 + 1 nella sua diciottesima riunione, 46 + 1(2023)36 del 17 marzo 2023 (disponibile sul sito Internet del Consiglio d’Europa). ( 134 )

V. nota 58 delle presenti conclusioni. ( 135 ) V., ad esempio, [OSCURATO:PERSONA], S., «The jurisdiction of [OSCURATO:PERSONA] courts in the PESC: Between exceptionalism and consistency of legal remedies in a [OSCURATO:PERSONA] based on the rule of law»,

EU [OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], 9 maggio 2025. ( 136 )

V. paragrafo 79 delle presenti conclusioni. ( 137 )

V. articolo 2, punto 28, articolo 5, paragrafi 6 e 7, articolo 7, paragrafo 12, articolo 11, paragrafo 6 e articolo 28, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/40. ( 138 ) Tale punto è tuttavia contestato dalle ricorrenti.

V. paragrafo 169 delle presenti conclusioni. ( 139 )

V. considerando 5 e 6 dell’atto impugnato nonché la relazione della [OSCURATO:PERSONA] menzionata al considerando 5 (v. paragrafo 12 delle presenti conclusioni). ( 140 )

V. punti da 73 a 77 della sentenza (menzionata al punto 41 dell’ordinanza impugnata). ( 141 )

V. punti da 60 a 62 della sentenza (anch’essa menzionata al punto 41 dell’ordinanza impugnata). ( 142 ) Sentenza del 22 giugno 2006 ( C‑182/03 e C‑217/03 , EU:C:2006:416 , punti da 61 a 64 ). ( 143 ) V., in particolare, sentenze del 20 marzo 1985Timex/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( 264/82 , EU:C:1985:119 , punti 14 e 15 ); dell’11 luglio 1990, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio ( C‑305/86 e C‑160/87 , EU:C:1990:295 , punti 19 e 20 ), e del 18 settembre 2014, Valimar ( C‑374/12 , EU:C:2014:2231 , punti da 30 a 32 ).

V. anche, più in generale, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑511/13 P , EU:C:2015:206 , paragrafi da 92 a 106 ). ( 144 ) V., in tal senso, in particolare, sentenze del 16 maggio 1991, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑358/89 , EU:C:1991:214 , punto 17 ); del 18 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑245/19 , EU:T:2022:295 , punti 66 e 69 ); del 18 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑402/20 , EU:T:2023:640 , punti 26 e 28 ), e del 20 giugno 2024, Euranimi/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑252/23 P , EU:C:2024:538 , punti da 38 a 40 ). ( 145 )

V. paragrafi 36, da 43 a 45, 57 e 78 delle presenti conclusioni e giurisprudenza ivi citata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0731 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 12 giugno 2025 ( 1 ) Causa C‑731/23 P [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Germany) GmbH, [OSCURATO:SOCIETA] (BAT Italia), [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o., [OSCURATO:PERSONA] SA, P.J. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Sanità pubblica – Direttiva 2014/40/UE – Direttiva delegata (UE) 2022/2100 – Prodotti del tabacco riscaldato – Articolo 263 TFUE – Legittimazione ad agire – Incidenza individuale – [OSCURATO:PERSONA] – Sistematizzazione e riesame della giurisprudenza – Criterio della cerchia chiusa» I. Introduzione 1. «Davanti alla legge sta un guardiano. Un uomo di campagna viene da questo guardiano e gli chiede il permesso di accedere alla legge. Ma il guardiano gli risponde che per il momento non glielo può consentire. L’uomo dopo aver riflettuto chiede se più tardi gli sarà possibile. “Può darsi,” dice il guardiano, “ma adesso no.” (…) L’uomo di campagna non si aspettava tali difficoltà; la legge, nel suo pensiero, dovrebbe esser sempre accessibile a tutti». 2. Tale passaggio tratto dal racconto «Davanti alla legge» ( 2 ) di [OSCURATO:PERSONA] mi sembra alquanto adatto a rispecchiare la difficoltà che i ricorrenti devono affrontare nel tentativo, anzitutto, di comprendere se un atto dell’Unione li «riguarda direttamente» ai sensi dell’articolo 263 TFUE e, successivamente, di dimostrare tale incidenza diretta dinanzi ai giudici dell’Unione. 3. Com’è noto, il criterio fondamentale per accertare il requisito dell’incidenza diretta è stato elaborato, per la prima volta, nel 1963 nella causa [OSCURATO:PERSONA]: chi non sia destinatario di un atto può sostenere che questo lo «riguarda individualmente», ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, soltanto qualora tale provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari (in prosieguo: la «formula [OSCURATO:PERSONA]» ( 3 )). 4. Nella giurisprudenza successiva la formula in parola è stata non solo costantemente confermata, ma anche applicata in modo piuttosto rigoroso dalla Corte (in prosieguo: la «giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]»). La Corte ha adottato detto approccio nonostante alcune proposte formulate dall’istituzione per modificarla e le critiche (talvolta piuttosto aspre) espresse in dottrina. Anche se la critica principale mossa contro la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] è che essa è troppo restrittiva, gli osservatori lamentano altresì la sua oscurità e complessità, nonché talune incoerenze nella sua applicazione nel corso degli anni. 5. La presente causa offre alla Corte l’opportunità di riesaminare la propria giurisprudenza. Le ricorrenti chiedono l’annullamento dell’ordinanza del 20 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 4 ), con la quale il Tribunale aveva dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento da esse proposto avverso la direttiva delegata (UE) 2022/2100 ( 5 ) dal momento che le ricorrenti erano direttamente, ma non individualmente, interessate dalla stessa. 6. La mia analisi mostrerà che, nell’ambito di un’applicazione rigorosa e formalistica della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti nel caso di specie potrebbero non essere considerate «individualmente interessate» dall’atto impugnato, mentre lo sarebbero nell’ambito di un’applicazione più elastica e realistica della stessa. Infatti, ritengo che il corretto esito della causa sia precisamente il seguente: esse dovrebbero poter impugnare l’atto controverso dinanzi ai giudici dell’Unione. Ritenere le stesse non «individualmente interessate» dall’atto in parola potrebbe forse essere conforme a taluni precedenti dei giudici dell’Unione, ma, a mio avviso, sarebbe incompatibile con una corretta interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, a fortiori nel sistema giuridico dell’Unione post-Lisbona. 7. In tale contesto, le presenti conclusioni mirano, principalmente, a proporre alla Corte che, circa sessant’anni dopo la pronuncia della sentenza [OSCURATO:PERSONA], sia giunto il momento di valutare se, ed eventualmente in quale misura, il guardiano debba aprire la porta della legge. II. Contesto di fatto e di diritto della controversia 8. I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 6 dell’ordinanza impugnata. Ai fini del presente procedimento, essi possono essere sintetizzati come segue. 9. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (Germany) GmbH, la [OSCURATO:SOCIETA]. (BAT Italia), la [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o., la [OSCURATO:PERSONA] SA e la P.J. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «ricorrenti») appartengono al gruppo [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «gruppo BAT»), che fabbrica e commercializza prodotti del tabacco. Le ricorrenti operano nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti non combustibili, tra i quali figurano i prodotti del tabacco riscaldato, nell’Unione europea. 10. La direttiva 2014/40/UE ( 6 ) disciplina l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco. A tal fine, essa mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri per quanto riguarda in particolare gli ingredienti, l’etichettatura e il confezionamento dei prodotti del tabacco. 11. L’articolo 7, paragrafi 1 e 7, della direttiva 2014/40 prevede che gli Stati membri vietino l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante e di quelli contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi. L’articolo 7, paragrafo 12, di detta direttiva, prima che fosse modificato dall’atto impugnato, esonerava i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 7 di tale disposizione. [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/40, prima che fosse modificato dall’atto impugnato, prevedeva che gli Stati membri potessero esentare i prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua da alcuni obblighi in materia di etichettatura dei prodotti del tabacco e di apposizione obbligatoria sugli imballaggi di talune avvertenze, messaggi di informazione e avvertenze combinate relative alla salute. Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 12, e l’articolo 11, paragrafo 6, della medesima direttiva specificano che la [OSCURATO:PERSONA] europea adotta atti delegati per revocare le esenzioni di cui all’articolo 7 o la possibilità di concedere le esenzioni di cui all’articolo 11 per qualsiasi delle categorie dei prodotti qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione, attestato da una relazione elaborata a sua cura. 12. Il 15 giugno 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato una relazione che attestava un mutamento sostanziale della situazione per i prodotti del tabacco riscaldato ai sensi della direttiva 2014/40. A seguito di tale relazione, il 29 giugno 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato l’atto impugnato. L’articolo 1 dell’atto impugnato ha modificato l’articolo 7, paragrafo 12, e l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/40. A decorrere dal 23 ottobre 2023, data entro la quale devono essere recepite le misure previste dall’atto impugnato, i prodotti del tabacco riscaldato non erano più soggetti alle esenzioni di cui agli articoli 7 e 11 della direttiva 2014/40. III. Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata 13. Proponendo un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento dell’atto impugnato, deducendo due motivi a sostegno del loro ricorso. Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità del ricorso. 14. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso e ha condannato le ricorrenti alle spese. Come indicato in precedenza, il Tribunale ha constatato che le ricorrenti erano direttamente, ma non individualmente, interessate dall’atto impugnato. IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 15. Nella loro impugnazione dinanzi alla Corte, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia: (i) annullare l’ordinanza impugnata; (ii) nei limiti in cui lo stato degli atti lo consenta, respingere l’eccezione di irricevibilità, dichiarare il ricorso ricevibile e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché decida nel merito, e (iii) condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 16. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare le ricorrenti alle spese. 17. Con decisione del presidente della Corte del 25 aprile 2024, la Repubblica francese è stata autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. V. Valutazione 18. Anzitutto, può essere utile ricordare che, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, i ricorrenti non privilegiati possono impugnare atti dell’Unione che producono effetti giuridici quando l’atto: (i) è adottato nei loro confronti; (ii) li riguarda direttamente e individualmente; o iii) è un atto regolamentare che non comporta alcuna misura d’esecuzione e li riguarda direttamente. La presente causa ha ad oggetto la seconda ipotesi summenzionata e soltanto l’interpretazione del requisito dell’«incidenza individuale». 19. A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono un unico motivo, suddiviso in due parti, vertente su errori di diritto commessi dal Tribunale nella valutazione della questione se l’atto impugnato le riguardi direttamente. 20. Prima di esaminare gli argomenti delle ricorrenti (v. sezioni B e C delle presenti conclusioni), ritengo utile esaminare, in generale, la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] (sezione A). A. Osservazioni preliminari: sul passato, sul presente e sul futuro della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] 21. Nella presente parte delle conclusioni cercherò, in primo luogo, di sistematizzare la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, discuterò le critiche formulate nei confronti della medesima giurisprudenza. In terzo luogo, spiegherò perché ritengo che l’idea fondamentale alla base della formula [OSCURATO:PERSONA] sia ampiamente corretta e che, di conseguenza, essa non debba essere abbandonata. Infine, spiegherò che l’applicazione concreta del criterio di cui trattasi è stata talvolta eccessivamente rigorosa e incoerente. Di conseguenza, proporrò alla Corte di emettere una sentenza di principio in cui essa riesamini, chiarisca ed eventualmente perfezioni l’applicazione della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]. 1. [OSCURATO:PERSONA] allo stato attuale del diritto 22. Come spiegato nell’introduzione, a partire dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha costantemente dichiarato che i soggetti diversi dai destinatari di un atto sono «individualmente interessati» se detto atto li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari ( 7 ). 23. Ciò significa, evidentemente, che il ricorrente non deve necessariamente essere l’unica persona toccata dall’atto impugnato per essere considerato individualmente interessato da quest’ultimo. Tuttavia, il ricorrente dovrebbe dimostrare l’esistenza, in rapporto alla disposizione controversa , di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità delle altre persone interessate dall’atto ( 8 ). 24. I ricorrenti non sono considerati, in linea di principio, individualmente interessati da atti che si applicano a situazioni determinate obiettivamente e che producono effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale e astratta ( 9 ). Tuttavia, il fatto che un atto controverso abbia carattere normativo o portata generale non esclude, di per sé, che esso possa concernere individualmente alcune delle persone interessate ( 10 ). 25. Ad esempio, ciò si verifica quando l’atto stesso menziona espressamente i ricorrenti come interessati, cosicché tale atto è, al contempo, un atto di portata generale, nella misura in cui esso riguarda una categoria di destinatari determinati in termini generali e astratti, e un insieme di decisioni individuali che incidono sulle persone che vi sono nominate ( 11 ). 26. Inoltre, un atto che riguarda un gruppo di soggetti sulla base di criteri generali ed astratti, anche in assenza di qualsiasi riferimento espresso a soggetti determinati, può comunque incidere individualmente su alcuni dei soggetti interessati. Come la Corte ha stabilito, qualora un atto riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili, nel momento in cui l’atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, detti soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici ( 12 ). In sostanza, ciò significa che, all’interno della cerchia generale dei soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae dell’atto, è possibile identificare un sottoinsieme di uno o più soggetti aventi caratteristiche peculiari che li differenziano dagli altri ( 13 ). Denominerò il criterio in parola come la «cerchia chiusa» ( 14 ). 27. Per chiarezza, la mera possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che tali soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da detto provvedimento, qualora risulti che detta applicazione sia effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto medesimo ( 15 ). È pertanto necessario qualcosa di più affinché un potenziale ricorrente sia considerato individualmente interessato. 28. Mi sembra che, sulla base del criterio della cerchia chiusa, la Corte abbia ammesso l’esistenza di un’incidenza individuale in quattro tipi di situazioni. Ciò si verifica quando il ricorrente è interessato da un atto dell’Unione perché tale atto potrebbe (i) non aver tenuto conto della situazione del ricorrente; (ii) aver leso un diritto sostanziale del ricorrente; (iii) aver leso un diritto procedurale del ricorrente, e (iv) aver prodotto effetti negativi significativi su un interesse legittimo del ricorrente. 29. Prima di fornire precisazioni a tale riguardo, desidero chiarire due aspetti. In primo luogo, utilizzo il verbo «potrebbe» giacché la questione se l’atto impugnato abbia effettivamente leso un diritto o indebitamente pregiudicato un interesse legittimo del ricorrente è – com’è ovvio – un tema che rientra nel merito del ricorso e non nella ricevibilità di quest’ultimo. Per un ricorrente è sufficiente dimostrare che, alla luce degli elementi di diritto e di fatto forniti, è possibile che il suo diritto venga leso o il suo interesse legittimo sia indebitamente pregiudicato ( 16 ). 30. In secondo luogo, per «interesse legittimo» intendo, in generale, situazioni tutelate dal diritto dell’Unione che non possono essere qualificate come attinenti a diritti soggettivi stricto sensu ( 17 ). L’espressione in parola corrisponde a situazioni in cui il diritto dell’Unione garantisce al ricorrente una facoltà (o libertà) o gli concede un potere o un’immunità ( 18 ). A titolo meramente esemplificativo, gli operatori economici possono, in determinate circostanze, agire dinanzi ai giudici dell’Unione per salvaguardare i propri interessi colpiti da misure dell’Unione che potrebbero falsare la concorrenza nel mercato interno ( 19 ). 31. Tornando alle situazioni menzionate al paragrafo 28 delle presenti conclusioni, osservo che una prima corrente giurisprudenziale riguarda le cause in cui la Corte ha dichiarato che i ricorrenti sono individualmente interessati ad impugnare un atto la cui adozione imponeva, in forza della normativa applicabile, che l’istituzione in questione tenesse conto della situazione di un determinato gruppo di soggetti di cui faceva parte il ricorrente ( 20 ). Tali decisioni costituiscono la logica estensione della giurisprudenza menzionata al paragrafo 25 delle presenti conclusioni. Il fondamento delle stesse è chiaro: alcuni soggetti interessati possono non essere stati menzionati nell’atto, ma la loro situazione particolare è stata tuttavia esplicitamente individuata dal legislatore stesso. 32. Una seconda corrente giurisprudenziale comprende i casi in cui ai ricorrenti è stata consentita l’impugnazione di un atto dell’Unione che, a differenza di quanto è avvenuto per la maggioranza dei soggetti interessati, ha avuto effetti retroattivi sui diritti acquisiti o sui rapporti giuridici in corso dei ricorrenti ( 21 ). La medesima corrente giurisprudenziale può essere considerata, a mio avviso, come una conseguenza di alcuni principi generali del diritto dell’Unione: certezza del diritto, prevedibilità, divieto di retroattività, tutela del legittimo affidamento. È ovvio che nessun soggetto nell’Unione europea può aspettarsi che la legislazione dell’Unione resti invariata. Allo stesso tempo, tuttavia, i singoli che hanno conformato il loro comportamento alle leggi vigenti dovrebbero poter fare un certo affidamento sulla stabilità delle posizioni giuridiche che si sono cristallizzate in passato e dei rapporti giuridici già instaurati, salvo che circostanze eccezionali giustifichino il contrario ( 22 ). 33. Una terza corrente giurisprudenziale riguarda i diritti procedurali dei ricorrenti che potrebbero esser stati violati in alcune procedure dell’Unione, come quelli previsti dalle norme dell’Unione in materia di controllo degli aiuti di Stato. Ad esempio, ciò avviene nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] autorizza erroneamente un provvedimento di aiuto nel corso dell’esame preliminare dello stesso, privando così le parti interessate della possibilità di essere sentite nel corso della fase approfondita dell’inchiesta. In tali cause le parti interessate sono costantemente state considerate individualmente interessate dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] ( 23 ). Se la normativa dell’Unione concede a talune parti diritti procedurali specifici, è logico che qualsiasi controversia relativa alla violazione di tali diritti sia trattata direttamente dai giudici dell’Unione quando il procedimento è interamente disciplinato dal diritto dell’Unione e si svolge a livello dell’Unione. 34. Rientrano altresì in detto gruppo di cause quelle in cui la Corte ha riconosciuto l’incidenza individuale nei confronti di un ricorrente il quale impugna un atto dell’Unione che, sebbene non destinato allo stesso, è stato emesso al termine di un procedimento indotto dalla sua interazione con l’istituzione dell’Unione in questione e ampiamente fondato su di essa ( 24 ). In tali ipotesi, è possibile che il ricorrente non godesse di diritti procedurali specifici in forza della pertinente normativa dell’Unione. Tuttavia, tenuto conto del ruolo cruciale svolto dal ricorrente nel procedimento, l’istituzione in questione può aver violato uno dei diritti conferitigli dal diritto a una buona amministrazione (ora sancito dall’articolo 41 della Carta). 35. Infine, una quarta corrente giurisprudenziale raggruppa le cause in cui il Tribunale ha ritenuto individualmente interessati i ricorrenti la cui posizione sul mercato era gravemente colpita dall’atto impugnato. Dette cause riguardavano generalmente i settori del diritto della concorrenza, degli aiuti di Stato, del controllo delle operazioni di concentrazione e dell’antidumping, ma anche dell’agricoltura ( 25 ). Nei settori in parola, l’istituzione preposta può avvalersi dei suoi poteri quasi legislativi, esecutivi o applicativi, generalmente al termine di una procedura amministrativa ad hoc , per far fronte a una situazione molto concreta (che comporta valutazioni di fatto e di diritto) riguardante una o più persone identificate o identificabili ( 26 ). Inoltre, detto gruppo di cause comprende quelle in cui un’istituzione ha – ancora una volta, in risposta a una situazione molto concreta e secondo una procedura specifica – adottato un atto che, almeno su un piano formale, ha natura e portata legislative, pur avendo un certo contenuto decisionale ( 27 ). 36. In ipotesi del genere, le persone direttamente interessate dal contenuto decisionale si trovano ovviamente in una posizione piuttosto peculiare. Inoltre, la possibilità che l’istituzione favorisca le attività di una o più persone (identificate o identificabili) implica quasi inevitabilmente che le attività di una o più persone (identificate o identificabili) siano di conseguenza svantaggiate o viceversa ( 28 ). Va da sé che alle persone colpite da effetti negativi è consentita, in determinate circostanze, l’impugnazione diretta dell’atto dell’Unione di cui trattasi dinanzi ai giudici dell’Unione. Per contro, come sarà discusso nella parte seguente della presente sezione, la Corte non ha accolto un criterio fondato su una «grave incidenza» con riguardo ad atti dell’Unione che presentano, tanto sotto il profilo formale quanto sotto il profilo sostanziale, carattere generale e, pertanto, sono il prodotto di vere e proprie attività di definizione delle politiche. 37. Dopo aver brevemente illustrato le linee principali della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA], mi soffermerò ora sulla sua critica più comune. 2. Critiche mosse alla formula [OSCURATO:PERSONA] 38. Non è esagerato affermare che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] è una delle decisioni della Corte più ampiamente dibattute nei suoi circa settant’anni di storia. È parimenti innegabile che essa sia anche una delle più aspramente criticate, soprattutto da osservatori della società civile e del mondo accademico ( 29 ). 39. Spesso le critiche si concentrano sull’effetto restrittivo della giurisprudenza elaborata in base alla sentenza di cui trattasi. «[U]na barriera quasi insormontabile [da superare]», o «[una rete] a cui nessuno sfugge», fondata su «[un criterio] economico irrealistico», che offre «scarse [indicazioni]» alle parti e che «conduce a esiti assurdi»: una lettura completa dei commenti alla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] offre una panoplia di iperboli ( 30 ). 40. Tuttavia, è altrettanto vero che un’analisi completa della giurisprudenza sembra dipingere un quadro piuttosto fosco, come se ben pochi elementi potessero rilevare per dimostrare l’incidenza individuale. Infatti, i giudici dell’Unione hanno dichiarato che, di per sé, i seguenti elementi non giustificano la constatazione dell’esistenza di un’«incidenza individuale»: (i) il ricorrente è l’unico o uno dei pochi soggetti interessati dall’atto impugnato ( 31 ); (ii) l’atto impugnato ha un’incidenza particolarmente grave sul ricorrente ( 32 ); (iii) il ricorrente avrebbe potuto partecipare o ha effettivamente partecipato al procedimento che ha condotto all’adozione dell’atto impugnato ( 33 ); (iv) l’atto impugnato produce «effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica» ( 34 ); (v) l’atto impugnato contiene limitazioni e deroghe alle norme di portata generale o disposizioni di natura temporanea riguardanti una cerchia chiusa di operatori economici ( 35 ), e vi) specifiche disposizioni del diritto dell’Unione imponevano all’istituzione che agisce «di tener conto delle ripercussioni dell’atto che si accing[e] ad adottare sulla situazione di alcuni soggetti» ( 36 ). 41. In particolare, alcuni autori lamentano l’impossibilità per i singoli e le associazioni di agire in qualità di difensori pubblici contro atti che danneggiano un gruppo di persone. A tale proposito, essi fanno spesso riferimento a un paradosso creato dal criterio: quanto più un atto è diffuso e pregiudizievole (come spesso avviene nel caso degli atti in materia di ambiente), tanto più è improbabile che una o più persone (fisiche o giuridiche) saranno considerate individualmente interessate in base alla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] ( 37 ). La recente sentenza Carvalho (relativa a provvedimenti dell’Unione in materia di cambiamenti climatici) è indicata come esempio di tale punto ( 38 ). 42. Un’altra critica mossa nei confronti della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] riguarda la sua presunta oscurità che, a sua volta, conduce a decisioni incoerenti. Secondo alcuni autori, l’applicazione effettiva della formula [OSCURATO:PERSONA] era più incentrata sugli elementi formali dell’atto impugnato in alcuni casi e sugli obblighi sostanziali derivanti dall’atto in altri. In numerose sentenze, comprese quelle «di riferimento», la motivazione a tale riguardo non è un esempio di chiarezza. L’eterogeneità e l’ambiguità ermeneutiche in parola hanno dato luogo – si sostiene – a un insieme di decisioni piuttosto frammentato e casistico, in cui è difficile individuare un filo conduttore. Per detto motivo la valutazione riguardo alla ricevibilità dei ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 263 TFUE da parte di ricorrenti privati richiede spesso lunghe discussioni nelle decisioni dei giudici dell’Unione ( 39 ). 43. Le critiche summenzionate sono state ampiamente condivise dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], il quale, nelle sue conclusioni nella causa UPA, ha spiegato nel dettaglio perché riteneva che la Corte dovesse riesaminare la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] e, a tal fine, ha suggerito l’adozione di un nuovo criterio per verificare l’incidenza individuale: «un soggetto [dovrebbe essere] considerato individualmente riguardato da un atto [dell’Unione] nel caso in cui, in ragione delle circostanze di fatto a lui peculiari, tale atto pregiudichi o possa pregiudicare in modo sostanziale i suoi interessi» ( 40 ). 44. Poco tempo dopo la presentazione di dette conclusioni, l’(attuale) Tribunale ha pronunciato la sua sentenza nella causa Jégo‑Quéré, che è giunta a conclusioni analoghe quanto alla necessità di riesaminare la giurisprudenza, statuendo che, «al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei singoli, una persona fisica o giuridica deve ritenersi individualmente interessata da una disposizione [dell’Unione] di portata generale che la riguarda direttamente, ove la disposizione di cui trattasi incida, in maniera certa ed attuale, sulla sua sfera giuridica limitando i suoi diritti ovvero imponendole obblighi» ( 41 ). 45. Tuttavia, la Corte non ha accolto le analisi e le proposte né dell’avvocato generale né del Tribunale. Nella sentenza UPA, la Corte (i) ha confermato la formula [OSCURATO:PERSONA]; (ii) ha sottolineato che il «sistema completo di rimedi giuridici» istituito dai Trattati si basa in particolare sui ruoli complementari svolti dai procedimenti di ricorso di annullamento e di rinvio pregiudiziale; (iii) ha precisato che spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva; (iv) ha riconosciuto che i requisiti di ricevibilità di un ricorso proposto da singoli devono essere interpretati alla luce del principio della tutela giurisdizionale effettiva, sottolineando al contempo che ciò non può portare, di fatto, ad escludere tali requisiti, che sono espressamente previsti dai Trattati, e v) ha dichiarato che, se è indubbiamente concepibile un sistema di controllo della legittimità degli atti dell’Unione di portata generale diverso da quello istituito dal [OSCURATO:PERSONA] originario, spetta agli Stati membri, in quanto autori dei Trattati, riformare il sistema in vigore ( 42 ). 46. Nella parte seguente della presente sezione spiegherò il motivo per il quale – benché alcune delle critiche appena discusse siano in una certa misura fondate – ritengo che la formula [OSCURATO:PERSONA] sia, ad oggi, ancora accettabile e, di conseguenza, non debba essere abbandonata dalla Corte. 3. In difesa della formula [OSCURATO:PERSONA] a) Quali alternative? 47. In via preliminare devo sottolineare che le critiche a cui è stata sottoposta la formula [OSCURATO:PERSONA] sono spesso «orientate al risultato»: in termini più semplici, il criterio è troppo rigido e, quindi, non può essere corretto (o, in alternativa, non è appropriato). Tuttavia, avviene solo raramente che la dottrina tenti di spiegare quale errore commetta la Corte nell’interpretare l’articolo 263, quarto comma, TFUE e come debba essere invece interpretato il requisito dell’«incidenza individuale». Quando viene effettivamente proposto un criterio alternativo, quest’ultimo si ispira alle disposizioni vigenti a livello nazionale o assomiglia (in misura maggiore o minore) a quelli proposti dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] e dal Tribunale, menzionati ai paragrafi 43 e 44 delle presenti conclusioni ( 43 ). 48. Riguardo alle norme relative alla legittimazione ad agire a livello degli Stati membri, devo affermare che, per quanto concerne le norme più comunemente menzionate ( 44 ), esse sono disciplinate da disposizioni formulate in modo piuttosto diverso dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, operando in sistemi giudiziari i quali, a differenza del sistema dell’Unione, sono autosufficienti ( 45 ). 49. Per quanto riguarda i criteri proposti dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] e dal Tribunale, nonché i criteri dagli stessi ispirati, essi presentano in effetti alcuni significativi aspetti positivi. In particolare, i medesimi consentirebbero alla Corte, quando intende stabilire se la situazione del ricorrente sia sufficientemente peculiare, di tener conto, in ciascun caso, (i) della varietà delle circostanze di diritto e di fatto che possono essere pertinenti, e (ii) della gravità dell’impatto che un atto impugnato produce. Inoltre, a livello teorico, è difficile non condividere l’idea secondo cui i singoli che subiscono ripercussioni negative sostanziali o che sono sicuramente e immediatamente pregiudicati da un atto dell’Unione dovrebbero di norma essere legittimati ad impugnarlo. 50. Tuttavia, la Corte ha deciso di non seguire siffatti criteri. Anch’io ravviso in essi due inconvenienti principali. 51. In primo luogo, i criteri in parola presentano alcuni limiti strutturali difficili da superare. Le formule suggerite sono, in qualche misura, poco prevedibili, giacché si basano tutte su una valutazione caso per caso. Esse si fondano altresì su aggettivi (sostanziale, sicuro, immediato) che non sono di per sé molto precisi e che, di conseguenza, potrebbero essere interpretati e applicati in modo alquanto diverso. Il requisito dell’incidenza individuale diviene, in pratica, una questione di «grado» degli effetti. In un caso del genere, stabilire dove tracciare il confine tra effetti che possono essere considerati sufficientemente sostanziali ed effetti che non possono essere considerati tali può, in definitiva, risultare in molti casi una scelta soggettiva. 52. In secondo luogo, non è evidente che detti criteri possano essere letti nel quarto paragrafo dell’articolo 263 TFUE. Ciò mi conduce al prossimo punto. b) Lettura testuale e storica dell’articolo 263 TFUE 53. Mi sembra che la formula [OSCURATO:PERSONA] costituisca un’interpretazione più autentica e ragionevole del termine «individuale», utilizzato in quasi tutte le versioni linguistiche del [OSCURATO:PERSONA]. Nel linguaggio corrente, i sinonimi più comuni del termine «individuale» sono singolo, specifico, particolare, peculiare e separato. 54. Concordo pienamente sul fatto che, per quanto riguarda un determinato atto dell’Unione, più di una persona può trovarsi in una situazione così particolare da poter essere considerata unica o quasi unica. Allo stesso tempo, tuttavia, ritengo che sia eccessivo affermare – come ha fatto il Tribunale nella sentenza Jégo‑Quéré/[OSCURATO:PERSONA] – che «[il] numero [e la] situazione di altre persone parimenti interessate dalla disposizione [impugnata] o che possono esserlo non sono (...) pertinenti » per quanto riguarda la questione se un ricorrente sia individualmente interessato dalla stessa ( 46 ). In termini molto semplici e schematicamente: una persona può essere speciale, anche dieci persone possono probabilmente essere tutte speciali, ma avrei bisogno di argomenti molto solidi per convincermi che ogni appartenente a un gruppo di mille o di un milione di persone potrebbe essere speciale ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. A mio avviso, quanto più elevato è il numero di persone che invocano un effetto speciale, meno è probabile che esse possano essere considerate tutte «individualmente interessate»: l’atto in questione sembra applicarsi in linea generale sulla base di criteri astratti ( 47 ). 55. Anche un’interpretazione storica del termine «individuale» corrobora una lettura relativamente restrittiva di quest’ultimo. Non si deve dimenticare che, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, del [OSCURATO:PERSONA] CECA (non più in vigore), un ricorrente privato poteva impugnare «le decisioni e le raccomandazioni singole che [lo] riguardano o (…) le decisioni (…) generali che [esso] rit[iene] inficiate da sviamento di potere nei [suoi] confronti» ( 48 ). Gli autori del [OSCURATO:PERSONA] di Parigi intendevano consentire ai ricorrenti privati di impugnare decisioni che erano, in sostanza, decisioni individuali pur essendo dissimulate sotto l’aspetto di atti di portata più generale ( 49 ). Tuttavia, nelle sue prime pronunce, la Corte aveva adottato un’interpretazione estensiva della legittimazione ad agire dei ricorrenti privati ( 50 ). Di conseguenza, sembrerebbe che, in sede di negoziazione del [OSCURATO:PERSONA] di Roma, i redattori abbiano adottato a tal fine un testo più restrittivo sulla legittimazione ad agire ( 51 ). I documenti storici indicano che l’idea era (ancora una volta) quella di consentire ai ricorrenti non privilegiati di impugnare solo le decisioni che li riguardavano individualmente, anche quando queste ultime erano «dissimulate» sotto forma di regolamenti o decisioni rivolte a terzi ( 52 ). 56. È interessante osservare che la questione di un eventuale alleggerimento del requisito dell’«incidenza individuale» attraverso una modifica del [OSCURATO:PERSONA] è stata sollevata prima e nel corso di varie conferenze intergovernative. Tuttavia, i redattori dei Trattati – evidentemente ben consapevoli della natura «granitica» della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] – hanno infine deciso di non apportare modifiche a tale riguardo. Ad esempio, il circolo di discussione sul funzionamento della Corte di giustizia, istituito negli anni 2002-2003 nell’ambito della convenzione sul futuro dell’Europa, era diviso sulla questione se il requisito dell’incidenza individuale dovesse essere eliminato (o modificato), mentre la maggioranza dei suoi membri concordava su altre modifiche della disposizione ( 53 ). In realtà, solo queste ultime modifiche sono state inserite dapprima nella proposta di [OSCURATO:PERSONA] che istituisce una Costituzione per l’Europa, e poi nel [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona ( 54 ). 57. La Corte lo ha rilevato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e A./Parlamento e Consiglio, in cui i ricorrenti le avevano esplicitamente chiesto di riesaminare la formula [OSCURATO:PERSONA] e di sostituirla con un criterio del «pregiudizio sostanziale». In particolare, la Corte non ha riscontrato «alcun elemento tale da far ritenere che gli autori del [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona intendessero modificare la portata dei requisiti di ricevibilità già previsti dall’articolo [263, quarto comma, TFUE]» ( 55 ). 58. Aggiungo che non vi è neppure alcun elemento testuale o storico che possa suggerire che i redattori dei Trattati intendessero (al momento dell’adozione del [OSCURATO:PERSONA] di Roma o delle sue successive modifiche), in forza dell’(attuale) articolo 263 TFUE, consentire a ricorrenti privati di presentare una forma di actio popularis ( 56 ) o una censura di illegittimità costituzionale ( 57 ) o di concedere loro uno speciale diritto di proporre ricorso per asserite violazioni dei loro diritti fondamentali ( 58 ). 59. Oltre a detti elementi testuali e storici, esiste altresì un elemento sistemico che favorisce una lettura prudente del requisito dell’incidenza individuale. c) Lettura sistemica dell’articolo 263 TFUE 60. Il sistema giudiziario dell’Unione presenta una struttura particolare a due pilastri che deriva dal fatto che l’Unione non è né un’organizzazione internazionale tipica né uno Stato nazione ( 59 ). La peculiarità in parola è rivelata anzitutto dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE, il quale – assegnando alla Corte il compito di «[a]ssicura[re] il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati» – dispone che «gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione». Dalla disposizione di cui trattasi discende che il giudice nazionale va inteso, per i cittadini che chiedono la tutela dei diritti loro conferiti dal diritto dell’Unione, come giudice dell’Unione di diritto comune ( 60 ). 61. Inoltre, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, ciascuna istituzione dell’Unione deve «agi[re] nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste». Tale disposizione deve essere letta alla luce del principio dell’equilibrio istituzionale, caratteristica essenziale della struttura istituzionale dell’Unione, il quale implica che ciascuna delle istituzioni eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni ( 61 ). Per quanto riguarda la Corte, non si può ignorare che essa è stata dotata di una competenza giurisdizionale definita in modo chiaro: ai sensi dell’articolo 274 TFUE, «[f] atte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell’Unione europea (…), le controversie nelle quali l’Unione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali». 62. Le disposizioni summenzionate dimostrano che esistono (ovviamente) limiti a ciò che la Corte può leggere nelle disposizioni dei Trattati per quanto riguarda i limiti della sua competenza giurisdizionale ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Inoltre, esse manifestano l’esistenza di un nesso indissolubile e di un’interdipendenza reciproca tra il potere giudiziario dell’Unione e il potere giudiziario degli Stati membri ( 62 ). 63. Come ha indicato la Corte nel parere 1/09, «è compito della Corte e degli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare il rispetto [dell’]ordinamento giuridico [dell’Unione] e del sistema giurisdizionale dell’Unione»; e i giudici nazionali adempiono, in collaborazione con la Corte, a «una funzione loro attribuita congiuntamente al fine di garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati» ( 63 ). 64. Infatti, il controllo della legittimità degli atti dell’Unione si basa su due specie complementari di procedimenti giurisdizionali: i ricorsi diretti (tra cui, in particolare, il ricorso di annullamento) e il procedimento pregiudiziale avente ad oggetto la validità. Come ha costantemente sottolineato la Corte nella sua giurisprudenza, con gli articoli 263 e 277 TFUE ( 64 ), da un lato, e con l’articolo 267 TFUE, dall’altro, i Trattati hanno istituito «un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti dell’Unione» ( 65 ). Tale particolare struttura è stata considerata dalla Corte EDU conforme, in sostanza, ai criteri richiesti dalla CEDU nella nota causa [OSCURATO:PERSONA] ( 66 ). 65. Per tutti i motivi esposti, non sono convinto che la formula [OSCURATO:PERSONA] corrisponda a un’interpretazione errata della condizione dell’incidenza individuale di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. Le interpretazioni alternative proposte, in via giudiziaria o stragiudiziale, di tale condizione (i) non offrono un grado sufficiente di certezza del diritto e (ii) non sono pienamente conformi all’origine, allo spirito e alla formulazione della disposizione del [OSCURATO:PERSONA]. Infine, ritengo altresì non irragionevole che, in molti casi, questioni relative alla validità di atti dell’Unione siano in primo luogo sollevate dinanzi ai giudici nazionali, i quali fungono da filtro per decidere se le medesime questioni – a prima vista non pretestuose – debbano essere sottoposte alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 66. Alla luce di quanto premesso, ciò significa che – parafrasando Candido di Voltaire ( 67 ) – nella giurisprudenza della Corte relativa all’«incidenza individuale» tutto va per il meglio e che l’Unione ha il migliore dei sistemi giudiziari possibili? 67. Ritengo di no. 4. [OSCURATO:PERSONA] riesaminata 68. Ritengo che, nonostante la solidità della formula [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza sia lungi dall’essere chiara e, inoltre, talune interpretazioni di detta formula siano state eccessivamente restrittive e non possano conciliarsi con una lettura ragionevole dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, a maggior ragione nell’Unione europea del 2025. Pertanto, mi appresto a dare tre suggerimenti alla Corte, per poi concludere con alcune osservazioni finali sul motivo per il quale sarebbe fattibile, auspicabile e necessario riesaminare la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]. a) Sistematizzazione della giurisprudenza 69. Il mio primo suggerimento alla Corte è di sistematizzare la giurisprudenza, al fine di offrire maggiore chiarezza sia ai potenziali ricorrenti sia al Tribunale quanto alle diverse circostanze in cui le persone possono essere considerate «individualmente interessate» da un atto. Non è raro che la Corte emetta una sentenza di principio nella quale aggiorna e riunisce vari orientamenti giurisprudenziali, al fine di offrire un quadro coerente ed esaustivo su un determinato tema di natura procedurale ( 68 ). 70. Per una persona non esperta di diritto dell’Unione, può essere sorprendente che, in numerose decisioni dei giudici dell’Unione, la valutazione relativa alla ricevibilità del ricorso richieda una discussione lunga e complessa. La ricevibilità dovrebbe essere, a livello ideale, un aspetto relativamente facile da verificare. Vi è qualcosa di intrinsecamente singolare in un sistema in cui molte cause richiedono un’analisi più lunga della ricevibilità del ricorso e un’analisi molto più breve della sua fondatezza ( 69 ). 71. È probabilmente la complessità del tema in parola ad aver condotto alla giurisprudenza Boehringer, in cui la Corte ha riconosciuto che, qualora la corretta amministrazione della giustizia lo giustifichi, è possibile respingere nel merito un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE senza statuire su un’eccezione di irricevibilità sollevata da un’altra parte ( 70 ). Tale giurisprudenza offre una soluzione pragmatica ai problemi derivanti da una siffatta complessità. Tuttavia, benché difendibile per ragioni di economia giudiziaria, essa non avrebbe probabilmente alcun motivo di esistere in un sistema meno complesso. 72. L’incertezza risultante dalla complessità dell’analisi dell’incidenza individuale può sollevare un problema anche alla luce della giurisprudenza TWD [OSCURATO:PERSONA]. In tale giurisprudenza, la Corte ha dichiarato, in sostanza, che sarebbe contrario al principio della certezza del diritto consentire a una persona che avrebbe potuto senza alcun dubbio impugnare un atto dell’Unione dinanzi ai giudici dell’Unione e che ha lasciato decorrere il termine imperativo all’uopo prescritto dall’articolo 263 TFUE di contestare la legittimità del medesimo dinanzi ai giudici nazionali nell’ambito di un ricorso proposto avverso i provvedimenti presi dalle autorità nazionali in esecuzione di detto atto. Qualsiasi altra soluzione riconoscerebbe al ricorrente la possibilità di eludere il carattere definitivo che l’atto impugnato assume necessariamente dopo la scadenza dei termini di ricorso. Di conseguenza, una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla validità di un simile atto è, in dette circostanze, irricevibile ( 71 ). 73. Credo sia corretto precisare che, nonostante si conceda alle persone in questione il beneficio del dubbio («senza alcun dubbio»), l’analisi che la giurisprudenza TWD [OSCURATO:PERSONA] impone non è facile da realizzare ( 72 ). Ciò significa, ovviamente, che in molti casi le persone interessate dall’atto devono, per sicurezza, avviare due diversi procedimenti: uno dinanzi ai giudici nazionali e uno dinanzi ai giudici dell’Unione ( 73 ). Ciò è accaduto, di fatto, nel presente procedimento ( 74 ). La moltiplicazione dei procedimenti sulla stessa questione, con i conseguenti maggiori costi sia per le parti sia per la società, è qualcosa che non dovrebbe accadere per ovvie ragioni. 74. Di conseguenza, ritengo che ragioni particolarmente valide impongono alla Corte di fare maggiore chiarezza nella sua giurisprudenza sulla condizione dell’incidenza individuale mediante una sentenza di principio. Spero che la sistematizzazione proposta nelle presenti conclusioni possa essere di qualche utilità per la Corte a tal fine. Per chiarezza, la sistematizzazione in parola non mira ad illustrare in maniera esaustiva tutte le possibili situazioni che possono dare origine a un’«incidenza individuale» in base all’articolo 263, quarto comma, TFUE, ma solo a rispecchiare la giurisprudenza esistente. Infatti, come ha dichiarato l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] 2, «[il criterio [OSCURATO:PERSONA]] è certamente rigoroso, ma, almeno a prima vista, anche relativamente aperto e flessibile » ( 75 ). Il requisito dell’incidenza individuale dipende non solo dalla situazione concreta del ricorrente, ma anche dalla forma e dal contenuto dell’atto, nonché dalla procedura mediante cui l’atto è adottato. Ad esempio, come dimostra il cosiddetto regolamento Aarhus ( 76 ), la normativa dell’Unione può creare nuove categorie di soggetti «individualmente interessati» da taluni atti delle istituzioni dell’Unione ( 77 ). 75. Pertanto, benché un’attuale sistematizzazione della giurisprudenza non escluda che, in futuro, la Corte possa individuare altre ipotesi nelle quali un gruppo di persone può essere individualmente interessato da un determinato tipo di atto dell’Unione, essa offrirebbe tuttavia orientamenti chiari sullo stato attuale del diritto non solo ai potenziali ricorrenti, ma anche al Tribunale. b) Perfezionamento del criterio della cerchia chiusa 76. Nella parte 3 di cui sopra ho spiegato perché ritengo che la formula [OSCURATO:PERSONA] costituisca un’interpretazione plausibile della condizione dell’incidenza individuale di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. Alla luce di ciò, ritengo altresì che il criterio della cerchia chiusa costituisca un’applicazione ragionevole della formula [OSCURATO:PERSONA]. Ricordo che, in base a detto criterio, utilizzato tipicamente per atti di portata generale, qualora l’atto riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili nel momento in cui l’atto è stato adottato in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, detti soggetti possono essere individualmente interessati dall’atto in parola in quanto facenti parte di una cerchia ristretta di operatori economici sui quali lo stesso incide. 77. È difficile contestare che, qualora i soggetti interessati da un atto dell’Unione non fossero stati né individuati né individuabili, l’atto di cui trattasi è stato adottato per far fronte a un determinato insieme di circostanze concepite a livello astratto, sulla base di considerazioni di politica generale. Allo stesso tempo, ritengo altresì ragionevole che il mero fatto che tutti i soggetti interessati da un atto dell’Unione fossero, al momento dell’adozione di tale atto, individuati o individuabili non sia sufficiente, di per sé, perché tali soggetti siano considerati individualmente interessati. Infatti, non è inusuale che in un determinato mercato vi siano solamente pochi operatori ben noti alle autorità e al pubblico. Il criterio dell’incidenza individuale non può essere applicato in modo diverso se l’atto riguarda, ad esempio, la prestazione di servizi da parte di avvocati o medici o la fabbricazione di grandi aeromobili o di veicoli militari blindati. La situazione può tuttavia essere diversa qualora, benché sia redatto in termini generali e si applichi indistintamente a tutti gli interessati, l’atto sia essenzialmente concepito ad hoc in funzione della situazione di una o più persone specifiche ( 78 ). 78. Come indicato al paragrafo 27 delle presenti conclusioni, è quindi necessario qualcosa in più della semplice circostanza che i soggetti interessati siano individuati o individuabili. Per tale motivo, la giurisprudenza esige che le persone di cui trattasi facciano parte di una cerchia chiusa che, alla luce della disposizione impugnata, presenti talune caratteristiche peculiari. Ciò è conforme alla ratio della disposizione che, come spiegato, è sempre stata quella di far fronte all’ipotesi in cui un atto dell’Unione produca, sulla situazione giuridica di una o più persone, effetti che vanno oltre quelli che un siffatto atto produce sulle altre persone interessate dallo stesso. Detta differenza quanto agli effetti sui soggetti individualmente interessati e sui soggetti non individualmente interessati non può riguardare (solo o principalmente) il grado, ma dovrebbe dipendere (almeno in larga misura) dalla natura di siffatti effetti ( 79 ). 79. A mio avviso, il filo conduttore che unisce i casi in cui l’incidenza individuale è stata riconosciuta consiste nel fatto che l’istituzione che agisce ha tenuto conto (esplicitamente o implicitamente) o avrebbe dovuto tener conto – sulla base di talune disposizioni specifiche o di taluni principi generali del diritto dell’Unione – della situazione particolare dei ricorrenti prima di adottare l’atto impugnato. Ciò avviene, in sostanza, quando le ragioni politiche che hanno spinto l’istituzione ad agire dovevano conciliarsi con i diritti e gli interessi di taluni soggetti che, per qualche ragione specifica, non possono essere totalmente assimilati a quelli degli altri soggetti interessati. Il fatto che l’istituzione di cui trattasi ignorasse il numero o l’identità di tali persone è irrilevante, dal momento che essa sarebbe stata in grado di ottenere le informazioni necessarie ( 80 ). Mi sembra che le quattro ipotesi menzionate al paragrafo 28 delle presenti conclusioni forniscano utili esempi a tale proposito. 80. Sono ovviamente consapevole del fatto che esistono alcune sentenze della Corte che sembrano essere in contrasto con la constatazione in parola ( 81 ). Tuttavia, dette cause sono alquanto particolari e le dichiarazioni della Corte in materia non possono essere generalizzate. Le cause di cui trattasi riguardavano ricorsi proposti non da privati che agivano per tutelare i loro diritti, bensì da un’autorità territoriale (uno dei tre territori che compongono il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]) che agiva solamente nell’interesse generale, in quanto ente competente nel suo territorio per le questioni di indole economica e sociale, contro una misura avente effetti piuttosto limitati sulla sua economia ( 82 ). A tale riguardo ricordo che, conformemente a una giurisprudenza consolidata, il semplice fatto che una regione o un altro ente pubblico locale possieda alcune competenze – in quanto organo competente, nel suo territorio, per materie economiche, sociali o ambientali – per quanto concerne la materia disciplinata da un atto dell’Unione avente portata generale non può essere di per sé sufficiente affinché tale atto la «riguard[i]» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE ( 83 ). Inoltre, nelle cause in esame la normativa pertinente dell’Unione conteneva solo riferimenti vaghi e generici alla necessità, per l’istituzione che agisce, di tener conto, tra i vari fattori da considerare, degli effetti dell’atto previsto sui settori interessati ( 84 ). E, come ha rilevato la Corte, le ripercussioni prodotte dall’atto impugnato sul territorio rientrante nella competenza del ricorrente non erano diverse da quelle prodotte sugli altri territori interessati ( 85 ). 81. Pertanto, non ritengo che dette sentenze siano tali da mettere in discussione le mie precedenti considerazioni. Infatti, una lettura molto ampia sarebbe non solo difficilmente conciliabile con il resto della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA], ma sarebbe anche problematica da un punto di vista sistemico. Infatti, se un’istituzione dell’Unione è tenuta per legge a prendere in considerazione la situazione di una o più persone specifiche, queste ultime hanno un diritto corrispondente a che la loro situazione sia presa in considerazione. Naturalmente, ubi ius ibi remedium : ovunque vi sia un diritto, vi è un rimedio giurisdizionale. Pertanto, le persone interessate dovrebbero avere la possibilità di garantire la tutela del proprio diritto dinanzi a un giudice, impugnando l’atto che non avrebbe tenuto conto della loro situazione o che ne ha tenuto conto in modo errato. Infatti, è proprio tale diritto (di essere preso in considerazione) che – per richiamare la formula [OSCURATO:PERSONA] – distingue i ricorrenti «identific[andoli] alla stessa stregua dei destinatari » ( 86 ). In sostanza, adottando un determinato atto, l’istituzione che agisce può non solo aver emanato norme generali ed astratte applicabili a un numero indeterminato di persone, ma anche aver affrontato la situazione di uno o più soggetti identificati o identificabili, come se avesse destinato ad essi un atto avente un contenuto decisionale specifico. 82. Ciò detto, esiste un elemento del criterio della cerchia chiusa che mi lascia piuttosto perplesso. 83. In alcune decisioni, i giudici dell’Unione hanno richiesto (o sembravano richiedere) che la categoria di persone interessate in modo particolare dall’atto impugnato, della quale il ricorrente sostiene di far parte, sia composta da un numero determinato di persone che non può essere ampliato dopo l’adozione dell’atto impugnato (in prosieguo: l’«elemento futuro») ( 87 ). 84. Ho due riserve a tale proposito. 85. In primo luogo, a livello teorico, l’elemento futuro non sembra conforme alla logica sottesa alla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, esso impone il confronto tra, da un lato, la situazione di un determinato ricorrente (o di un gruppo di persone cui lo stesso appartiene) e, dall’altro, la situazione delle persone che, in un determinato momento futuro, possono essere o saranno interessate dall’atto controverso. 86. Tuttavia, non si tratta del confronto che la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] esige dai giudici dell’Unione. L’equazione dell’«incidenza individuale» contiene due fattori: (i) la generalità delle persone interessate dall’atto controverso, che devono essere identificate in astratto, sulla base dell’ambito di applicazione ratione personae di tale atto (in prosieguo: la «generalità»), e (ii) un sottoinsieme della stessa, cioè un gruppo più ristretto di persone interessate (a cui appartiene il ricorrente), che, a causa di alcune caratteristiche peculiari, può essere presumibilmente distinto dalla generalità (in prosieguo: la «cerchia ristretta») ( 88 ). 87. L’esistenza della cerchia ristretta deve essere valutata in concreto, tenendo conto di tutti gli elementi, di diritto o di fatto, che possono caratterizzare la situazione delle persone che appartengono ad essa. Infatti, la formula [OSCURATO:PERSONA] indica espressamente ai giudici dell’Unione di esaminare le particolari «qualità personali» e le «circostanze» del ricorrente. Di fatto, la Corte ha precisato che i) l’incidenza individuale deve essere accertata «sulla base della specificità della situazione [del] singolo rispetto a qualsiasi altro interessato» ( 89 ), e ii) tale confronto deve essere effettuato «in rapporto alla disposizione controversa » ( 90 ), «alla data della [disposizione] controversa» ( 91 ). 88. In tal caso, ai fini dell’analisi è essenziale stabilire se vi sia una differenza nella natura degli effetti che l’atto controverso produce nei confronti dei due gruppi (generalità contro cerchia ristretta). Il ruolo o il rilievo che il futuro elemento dovrebbe avere nell’ambito di detta analisi resta per me piuttosto oscuro. 89. In particolare, non riesco a comprendere perché la facoltà di una o più persone di impugnare un determinato atto adottato senza che (asseritamente) l’istituzione dell’Unione in questione abbia debitamente tenuto conto della loro particolare situazione dovrebbe dipendere dall’ipotetico comportamento futuro di altri individui (coloro che, ad esempio, possono intraprendere una determinata attività, avviare una determinata impresa o trasferirsi in un determinato territorio all’interno dell’Unione europea). In una comunità di diritto che, come spiegherò in prosieguo, riflette le idee fondamentali delle democrazie liberali fondate su un’economia di mercato libera e aperta, che pongono l’accento sull’autonomia individuale e tutelano i diritti fondamentali, è estremamente raro che una cerchia di persone che esercitano un’attività non sia modificabile in futuro ( 92 ). 90. L’elemento futuro deriva, a mio parere, da un’errata applicazione della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]. Esso è il risultato di un’analisi orientata verso l’ambito di applicazione ratione personae dell’atto controverso che non tiene sufficientemente conto delle caratteristiche reali del sottoinsieme dello stesso. Ciò implica che si attribuisca un rilievo decisivo ad elementi di natura teorica e ipotetica, a scapito di una situazione realmente esistente. A mio avviso, un siffatto approccio è difficilmente conciliabile con la giurisprudenza della Corte menzionata al paragrafo 87 delle presenti conclusioni. 91. In secondo luogo, da un punto di vista pratico, non sono sicuro che possa essere ragionevole e utile prendere in considerazione l’elemento futuro. 92. È vero che l’elemento futuro è una caratteristica inerente a tutte le situazioni in cui il criterio che distingue la cerchia ristretta dalla generalità attiene ad eventi passati, come ad esempio nelle situazioni menzionate al precedente paragrafo 32 delle presenti conclusioni. Tuttavia, in casi del genere verificare l’elemento in parola non produce alcun valore aggiunto per la Corte, proprio perché esso è inevitabilmente presente. 93. Anche negli altri casi, vale a dire quando il criterio che distingue la cerchia ristretta non si riferisce ad eventi passati, il controllo di tale elemento può essere fuorviante o inutile. 94. Da un lato, esso potrebbe condurre ad alcune incoerenze: un ricorrente che, rispetto ad un determinato atto, si trovi di fatto in una situazione diversa da quella della generalità (i) può nondimeno esserne individualmente interessato anche se altri soggetti si trovano nella stessa situazione, ma (ii) potrebbe non esserne individualmente interessato qualora un altro soggetto possa eventualmente trovarsi in una situazione analoga in futuro. La ragione di una distinzione del genere mi sfugge. 95. Dall’altro lato, mi chiedo se una corretta individuazione della cerchia ristretta (ossia, in concreto, valutando tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti) non renda inutile – ancora una volta – l’esame dell’elemento futuro. 96. Ad esempio, nel caso di specie, il Tribunale ha concentrato la sua analisi sulle imprese coinvolte nella produzione e nella vendita di prodotti del tabacco riscaldato, esaminando l’ambito di applicazione ratione materiae e ratione personae dell’atto impugnato. Non vi è alcun dubbio che tanto le ricorrenti quanto qualsiasi impresa che sarà attiva in futuro sul mercato interessato sono comparabili in quanto saranno tutte soggette alle stesse norme e, pertanto, «risentiranno» delle limitazioni alle loro attività introdotte dall’atto impugnato. 97. Cionondimeno, gli operatori attuali e futuri attivi in tale mercato si trovano effettivamente in una situazione analoga ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE? A mio avviso, è evidente che così non è. 98. Come spiegherò più dettagliatamente nell’ambito della valutazione del motivo di impugnazione dedotto dalle ricorrenti, queste ultime figurano tra le imprese che hanno introdotto un prodotto di nuova generazione nel mercato dell’Unione e, a tal fine, hanno realizzato investimenti significativi, tra cui lo sviluppo di una nuova tecnologia, la creazione di nuovi canali di distribuzione e la campagna volta a rendere il prodotto noto e attraente per i clienti. Inoltre, l’atto impugnato è stato introdotto – in termini semplici – proprio per il motivo che gli sforzi compiuti dalle ricorrenti sono stati alquanto proficui e, pertanto, le vendite del nuovo prodotto sono aumentate in modo significativo in un intervallo di tempo relativamente breve. Per di più, detta crescita – e quindi la necessità e l’opportunità di introdurre l’atto impugnato – è stata dimostrata dalla [OSCURATO:PERSONA] utilizzando i dati relativi alle vendite forniti, tra l’altro, dalle stesse ricorrenti. 99. Come si può ritenere che le imprese che un giorno potranno entrare su tale mercato – ad esempio sfruttando gli investimenti realizzati dalle ricorrenti – si trovino in una situazione realmente analoga a quella delle ricorrenti? 100. Per concludere sul punto in esame, a mio avviso l’elemento futuro può difficilmente conciliarsi con i principi fondamentali della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] e, inoltre, esso potrebbe facilmente essere interpretato e applicato in modo errato. Per tale motivo propongo alla Corte di confermare il criterio della cerchia ristretta, ma di abbandonare il requisito secondo cui il gruppo di persone di cui trattasi non può essere ampliato dopo l’adozione dell’atto impugnato. c) Trattamento equivalente di tutti i soggetti in relazione a tutti i diritti 101. Il terzo e ultimo suggerimento alla Corte è di effettuare un’applicazione più coerente della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] nelle varie cause di cui è investita, indipendentemente dal tipo di ricorrente o dai diritti o interessi lesi. Infatti, mi sembra che i principi derivanti dalla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] siano stati applicati in maniera talvolta più rigorosa e talvolta più mite, in casi che, almeno se valutati con uno sguardo attuale, sono ampiamente simili. Si può affermare che, se ciò poteva essere giustificato nella [OSCURATO:PERSONA] economica europea del 1963, non lo è più nell’Unione europea del 2025. 102. Fino alla fine degli anni ’80 o all’inizio degli anni ’90, le [OSCURATO:PERSONA] si occupavano principalmente di commercio ed economia. La maggior parte dei casi che approdavano al Plateau de Kirchberg riguardavano questioni come la libera circolazione, la concorrenza, la politica commerciale e la difesa del commercio, le dogane, l’agricoltura e la pesca ( 93 ). Non sorprende dunque che la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] sia stata più ricettiva ad eventuali violazioni di diritti economici invocate da persone economicamente attive : lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e società. In definitiva, l’obiettivo principale delle [OSCURATO:PERSONA] all’epoca era quello di creare un mercato comune. 103. Nell’Unione europea del 2025 la situazione si è notevolmente evoluta. Al fine di conseguire i suoi obiettivi generali (promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli), l’Unione è tenuta non solo a istituire e rafforzare un mercato interno, ma anche, tra l’altro, a «offr[ire] ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia», «adoper[arsi] per lo sviluppo sostenibile», «mir[are] alla piena occupazione e al progresso sociale, e [a] un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente» nonché «promuovere il progresso scientifico e tecnologico». L’aumento del benessere economico della popolazione europea non è più il (solo) principio ispiratore che guida l’Unione. 104. Di conseguenza, i diritti economici dei cittadini dell’Unione non possono avere una posizione da primi inter pares nel sistema giuridico dell’Unione, poiché rivestono la medesima importanza dei diritti e delle libertà di altra natura (civile, politica, sociale, ecc.). Dalla giurisprudenza consolidata si evince che, nell’ambito dell’ordinamento giuridico dell’Unione, nessuna categoria di diritti ha la priorità sulle altre ( 94 ). Qualora diritti diversi siano in discussione, le loro esigenze devono essere conciliate, per quanto possibile, cercando un giusto equilibrio tra di essi ( 95 ). In caso di conflitto diretto, quali diritti prevalgano dipende dalle circostanze specifiche di cui trattasi ( 96 ). 105. Inoltre, è appena il caso di sottolineare che la volontà dei cittadini dell’Unione di perseguire i loro interessi comuni mediante la creazione di una persona giuridica è tutelata dalla Carta, indipendentemente dal fatto che detti interessi abbiano carattere economico o siano di altra natura ( 97 ). 106. Da quanto precede risulta che può essere necessario un certo ribilanciamento del modo in cui la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] viene applicata nelle diverse cause. In particolare, nell’ambito dell’esame dell’incidenza individuale, (i) gli enti senza scopo di lucro (come le associazioni e le organizzazioni non governative ( 98 )) dovrebbero generalmente essere presi in considerazione secondo le stesse norme applicate agli enti che perseguono uno scopo di lucro (come le imprese), e (ii) non dovrebbe essere rilevante se i diritti o gli interessi dei ricorrenti interessati dagli atti controversi siano di natura economica o di altra natura. 107. Fornirò ora due esempi ipotetici, al fine di mostrare cosa ciò potrebbe significare in pratica. 108. In primo luogo, un atto dell’Unione che, al fine di proteggere le risorse ittiche, vieti, per un periodo di tempo significativo, le più redditizie operazioni di pesca nelle zone marittime intorno all’isola [OSCURATO:PERSONA] potrebbe, a mio avviso, riguardare individualmente l’associazione locale dei piccoli pescatori – che rappresenta l’interesse di tutte le persone il cui sostentamento dipende interamente dalle loro attività di pesca – ma non ogni altra categoria di persone parimenti interessata in varia misura dall’atto: gli abitanti dell’isola, i titolari dei ristoranti locali e le grandi società attive nell’industria ittica (che potrebbero facilmente inviare altrove le loro imbarcazioni). 109. In secondo luogo, un provvedimento dell’Unione che colpisca gravemente la specie animale avis avium , che vive nel sito Natura 2000 di [OSCURATO:PERSONA] , può non riguardare individualmente le varie persone che risiedono nell’area, gli appassionati di birdwatching o le associazioni ambientaliste internazionali. Tuttavia, il provvedimento in parola incide certamente in modo molto peculiare su un’associazione locale la cui finalità statutaria è proprio la tutela dell’ avis avium nel sito di [OSCURATO:PERSONA] . 110. Nell’uno e nell’altro caso, la differenza tra il modo in cui l’atto dell’Unione di cui trattasi incide sull’associazione immaginaria e quello in cui esso incide su altri soggetti non risiede nella misura, ma nella natura degli effetti di detto atto. L’interesse in questione può essere (primo esempio) o non essere (secondo esempio) di natura economica. In entrambe le ipotesi l’atto colpisce il fulcro dell’attività dell’associazione, pregiudicando un interesse che va ben oltre quello dei soggetti che appartengono ad essa. Di conseguenza, l’associazione dovrebbe essere legittimata ad agire in considerazione dell’incidenza che l’atto ipotetico ha sui propri interessi in quanto associazione, conformemente alla giurisprudenza citata alla nota 98 delle presenti conclusioni. Ritenere che dette persone giuridiche non siano individualmente interessate da tali atti – per il solo fatto che non sono le uniche a subirne gli effetti e/o che non hanno un monopolio di diritto o di fatto sulla tutela degli interessi in gioco – sarebbe non solo formalistico, ma anche lontano dalla realtà. 111. Non vedo alcuna differenza sostanziale tra i casi ipotetici in parola e, ad esempio, i procedimenti intentati da società che non sono né destinatarie delle decisioni adottate in base alla normativa dell’Unione in materia di intese e aiuti di Stato, né menzionate nelle decisioni stesse, ma sono invece concorrenti o partner commerciali, potenziali o effettivi, delle società interessate da tali decisioni. 112. In conclusione, i miei tre suggerimenti alla Corte sono i seguenti: (i) sistematizzare la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] al fine di offrire maggiore chiarezza ai potenziali ricorrenti e al Tribunale; (ii) perfezionare il criterio della cerchia chiusa, abbandonando un’applicazione troppo rigorosa dello stesso, e (iii) garantire una considerazione equivalente a tutte le persone in relazione a tutti i diritti. Nelle tre parti seguenti delle presenti conclusioni spiegherò perché un riesame della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, a mio avviso, fattibile, auspicabile e necessario. d) Osservazioni conclusive (I): perché un riesame della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] è fattibile 113. A differenza dei criteri proposti dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], dal Tribunale e da una parte della dottrina, i miei suggerimenti relativi all’interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE non si discostano dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Non propongo neppure di abbandonare o modificare in modo sostanziale il criterio della cerchia chiusa, che i giudici dell’Unione hanno costantemente utilizzato per accertare l’esistenza di un’incidenza individuale nell’ipotesi di atti di portata generale. 114. Infatti, i miei suggerimenti sono di natura sistematica e hanno una portata relativamente contenuta. La Corte può accoglierli pur restando comodamente entro il perimetro tracciato dalla giurisprudenza esistente, ivi comprese cause fondamentali e recenti quali UPA, [OSCURATO:PERSONA] o Carvalho. Solo una linea giurisprudenziale piuttosto limitata e periferica verrebbe abbandonata. 115. Alla luce di quanto precede, ritengo altresì che qualsiasi preoccupazione per il fatto che i miei suggerimenti scatenerebbero un’esplosione di cause presso i giudici dell’Unione sarebbe ampiamente esagerata. In primo luogo, non si deve trascurare il fatto che le persone che soddisfano il requisito dell’incidenza individuale devono soddisfare anche il requisito dell’«incidenza diretta» e dimostrare di avere un «interesse» ad agire ( 99 ). Inoltre, è appena il caso di aggiungere che i ricorrenti dispongono di un termine ben definito per impugnare un atto dell’Unione: essi devono procedere entro due mesi dalla data di pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione ai ricorrenti o dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza ( 100 ). In secondo luogo, l’aumento relativo del numero di cause che possono essere ricevibili sarebbe, a mio avviso, più che compensato dalle risorse della Corte che sarebbero risparmiate grazie a una chiara sistematizzazione dell’argomento. In terzo luogo, con il Tribunale composto da 54 giudici, un modesto aumento del carico di cause da esaminare dovrebbe essere perfettamente gestibile ( 101 ). In quarto e ultimo luogo (ma non per importanza), nell’esaminare la validità degli atti dell’Unione, la Corte lascia un margine di discrezionalità relativamente ampio alle istituzioni dell’Unione per quanto riguarda le scelte politiche e le valutazioni tecniche complesse (il cosiddetto controllo marginale della Corte) ( 102 ). Ne consegue che, anche tra le cause che saranno considerate ricevibili, ve ne sarà una parte non trascurabile che, nel merito, potrebbe essere oggetto di un esame rapido, giacché l’istituzione di cui trattasi non ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale, il che avrebbe comportato un errore manifesto di valutazione. e) Osservazioni conclusive (II): perché un riesame della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] è auspicabile 116. A mio avviso, esiste un vantaggio ulteriore rispetto a quelli già discussi in precedenza. Esso deriva dal ruolo accresciuto che alcune associazioni possono svolgere nelle controversie promosse direttamente dinanzi ai giudici dell’Unione. 117. Come rilevato, in sostanza, dall’avvocata generale Sharpston, un sistema che incoraggia le persone a canalizzare il contenzioso connesso a interessi collettivi (come la protezione dell’ambiente) verso associazioni «riconosc[e] che tali enti non sovraccaricano né paralizzano la giustizia. Piuttosto, al contrario, [esso raccoglie] in un solo ricorso le pretese di numerose persone (…) [creando] un’opera di filtraggio che, a lungo andare, finisce per agevolare il lavoro dei giudici». Inoltre, la medesima ha osservato che «tali associazioni si giovano spesso di conoscenze tecniche di cui normalmente i singoli sono privi [e] l’apporto di informazioni tecniche nell’ambito del procedimento costituisce un altro elemento positivo che colloca il giudice in una posizione migliore al fine di adottare la decisione finale» ( 103 ). 118. Non ho molto da aggiungere a dette considerazioni molto ragionevoli. Il rafforzamento del ruolo delle associazioni è anche un aspetto che, in una certa misura, porrà rimedio al paradosso menzionato al paragrafo 41 delle presenti conclusioni, secondo cui quanto più generale e collettiva è la natura dell’interesse in gioco e pregiudizievole l’atto, tanto meno è probabile che i ricorrenti saranno considerati individualmente interessati secondo la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]. 119. Cionondimeno, ho una certa propensione per gli argomenti dell’avvocato generale Cosmas, secondo cui un’attenuazione, da parte della Corte, dei criteri relativi alla legittimazione ad agire a favore delle associazioni potrebbe (i) dare origine ad abusi, in quanto le persone fisiche prive di legittimazione ad agire potrebbero tentare di eludere tale ostacolo di natura procedurale costituendo una specifica associazione ad hoc da utilizzare come strumento procedurale, e (ii) rendere possibile la proposizione di ricorsi da parte di un numero potenzialmente elevato e indefinito di associazioni ( 104 ). 120. Tuttavia, tali obiezioni possono essere facilmente superate. In primo luogo, sarebbe certamente opportuno esigere che l’associazione di cui trattasi sia reale e comprovi la sua attività passata ( 105 ). In secondo luogo, non sarebbe sufficiente che un’associazione sia genericamente attiva nel settore interessato dall’atto impugnato, né che i suoi obiettivi comprendano la tutela dell’interesse asseritamente pregiudicato dall’atto in parola. Infatti, un siffatto approccio amplierebbe eccessivamente la portata delle associazioni interessate, in palese contraddizione con la logica della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]. Come spiegato, sarebbe necessario verificare che l’atto impugnato possa avere effetti significativi sull’ attività essenziale dell’associazione, quale definita nel suo statuto. 121. Infatti, risulta che in un certo numero di Stati membri i giudici nazionali abbiano interpretato le loro norme procedurali (comprese quelle relative alla legittimazione ad agire, a seconda dei casi) in modo da consentire l’impugnazione di atti che abbiano asseritamente leso interessi collettivi, soprattutto quando i ricorsi sono stati proposti da associazioni rappresentative. Talune sentenze pronunciate in dette cause sono particolarmente degne di nota per quanto riguarda il loro grado di protezione dell’interesse pubblico indebitamente pregiudicato dagli atti controversi ( 106 ). 122. Inoltre, anche la Corte EDU si è recentemente pronunciata in tal senso. Infatti, ritengo che la Corte potrebbe ispirarsi alle sentenze pronunciate nell’aprile 2024 dalla Grande Sezione della Corte EDU in tre cause relative al cambiamento climatico. Pur avendo dichiarato irricevibili i ricorsi presentati dai singoli ricorrenti, la Corte EDU ha dichiarato che un’associazione aveva il diritto di proporre un ricorso ( 107 ). In sostanza, la Corte di Strasburgo ha dichiarato che, tenuto conto della natura collettiva dell’interesse tutelato dai ricorrenti, era importante consentire alle associazioni di avvalersi della possibilità di ricorrere in giudizio anziché affidarsi esclusivamente ai ricorsi proposti da ciascun individuo in nome proprio. Tuttavia, la Corte EDU ha richiesto, a tal fine, che il ricorrente soddisfi tre criteri, ossia che l’associazione dimostri che: (i) è stata legittimamente costituita nel paese di cui trattasi o è legittimata ad agire in tale paese; (ii) persegue una finalità specifica conformemente ai suoi obiettivi statutari nell’ambito del paese in parola, e iii) potrebbe essere considerata realmente rappresentativa e legittimata ad agire per conto dei membri o di altre persone interessate nell’ambito del paese in questione. 123. Mi sembra che i tre criteri di cui trattasi corrispondano, mutatis mutandis , a quelli che ho suggerito al paragrafo 120 delle presenti conclusioni, in relazione alla necessità di sottoporre a controllo la funzione principale dell’associazione in base al suo statuto e di verificare la natura reale delle sue attività. Per le ragioni esposte ai paragrafi da 101 a 112 delle presenti conclusioni, l’approccio suggerito sembra rientrare correttamente nell’ambito della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]. 124. In tale contesto, aggiungerei, per inciso, che anche altri organi giurisdizionali internazionali ammettono ricorsi analoghi. Ad esempio, nel maggio del 2024 anche il Tribunale internazionale per il diritto del mare ha emesso un parere consultivo sui cambiamenti climatici. Esso ha anzitutto confermato la propria competenza a statuire, sulla base dell’articolo 21 del proprio statuto, nonostante i pareri contrari di alcuni partecipanti al procedimento, e ha poi dichiarato che le parti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare hanno obblighi specifici, ossia «di adottare tutte le misure necessarie per prevenire, ridurre e controllare l’inquinamento dell’ambiente marino causato dalle emissioni antropiche di gas [a effetto] serra» ( 108 ). 125. Ci si potrebbe chiedere se un’applicazione troppo restrittiva delle norme sulla legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE possa rendere meno probabile la possibilità per la Corte di conoscere di controversie che sollevano questioni di natura analoga. È spesso improbabile che i richiedenti privilegiati impugnino atti di portata generale dinanzi ai giudici dell’Unione, giacché in genere hanno partecipato direttamente (istituzioni dell’Unione) o indirettamente (Stati membri, in quanto membri del Consiglio) all’adozione dell’atto controverso. 126. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi la possibilità per la Corte di conoscere di siffatte cause dipende dalla buona volontà dei giudici nazionali aditi da un privato, generalmente proprio allo scopo di dare origine a un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Naturalmente non vi è alcuna certezza che ciò avvenga e la procedura potrebbe anche essere lunga. Ciò sarebbe deplorevole, dato che le questioni in parola sono destinate ad avere un rilievo considerevole nell’attività futura dell’Unione in taluni settori in cui la Corte ha svolto in passato un ruolo pionieristico ( 109 ). f) Osservazioni conclusive (III): perché un riesame della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] è necessario 127. La certezza del diritto, che esige un elevato livello di chiarezza e di stabilità del diritto, è un principio di importanza costituzionale nella maggior parte degli ordinamenti giuridici e la sua tutela è un compito essenziale di ogni organo giurisdizionale. Tuttavia, in tutti i sistemi giuridici arriva un momento in cui i giudici di ultima istanza possono dover mettere in discussione alcuni presupposti e rivedere una giurisprudenza consolidata. La giurisprudenza è ancora conforme ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico nel suo complesso e riflette i valori e le convinzioni delle politiche di cui è espressione? 128. A tale riguardo, la Corte EDU fa riferimento alla CEDU come strumento vivente. La Corte ha mutuato detta espressione e l’ha utilizzata in relazione alla Carta, che essa ha definito come «strumento vivente da interpretare alla luce delle attuali condizioni di vita e delle concezioni prevalenti ai giorni nostri negli Stati democratici (…), cosicché occorre tener conto dell’evoluzione dei valori e delle concezioni negli Stati membri, sia sul piano sociale sia su quello normativo» ( 110 ). 129. È appena il caso di sottolineare che riesaminare una giurisprudenza consolidata non significa necessariamente modificarla o eliminarla, ma può indicare soltanto una revisione dei principi fondamentali in essa stabiliti con uno sguardo nuovo, alla luce del nuovo contesto giuridico e sociale. Di recente, ad esempio, la Corte ha riesaminato la sua giurisprudenza CILFIT, consolidata da lungo tempo, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 111 ). La Corte ha infine scelto di confermare l’approccio globale al tema, fornendo al contempo una serie di precisazioni e apportandovi taluni adeguamenti ( 112 ). 130. A mio avviso, è giunto il momento che la Corte riesamini la sua giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]. Non solo perché la presente causa offre un’opportunità in tal senso, ma soprattutto perché, come ho già affermato supra , l’attuale sistema giuridico è profondamente diverso da quello che era in vigore quando è stata emessa la sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 131. Tra la [OSCURATO:PERSONA] economica europea del 1963 e l’Unione europea del 2025 non è cambiata tanto in relazione alla crescita del numero di membri o all’estensione geografica, o all’ampliamento delle competenze e al rafforzamento dei poteri delle istituzioni. È il materiale stesso di cui è fatta l’(attuale) Unione europea ad essere cambiato nel corso di tale periodo. [OSCURATO:PERSONA] economica europea dell’epoca era stata creata principalmente come organizzazione economica e il [OSCURATO:PERSONA] istitutivo non conteneva alcun riferimento esplicito ai diritti fondamentali o allo Stato di diritto ( 113 ). I requisiti rigorosi per l’accesso diretto dei contendenti privati al sistema giudiziario comunitario avevano perfettamente senso in tale contesto. 132. In una sentenza pronunciata poco tempo dopo la sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dato poco spazio all’argomento dei ricorrenti secondo cui «ove fosse loro negato di valersi dell’[allora articolo 173 CEE] in conseguenza dell’interpretazione restrittiva del suo disposto, i singoli sarebbero privati di ogni tutela giurisdizionale, sia nell’ordinamento comunitario, sia nell’ordinamento interno, il che sarebbe in contrasto coi principi fondamentali vigenti in tutti i paesi membri». La Corte ha ritenuto superfluo anche addentrarsi in tale argomento, in quanto ciò «attribuir[ebbe] un peso prevalente rispetto al tenore chiaramente restrittivo dell’articolo 173 ch’essa ha il compito di applicare» ( 114 ). Tale approccio giurisdizionale minimalista sarebbe oggi impensabile. 133. Non si deve dimenticare, in tale contesto, che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] è stata pronunciata pochi mesi dopo quella pronunciata nella causa van Gend & en Loos e un anno prima della sentenza Costa/Enel ( 115 ). La realizzazione dell’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’(allora) CEE – all’epoca era appena stato dichiarato che esso costituiva «un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale » ( 116 ) – era un edificio di cui era appena iniziata la costruzione. 134. Nei decenni successivi, tuttavia, la Corte ha progressivamente introdotto, all’interno del sistema giuridico dell’(allora) CEE, principi quali la democrazia, il rispetto dei diritti fondamentali e lo Stato di diritto ( 117 ). L’approccio della Corte è stato poi «costituzionalizzato» dagli Stati membri attraverso successive modifiche del [OSCURATO:PERSONA]. La conclusione del processo in parola ha portato all’adozione del [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona che, in particolare, (i) ha elevato la democrazia, il rispetto dei diritti fondamentali e lo Stato di diritto al livello di valori sui quali l’Unione è fondata all’articolo 2 TUE; (ii) ha trasformato la Carta in uno strumento vincolante di diritto primario, e (iii) ha introdotto nei trattati una serie di principi che riflettono la natura democratica dell’Unione. Mi riferisco, in particolare, a quelli che incoraggiano una partecipazione più significativa dei cittadini, delle loro associazioni rappresentative e, più in generale, della società civile alla vita democratica dell’Unione ( 118 ). 135. Dette modifiche costituzionali non possono essere ignorate quando si pongono questioni riguardanti l’accesso dei singoli alla giustizia. In particolare, occorre concretizzare il principio dello Stato di diritto (articolo 2 TUE) e il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva (articolo 19, paragrafo 1, TUE e articolo 47 della Carta). 136. È innegabile che, come risulta da una giurisprudenza consolidata, il giudice dell’Unione «non può, senza eccedere le proprie competenze, interpretare le condizioni in presenza delle quali un singolo può proporre un ricorso avverso un atto dell’Unione in un modo che comporti lo scostamento da tali condizioni, che sono espressamente previste dal [OSCURATO:PERSONA] FUE, anche alla luce del principio della tutela giurisdizionale effettiva» ( 119 ). Infatti, come la Corte ha ripetutamente dichiarato, la codificazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva all’articolo 47 della Carta «non è intes[a] a modificare il sistema di tutela giurisdizionale effettiva previsto dai Trattati e, in particolare, le norme relative alla ricevibilità dei ricorsi proposti direttamente dinanzi al giudice dell’Unione» ( 120 ). 137. Allo stesso tempo, tuttavia, la Corte ha esplicitamente riconosciuto che le norme relative alla sua competenza giurisdizionale e, più in generale, all’accesso dei singoli alla giustizia devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce dei principi della tutela giurisdizionale effettiva e dello Stato di diritto. Ciò era vero prima del [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona ( 121 ) e lo è a maggior ragione ora che tali principi sono stati espressamente codificati. 138. In una serie di cause recenti, infatti, la Corte si è basata sui principi in parola per interpretare le norme dell’Unione riguardanti (i) i limiti della competenza giurisdizionale della Corte nel settore della politica estera e di sicurezza comune ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, TUE e dell’articolo 275 TFUE ( 122 ); (ii) la nozione di «persona giuridica» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE ( 123 ); e (iii) la rappresentanza legale delle parti private nell’ambito di ricorsi diretti dinanzi al giudice dell’Unione conformemente allo Statuto della Corte di giustizia e al regolamento di procedura del Tribunale ( 124 ). 139. Sfruttare appieno il potenziale del principio della tutela giurisdizionale effettiva è ciò che la Corte ha chiesto ai giudici nazionali di realizzare, al fine di garantire l’accesso alla giustizia ai singoli e alle loro associazioni rappresentative. Infatti, in una serie di cause la Corte si è spinta a chiedere ai giudici nazionali di interpretare le loro norme procedurali in modo conforme alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione o di disapplicarle qualora esse ostacolino la piena efficacia del diritto dell’Unione ( 125 ). 140. Devo convenire con gli avvocati generali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che è necessario un approccio coerente in materia: ciò che si impone ai giudici nazionali dev’essere parimenti imposto ai giudici dell’Unione ( 126 ). Un approccio timido all’applicazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva da parte della Corte al tale riguardo potrebbe dare l’impressione dell’esistenza di un doppio parametro di giudizio ( 127 ). 141. Non occorre la sfera di cristallo per prevedere che, nel Mondo 2.0, i principali rischi a cui saranno esposti i cittadini dell’Unione europea non saranno (solo o principalmente) di natura economica, ma potranno riguardare diritti e libertà come quelli relativi alla dignità umana, alla libertà di espressione, alla vita privata e alla salute della persona. [OSCURATO:PERSONA], l’Unione europea potrebbe dover superare numerose sfide per preservare e promuovere i suoi valori, in particolare la democrazia, la solidarietà, lo Stato di diritto e la protezione dell’ambiente. Il ruolo della Corte resterà lo stesso, ma le questioni di cui è investita saranno certamente (anche più di oggi) diverse dalla maggior parte delle questioni che essa ha dovuto trattare nell’ambito dei Trattati CEE o CE dell’epoca. In tale contesto, è logico che taluni casi che richiederanno un’attenta valutazione del modo in cui l’Unione ha esercitato le sue competenze – trovando un equilibrio tra obiettivi contrapposti – debbano essere direttamente esaminati dal giudice dell’Unione. 142. Nelle sue conclusioni nella causa UPA, l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato dettagliatamente perché riteneva che, per una serie di ragioni, un ricorso diretto dinanzi al giudice dell’Unione fosse più appropriato, rispetto a un rinvio pregiudiziale, a garantire un controllo accurato della validità di un atto dell’Unione ( 128 ). A mio avviso, tali ragioni – che non è necessario discutere in questa sede – continuano ad essere ampiamente valide oggi. 143. Inoltre, la mia proposta attenuerebbe il problema – sottolineato dall’avvocato generale Wathelet – secondo cui anche dopo le modifiche apportate dal [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona all’articolo 263 TFUE possono esistere ipotesi in cui non è possibile intraprendere alcun ricorso a livello nazionale per proporre siffatte questioni dinanzi a un giudice nazionale ( 129 ). In tali ipotesi, il dogma secondo cui i Trattati hanno istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e procedimenti inteso a garantire il controllo in sede giurisdizionale della legittimità degli atti dell’Unione ( 130 ) non è – per usare un ossimoro – una verità assoluta. 144. Colmare tali lacune sarebbe della massima importanza anche se l’Unione aderisse alla CEDU, come prescritto dall’articolo 6, paragrafo 2, TUE. Come ha costantemente affermato la Corte EDU, l’articolo 6 della CEDU, riguardante il diritto a un equo processo, è una disposizione, tra l’altro, (i) che sancisce uno dei principi fondamentali di ogni società democratica; (ii) che non può essere oggetto di interpretazione restrittiva; (iii) che non garantisce diritti «teorici o illusori», bensì diritti «pratici ed effettivi», e (iv) i cui requisiti devono essere soddisfatti in tutti i casi ( 131 ). Alla luce della sentenza [OSCURATO:PERSONA] pronunciata dalla Corte EDU ( 132 ) e tenuto conto della correlazione tra l’articolo 47 della Carta e l’articolo 6 della CEDU, una riflessione sul tema in parola sembrerebbe particolarmente opportuna. Infatti, dopo la proficua conclusione dei negoziati per un accordo riveduto nel marzo 2023 ( 133 ) e la pronuncia della sentenza KS e KD da parte della Corte ( 134 ), alcuni osservatori ritengono che il percorso di adesione potrebbe essere nuovamente aperto ( 135 ). 145. È alla luce delle considerazioni che precedono che esaminerò ora gli argomenti dedotti dalle ricorrenti nella presente causa. B. Prima parte del motivo di impugnazione: 1. Argomenti delle parti 146. Con la prima parte del loro motivo di impugnazione, diretta contro i punti da 45 a 52 dell’ordinanza impugnata, le ricorrenti asseriscono che il Tribunale ha interpretato in modo errato l’articolo 263, quarto comma, TFUE e ha qualificato erroneamente i fatti dichiarando che la normativa controversa non le riguardava individualmente e che, di conseguenza, il loro ricorso di annullamento era irricevibile. A loro avviso, il Tribunale ha commesso un errore nel valutare la rilevanza giuridica degli elementi di prova che esse avevano addotto dinanzi ad esso e nel concludere che tali elementi erano insufficienti a dimostrare un’incidenza individuale. Secondo le ricorrenti, il Tribunale non ha proceduto a un’analisi complessiva della situazione delle ricorrenti, ma ha valutato separatamente ciascuno degli elementi da esse dedotti. Detto approccio è – sostengono le medesime – contrario alla giurisprudenza consolidata secondo la quale occorre identificare il complesso di elementi o l’insieme di elementi fattuali e giuridici che potrebbe individuare il ricorrente rispetto alle altre persone interessate. 147. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la prima parte del motivo di impugnazione dedotto dalle ricorrenti sia infondata. Essa sostiene, in particolare, che il fatto che il Tribunale abbia esaminato in maniera sistematica e strutturata gli argomenti sollevati dalle ricorrenti non significa che non abbia tenuto conto del complesso di elementi di prova nel loro complesso. [OSCURATO:PERSONA] asserisce che, in primo grado, le ricorrenti hanno invocato un numero relativamente limitato di argomenti a sostegno della loro affermazione riguardo all’esistenza di un’incidenza individuale, in sostanza (i) il fatto che esse costituivano una cerchia chiusa di operatori economici, identificabili ed effettivamente identificati al momento dell’adozione della direttiva delegata a causa delle segnalazioni e delle notifiche effettuate ai sensi degli articoli 5 e 19 della direttiva 2014/40, e (ii) il fatto che la direttiva delegata potrebbe avere un effetto sostanziale sulla loro posizione di mercato. I due argomenti in parola sono, secondo la [OSCURATO:PERSONA], approfonditamente trattati nell’ordinanza impugnata. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che le ricorrenti suggeriscono erroneamente che il Tribunale abbia dichiarato che l’atto impugnato produce i medesimi effetti su tutti gli operatori. Infatti, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha rilevato che un siffatto atto riguarda gli operatori che hanno un’autorizzazione a commercializzare i prodotti del tabacco riscaldato allo stesso modo degli operatori che non hanno un’autorizzazione del genere, ma che intendono immettere tali prodotti sul mercato. 148. Il governo francese sostiene gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, esso sottolinea che il solo fatto che le ricorrenti appartengano a un gruppo identificato di operatori non prova, di per sé, che esse siano individualmente interessate dall’atto impugnato. Si tratta di un provvedimento – aggiunge il governo francese – di portata generale nella misura in cui si applica a tutti gli operatori coinvolti o interessati alla commercializzazione di prodotti del tabacco riscaldato, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno ottenuto o chiesto un’autorizzazione all’immissione in commercio. 2. Analisi 149. Ritengo che detta parte del motivo di impugnazione sia fondata, giacché il Tribunale è incorso in un errore nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Dopo aver brevemente sintetizzato i passaggi pertinenti dell’ordinanza impugnata [sezione a)], spiegherò perché la motivazione ivi contenuta riguardo al requisito dell’incidenza individuale non è convincente [sezione b)]. Spiegherò perché, se il Tribunale avesse applicato correttamente la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA], sarebbe giunto a una conclusione diversa a tale riguardo. a) Ordinanza impugnata 150. Ai punti da 34 a 46 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha anzitutto ricordato i principi fondamentali della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]. Ha poi brevemente discusso gli aspetti pertinenti del sistema istituito dalla direttiva 2014/40 per la vendita dei prodotti del tabacco nel mercato dell’Unione. In detto contesto, esso ha evidenziato che «i fabbricanti e gli importatori possono immettere sul mercato soltanto i prodotti del tabacco conformi ai requisiti di detta direttiva e che siano stati oggetto delle segnalazioni e delle notifiche previste dalla stessa, nonché, se del caso, delle autorizzazioni previste dagli Stati membri che hanno introdotto un sistema di autorizzazione». A tale proposito, gli obblighi che si impongono, in particolare, ai fabbricanti e agli importatori di prodotti del tabacco di nuova generazione sono disposti, come rilevato dal Tribunale, agli articoli 5 e 19 della direttiva 2014/40. 151. Successivamente, il Tribunale ha esaminato se il fatto che le ricorrenti avessero effettuato le segnalazioni e notifiche in parola alle autorità competenti e, inoltre, che alcune di loro avessero ottenuto autorizzazioni alla commercializzazione per prodotti del tabacco riscaldato contenenti aromi caratterizzanti (negli Stati membri che hanno introdotto un regime di autorizzazione) fosse un elemento sufficiente a individuarle ai sensi della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]. 152. Il Tribunale ha risposto negativamente a detta questione. 153. Anzitutto, detto giudice ha dichiarato che la sola circostanza che gli operatori che hanno effettuato una segnalazione o una notifica o che possiedono un’autorizzazione fossero identificabili al momento dell’adozione dell’atto impugnato non potrebbe essere sufficiente, giacché tale atto si applicava in virtù di considerazioni generali e astratte. A tale proposito, il Tribunale ha osservato che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a prendere specialmente in considerazione la loro situazione al momento dell’adozione dell’atto impugnato. Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che neppure il fatto che solo un numero esiguo di imprese fosse attualmente interessato dall’atto impugnato poteva essere trascurato. 154. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che, sebbene «il divieto assoluto di commercializzare prodotti del tabacco riscaldato contenenti aromi caratterizzanti che deriva dall’atto impugnato [avrebbe] necessariamente per effetto di mettere in discussione le autorizzazioni detenute da alcuni delle ricorrenti», «non si può ritenere che [l’elemento in parola] distingu[esse] (…) la posizione dei loro titolari». Ciò era dovuto, secondo il Tribunale, al fatto che le autorizzazioni in questione non conferivano ai loro titolari «diritti acquisiti». Gli effetti dell’atto impugnato si sono prodotti, come ha rilevato detto giudice, nei confronti di tutti gli operatori attuali e futuri del mercato. Inoltre, il Tribunale ha osservato che le autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri non sono state «concesse in via esclusiva, unicamente sulla base della conformità dei prodotti, così come nessuna esclusiva deriva dalle segnalazioni o dalle notifiche effettuate dagli operatori». 155. Infine, il Tribunale ha sottolineato che la direttiva 2014/40 prevedeva che vari atti delegati potessero specificare o modificare le condizioni di commercializzazione dei prodotti del tabacco rientranti nel suo ambito di applicazione, ivi compresa la soppressione delle esenzioni di cui trattasi. Ne consegue, secondo il Tribunale, che «le autorizzazioni alla commercializzazione di prodotti del tabacco riscaldato contenenti aromi caratterizzanti di cui beneficiano alcune delle ricorrenti non potevano essere considerate acquisite indefinitamente». b) Errori di diritto nell’ordinanza impugnata 156. In via preliminare, può essere utile rilevare che è pacifico che l’atto impugnato sia, in linea di principio, un atto di portata generale, in quanto riguarda un certo numero di operatori economici (fabbricanti e importatori di prodotti del tabacco e, in particolare, di prodotti del tabacco riscaldato) identificati in modo generale e astratto. È altrettanto pacifico che nessun operatore specifico è espressamente menzionato nell’atto impugnato o nell’atto principale che esso modifica, vale a dire la direttiva 2014/40. 157. Alla luce di ciò, ritengo ragionevole che, nell’ordinanza impugnata, il Tribunale abbia indicato che, per essere considerate individualmente interessate dall’atto impugnato, le ricorrenti dovevano dimostrare di soddisfare il criterio della cerchia chiusa. A tal fine, il Tribunale ha proseguito esaminando – ancora una volta, a mio avviso correttamente – se, al momento dell’adozione dell’atto, le ricorrenti (i) figurassero tra i soggetti che potevano essere identificati come interessati dallo stesso; e (ii) appartenessero a una cerchia ristretta di operatori che potevano essere sufficientemente individuati rispetto al resto dei soggetti interessati. 158. Dopo aver esaminato gli elementi addotti dalle parti del procedimento, il Tribunale è giunto alla conclusione che: (i) le ricorrenti figuravano effettivamente tra i soggetti che potevano essere identificati come interessati dall’atto, ma ii) esse non potevano essere sufficientemente individuate rispetto a tutti gli altri operatori economici interessati da tale atto. 159. Mentre la prima conclusione a cui è giunto il Tribunale è chiaramente corretta, la seconda è – a mio avviso – problematica per numerosi motivi. Ciò non significa che le constatazioni del Tribunale non siano suffragate da talune sentenze dei giudici dell’Unione. Tuttavia, mi sembra piuttosto chiaro che, qualora il complesso della giurisprudenza sia considerato nel suo insieme e applicato in modo realistico e non formalistico, dette constatazioni non possono essere condivise. 160. È vero che, come ha osservato il Tribunale, le ricorrenti sono interessate dall’atto impugnato poiché esse sono imprese che esercitano un’attività economica (fabbricazione e/o commercializzazione di prodotti del tabacco riscaldato) che può essere svolta, sia attualmente che in futuro, da qualsiasi impresa che intenda operare sul mercato di cui trattasi. Pertanto, a un livello di analisi astratto – vale a dire guardando unicamente all’ambito di applicazione ratione personae dell’atto impugnato – è vero che l’incidenza di quest’ultimo sulle attività delle ricorrenti non è diversa da quella prodotta su qualsiasi operatore attuale e futuro del mercato. In sostanza, l’atto renderà impossibile la vendita di prodotti aromatizzati sul mercato dell’Unione e imporrà alle imprese che operano su tale mercato di apporre talune avvertenze sugli imballaggi. 161. Tuttavia, quando l’analisi del Tribunale ha proceduto all’esame della situazione effettiva delle ricorrenti – al fine di verificare l’esistenza di una cerchia ristretta di soggetti interessati – lo ha fatto in un modo che, a mio avviso, era al contempo incompleto e poco accurato. A mio parere, il Tribunale (i) ha valutato erroneamente la rilevanza di taluni elementi addotti dalle ricorrenti e (ii) non ha tenuto conto di altri elementi invocati dalle stesse. 162. Infatti, mi sembra che, a livello generale, la presente causa risponda a quella che ritengo essere la logica di fondo della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]: consentire alle persone di impugnare atti per i quali l’istituzione che agisce ha (esplicitamente o implicitamente) tenuto conto, o avrebbe dovuto tenere conto, della loro situazione particolare prima dell’adozione ( 136 ). Più precisamente, quando la situazione delle ricorrenti, tanto in punto di diritto quanto in punto di fatto, è esaminata alla luce della giurisprudenza precedente, emergono numerosi punti in comune con cause in cui i giudici dell’Unione hanno constatato che i ricorrenti erano individualmente interessati. 163. In primo luogo, nel caso di specie è difficilmente contestabile che, in forza della normativa applicabile, la [OSCURATO:PERSONA] doveva, al momento dell’adozione dell’atto impugnato, tenere conto della situazione di una categoria specifica di operatori del mercato, ossia coloro che fabbricano e commercializzano un prodotto del tabacco di nuova generazione per il quale sono state revocate le esenzioni ( 137 ). Sono le vendite combinate di detti operatori e l’età dei loro clienti – calcolate sulla base dei dati forniti dalle imprese stesse – ad aver determinato, secondo la [OSCURATO:PERSONA] ( 138 ), la revoca delle esenzioni. 164. È pacifico che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, in particolare, delle vendite effettuate dalle ricorrenti e della quota di giovani consumatori nella clientela prima dell’adozione dell’atto impugnato ( 139 ). La correttezza di detta valutazione è tuttavia controversa e costituisce uno dei motivi dedotti dalle ricorrenti in primo grado. Si tratta di un elemento che la presente causa ha in comune con le cause citate al paragrafo 31 delle presenti conclusioni. 165. In secondo luogo, il caso di specie assomiglia anche ad alcune delle cause in cui i giudici dell’Unione – come spiegato al paragrafo 32 delle presenti conclusioni – hanno riconosciuto l’incidenza individuale in relazione a persone che hanno dimostrato che l’atto impugnato ha avuto ripercussioni su un diritto acquisito. Infatti, come ha rilevato il Tribunale al punto 47 dell’ordinanza impugnata, «non vi è dubbio che il divieto assoluto di commercializzare prodotti del tabacco riscaldato contenenti aromi caratterizzanti che deriva dall’atto impugnato avrà necessariamente per effetto di mettere in discussione le autorizzazioni [concesse dalle autorità degli Stati membri, come previsto dall’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2014/40,] detenute da alcune delle ricorrenti». 166. A tal riguardo, non concordo con il Tribunale, il quale riteneva irrilevante il possesso di siffatte autorizzazioni, dal momento che esse (i) non erano richieste in alcuni Stati membri; (ii) non erano state concesse in via esclusiva, e (iii) non potevano essere considerate «acquisite indefinitamente», poiché le disposizioni della direttiva 2014/40 autorizzavano la [OSCURATO:PERSONA] a revocare le esenzioni concesse per i prodotti del tabacco riscaldato. Di fatto, nessuna delle considerazioni in parola mi convince. 167. Anzitutto, non vedo perché il fatto che taluni Stati membri abbiano scelto di non introdurre un sistema di autorizzazione preventiva per la commercializzazione di prodotti del tabacco di nuova generazione costituisca un fattore squalificante. In un ambito di competenza concorrente nel quale il legislatore dell’Unione ha armonizzato solo parzialmente il settore, lasciando agli Stati membri la libertà di disciplinare talune materie specifiche (nei limiti fissati dalle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, nella fattispecie l’articolo 19 della direttiva 2014/40), non vi è alcun motivo di ritenere che solo i diritti conferiti dalle autorità dell’Unione e/o riguardanti l’intero territorio dell’Unione giustifichino una tutela specifica a livello dell’Unione. Se un determinato atto dell’Unione viola un diritto acquisito di una persona, quest’ultima dovrebbe essere legittimata a impugnare l’atto di cui trattasi, indipendentemente dall’origine del diritto o dal suo ambito di applicazione territoriale. 168. Inoltre, stabilire se i diritti asseritamente violati dall’atto impugnato abbiano carattere esclusivo o meno è, a mio avviso, irrilevante alla luce dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Come già spiegato ai paragrafi da 23 a 26 delle presenti conclusioni, secondo la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] non è necessario che un ricorrente sia l’unico soggetto leso dall’atto impugnato, né il solo soggetto leso in maniera distintiva. Infatti, è sufficiente che esso faccia parte di una cerchia ristretta di soggetti lesi in tal modo. Il fatto che i diritti siano esclusivi è, evidentemente, un elemento che può essere rilevante nell’analisi dell’«incidenza individuale» (come avveniva, ad esempio, nella sentenza Infront ( 140 ), menzionata nell’ordinanza impugnata), ma certamente non si tratta di una condizione sine qua non (come dimostrano cause quali [OSCURATO:PERSONA] ( 141 ), una sentenza anch’essa menzionata nell’ordinanza impugnata). 169. Infine, anche il requisito che il diritto sia acquisito indefinitamente lascia perplessi da un punto di vista concettuale. A tal riguardo, è appena il caso di sottolineare che, entro certi limiti, i legislatori nazionali e il legislatore dell’Unione possono sempre adottare atti che modificano la durata, la portata o la natura dei diritti di cui godono le persone in forza della normativa vigente. Di conseguenza, suppongo che, in tale passaggio dell’ordinanza impugnata, il Tribunale intendesse sottolineare che le ricorrenti erano (o avrebbero dovuto essere) a conoscenza del fatto che le esenzioni concesse per i prodotti del tabacco riscaldato potevano, conformemente alle disposizioni della direttiva 2014/40, essere revocate in presenza di determinate condizioni. Tuttavia, nel loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno sostenuto che i) le disposizioni della direttiva in parola che autorizzavano la revoca delle esenzioni non erano applicabili in relazione ai prodotti del tabacco di nuova generazione, e (ii) in ogni caso, le condizioni per la revoca ivi enunciate non erano soddisfatte nel caso di specie. Mi sembra che le ricorrenti debbano poter sottoporre dette affermazioni all’esame del giudice dell’Unione. Un controllo incidentale e indiretto di tali affermazioni, effettuato incidentalmente dal Tribunale (al punto 50 dell’ordinanza impugnata) statuendo sulla ricevibilità del ricorso, non è certamente conforme al diritto delle ricorrenti a una tutela giurisdizionale effettiva. 170. Infatti, la presente causa è, in una certa misura, simile a quella che ha dato luogo alla sentenza Belgio e Forum 187/[OSCURATO:PERSONA], nella quale la Corte ha dichiarato che diverse imprese titolari di un’autorizzazione che non poteva più essere rinnovata per effetto dell’atto dell’Unione impugnato erano individualmente interessate in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE ( 142 ). 171. In terzo luogo, il caso di specie presenta una forte analogia con le cause – ricordate ai paragrafi 33 e 34 delle presenti conclusioni – in cui l’incidenza individuale è stata riconosciuta nei confronti di soggetti che avevano svolto un ruolo cruciale nella procedura che ha condotto all’adozione dell’atto impugnato. In particolare, la situazione delle ricorrenti è, a mio avviso, equivalente a quella delle imprese le cui informazioni sono state utilizzate per calcolare parametri cruciali nel corso delle procedure antidumping ( 143 ). 172. Si tratta di un elemento che il Tribunale ha ignorato, nonostante il fatto che uno dei due motivi di annullamento dedotti dalle ricorrenti riguardasse proprio l’utilizzo, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei dati forniti dalle ricorrenti. Poiché il gruppo BAT è uno dei due principali fabbricanti e venditori di prodotti del tabacco riscaldato nel mercato dell’Unione, ai dati da esso forniti è stato chiaramente attribuito un peso molto rilevante nei calcoli effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] per stabilire se vi sia stato un mutamento sostanziale della situazione ai sensi della direttiva 2014/40. Le ricorrenti dovrebbero quindi essere legittimate a sottoporre detti calcoli al controllo del giudice dell’Unione. 173. In quarto luogo, l’atto impugnato non è un atto del legislatore dell’Unione nell’esercizio dei suoi poteri di definizione delle politiche per disciplinare, in modo generale e astratto, una determinata attività economica. Infatti, l’atto impugnato è un atto di natura regolamentare, adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei poteri che le sono stati delegati dal legislatore dell’Unione, mediante una procedura priva di carattere legislativo e motivata da una situazione molto specifica (la crescita delle vendite di prodotti del tabacco riscaldato). Pertanto, nonostante la sua natura quasi legislativa, l’atto impugnato ha chiaramente, in qualche misura, un contenuto decisionale (al pari di una decisione amministrativa). Di conseguenza, la presente causa mi sembra rientrare pienamente nella corrente giurisprudenziale menzionata ai paragrafi 35 e 36 delle presenti conclusioni, che riguarda le situazioni in cui i giudici dell’Unione hanno ammesso che soggetti la cui posizione sul mercato era gravemente pregiudicata dagli atti impugnati fossero legittimati ad impugnarli. 174. L’affermazione delle ricorrenti secondo cui l’atto impugnato ha inciso in modo grave sulla loro posizione sul mercato è, almeno prima facie , ragionevole, data l’entità delle loro vendite di prodotti del tabacco riscaldato aromatizzato nel mercato dell’Unione. Tuttavia, mi spingerei oltre, constatando che anche da tale punto di vista esse sono state interessate in modo alquanto singolare. 175. In primo grado, le ricorrenti avevano indicato l’entità degli investimenti realizzati negli ultimi anni per quanto riguarda i prodotti del tabacco riscaldato (e fornito prove al riguardo). Tuttavia, il Tribunale ha del tutto ignorato – a mio avviso erroneamente – detto elemento. È infatti pacifico che le ricorrenti figurano tra le (pochissime) imprese che hanno introdotto nel mercato dell’Unione un prodotto del tabacco di nuova generazione. A tal fine, esse hanno dovuto effettuare ingenti investimenti, in particolare per sviluppare una nuova tecnologia, creare nuovi canali di distribuzione e rendere il prodotto noto e attraente per i clienti. Non sarebbe inesatto affermare che l’atto impugnato è stato introdotto – come ho indicato al paragrafo 98 delle presenti conclusioni – proprio per il motivo che l’approccio delle ricorrenti ha avuto un certo successo e che, di conseguenza, la vendita del prodotto di cui trattasi ha registrato un forte aumento in un lasso di tempo relativamente breve. 176. In tale contesto, ritenere che le imprese che sono recentemente entrate, o che entreranno in futuro, nel mercato dell’Unione dei prodotti del tabacco riscaldato – eventualmente sfruttando gli investimenti realizzati da imprese come le ricorrenti – si trovino in una situazione comparabile a quella delle ricorrenti è assurdo da un punto di vista economico. 177. Le considerazioni che precedono dimostrano che, alla luce della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA], esistono quattro ragioni distinte per le quali le ricorrenti avrebbero dovuto essere considerate individualmente interessate dall’atto impugnato. È del tutto possibile che ciascuna delle ragioni in parola possa essere sufficiente a tal fine. Ciò sarebbe tanto più vero se si esaminassero congiuntamente dette ragioni, esame che, come sottolineano le ricorrenti, è stato costantemente effettuato dai giudici dell’Unione ( 144 ). 178. Concludo pertanto che la prima parte del motivo di impugnazione dedotto dalle ricorrenti è fondata. C. Seconda parte del motivo di impugnazione 1. Argomenti delle parti 179. Nella seconda parte del motivo di impugnazione dedotto dalle ricorrenti vengono censurati i punti 54 e 55 dell’ordinanza impugnata, nei quali il Tribunale esamina l’argomento secondo cui le stesse dovrebbero essere considerate individualmente interessate sulla base del criterio del pregiudizio sostanziale alla loro posizione concorrenziale. Le ricorrenti sottolineano che (i) vi sono solo due operatori rilevanti nel mercato dell’Unione dei prodotti del tabacco riscaldato, che vendono virtualmente tutti i prodotti del tabacco riscaldato acquistati nell’Unione (oltre il 99%), e (ii) il portafoglio di prodotti del tabacco riscaldato del gruppo BAT all’interno dell’Unione è fortemente sbilanciato verso i prodotti aromatizzati (circa il 70% delle loro vendite). 180. [OSCURATO:PERSONA] e il governo francese ritengono che gli argomenti in parola non siano sufficienti per provare l’esistenza di un’«incidenza individuale». L’incidenza dell’atto impugnato sulla posizione delle ricorrenti nel mercato, anche se fosse sostanziale, non giustificherebbe, di per sé, una siffatta conclusione. 2. Analisi 181. Poiché ho concluso per la fondatezza della prima parte del motivo di impugnazione delle ricorrenti, è evidente che non occorre esaminare la seconda parte di tale motivo. In ogni caso, è ovvio che, per le ragioni esposte ai paragrafi 35, 36 e da 173 a 176 delle presenti conclusioni, anche la seconda parte del motivo di impugnazione dedotto dalle ricorrenti è, a mio avviso, fondata. 182. Tuttavia, nell’ipotesi in cui la Corte non condividesse la mia valutazione sulla prima parte del motivo di impugnazione, ciò significherebbe che anche la seconda parte di detto motivo dovrebbe essere respinta in quanto infondata. In un caso del genere, devo quindi concordare con la [OSCURATO:PERSONA] e con il governo francese sul fatto che la mera circostanza che l’atto impugnato incida, in modo particolarmente grave, sulle attività economiche delle ricorrenti – a causa della loro non trascurabile quota di mercato nel mercato dell’Unione e/o dell’importanza dei prodotti colpiti tra i prodotti del loro portafoglio – non è, di per sé, un elemento tale da giustificare che si considerino le ricorrenti individualmente interessate ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE ( 145 ). VI. Conseguenze della valutazione 183. Dal momento che il motivo di impugnazione delle ricorrenti è fondato, occorre annullare l’ordinanza impugnata. 184. Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, oppure statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. 185. Nel caso di specie, ritengo che lo stato degli atti consenta alla Corte di prendere una posizione definitiva sulla ricevibilità del ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente dinanzi al Tribunale. 186. Ai punti da 18 a 33 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui tale istituzione aveva fatto valere che le ricorrenti non erano direttamente interessate dall’atto impugnato. Detta parte dell’ordinanza non è stata impugnata ed è dunque definitiva. 187. Pertanto, poiché le ricorrenti devono essere considerate tanto individualmente quanto direttamente interessate dall’atto impugnato, ne consegue che il loro ricorso in primo grado è ricevibile. 188. Per contro, lo stato degli atti non consente alla Corte di statuire sul merito della controversia. 189. Nel loro ricorso dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno dedotto due motivi contro l’atto impugnato. Al fine di valutare i motivi in parola, si renderebbe necessario un esame dettagliato in diritto e in fatto degli argomenti dedotti da tutte le parti del procedimento, alla luce degli elementi di prova da esse prodotti. Poiché l’ordinanza impugnata non contiene un siffatto esame, non sarebbe opportuno che la Corte statuisse in via definitiva sulla controversia nel caso di specie. 190. Occorre quindi rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese. VII. Conclusione 191. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo che la Corte voglia: – annullare l’ordinanza del 20 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑706/22 , EU:T:2023:579 ); – dichiarare il ricorso ricevibile; – rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché decida nel merito del ricorso, e – riservare le spese. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) Pubblicato per la prima volta nel 1915. Traduzione italiana di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. ( 3 ) Sentenza del 15 luglio 1963, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 25/62 , EU:C:1963:17 , pag. 107; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). ( 4 ) T‑706/22 , EU:T:2023:579 ; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata». ( 5 ) Direttiva delegata della [OSCURATO:PERSONA], del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato ( GU 2022, L 283, pag. 4 ; in prosieguo: l’«atto impugnato»). ( 6 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE ( GU 2014, L 127, pag. 1 ). ( 7 ) Per la giurisprudenza recente, v., ad esempio, sentenze del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio ( C‑348/20 P , EU:C:2022:548 , punto 156 ; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] 2»), e del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑779/21 P e C‑799/21 P , EU:C:2024:835 , punto 107 ). ( 8 ) V. sentenza del 18 maggio 1994, Codorniu/Consiglio ( C‑309/89 , EU:C:1994:197 , punto 22 ; in prosieguo: la «sentenza Codorniu»). ( 9 ) V., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Ferracci ( da C‑622/16 P a C‑624/16 P , EU:C:2018:873 , punto 31 e giurisprudenza citata). ( 10 ) V., ad esempio, sentenza Codorniu, punto 19. ( 11 ) V., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio ( da C‑478/11 P a C‑482/11 P , EU:C:2013:258 , punto 56 ). V. altresì sentenze del 29 ottobre 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 138/79 , EU:C:1980:249 , punti 15 e 16 ); e del 17 aprile 2008, Flaherty e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑373/06 P, C‑379/06 P e C‑382/06 P , EU:C:2008:230 , punti 26 , 27 e 41 ; in prosieguo: la «sentenza Flaherty»). ( 12 ) V., in particolare, sentenze del 13 marzo 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Infront WM ( C‑125/06 P , EU:C:2008:159 , punto 71 ; in prosieguo: la «sentenza Infront»), e del 27 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/12 P , EU:C:2014:100 , punto 59 ; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). ( 13 ) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], T.C., [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , 8 o ed., [OSCURATO:PERSONA], 2014, pag. 373, e Gratsias, D., «Άμεση δικαστική προστασία των ιδιωτών κατά το άρθρο 263 ΣΛΕΕ: Μερικές σκέψεις», in Το Δικαστήριο της ΕΕ- Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών , Sakkoulas, 2016, pagg. da 19 a 44. ( 14 ) Per completezza, aggiungo che, per un certo periodo, il criterio della cerchia chiusa è stato applicato dalla Corte parallelamente a un diverso criterio (alternativo), spesso denominato criterio terminologico astratto . Detto criterio consisteva essenzialmente nel verificare se l’atto impugnato costituisse una vera e propria decisione e non un atto di portata generale [v., ad esempio, sentenze del 5 maggio 1977, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( 101/76 , EU:C:1977:70 , punti 7 e 8 ), e del 17 giugno 1980, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 789/79 e 790/79 , EU:C:1980:159 , punti 7 e 8 )]. Tale criterio alternativo era fondato sul tenore letterale dell’allora articolo 173 CE, che faceva riferimento a « decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, (…) riguardano direttamente ed individualmente [il ricorrente]» (il corsivo è mio). Il criterio in parola è stato abbandonato dopo la fine degli anni ’80, poiché era in contrasto con la giurisprudenza della Corte secondo cui ciò che rileva ai sensi dell’(attuale) articolo 263 TFUE è la sostanza di un atto e non la sua forma. In ogni caso, l’approccio in parola sarebbe ormai incompatibile con la nuova formulazione dell’articolo 263 TFUE, dopo che il [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona ha sostituito il termine «decisione» con il termine «atto». ( 15 ) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] 2, punto 157. ( 16 ) V., in tal senso, sentenza del 17 gennaio 1985, Piraiki-Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 11/82 , EU:C:1985:18 , punti 20 e 21 ; in prosieguo: la «sentenza Piraiki-Patraiki»). ( 17 ) Ciò risultava chiaramente fin dai tempi più remoti: v., ad esempio, Bebr, G., [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] & Sons, 1962, pagg. da 69 a 76. ( 18 ) La mia terminologia è ampiamente ispirata alle opere di W.N. Hohfeld. Di tale autore, v., ad esempio, «[OSCURATO:PERSONA] conceptions as Applied in [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA], vol. 23, 1913, pagg. da 16 a 59, in particolare pag. 30. ( 19 ) Sebbene il diritto dell’Unione non preveda alcun diritto specifico a tale riguardo, un regime di concorrenza non falsata è essenziale per l’instaurazione del mercato interno [v. articolo 3 TUE e protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza] e può anche essere considerato un corollario della libertà d’impresa (sancita dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione; in prosieguo: la «Carta»). V., tuttavia, sentenza del 6 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Ferracci ( da C‑622/16 P a C‑624/16 P , EU:C:2018:873 , punto 43 ). ( 20 ) V., in particolare, sentenza del 26 giugno 1990, Sofrimport/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑152/88 , EU:C:1990:259 , punto 11 ); sentenza Piraiki-Patraiki, punti da 15 a 19, e sentenza dell’11 febbraio 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑390/95 P , EU:C:1999:66 , punti da 25 a 30 ). ( 21 ) V., ad esempio, sentenza Codorniu, punto 21; sentenza Infront, punto 72, e sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 61 e 62. Sottolineano tale punto in dottrina, Craig, P., [OSCURATO:PERSONA], G., EU Law: Text, Cases, and Materials , 4 o ed., [OSCURATO:PERSONA], 2008, pag. 513. ( 22 ) Ciò non significa che la situazione del ricorrente debba essersi interamente cristallizzata in passato. V., ad esempio, sentenza del 27 novembre 1984, Agricola commerciale olio e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 232/81 , EU:C:1984:358 , punti 10 e 11 ), e sentenza Flaherty, punti 40 e 41. ( 23 ) V., ad esempio, sentenze del 19 maggio 1993, Cook/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑198/91 , EU:C:1993:197 , punti da 23 a 26 ), e del 24 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Kronoply e Kronotex ( C‑83/09 P , EU:C:2011:341 , punti da 45 a 48 ). ( 24 ) V. sentenze del 25 ottobre 1977, Metro SB-Großmärkte/[OSCURATO:PERSONA] ( 26/76 , EU:C:1977:167 , punto 13 ); del 20 marzo 1985, Timex/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( 264/82 , EU:C:1985:119 , punti da 13 a 16 ); del 28 gennaio 1986, Cofaz e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 169/84 , EU:C:1986:42 , punti 24 e 25 ); del 3 aprile 2003, BaByliss/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑114/02 , EU:T:2003:100 , punti da 92 a 95 ), e dell’11 luglio 2007, Alrosa/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑170/06 , EU:T:2007:220 , punto 40 ). ( 25 ) V., in particolare, sentenze del 16 maggio 1991, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑358/89 , EU:C:1991:214 ); del 3 aprile 2003, BaByliss/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑114/02 , EU:T:2003:100 , punti da 87 a 117 ); del 22 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑487/06 P , EU:C:2008:757 , punti da 46 a 57 ), e del 20 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑594/19 P , EU:C:2022:40 , punti da 74 a 76 ). ( 26 ) V., ad esempio, sentenza del 6 novembre 1990, Weddel/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑354/87 , EU:C:1990:371 , punti da 20 a 23 ). [OSCURATO:PERSONA], T.C. ha fatto riferimento, a tale proposito, ad «atti di natura quasi giudiziaria» (in contrapposizione agli «atti di origine meramente politica e discrezionale»). V. nota 13 delle presenti conclusioni, pag. 371. ( 27 ) Ciò avveniva in particolare nel caso dei dazi antidumping che, prima dell’adozione del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure ( GU 2014, L 18, pag. 1 ), erano stati introdotti da regolamenti del Consiglio. V., ex multis , sentenza del 21 febbraio 1984, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 239/82 e 275/82 , EU:C:1984:68 , punto 11 ). ( 28 ) V., ad esempio, sentenze del 30 giugno 1988, CIDA e a./Consiglio ( 297/86 , EU:C:1988:351 , punto 13 ); del 24 marzo 1994, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑3/93 , EU:T:1994:36 , punto 82 ), e del 14 luglio 2022, Italia e Comune di Milano/Consiglio e Parlamento (Sede dell’Agenzia europea per i medicinali) ( C‑106/19 e C‑232/19 , EU:C:2022:568 , punti da 69 a 72 e 76 ). ( 29 ) V. conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio ( C‑583/11 P , EU:C:2013:21 , paragrafo 1 ). ( 30 ) V., in particolare, Barav, A., «Direct and [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] to the Admissibility of [OSCURATO:PERSONA] to the EEC [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] , 1974, pag. 191; Enchelmaier, S., «No-[OSCURATO:PERSONA] the Net? [OSCURATO:PERSONA], and Non-[OSCURATO:PERSONA], in the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] on Art. 230(4) EC», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , 2005, pag. 173; Craig, P., e [OSCURATO:PERSONA], G., nota 21 delle presenti conclusioni, op. cit., pag. 512, e Kombos, C.C., «[OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] under Art. 230 (4) EC: A [OSCURATO:PERSONA] or A [OSCURATO:PERSONA]?», [OSCURATO:PERSONA] online Papers , n. 17, 2005. ( 31 ) V., ad esempio, sentenze del 29 gennaio 1985, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 147/83 , EU:C:1985:26 , punti 10 e 13 ); dell’11 settembre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( T‑13/99 , EU:T:2002:209 , punto 89 ), e del 1o aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA]/Jégo-Quéré ( C‑263/02 P , EU:C:2004:210 , punto 46 ). ( 32 ) V., ad esempio, ordinanze del 30 aprile 2003, VVG [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑155/02 , EU:T:2003:125 , punti 43 e 44 ), e del 13 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑301/06 , EU:T:2008:495 , punto 24 ; in prosieguo: l’«ordinanza [OSCURATO:PERSONA]»). ( 33 ) V. ordinanza [OSCURATO:PERSONA], punto 25, e ordinanza del 5 maggio 2009, WWF-UK/Consiglio ( C‑355/08 P , EU:C:2009:286 , punti 44 e 45 ), nonché sentenza del 28 febbraio 2002, BSC [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio ( T‑598/97 , EU:T:2002:52 , punto 61 ). ( 34 ) V. ordinanza del 18 dicembre 1997, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑409/96 P , EU:C:1997:635 , punto 37 ), e sentenza del 10 dicembre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Camar e Tico ( C‑312/00 P , EU:C:2002:736 , punto 77 ). ( 35 ) V. sentenza del 29 giugno 1993, Gibraltar/Consiglio ( C‑298/89 , EU:C:1993:267 , punto 18 ), e ordinanza del 15 settembre 1998, Michaïlidis e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑100/94 , EU:T:1998:197 , punto 60 ). ( 36 ) V. sentenze del 22 novembre 2001, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑452/98 , EU:C:2001:623 , punti da 70 a 75 ; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), e del 10 aprile 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑142/00 P , EU:C:2003:217 , punti da 70 a 75 ). ( 37 ) V., ad esempio, Gormley, L.W., «[OSCURATO:PERSONA] review in EC and EU law - [OSCURATO:PERSONA] architectural malfunctions and design improvements?», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , 2001, pag. 174, e [OSCURATO:PERSONA], G., «[OSCURATO:PERSONA] withering: standing before the EU [OSCURATO:PERSONA] underway from distinctive to substantial concern», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , 2023, pag. 85. ( 38 ) Sentenza del 25 marzo 2021, Carvalho e a./Parlamento e Consiglio ( C‑565/19 P , EU:C:2021:252 ; in prosieguo: la «sentenza Carvalho»). ( 39 ) V., ad esempio, Krämer, L., «The environment before the [OSCURATO:PERSONA] of Justice», in Voigt, C. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] on the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2019, pag. 25, e [OSCURATO:PERSONA], A., «[OSCURATO:PERSONA] applicants and the action for annulment since Codorniu», [OSCURATO:PERSONA] , 2001, pagg. 8 e 9. ( 40 ) Conclusioni nella causa Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑50/00 P , EU:C:2002:197 , paragrafi da 33 a 103 ; in prosieguo: le «conclusioni nella causa UPA»). Tornerò su alcuni degli argomenti dedotti dall’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nel prosieguo delle presenti conclusioni. ( 41 ) Sentenza del 3 maggio 2002, Jégo-Quéré/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑177/01 , EU:T:2002:112 , punti da 27 a 51 ). ( 42 ) Sentenza del 25 luglio 2002, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑50/00 P , EU:C:2002:462 , punti da 34 a 75 ). ( 43 ) V., ad esempio, i criteri dell’«atto pregiudizievole per gli interessi di un ricorrente» proposto da [OSCURATO:PERSONA], A. «[OSCURATO:PERSONA] acts – An introduction», in Micklitz, H.W., e Reich, N. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 1996, pag. 51, e dell’«incidenza personale e grave» proposto da [OSCURATO:PERSONA], G., nota 37 delle presenti conclusioni, pagg. 105 e seg. ( 44 ) V. gli esempi forniti, tra l’altro, in Kombos, C., « [OSCURATO:PERSONA] standi of representative groups in the shadow of [OSCURATO:PERSONA]: Limitations and possible solutions», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 47, n. 4, 2006, pag. 375, e [OSCURATO:PERSONA], G., nota 37 delle presenti conclusioni, pagg. 95 e 107. ( 45 ) Come spiegherò ai paragrafi da 60 a 64 delle presenti conclusioni. ( 46 ) V. sentenza del 3 maggio 2002, Jégo‑Quéré/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑177/01 , EU:T:2002:112 , punto 51 ) (il corsivo è mio). ( 47 ) Tuttavia, possono sussistere circostanze eccezionali in cui un numero relativamente elevato di persone coinvolte potrebbe essere «individualmente interessato». La causa Danielsson è, a mio avviso, il caso paradigmatico di tale specie. La causa riguardava una domanda di provvedimenti provvisori presentata da tre cittadini della Polinesia francese che contestavano la legittimità della decisione della [OSCURATO:PERSONA], adottata in base alle norme del [OSCURATO:PERSONA], che, in sostanza, non si opponeva agli esperimenti nucleari effettuati dalle autorità francesi negli atolli polinesiani di Mururoa e Fangataufa. Il presidente dell’allora Tribunale di primo grado ha tuttavia dichiarato manifestamente irricevibile la domanda per assenza di incidenza individuale. Esso ha ritenuto che «[a] tal riguardo, anche a voler supporre che i ricorrenti potessero eventualmente subire un danno personale connesso alle asserite conseguenze nefaste degli esperimenti nucleari di cui trattasi per l’ambiente o per la salute della popolazione, tale circostanza non sarebbe di per sé sufficiente ad individuar[li] (…), considerato che un danno del genere di quello indicato potrebbe colpire, in modo indifferenziato, qualsiasi soggetto residente nella zona de qua ». Il medesimo ha poi rilevato che i ricorrenti non avevano fornito alcun elemento atto a comprovare che, prima facie , la decisione impugnata li riguardasse per un motivo specifico. V. ordinanza del 22 dicembre 1995, Danielsson e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑219/95 R , EU:T:1995:219 , punti 71 e 72 ). ( 48 ) Il corsivo è mio. ( 49 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Lagrange nella causa Assider/[OSCURATO:PERSONA] ( 3/54 , EU:C:1954:6 , pag. 171). ( 50 ) V., in particolare, sentenze dell’11 febbraio 1955, Assider/[OSCURATO:PERSONA] ( 3/54 , EU:C:1955:2 , pag. 69), e del 29 novembre 1956, Fédération charbonnière de Belgique/[OSCURATO:PERSONA] ( 8/55 , EU:C:1956:11 , pagg. 257 e 258). ( 51 ) V. sentenza del 14 dicembre 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio ( 16/62 e 17/62 , EU:C:1962:47 , pag. 478) e, più in dettaglio, conclusioni dell’avvocato generale Lagrange nelle stesse cause riunite ( EU:C:1962:40 , pagg. 482 e 483). ( 52 ) V., tra l’altro, Catalano, N., «La protezione giurisdizionale nel sistema del trattato C.E.E. nei confronti degli atti non normativi», [OSCURATO:PERSONA] , 1965, parte V, col. 77. V., altresì, con riferimenti a ulteriori documenti contemporanei, Boerger‑[OSCURATO:PERSONA], A., «[OSCURATO:PERSONA] de Justice dans les négociations du traité de Paris instituant la CECA», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , 2008, pag. 7, e Arena, A., «[OSCURATO:PERSONA] system of judicial protection: A tale of two legal revolutions», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , 2025, pagg. da 13 a 20. ( 53 ) V. Convenzione europea, Relazione finale del circolo di discussione sul funzionamento della Corte di giustizia, CONV 636/03, paragrafi da 17 a 27. ( 54 ) V. Convenzione europea, Praesidium, Articoli sulla Corte di Giustizia e il Tribunale, CONV 734/03, pagg. da 17 a 21. ( 55 ) Sentenza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e A./Parlamento e Consiglio ( C‑583/11 P , EU:C:2013:625 , punti da 69 a 71 ). Il corsivo è mio. ( 56 ) Come rilevato dall’avvocato generale Cosmas nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑321/95 P , EU:C:1997:421 , paragrafo 53 ), «l’ordinamento giuridico [dell’Unione] non riconosce l’ actio popularis ». Aggiungo che si tratta di una forma di azione sconosciuta alla maggior parte dei sistemi giuridici degli Stati membri. V., ad esempio, Eliantonio, M. et al., Standing up for your right(s) in Europe – A comparative study on legal standing ([OSCURATO:PERSONA]) before the EU and [OSCURATO:PERSONA]’ courts , Parlamento europeo, studio, 2012, pag. 60. ( 57 ) La distinzione operata tra ricorrenti privilegiati e ricorrenti non privilegiati è manifestamente in contrasto con tale concezione. Detto tipo di procedura non è previsto dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»). Come ha dichiarato la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), «l’articolo 6 (...) non garantisce un diritto di accesso a un giudice che sia competente a invalidare o sostituire una legge adottata dal legislatore» (sentenza del 24 settembre 2002, Posti e Rahko c. Finlandia, CE:ECHR:2002:0924JUD002782495, § 52). ( 58 ) V., ancora una volta, la relazione finale del circolo di discussione sul funzionamento della Corte di giustizia (nota 53 delle presenti conclusioni), paragrafo 19. V., altresì, sentenze Carvalho, punti 47 e 49, e del 10 settembre 2024, KS e a./Consiglio e a. ( C‑29/22 P e C‑44/22 P , EU:C:2024:725 , punto 73 ; in prosieguo: la «sentenza KS e KD»), nonché l’ordinanza del 14 gennaio 2021, Sabo e a./Parlamento e Consiglio ( C‑297/20 P , EU:C:2021:24 , punto 29 ). ( 59 ) V., in particolare, parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU) del 18 dicembre 2014 ( EU:C:2014:2454 , paragrafi 157 e 158 ). ( 60 ) V., con ulteriori riferimenti, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Sentenza della Corte suprema) ( C‑516/22 , EU:C:2023:857 , paragrafo 76 ). ( 61 ) V., in particolare, sentenza del 22 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (Adesione all’Atto di Ginevra) ( C‑24/20 , EU:C:2022:911 , punto 83 ). ( 62 ) V., su tale aspetto, Eliantonio, M., e Lees, E. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] of EU [OSCURATO:PERSONA] and the Role of the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2025, in particolare capitolo 7. ( 63 ) Parere 1/09 (Accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti) dell’8 marzo 2011 ( EU:C:2011:123 , punti 66 e 69 ). ( 64 ) L’articolo 277 TFUE prevede l’«eccezione di illegittimità», che rende possibile un controllo incidentale della legittimità degli atti dell’Unione. Essa consente a ciascuna parte di un procedimento che metta in causa un atto di portata generale dell’Unione di valersi dei motivi di invalidità previsti dal [OSCURATO:PERSONA] per invocare l’inapplicabilità dell’atto stesso, anche dopo lo spirare del termine entro il quale l’atto in questione può essere impugnato. ( 65 ) In tal senso, v., in particolare, sentenza del 23 aprile 1986, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento ( 294/83 , EU:C:1986:166 , punto 23 ; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»); sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 92, e sentenza del 15 luglio 2021, FBF ( C‑911/19 , EU:C:2021:599 , punto 60 ). ( 66 ) Sentenza del 30 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] Yolları Turizm ve [OSCURATO:PERSONA] Şirketi c. Irlanda (CE:ECHR:2005:0630JUD004503698, §§ da 159 a 165). ( 67 ) François-[OSCURATO:PERSONA] (alias Voltaire), Candido, o l’ottimismo , pubblicato per la prima volta nel 1759. ( 68 ) Un esempio a tal riguardo è la sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten ( C‑268/15 , EU:C:2016:874 ). ( 69 ) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], M., «Why is it better to treat every disposition of a directive as a (horizontally) directly effective one», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] , 2023, pag. 220. V. anche le conclusioni nella causa UPA, paragrafi da 64 a 67. ( 70 ) Con riferimento alla sentenza del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer ( C‑23/00 P , EU:C:2002:118 , punto 52 ). V., altresì, in particolare, sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑131/15 P , EU:C:2016:989 , punto 68 ). ( 71 ) Giurisprudenza che ha avuto origine con la sentenza del 9 marzo 1994, TWD [OSCURATO:PERSONA] ( C‑188/92 , EU:C:1994:90 , punti 17 e 18 ). V., più recentemente, sentenze del 5 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] do [OSCURATO:PERSONA] ( C‑667/13 , EU:C:2015:151 , punto 28 e giurisprudenza citata), e del 25 luglio 2018, Georgsmarienhütte e a. ( C‑135/16 , EU:C:2018:582 , punti 43 e 44 ). ( 72 ) V., ad esempio, conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nelle cause riunite Atzeni e a. ( C‑346/03 e C‑529/03 , EU:C:2005:256 , paragrafo 88 ). ( 73 ) V., in particolare, sentenza del 17 marzo 2011, AJD Tuna ( C‑221/09 , EU:C:2011:153 ), e ordinanza del 14 febbraio 2012, AJD Tuna/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑329/08 , EU:T:2012:72 ). Al riguardo, v. Mastroianni, R., e Pezza, A., «Striking the right balance: Limits on the right to bring an action under Article 263(4) of the Treaty on the functioning of the [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] , 2015, pag. 743. V., altresì, più recentemente, conclusioni dell’avvocata generale Capeta nella causa WhatsApp Ireland/CEPD ( C‑97/23 P , EU:C:2025:210 , paragrafi 174 e 175 ). ( 74 ) Il presente procedimento coesiste, infatti, con quello nella causa C‑759/23, PJ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del quale ho presentato le mie conclusioni il 30 gennaio 2025 ( C‑759/23 , EU:C:2025:44 ) e che è attualmente pendente dinanzi alla Corte. ( 75 ) C‑348/20 P , EU:C:2021:831 , paragrafo 191 . Il corsivo è mio. ( 76 ) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale ( GU 2006, L 264, pag. 13 ) e successive modifiche. ( 77 ) V. conclusioni dell’avvocata generale Kokott nelle cause riunite BEI/ClientEarth e [OSCURATO:PERSONA]/BEI ( C‑212/21 P e C‑223/21 P , EU:C:2022:1003 , paragrafi da 47 a 57 ). ( 78 ) V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] 2, punti da 159 a 163. ( 79 ) V., in tal senso, sentenza Carvalho, punto 40. V., altresì, sentenza del 2 marzo 2010, Arcelor/Parlamento e Consiglio ( T‑16/04 , EU:T:2010:54 , punto 104 ). Tuttavia, la gravità degli effetti di un atto impugnato sulla situazione del ricorrente può effettivamente costituire uno dei fattori che, unitamente ad altri, possono essere presi in considerazione per dimostrare l’incidenza individuale. V., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑402/20 , EU:T:2023:640 , punto 26 ). ( 80 ) V., in tal senso, sentenza del 1o luglio 1965, Toepfer e Getreide-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 106/63 e 107/63 , EU:C:1965:65 , pag. 411), e sentenza Piraiki-Patraiki, punto 31. ( 81 ) V. cause citate alla nota 36 delle presenti conclusioni. ( 82 ) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 57 e da 62 a 64. ( 83 ) V., con riferimenti alla giurisprudenza, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Région de Bruxelles-Capitale/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑352/19 P , EU:C:2020:588 , paragrafo 62 ; in prosieguo: le «conclusioni nella causa Région de Bruxelles-Capitale»). ( 84 ) V. articolo 109 e allegato IV della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla [OSCURATO:PERSONA] economica europea ( GU 1991, L 263, pag. 1 ). ( 85 ) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 73 e 74. ( 86 ) V. paragrafo 3 delle presenti conclusioni (il corsivo è mio). ( 87 ) V., ad esempio, sentenza del 14 luglio 1983, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 231/82 , EU:C:1983:220 , punto 9 ), nonché ordinanze del 28 marzo 1996, Kik/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑270/95 P , EU:C:1996:155 , punto 36 ), e del 12 dicembre 2003, Bactria/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑258/02 P , EU:C:2003:675 , punti 35 e 36 ). V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa Codorniu/Consiglio ( C‑309/89 , EU:C:1992:406 , paragrafo 38 ), e dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio ( C‑348/20 P , EU:C:2021:831 , paragrafo 190 ). ( 88 ) V. le conclusioni dell’avvocato generale Lenz nella causa Codorniu, paragrafi 39 e 52. ( 89 ) V. sentenza dell’11 febbraio 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑390/95 P , EU:C:1999:66 , punto 28 ) (il corsivo è mio). ( 90 ) V. sentenza Codorniu, punto 22 (il corsivo è mio). ( 91 ) V. sentenza Flaherty, punti 26 e 41 (il corsivo è mio). ( 92 ) Ex multis , Craig, P., e [OSCURATO:PERSONA], G., nota 21 delle presenti conclusioni, op. cit., pag. 512. ( 93 ) V., ad esempio, la prima relazione annuale pubblicata dalla Corte nel 1998 (riguardante l’attività giudiziaria del 1997), in particolare pagg. 172 e 178. ( 94 ) V., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2010, Volker und [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑92/09 e C‑93/09 , EU:C:2010:662 , punto 85 ). ( 95 ) V., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] van België e a. ( C‑336/19 , EU:C:2020:1031 , punto 65 ). ( 96 ) V., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑547/14 , EU:C:2016:325 , punti da 152 a 156 ). ( 97 ) V., in particolare, articolo 12 («Libertà di riunione e di associazione») e articolo 16 («Libertà d’impresa») della Carta. ( 98 ) A tale proposito, dalla giurisprudenza consolidata si evince che i ricorsi proposti dalle associazioni sono ricevibili in tre ipotesi ben definite: in primo luogo, quando l’associazione rappresenta gli interessi di imprese che potrebbero proporre ricorso individualmente e che, pertanto, sarebbero esse stesse legittimate ad agire; in secondo luogo, quando l’associazione si distingue per il pregiudizio arrecato ai propri interessi in quanto associazione, e, in terzo luogo, quando una disposizione di legge le conferisce espressamente alcuni diritti di carattere procedurale. V. conclusioni dell’avvocata generale Medina nella causa [OSCURATO:PERSONA] of Commerce for [OSCURATO:PERSONA] and Export of Machinery and [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑478/21 P , EU:C:2023:117 , paragrafo 35 e giurisprudenza citata). ( 99 ) Ciò significa che la modesta estensione della giurisprudenza proposta (i) riguarderà principalmente situazioni in cui è poco probabile che il ricorrente abbia accesso a un giudice nazionale che potrebbe adire la Corte in via pregiudiziale riguardo alla validità dell’atto dell’Unione in questione ai sensi dell’articolo 267 TFUE (poiché può non esservi alcuna misura nazionale di attuazione), e (ii) escluderà qualsiasi utilizzo del ricorso di annullamento come forma di actio popularis . ( 100 ) Ciò significa altresì che la certezza del diritto degli atti impugnati sarebbe rafforzata, dato che qualsiasi questione relativa alla validità sarebbe sottoposta ai giudici dell’Unione entro un breve termine, contrariamente alle cause di cui la Corte è investita ai sensi dell’articolo 267 TFUE, il che può avvenire a distanza di diversi anni. ( 101 ) V. conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Région de Bruxelles-Capitale, paragrafo 142. ( 102 ) V., più in dettaglio, le mie conclusioni nella causa BCE/Crédit lyonnais ( C‑389/21 P , EU:C:2022:844 , paragrafi da 41 a 74 ). ( 103 ) Conclusioni nella causa Djurgården-[OSCURATO:PERSONA] ( C‑263/08 , EU:C:2009:421 , paragrafo 62 ). ( 104 ) Conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], ( C‑321/95 P , EU:C:1997:421 , paragrafo 117 ). ( 105 ) [OSCURATO:PERSONA], C., «The private interest in challenging [OSCURATO:PERSONA] action», [OSCURATO:PERSONA] , 1980, pag. 354. ( 106 ) V., ad esempio, sentenza dell’[OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]) del 20 settembre 2019, Stato dei [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] (19/00135, NL:HR:2019:2007); ordinanza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania) del 24 marzo 2021, Klimabeschluss (1 BvR 2656/18, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, DE:BVerfG:2021:rs20210324.1bvr265618), e decisione del Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) del 1 o luglio 2021, Commune de Grande-Synthe c. Francia (n. 427301, FR:CECHR:2021:427301.20210701). ( 107 ) Sentenza della Corte EDU del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. c. Svizzera (CE:ECHR:2024:0409JUD005360020) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»), nonché decisioni della Corte EDU del 9 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Portogallo e 32 altri (CE:ECHR:2024:0409DEC003937120), e del 9 aprile 2024, Carême c. Francia (CE:ECHR:2024:0409DEC000718921). ( 108 ) Parere consultivo del 21 maggio 2024, causa n. 31/2022, richiesta di parere consultivo della [OSCURATO:PERSONA] dei piccoli Stati insulari sui cambiamenti climatici e il diritto internazionale. ( 109 ) Solo per fornire un esempio, già nel 1985 la Corte ha dichiarato che la tutela dell’ambiente costituisce «uno degli scopi essenziali della [OSCURATO:PERSONA]» [sentenza del 7 febbraio 1985, ADBHU ( 240/83 , EU:C:1985:59 , punto 13 )], sebbene allora non vi fosse alcun riferimento espresso all’ambiente nei trattati comunitari dell’epoca. Attualmente, garantire un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente figura tra gli obiettivi dell’Unione (articolo 3 TUE) e le esigenze derivanti dalla tutela della salute umana e dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle altre politiche e azioni dell’Unione (articoli 9 e 11 TFUE). ( 110 ) Sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] van België e a. ( C‑336/19 , EU:C:2020:1031 , punto 77 ). ( 111 ) Sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. ( 283/81 , EU:C:1982:335 ), e del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑561/19 , EU:C:2021:799 ). ( 112 ) V. le mie conclusioni nella causa KUBERA ( C‑144/23 , EU:C:2024:522 , paragrafi da 90 a 99 ). ( 113 ) V., ampiamente, Mancini, G.F., e Keeling, D.T., «Democracy and the [OSCURATO:PERSONA] of Justice», [OSCURATO:PERSONA] , 1994, n. 2, pagg. da 175 a 190. ( 114 ) Sentenza del 1o aprile 1965, Sgarlata e a./[OSCURATO:PERSONA] ( 40/64 , EU:C:1965:36 , pag. 227). ( 115 ) Sentenze del 5 febbraio 1963, van Gend & Loos ( 26/62 , EU:C:1963:1 ), e del 15 luglio 1964, Costa ( 6/64 , EU:C:1964:66 ). ( 116 ) Sentenza del 5 febbraio 1963, van Gend & Loos ( 26/62 , EU:C:1963:1 , pag. 12) (il corsivo è mio). ( 117 ) Sentenze del 12 novembre 1969, Stauder ( 29/69 , EU:C:1969:57 , punto 7 ); del 29 ottobre 1980, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 138/79 , EU:C:1980:249 , punto 33 ), e sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 23. ( 118 ) V., in particolare, articolo 11 TUE e articolo 15 TFUE. ( 119 ) V., da ultimo, sentenza Carvalho, punto 69 e giurisprudenza citata. ( 120 ) V. sentenza del 9 luglio 2020, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑575/18 P , EU:C:2020:530 , punto 52 e giurisprudenza citata). ( 121 ) V., ad esempio, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 33; sentenza UPA, punto 44, e sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑402/05 P e C‑415/05 P , EU:C:2008:461 , punti 281 e 316 ). ( 122 ) V., in particolare, sentenze del 19 luglio 2016, H/Consiglio e a. ( C‑455/14 P , EU:C:2016:569 , punto 58 ); del 28 marzo 2017, Rosneft ( C‑72/15 , EU:C:2017:236 , punti da 72 a 75 ), e sentenza KS e KD, punti 77 e da 115 a 119. ( 123 ) V. sentenza del 22 giugno 2021, Venezuela/Consiglio (Incidenza su uno Stato terzo) ( C‑872/19 P , EU:C:2021:507 , punti da 48 a 52 ). ( 124 ) V. sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P , EU:C:2019:923 , punti da 54 a 63 ). ( 125 ) V., in particolare, sentenze del 3 dicembre 1992, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑97/91 , EU:C:1992:491 , punto 13 ); del 15 ottobre 2009, Djurgården-[OSCURATO:PERSONA] ( C‑263/08 , EU:C:2009:631 , punto 45 ); dell’8 marzo 2011, Lesoochranárske zoskupenie ( C‑240/09 , EU:C:2011:125 , punti 30 e 31 ); del 5 dicembre 2013, Asociación de [OSCURATO:PERSONA] de Castilla y León ( C‑413/12 , EU:C:2013:800 , punto 13 ); del 29 luglio 2019, Torubarov ( C‑556/17 , EU:C:2019:626 , punto 78 ), e del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑869/19 , EU:C:2022:397 , punti 39 e 40 ). ( 126 ) V., rispettivamente, conclusioni nelle cause riunite Consiglio e Parlamento/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( da C‑401/12 P a C‑403/12 P , EU:C:2014:310 , paragrafo 132 ); e, nella causa Région de Bruxelles-Capitale , punto 117. ( 127 ) V., ad esempio, [OSCURATO:PERSONA], A., «The action for annulment: A case of double standards?», in O’Keeffe; D., e Bavasso, A. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] review in the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2000, pag. 185; e Krämer, L., «Access to environmental justice: the double standards of the ECJ», [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] , 2017, pag. 159. ( 128 ) V. paragrafi da 45 a 48 delle conclusioni nella causa Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑50/00 P , EU:C:2002:197 ): tra l’altro, uno scambio completo di memorie tra le parti, una più ampia possibilità di intervento dei terzi, e un aumento della certezza del diritto grazie all’obbligo di impugnare l’atto entro un termine breve. ( 129 ) Conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ( C‑132/12 P , EU:C:2013:335 , paragrafi da 59 a 63 ). ( 130 ) V., paragrafi 45 e 64 delle presenti conclusioni. ( 131 ) V., in particolare, sentenze della Corte EDU del 9 ottobre 1979, Airey c. Irlanda (CE:ECHR:1979:1009JUD000628973, § 24); dell’8 dicembre 1983, Pretto e altri c. Italia (CE:ECHR:1983:1208JUD000798477, § 21); del 23 ottobre 1990, Moreira de Azevedo c. Portogallo (CE:ECHR:1990:1023JUD001129684, § 66); del 27 ottobre 1993, [OSCURATO:PERSONA] B.V. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1993:1027JUD001444888, § 33), e del 17 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA] c. Russia (CE:ECHR:2008:0117JUD001481002, § 37). ( 132 ) V. nota 107 delle presenti conclusioni. ( 133 ) Versione consolidata finale dei progetti di strumenti di adesione provvisoriamente approvati dal gruppo 46 + 1 nella sua diciottesima riunione, 46 + 1(2023)36 del 17 marzo 2023 (disponibile sul sito Internet del Consiglio d’Europa). ( 134 ) V. nota 58 delle presenti conclusioni. ( 135 ) V., ad esempio, [OSCURATO:PERSONA], S., «The jurisdiction of [OSCURATO:PERSONA] courts in the PESC: Between exceptionalism and consistency of legal remedies in a [OSCURATO:PERSONA] based on the rule of law», EU [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 9 maggio 2025. ( 136 ) V. paragrafo 79 delle presenti conclusioni. ( 137 ) V. articolo 2, punto 28, articolo 5, paragrafi 6 e 7, articolo 7, paragrafo 12, articolo 11, paragrafo 6 e articolo 28, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/40. ( 138 ) Tale punto è tuttavia contestato dalle ricorrenti. V. paragrafo 169 delle presenti conclusioni. ( 139 ) V. considerando 5 e 6 dell’atto impugnato nonché la relazione della [OSCURATO:PERSONA] menzionata al considerando 5 (v. paragrafo 12 delle presenti conclusioni). ( 140 ) V. punti da 73 a 77 della sentenza (menzionata al punto 41 dell’ordinanza impugnata). ( 141 ) V. punti da 60 a 62 della sentenza (anch’essa menzionata al punto 41 dell’ordinanza impugnata). ( 142 ) Sentenza del 22 giugno 2006 ( C‑182/03 e C‑217/03 , EU:C:2006:416 , punti da 61 a 64 ). ( 143 ) V., in particolare, sentenze del 20 marzo 1985Timex/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] ( 264/82 , EU:C:1985:119 , punti 14 e 15 ); dell’11 luglio 1990, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio ( C‑305/86 e C‑160/87 , EU:C:1990:295 , punti 19 e 20 ), e del 18 settembre 2014, Valimar ( C‑374/12 , EU:C:2014:2231 , punti da 30 a 32 ). V. anche, più in generale, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑511/13 P , EU:C:2015:206 , paragrafi da 92 a 106 ). ( 144 ) V., in tal senso, in particolare, sentenze del 16 maggio 1991, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( C‑358/89 , EU:C:1991:214 , punto 17 ); del 18 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑245/19 , EU:T:2022:295 , punti 66 e 69 ); del 18 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑402/20 , EU:T:2023:640 , punti 26 e 28 ), e del 20 giugno 2024, Euranimi/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑252/23 P , EU:C:2024:538 , punti da 38 a 40 ). ( 145 ) V. paragrafi 36, da 43 a 45, 57 e 78 delle presenti conclusioni e giurisprudenza ivi citata.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2022/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris