CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2025
Cassazione n. 15579/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Verona con la quale il prevenuto è stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di ammenda oltre le pene accessorie in relazione all'art. 186 co. 7 commesso in Verona il 30 giugno 2019. 2. Con motivo unico si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di Appello con percorso argomentativo logico e coerente. Va ricordato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1, co. 1, lett. c), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo, comunque, il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva la gravità del fatto nelle sue modalità concrete. Scrive la Corte che il comportamento penalmente rilevante tenuto dall'imputato, connotato dalla palese volontà di sottrarsi al controllo alcolimetrico soffiando in modo discontinuo nell'apparecchiatura a ciò deputata, si inscrive nell'ambito di una condotta tale da aver generato un pericolo per la pubblica incolumità tutt'altro che lieve considerato che è stato fermato mentre conduceva l'auto della madre a forte velocità, presentando chiari sintomi di ebbrezza alcolica (alito fortemente vinoso, eccessiva loquacità e contegno euforico come da verbale di contestazione agli atti), motivazione questa, che non si presta ad essere censurata in questa sede. 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Deciso in data 8 aprile 2025 La C igliera est. La sidente Mar rtia, rena Dona