Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:732
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0219
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
5 ottobre 2023 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/675/GAI – Considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri in occasione di un nuovo procedimento penale – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4 – Obbligo di riconoscere alle decisioni di condanna precedenti pronunciate in altri Stati membri effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali – Condizioni – Condanna a una pena detentiva condizionalmente sospesa – Nuovo reato commesso durante il periodo di sospensione condizionale – Revoca della sospensione condizionale ed esecuzione effettiva della pena detentiva – Interferenza con la condanna precedente e ogni decisione relativa alla sua esecuzione – Decisione quadro 2008/947/GAI – Articolo 14, paragrafo 1 – Riconoscimento delle decisioni di condanna in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e dell’eventuale revoca della sospensione condizionale»
Nella causa C‑219/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rayonen sad Nesebar (Tribunale distrettuale di Nesebar, Bulgaria), con decisione del 25 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 28 marzo 2022, nel procedimento penale a carico di
QS
con l’intervento di:
Rayonna prokuratura Burgas,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, L.S. Rossi (relatrice), J.-C. Bonichot, S. Rodin e O. Spineanu-Matei, giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per QS, da G. Koleva, advokat;
–
per la Commissione europea, da S. Grünheid e I. Zaloguin, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 aprile 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (
GU 2008, L 220, pag. 32
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento volto all’esecuzione effettiva, in uno Stato membro, di una decisione definitiva di condanna a una pena detentiva condizionalmente sospesa pronunciata a carico di un cittadino di un altro Stato membro da un giudice di tale altro Stato membro.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Decisione quadro 2008/675
3
I considerando 2, da 5 a 7 e 14 della decisione quadro 2008/675 sono del seguente tenore:
«(2)
Il 29 novembre 2000, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il Consiglio [dell’Unione europea] ha adottato il programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, il quale prevede “l’adozione di uno o più strumenti volti ad introdurre il principio secondo cui il giudice di uno Stato membro deve essere in grado di tener conto delle decisioni penali definitive rese negli altri Stati membri per valutare i precedenti penali del delinquente, prendere in considerazione la recidiva e determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili”.
(...)
(5)
È opportuno stabilire il principio secondo il quale a una decisione di condanna pronunciata in uno Stato membro dovrebbero attribuirsi negli altri Stati membri effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali conformemente al diritto nazionale, sia che si tratti di effetti di fatto sia che si tratti di effetti di diritto processuale o sostanziale esistenti nel diritto nazionale. Tuttavia, la presente decisione quadro non mira ad armonizzare le conseguenze attribuite dalle diverse legislazioni nazionali all’esistenza di condanne precedenti e l’obbligo di prendere in considerazione decisioni di condanna precedenti pronunciate in altri Stati membri è previsto soltanto nella misura in cui le condanne nazionali precedenti siano prese in considerazione in base al diritto nazionale.
(6)
A differenza di altri strumenti, la presente decisione quadro non mira a far eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri, quanto a far sì che, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro, si attribuiscano delle conseguenze a una condanna precedentemente comminata in uno Stato membro nella misura in cui, in base al diritto dell’altro Stato membro in questione, siffatte conseguenze vengano attribuite alle precedenti condanne nazionali.
(...)
(7)
Gli effetti attribuiti alle decisioni di condanna degli altri Stati membri dovrebbero essere equivalenti a quelli attribuiti alle decisioni nazionali, sia nella fase precedente al processo penale, sia nel processo penale vero e proprio, sia nella fase di esecuzione della pena.
(...)
(14)
L’interferenza con una decisione di condanna o [con] la sua esecuzione comprende tra l’altro situazioni in cui, secondo la legislazione nazionale del secondo Stato membro, la sanzione comminata da una precedente decisione di condanna deve essere assorbita o inclusa in un’altra sanzione, che deve quindi essere effettivamente eseguita, nella misura in cui la prima sentenza non sia già stata eseguita o la sua esecuzione non sia stata trasferita al secondo Stato membro».
4
L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Oggetto», al paragrafo 1 così dispone:
«La presente decisione quadro è intesa a stabilire le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri».
5
Ai sensi dell’articolo 2 di detta decisione quadro, intitolato «Definizioni»:
«Ai fini della presente decisione quadro per “condanna” si intende ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato».
6
L’articolo 3 della stessa decisione quadro, intitolato «Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una condanna pronunciata in un altro Stato membro», ai paragrafi da 1 a 4 così dispone:
«1. Ciascuno Stato membro assicura che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all’assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale.
2. Il paragrafo 1 si applica nella fase precedente al processo penale, in quella del processo penale stesso e in occasione dell’esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, comprese quelle relative alla detenzione cautelare, alla qualifica del reato, al tipo e al livello della pena comminata nonché alle norme che disciplinano l’esecuzione della decisione.
3. Il fatto di prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri come previsto nel paragrafo 1 non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle.
4. A norma del paragrafo 3, il paragrafo 1 non si applica nella misura in cui, se la precedente decisione di condanna è una condanna nazionale nello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, il fatto di prendere in considerazione la precedente decisione di condanna comporterebbe, a norma della legislazione di detto Stato membro, interferenze con la precedente decisione di condanna o con qualsiasi altra decisione relativa alla sua esecuzione, [o] la loro revoca o riesame».
Decisione quadro 2008/947/GAI
7
L’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (
GU 2008, L 337, pag. 102
), dispone quanto segue:
«1. La presente decisione quadro è volta a favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate, a migliorare la protezione delle vittime e del pubblico in generale e a favorire l’applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e di sanzioni socialmente utili, nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato di condanna. Al fine di conseguire questi obiettivi, la presente decisione quadro stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro, diverso da quello in cui la persona è stata condannata, riconosce le sentenze e, se del caso, le decisioni di sospensione condizionale e sorveglia le misure di sospensione condizionale imposte sulla base di una sentenza o le sanzioni sostitutive contenute in tale sentenza, e prende tutte le altre decisioni relative alla sentenza, a meno che la presente decisione quadro non disponga altrimenti.
(...)
3. La presente decisione quadro non si applica:
a)
all’esecuzione delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale, esecuzione che rientra nell’ambito della decisione quadro [2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (
GU 2008, L 327, pag. 27
)];
(...)».
8
L’articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/947 così dispone:
«L’autorità competente dello Stato di esecuzione è competente per tutte le ulteriori decisioni connesse con una sospensione condizionale della pena, una liberazione condizionale, una condanna condizionale e una sanzione sostitutiva, in particolare in caso di inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva o qualora la persona condannata commetta un nuovo reato.
Tali ulteriori decisioni comprendono in particolare:
a)
la modifica degli obblighi o delle istruzioni contenuti nella misura di sospensione condizionale o nella sanzione sostitutiva, o la modifica della durata del periodo di sospensione condizionale;
b)
la revoca della sospensione dell’esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;
c)
l’imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale in caso di sanzione sostitutiva o condanna condizionale».
Diritto bulgaro
9
L’articolo 8, paragrafo 2, del Nakazatelen kodeks (codice penale; in prosieguo: il «NK») dispone quanto segue:
«Una condanna passata in giudicato pronunciata in un altro Stato membro dell’Unione europea, per un atto che costituisce reato conformemente al [NK], è presa in considerazione in qualsiasi procedimento penale a carico della stessa persona nella Repubblica di Bulgaria».
10
L’articolo 68, paragrafo 1, di tale codice è così formulato:
«Il condannato che, prima della fine del periodo di sospensione condizionale fissato dal tribunale, commetta un altro reato doloso perseguito su iniziativa del pubblico ministero per il quale gli è inflitta una pena detentiva, anche dopo il periodo di sospensione, deve scontare anche la pena condizionalmente sospesa».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
11
QS è un cittadino rumeno residente in [OSCURATO:PERSONA].
12
Con decisione del 3 aprile 2019, confermata con sentenza della Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) del 24 giugno 2019, passata in giudicato, QS è stato condannato a una pena detentiva di un anno e sei mesi, corredata da una sospensione condizionale di due anni con termine il 24 giugno 2021 (in prosieguo: la «prima condanna»), per il reato di guida in stato di ebbrezza (in prosieguo: il «primo reato»).
13
Il 1
o
settembre 2020, nel corso del periodo di sospensione condizionale previsto dalla prima condanna, QS ha commesso, in territorio bulgaro, un nuovo reato, per aver guidato un veicolo in stato di ebbrezza (in prosieguo: il «secondo reato»).
14
Con ordinanza del giudice del rinvio, il Rayonen sad Nesebar (Tribunale distrettuale di Nesebar, Bulgaria), passata in giudicato il 9 marzo 2022, QS è stato condannato ad una pena detentiva di tre mesi, a un’ammenda dell’importo di 150 leva bulgari (BGN) (circa EUR 77), nonché alla sospensione della patente di guida per un periodo di dodici mesi (in prosieguo: la «seconda condanna»).
15
Il 23 marzo 2022 il giudice del rinvio è stato investito di una domanda, depositata dal pubblico ministero presso la Rayonna prokuratura Burgas (procura distrettuale, Burgas, Bulgaria) ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del NK, diretta all’esecuzione della prima condanna, per il motivo che il secondo reato era stato commesso durante il periodo di sospensione condizionale previsto da tale condanna.
16
In tale contesto, il giudice del rinvio nutre dubbi sull’interpretazione della decisione quadro 2008/675. Al riguardo, egli fa valere che l’articolo 8, paragrafo 2, del NK ha recepito l’articolo 3, paragrafo 1, di tale decisione quadro, prevedendo che una decisione di condanna pronunciata a carico di una persona in uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Bulgaria e passata in giudicato, per un atto che costituisce reato ai sensi del NK, è presa in considerazione in ogni procedimento penale avviato in Bulgaria a carico di tale persona.
17
Orbene, la prima condanna rientrerebbe in tale ipotesi, in quanto QS sarebbe stato condannato in via definitiva ad una pena detentiva di un anno e sei mesi in [OSCURATO:PERSONA] e, sulla base delle informazioni raccolte mediante gli strumenti di assistenza giudiziaria, sarebbe accertato che l’atto costitutivo del primo reato integra altresì un reato ai sensi del NK.
18
Il giudice del rinvio rileva inoltre che, nel caso di specie, ricorrerebbero tutte le condizioni previste all’articolo 68, paragrafo 1, del NK ai fini dell’esecuzione effettiva della prima condanna. Infatti, prima della fine del periodo di sospensione condizionale previsto in detta condanna, QS avrebbe commesso un altro reato doloso per il quale egli sarebbe stato condannato a una pena detentiva.
19
Tale giudice ritiene quindi di essere tenuto a prendere in considerazione la prima condanna e ad ordinarne l’esecuzione effettiva, in forza del combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 68, paragrafo 1, del NK. Secondo detto giudice, si porrebbe tuttavia la questione se l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 osti ad una simile presa in considerazione.
20
Il giudice del rinvio sostiene che tale disposizione, quale interpretata dalla Corte, in particolare nella sentenza del 21 settembre 2017, Beshkov (
C‑171/16
,
EU:C:2017:710
), impone di non riesaminare una decisione relativa all’esecuzione di una condanna precedente. Tuttavia, esso ritiene che la presente causa si distingua da quella che ha dato luogo a tale sentenza, per la circostanza che l’eventuale modifica delle modalità di esecuzione della prima condanna non risulterebbe da una decisione discrezionale di tale giudice, ma discenderebbe da un obbligo di legge previsto all’articolo 68, paragrafo 1, del NK.
21
Ciò premesso, il Rayonen sad Nesebar (Tribunale distrettuale di Nesebar) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro [2008/675] debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale quale quella prevista dall’articolo 68, paragrafo 1, del [NK], in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, del [NK], che prevede che il giudice nazionale investito di una domanda di esecuzione della pena inflitta da un giudice di un altro Stato membro con una precedente decisione di condanna può, a tal fine, modificare le modalità di esecuzione di tale pena disponendone l’effettiva esecuzione».
Sulla questione pregiudiziale
22
Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 debba essere interpretato nel senso che consente a un giudice di uno Stato membro, investito di una domanda di esecuzione di una pena condizionalmente sospesa inflitta nel contesto di una decisione definitiva di condanna precedentemente pronunciata in un altro Stato membro per fatti diversi, di revocare la sospensione dell’esecuzione e ordinare l’esecuzione effettiva della pena.
23
In via preliminare, occorre verificare se una tale domanda rientri nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/675.
24
A tal proposito, va ricordato che tale decisione quadro è intesa, in forza del suo articolo 1, paragrafo 1, a stabilire le condizioni secondo le quali le precedenti decisioni di condanna pronunciate in uno Stato membro nei confronti di una persona sono prese in considerazione nel corso di un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro a carico della stessa persona e per fatti diversi (sentenza del 5 luglio 2018, Lada,
C‑390/16
,
EU:C:2018:532
, punto
27
e giurisprudenza citata). Occorre altresì rilevare che, ai sensi dell’articolo 2 di detta decisione quadro, la nozione di «condanna» si riferisce a ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato.
25
Ne consegue che, come ha in sostanza considerato l’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, la decisione quadro 2008/675 è destinata ad applicarsi a ogni nuovo procedimento penale avviato in uno Stato membro a carico di una persona nei cui confronti sia stata precedentemente pronunciata, in un altro Stato membro, una condanna definitiva per fatti diversi.
26
Inoltre, dall’articolo 3, paragrafo 2, di tale decisione quadro, letto alla luce di considerando 2 e 7 di quest’ultima, risulta che, ai fini dell’applicazione di detta decisione quadro, la nozione di «nuovo procedimento penale» comprende la fase precedente al processo penale, il processo penale vero e proprio e l’esecuzione della condanna (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2018, Lada,
C‑390/16
,
EU:C:2018:532
, punti
29
e
30
).
27
Ne consegue che la decisione quadro 2008/675 non si applica soltanto ai procedimenti collegati alla determinazione e all’accertamento dell’eventuale colpevolezza della persona nei cui confronti è esercitata l’azione penale, ma anche a quelli relativi all’esecuzione della pena per i quali deve essere presa in considerazione la pena inflitta con una decisione di condanna resa precedentemente in un altro Stato membro e divenuta definitiva (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2017, Beshkov,
C‑171/16
,
EU:C:2017:710
, punto
28
).
28
Nel caso di specie, la domanda proposta nel procedimento principale, menzionata al punto 15 della presente sentenza, è stata presentata in uno Stato membro, ossia la Repubblica di Bulgaria, contro una persona destinataria di una prima condanna definitiva pronunciata precedentemente in un altro Stato membro, ovvero la [OSCURATO:PERSONA].
29
Inoltre, sebbene tale domanda sia volta ad ottenere l’esecuzione effettiva della pena inflitta con tale prima condanna, essa è stata presentata a motivo della pronuncia, in Bulgaria, di una seconda condanna nei confronti di detta persona per fatti diversi e si inserisce in un procedimento relativo all’esecuzione di tale seconda condanna per il quale deve essere presa in considerazione la pena inflitta con detta prima condanna pronunciata in [OSCURATO:PERSONA].
30
Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, dal diritto nazionale applicabile, quale esposto nella decisione di rinvio, risulta che, qualora, come nel caso di specie, una persona condannata in precedenza ad una pena detentiva condizionalmente sospesa, anche in un altro Stato membro, sia nuovamente condannata ad una pena detentiva per un reato doloso commesso durante il periodo di sospensione condizionale stabilito con la prima condanna, il giudice competente ai fini della pronuncia della nuova condanna statuisce altresì sull’esecuzione della pena condizionalmente sospesa quale prevista dalla prima condanna.
31
Da quanto precede risulta che la domanda di cui al procedimento principale si inserisce nell’ambito di un nuovo procedimento penale avviato in uno Stato membro a carico di una persona nei cui confronti è stata precedentemente pronunciata, in un altro Stato membro, una condanna definitiva per fatti diversi e, pertanto, rientra, a tale titolo, nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2008/675.
32
In tali circostanze, occorre intendere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che prevede che un giudice di tale Stato, il quale, nell’ambito di un nuovo procedimento penale avviato a carico di una persona nei cui confronti è stata precedentemente pronunciata in un altro Stato membro, per fatti diversi, una decisione definitiva di condanna con sospensione condizionale della pena, non ancora integralmente eseguita, sia investito di una domanda diretta all’esecuzione di tale condanna, possa revocare tale sospensione condizionale e ordinare l’esecuzione effettiva di tale pena.
33
A tal riguardo, occorre anzitutto sottolineare che, come enunciato dal suo considerando 6, detta decisione quadro non mira a far eseguire, in uno Stato membro, decisioni giudiziarie emesse in altri Stati membri. Essa mira, per contro, come risulta dai suoi considerando 2 e da 5 a 7, a far sì che ciascuno Stato membro garantisca che alle condanne penali precedenti pronunciate in un altro Stato membro vengano attribuiti effetti giuridici equivalenti a quelli attribuiti alle condanne pronunciate dai propri giudici conformemente al diritto nazionale, e ciò al fine di valutare i precedenti penali della persona interessata, di prendere in considerazione la recidiva, nonché di determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili [v., in tal senso, sentenza del 15 aprile 2021, AV (Sentenza cumulativa),
C‑221/19
,
EU:C:2021:278
, punti da
47
a
49
e la giurisprudenza citata].
34
Conformemente a tale obiettivo, l’articolo 3, paragrafo 1, della stessa decisione quadro, letto alla luce del considerando 5 della medesima, impone agli Stati membri di far sì che, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro a carico della stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all’assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, da un lato, siano prese in considerazione, nella misura in cui precedenti condanne nazionali sono prese in considerazione in virtù del diritto nazionale e, dall’altro, vengano loro riconosciuti effetti equivalenti a quelli derivanti da queste ultime condanne conformemente a tale diritto, siano essi effetti di fatto o effetti di diritto processuale o sostanziale [v., in tal senso, sentenza del 15 aprile 2021, AV (Sentenza cumulativa),
C‑221/19
,
EU:C:2021:278
, punto
50
e giurisprudenza citata].
35
Tuttavia, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675, la presa in considerazione, in occasione di un nuovo procedimento penale, di condanne precedenti pronunciate in un altro Stato membro non comporta né interferenza con tali condanne precedenti né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocare o di riesaminare dette condanne precedenti, che devono essere prese in considerazione così come sono state pronunciate (sentenza del 15 aprile 2021, AV (Sentenza cumulativa),
C‑221/19
,
EU:C:2021:278
, punto
53
e giurisprudenza citata])
36
In continuità con tale disposizione, l’articolo 3, paragrafo 4, di tale decisione quadro precisa che l’articolo 3, paragrafo 1, della stessa, non si applica nella misura in cui, se la precedente decisione di condanna è una condanna nazionale nello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, il fatto di prendere in considerazione la precedente decisione di condanna comporterebbe, a norma della legislazione di detto Stato membro, interferenze con la precedente decisione di condanna o con qualsiasi altra decisione relativa alla sua esecuzione, o la loro revoca o riesame.
37
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafi 3 e 4, di detta decisione quadro, il considerando 14 di quest’ultima precisa che «l’interferenza con una [condanna] o la sua esecuzione» comprende tra l’altro situazioni in cui, secondo la legislazione nazionale dello Stato membro in cui si svolge il nuovo procedimento penale, la sanzione inflitta con la precedente decisione di condanna deve essere assorbita o inclusa in un’altra sanzione, che deve quindi essere effettivamente eseguita, nella misura in cui tale decisione di condanna non sia già stata eseguita o la sua esecuzione non sia stata trasferita a tale Stato membro.
38
A tal riguardo, la Corte ha dichiarato, in primo luogo, che l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675, letto alla luce del considerando 6 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale la quale prevede che un giudice nazionale, adito nell’ambito di un nuovo procedimento penale, possa revocare la sospensione condizionale dell’esecuzione di una pena detentiva inflitta con una condanna definitiva precedentemente pronunciata in un altro Stato membro e a cui sia già stata data integrale esecuzione, e trasformare tale pena in una pena detentiva da scontare effettivamente. Infatti, la presa in considerazione di tale condanna in siffatte circostanze comporterebbe un riesame delle modalità di esecuzione di detta condanna (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2017, Beshkov,
C‑171/16
,
EU:C:2017:710
, punti da
44
a
47
).
39
Ne consegue che, nel caso di una condanna definitiva a una pena detentiva condizionalmente sospesa precedentemente pronunciata in uno Stato membro ed integralmente eseguita, l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della decisione quadro 2008/675, letto alla luce dei considerando 6 e 14 di quest’ultima, osta a che un giudice nazionale prenda in considerazione tale condanna al pari di una condanna nazionale e riconosca a detta condanna effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali, qualora ciò abbia l’effetto, conformemente al diritto nazionale applicabile, di revocare la sospensione condizionale della pena inflitta con detta condanna e di trasformare tale pena in una pena detentiva da scontare effettivamente.
40
In secondo luogo, la Corte ha precisato che la presa in considerazione di una condanna definitiva precedentemente pronunciata in un altro Stato membro e non integralmente eseguita, in occasione di un nuovo procedimento penale avviato a carico della stessa persona per fatti diversi, ai fini dell’irrogazione di una pena cumulativa che tenga conto di quella inflitta con tale condanna, non ha l’effetto di interferire con detta condanna o con qualsiasi decisione relativa alla sua esecuzione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675, letto alla luce del considerando 14 di quest’ultima, quando la stessa condanna sia stata trasmessa e riconosciuta, conformemente alla decisione quadro 2008/909, ai fini della sua esecuzione nello Stato membro in cui si svolge il nuovo procedimento penale [v., in tal senso, sentenza del 15 aprile 2021, AV (Sentenza cumulativa),
C‑221/19
,
EU:C:2021:278
, punti
55
e
56
].
41
In tale contesto, occorre rilevare, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, che, nel caso di una condanna definitiva a una pena detentiva condizionalmente sospesa come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la trasmissione della decisione di condanna all’autorità competente dello Stato membro in cui si svolge il nuovo procedimento penale e il riconoscimento di detta decisione di condanna da parte di tale Stato membro sono disciplinati non già dalla decisione quadro 2008/909, bensì dalla decisione quadro 2008/947 [v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, A.P. (Misure di sospensione condizionale),
C‑2/19
,
EU:C:2020:237
, punto
59
]. Infatti, gli ambiti di applicazione di queste due decisioni quadro si escludono reciprocamente, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della decisione quadro 2008/947.
42
Ciò non toglie che, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, di quest’ultima decisione quadro, uno degli effetti del riconoscimento di una condanna ad una pena detentiva condizionalmente sospesa è proprio quello di conferire all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione il potere di adottare le misure relative alla sospensione condizionale della pena inizialmente accordata che risultino necessarie quando la persona condannata commetta un nuovo reato, tra cui in particolare la revoca della sospensione condizionale [v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, A.P. (Misure di sospensione condizionale),
C‑2/19
,
EU:C:2020:237
, punti da
47
a
49
.]
43
Ne consegue che, per quanto riguarda una condanna definitiva a una pena detentiva condizionalmente sospesa, precedentemente pronunciata in uno Stato membro e non integralmente eseguita, è solo qualora tale condanna sia stata trasmessa e riconosciuta, conformemente alla decisione quadro 2008/947, che l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della decisione quadro 2008/675, letto alla luce dei considerando 6 e 14 di quest’ultima, non osta a che un giudice nazionale prenda in considerazione detta condanna al pari di una condanna nazionale e le riconosca effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali, laddove tale presa in considerazione comporti la revoca della sospensione condizionale della pena e l’ordine di esecuzione effettiva di detta pena. Infatti, solo in una simile ipotesi una tale presa in considerazione della condanna non avrebbe l’effetto di influire sulle decisioni relative alla sua esecuzione, ai sensi di detta disposizione.
44
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta, da un lato, che, dopo essere stato condannato, in [OSCURATO:PERSONA], a una pena detentiva di un anno e sei mesi, condizionalmente sospesa per un periodo di due anni con scadenza il 24 giugno 2021, QS ha commesso, il 1
o
settembre 2020, ossia durante il periodo di sospensione previsto dalla prima condanna, un secondo reato per il quale è stato condannato in Bulgaria. Ne consegue che la prima condanna non era stata integralmente eseguita alla data in cui il secondo reato è stato commesso.
45
Dall’altro lato, secondo il giudice del rinvio, la presa in considerazione, nell’ambito del procedimento principale, della prima condanna al pari di una condanna nazionale e il riconoscimento a tale condanna di effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali avrebbero l’effetto, conformemente al diritto nazionale, come interpretato da tale giudice, di obbligare quest’ultimo a revocare la sospensione condizionale che corredava tale pena e a disporre l’esecuzione effettiva della condanna.
46
Orbene, come rilevato al punto 43 della presente sentenza, una siffatta presa in considerazione della prima condanna può aver luogo solo qualora l’esecuzione di tale condanna sia stata trasmessa e riconosciuta nello Stato membro in cui si svolge il nuovo procedimento penale, ossia, nel caso di specie, in Bulgaria, nel rispetto delle condizioni previste dalla decisione quadro 2008/947.
47
Tuttavia, dalla decisione di rinvio non risulta affatto che la sentenza della Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]), menzionata al punto 12 della presente sentenza, sia stata trasmessa, in applicazione di tale decisione quadro, alle autorità competenti bulgare ai fini del suo riconoscimento e della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale che tale sentenza comporterebbe, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.
48
Occorre inoltre aggiungere che la circostanza, evocata dal giudice del rinvio, che una siffatta influenza sulle modalità di esecuzione della pena inflitta con la prima condanna, così come pronunciata, non risulterebbe da un riesame di tale condanna su iniziativa di tale giudice o della persona condannata, ma deriverebbe, in applicazione della legge bulgara, dalla presa in considerazione di detta condanna come se fosse stata pronunciata da giudici bulgari, è irrilevante al riguardo. Infatti, è sufficiente constatare che un giudice nazionale non può prendere in considerazione, in tal modo, una precedente decisione di condanna definitiva, pronunciata in un altro Stato membro, al di fuori delle ipotesi previste dalla decisione quadro 2008/947.
49
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che prevede che un giudice di tale Stato, il quale, nell’ambito di un nuovo procedimento penale avviato a carico di una persona nei cui confronti è stata precedentemente pronunciata in un altro Stato membro, per fatti diversi, una decisione definitiva di condanna con sospensione condizionale della pena, non ancora integralmente eseguita, sia investito di una domanda diretta all’esecuzione di tale condanna, possa revocare tale sospensione condizionale e ordinare l’esecuzione effettiva di tale pena, a condizione che detta decisione di condanna sia stata trasmessa e riconosciuta nello Stato membro in cui si svolge il nuovo procedimento penale, conformemente alla decisione quadro 2008/947.
Sulle spese
50
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta alla normativa di uno Stato membro che prevede che un giudice di tale Stato, il quale, nell’ambito di un nuovo procedimento penale avviato a carico di una persona nei cui confronti è stata precedentemente pronunciata in un altro Stato membro, per fatti diversi, una decisione definitiva di condanna con sospensione condizionale della pena, non ancora integralmente eseguita, sia investito di una domanda diretta all’esecuzione di tale condanna, possa revocare tale sospensione condizionale e ordinare l’esecuzione effettiva di tale pena, a condizione che detta decisione di condanna sia stata trasmessa e riconosciuta nello Stato membro in cui si svolge il nuovo procedimento penale, conformemente alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il bulgaro.