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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 ottobre 1980

Cassazione n. 02276/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore genera t [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (Annaisa) Garcea, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso cfi [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di assise di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto qui rileva, confermava quella resa nel giudizio abbreviato di primo grado, in punto di affermazione della responsabile di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di omicidio volontario, mentre riduceva ad anni dieci di reclusione la pena allo stesso inflitta, considerando le già concesse attenuanti generiche.

2. Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dall'imputazione e ritenuta provata dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] il pomeriggio del 28 maggio 2019, munito di un coltello e accompagnato da un amico, si recava presso la stazione ferroviaria [OSCURATO:PERSONA] di Ostia.

Ivi la figlia gli indicava [OSCURATO:PERSONA] come un giovane che l'aveva ripetutamente molestata.

Dopo tale individuazione, l'imputato si avvicinava a Salem, lo strattonava, lo afferrava per la maglietta e gli intimava con minacce di morte di non molestare più la figlia.

Nello stesso frangente [OSCURATO:PERSONA] sferrava un colpo di coltello con forte energia penetrante e insistente pressione nell'addome della vittima, sempre disarmata.

Egli mostrava con tale condotta di volere raggiungere l'antagonista in un distretto corporeo vitale.

Da ciò si desumeva l'elemento soggettivo del reato di omicidio volontario, quantomeno nella forma del dolo eventuale.

Del resto, appena dopo l'imputato si allontanava senza neppure preoccuparsi di soccorrere Salem.

Questi, a causa del gravissimo shock subito, decedeva il giorno successivo.

I fatti appena precedenti e concomitanti al colpo inferto con il coltello, seppur riferibili alle reazioni da parte dei connazionali della vittima presenti sui luoghi, non potevano far ritenere i presupposti della legittima difesa e dunque dell'eccesso colposo della stessa.

Infatti, la posizione di aggressore assunta dall'imputato nel contesto di una vera e propria spedizione punitiva non gli consentiva di dolersi poi delle reazioni provocate.

Inoltre, quanto meramente asserito dalla difesa in ordine alla imperizia dei sanitari che avevano avuto in cura la vittima, costituiva, comunque, la prospettazione di una mera concausa che in quanto tale non poteva portare ad escludere la responsabilità dell'imputato.

Le descritte modalità della condotta, dando prova della previsione e della volontà dell'evento, precludevano la riqualificazione del fatto nella fattispecie dell'omicidio preterintenzionale.

I tratti della sproporzione tra l'offesa alla figlia dell'imputato e la reazione culminata nella consumazione dell'omicidio, impedivano il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione.

3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a tre motivi.3.1.

Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione.

Deduce che, ai fini della configurazione dell'animus necandi, è stata considerata la precedente scelta del ricorrente di portare con sé il coltello a fini difensivi.

Però, solo il successivo evolversi dei fatti, dovuto all'intervento dei connazionali dell'ucciso, portava all'estrazione dell'arma.

In tale momento il ricorrente manifestava la semplice reazione a una forza esterna, tramite un solo colpo aventi caratteristiche, secondo i dati della disposta consulenza medico- legale, che smentivano forme di pressione all'interno del corpo della persona offesa.

Del resto, se l'imputato avesse voluto uccidere, avrebbe fin dall'inizio estratto il coltello.

Né poteva rilevare la successiva fuga, in quanto volta anch'essa a salvarsi dal pericolo.

Dunque, le modalità della condotta, posta in essere solo per "protezione", era incompatibili con l'animus necandi, consentendo solamente la possibilità di ritenere l'omicidio preterintenzionale.

3.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che l'incidenza della concausa, dovuta alla colpa medica, è stata esclusa nonostante i chiari elementi che la documentavano, posto che la cartella clinica in atti dava ampio conto dell'imperizia dei sanitari da cui conseguiva l'insorgere di un rischio nuovo idoneo a determinare l'accelerazione dell'evento.

3.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, sul rilievo che essa non poteva essere esclusa facendo riferimento alla figlia dell'imputato quale destinataria dell'offesa e alla mera sproporzione della successiva reazione.

3.4. Con memoria depositata il 28 novembre 2021, il difensore del ricorrente ribadisce e sviluppa le doglianze svolte nel primo e nel terzo motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Le censure mosse con il primo motivo svolgono considerazioni circa gli intenti difensivi che avrebbe perseguito l'imputato attraverso il porto del coltello.

Le prospettazioni a tal riguardo non si misurano con la lettura di merito che ha spiegato come l'armarsi dell'imputato, il suo farsi accompagnare dall'amico e la sua iniziale condotta nei riguardi della vittima, dessero prova della iniziale volontà di porre in essere una vera e propria spedizione punitiva.

Da ciò conseguiva l'evitabilità fin dall'inizio di ogni possibile condizione di pericolo in ragione dello sviluppo dei fatti.

Tali argomenti sono stati ben rappresentati per escludere i presupposti della legittima difesa principalmente invocata in appello.Quanto alla condotta sui luoghi, i Giudici di merito già in primo grado hanno descritto e apprezzato l'aggressione alla quale l'imputato dava corso alla stregua delle sue stesse ammissioni.

Egli, una volta avuto segnalato il giovane che costituiva il bersaglio della spedizione come organizzata, lo strattonava, lo afferrava per la maglietta e gli intimava con minacce di morte di non molestare più la figlia. [OSCURATO:PERSONA] passava alle vie di fatto, facendo uso del coltello con il quale colpiva la vittima da "sotto a sopra", mentre la teneva stretta a sé per le spalle.

Pertanto, le condotte minacciose e violente poste in essere in tale frangente dagli amici della vittima andavano inquadrate come una reazione cui l'imputato rispondeva con veemenza accoltellando la vittima che immobilizzava.

I Giudici di secondo grado, mostrando di aderire a questa ricostruzione, hanno ancora una volta richiamato, a conferma della stessa, le modalità del colpo di coltello e ribadito che esse consentivano di desumere l'animus necandi, in ragione del punto attinto, della forza impressa e della direzione verso l'alto.

Il percorso critico seguito dal ricorrente ignora detta descrizione della condotta nell'interezza, continuando a rileggere solo taluni risvolti dei fatti, per rilevare assertivamente estemporanei intenti unicamente difensivi che avrebbero influito sulla previsione e volontà dell'evento quale effetto della condotta.

In tale contesto la difesa si propone di screditare le affermazioni del teste Secci aventi ad oggetto le modalità dell'accoltellamento, evocando, ma non dimostrando, esiti delle indagini tecniche che escluderebbero la forza del colpo, comunque sferrato direttamente nella parte vitale e per stessa ammissione di [OSCURATO:PERSONA] con direzione verso l'alto, con la vittima immobilizzata e disarmata.

I superiori rilievi, dunque, non possono minimamente mettere in crisi la logicità e la completezza della motivazione che ha ravvisato il dolo (almeno eventuale) richiesto dal delitto di omicidio volontario e ha di conseguenza escluso la possibilità della riqualificazione del fatto quale omicidio preterintenzionale.

Da tutto ciò deriva la manifesta infondatezza del primo motivo.

3. Le stesse conclusioni vanno rassegnate con riguardo al secondo motivo.

Infatti, tale motivo dichiaratamente continua a configurare, sulla base della citazione di contenuti di atti che neppure vengono allegati, una mera concausa derivante dall'imperizia dei sanitari, che in quanto tale non può, comunque, valere a interrompere il nesso di causalità fra la condotta lesiva dell'agente e l'evento morte (cfr. Sez. 1, n. 36724 del 18/06/2015, Ferrito, Rv. 264534).

4. Quanto ai rilievi mossi con il terzo motivo, va osservato che affinché possano ravvisarsi i presupposti dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 2 cod. pen. è necessario un rapporto di causalità psicologica fra il fatto ingiusto altrui e lo stato d'ira, in ragione di una qualche adeguatezza tra l'uno e l'altro.

Infatti, laddove sia rilevabile un'evidente e macroscopica differenza tra i termini a raffronto, la base causale della condotta risiederà non nello stato d'ira, ma in diversi processi volitivi legati alla personalità dell'agente che trovano nel fatto solo l'occasione di estrinsecarsi (fra le altre, Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271799; Sez. 1, n. 4780 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454; Sez. 1, n. 1214 del 06/11/2008, dep. 2009, Sanchez, Rv. 242622) La motivazione della sentenza impugnata, nel negare la concessione dell'attenuante di cui trattasi, al di là dei riferimenti alla figlia dell'imputato quale destinataria delle condotte della vittima, dà nella sua interezza chiara rappresentazione della suddetta macroscopica sproporzione, descrivendo l'inadeguatezza della reazione alla semplice offesa verbale, che aveva portato l'imputato ad armarsi ai fini di una spedizione punitiva e ad aggredire e accoltellare la vittima disarmata, in modo da eseguire un efferato gesto omicida.

Pertanto, risultano infondati i rilievi mossi al riguardo nel ricorso che, oltre a introdurre ancora sovrapposizioni valutative, vengono a concentrare l'attenzione sulla comparsa in motivazione del termine "sproporzione", senza così considerare l'intero contenuto che evidenzia e mostra di apprezzare i suoi tratti macroscopici.

5. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore genera t [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (Annaisa) Garcea, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso cfi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di assise di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto qui rileva, confermava quella resa nel giudizio abbreviato di primo grado, in punto di affermazione della responsabile di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di omicidio volontario, mentre riduceva ad anni dieci di reclusione la pena allo stesso inflitta, considerando le già concesse attenuanti generiche. 2. Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dall'imputazione e ritenuta provata dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] il pomeriggio del 28 maggio 2019, munito di un coltello e accompagnato da un amico, si recava presso la stazione ferroviaria [OSCURATO:PERSONA] di Ostia. Ivi la figlia gli indicava [OSCURATO:PERSONA] come un giovane che l'aveva ripetutamente molestata. Dopo tale individuazione, l'imputato si avvicinava a Salem, lo strattonava, lo afferrava per la maglietta e gli intimava con minacce di morte di non molestare più la figlia. Nello stesso frangente [OSCURATO:PERSONA] sferrava un colpo di coltello con forte energia penetrante e insistente pressione nell'addome della vittima, sempre disarmata. Egli mostrava con tale condotta di volere raggiungere l'antagonista in un distretto corporeo vitale. Da ciò si desumeva l'elemento soggettivo del reato di omicidio volontario, quantomeno nella forma del dolo eventuale. Del resto, appena dopo l'imputato si allontanava senza neppure preoccuparsi di soccorrere Salem. Questi, a causa del gravissimo shock subito, decedeva il giorno successivo. I fatti appena precedenti e concomitanti al colpo inferto con il coltello, seppur riferibili alle reazioni da parte dei connazionali della vittima presenti sui luoghi, non potevano far ritenere i presupposti della legittima difesa e dunque dell'eccesso colposo della stessa. Infatti, la posizione di aggressore assunta dall'imputato nel contesto di una vera e propria spedizione punitiva non gli consentiva di dolersi poi delle reazioni provocate. Inoltre, quanto meramente asserito dalla difesa in ordine alla imperizia dei sanitari che avevano avuto in cura la vittima, costituiva, comunque, la prospettazione di una mera concausa che in quanto tale non poteva portare ad escludere la responsabilità dell'imputato. Le descritte modalità della condotta, dando prova della previsione e della volontà dell'evento, precludevano la riqualificazione del fatto nella fattispecie dell'omicidio preterintenzionale. I tratti della sproporzione tra l'offesa alla figlia dell'imputato e la reazione culminata nella consumazione dell'omicidio, impedivano il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. 3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a tre motivi.3.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizi della motivazione. Deduce che, ai fini della configurazione dell'animus necandi, è stata considerata la precedente scelta del ricorrente di portare con sé il coltello a fini difensivi. Però, solo il successivo evolversi dei fatti, dovuto all'intervento dei connazionali dell'ucciso, portava all'estrazione dell'arma. In tale momento il ricorrente manifestava la semplice reazione a una forza esterna, tramite un solo colpo aventi caratteristiche, secondo i dati della disposta consulenza medico- legale, che smentivano forme di pressione all'interno del corpo della persona offesa. Del resto, se l'imputato avesse voluto uccidere, avrebbe fin dall'inizio estratto il coltello. Né poteva rilevare la successiva fuga, in quanto volta anch'essa a salvarsi dal pericolo. Dunque, le modalità della condotta, posta in essere solo per "protezione", era incompatibili con l'animus necandi, consentendo solamente la possibilità di ritenere l'omicidio preterintenzionale. 3.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che l'incidenza della concausa, dovuta alla colpa medica, è stata esclusa nonostante i chiari elementi che la documentavano, posto che la cartella clinica in atti dava ampio conto dell'imperizia dei sanitari da cui conseguiva l'insorgere di un rischio nuovo idoneo a determinare l'accelerazione dell'evento. 3.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, sul rilievo che essa non poteva essere esclusa facendo riferimento alla figlia dell'imputato quale destinataria dell'offesa e alla mera sproporzione della successiva reazione. 3.4. Con memoria depositata il 28 novembre 2021, il difensore del ricorrente ribadisce e sviluppa le doglianze svolte nel primo e nel terzo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Le censure mosse con il primo motivo svolgono considerazioni circa gli intenti difensivi che avrebbe perseguito l'imputato attraverso il porto del coltello. Le prospettazioni a tal riguardo non si misurano con la lettura di merito che ha spiegato come l'armarsi dell'imputato, il suo farsi accompagnare dall'amico e la sua iniziale condotta nei riguardi della vittima, dessero prova della iniziale volontà di porre in essere una vera e propria spedizione punitiva. Da ciò conseguiva l'evitabilità fin dall'inizio di ogni possibile condizione di pericolo in ragione dello sviluppo dei fatti. Tali argomenti sono stati ben rappresentati per escludere i presupposti della legittima difesa principalmente invocata in appello.Quanto alla condotta sui luoghi, i Giudici di merito già in primo grado hanno descritto e apprezzato l'aggressione alla quale l'imputato dava corso alla stregua delle sue stesse ammissioni. Egli, una volta avuto segnalato il giovane che costituiva il bersaglio della spedizione come organizzata, lo strattonava, lo afferrava per la maglietta e gli intimava con minacce di morte di non molestare più la figlia. [OSCURATO:PERSONA] passava alle vie di fatto, facendo uso del coltello con il quale colpiva la vittima da "sotto a sopra", mentre la teneva stretta a sé per le spalle. Pertanto, le condotte minacciose e violente poste in essere in tale frangente dagli amici della vittima andavano inquadrate come una reazione cui l'imputato rispondeva con veemenza accoltellando la vittima che immobilizzava. I Giudici di secondo grado, mostrando di aderire a questa ricostruzione, hanno ancora una volta richiamato, a conferma della stessa, le modalità del colpo di coltello e ribadito che esse consentivano di desumere l'animus necandi, in ragione del punto attinto, della forza impressa e della direzione verso l'alto. Il percorso critico seguito dal ricorrente ignora detta descrizione della condotta nell'interezza, continuando a rileggere solo taluni risvolti dei fatti, per rilevare assertivamente estemporanei intenti unicamente difensivi che avrebbero influito sulla previsione e volontà dell'evento quale effetto della condotta. In tale contesto la difesa si propone di screditare le affermazioni del teste Secci aventi ad oggetto le modalità dell'accoltellamento, evocando, ma non dimostrando, esiti delle indagini tecniche che escluderebbero la forza del colpo, comunque sferrato direttamente nella parte vitale e per stessa ammissione di [OSCURATO:PERSONA] con direzione verso l'alto, con la vittima immobilizzata e disarmata. I superiori rilievi, dunque, non possono minimamente mettere in crisi la logicità e la completezza della motivazione che ha ravvisato il dolo (almeno eventuale) richiesto dal delitto di omicidio volontario e ha di conseguenza escluso la possibilità della riqualificazione del fatto quale omicidio preterintenzionale. Da tutto ciò deriva la manifesta infondatezza del primo motivo. 3. Le stesse conclusioni vanno rassegnate con riguardo al secondo motivo. Infatti, tale motivo dichiaratamente continua a configurare, sulla base della citazione di contenuti di atti che neppure vengono allegati, una mera concausa derivante dall'imperizia dei sanitari, che in quanto tale non può, comunque, valere a interrompere il nesso di causalità fra la condotta lesiva dell'agente e l'evento morte (cfr. Sez. 1, n. 36724 del 18/06/2015, Ferrito, Rv. 264534). 4. Quanto ai rilievi mossi con il terzo motivo, va osservato che affinché possano ravvisarsi i presupposti dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 2 cod. pen. è necessario un rapporto di causalità psicologica fra il fatto ingiusto altrui e lo stato d'ira, in ragione di una qualche adeguatezza tra l'uno e l'altro. Infatti, laddove sia rilevabile un'evidente e macroscopica differenza tra i termini a raffronto, la base causale della condotta risiederà non nello stato d'ira, ma in diversi processi volitivi legati alla personalità dell'agente che trovano nel fatto solo l'occasione di estrinsecarsi (fra le altre, Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271799; Sez. 1, n. 4780 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454; Sez. 1, n. 1214 del 06/11/2008, dep. 2009, Sanchez, Rv. 242622) La motivazione della sentenza impugnata, nel negare la concessione dell'attenuante di cui trattasi, al di là dei riferimenti alla figlia dell'imputato quale destinataria delle condotte della vittima, dà nella sua interezza chiara rappresentazione della suddetta macroscopica sproporzione, descrivendo l'inadeguatezza della reazione alla semplice offesa verbale, che aveva portato l'imputato ad armarsi ai fini di una spedizione punitiva e ad aggredire e accoltellare la vittima disarmata, in modo da eseguire un efferato gesto omicida. Pertanto, risultano infondati i rilievi mossi al riguardo nel ricorso che, oltre a introdurre ancora sovrapposizioni valutative, vengono a concentrare l'attenzione sulla comparsa in motivazione del termine "sproporzione", senza così considerare l'intero contenuto che evidenzia e mostra di apprezzare i suoi tratti macroscopici. 5. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
Sentenza Cassazione n. 02276/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris