CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2024
Cassazione n. 14713/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13158/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA].), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministropro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente e ricorrente incidentale - e Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 13158/2020 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri GuidoFAVARO e Linda FAVARO, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3989/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; rilevatoche consentenza resa in data 1/10/2019, la Corte d’appello di Venezia haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannatoRyanair DAC al risarcimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei danni da questi ultimi subiti a seguito dell’attraversamento, da parte di un aeromobile della compagnia convenuta in fase di atterraggio, dello spazio aereo sovrastante un immobiledi loro proprietà rimasto danneggiato in conseguenza di tale operazione; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione de l primo giudice, nella parte in cuiha ritenuto adeguatamente dimostrata la riconducibilità causale dei danni subiti dagli attori al sorvolo del relativo immobile da parte dell’aeromobile della compagnia convenuta, sì che la stessa doveva ritenersi responsabile di tali danni ai sensi dell’art. 2050 c.c., applicabile nel caso di specie avuto riguardo allo “scostamento – da parte dell’aereo Ryanair – dal piano di volo che avrebbe dovuto rispettare”; conla stessa decisione, la corte territoriale ha disatteso la domanda dimanleva avanzata da Ryanair DAC nei confronti del Ministero della Difesa(responsabile della gestione del traffico aereo sull’aeroporto di Treviso, presso il quale era avvenuto il fatto dannoso dedotto in giudizio),tanto perché infondata nel merito, quanto per l’assorbente Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 13158/2020 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ragionedell’avvenuta rinuncia di tale domanda da parte di Ryanair, non avendoquest’ultima più riproposto detta domanda al momento della precisazione delle conclusioni in primo grado e nella successiva comparsaconclusionale; avverso la sentenza d’appello, Ryanair DAC propone ricorso per cassazionesulla base di cinque motivi d’impugnazione; ilMinistero della Difesa resiste con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato all’eventuale accoglimento del ricorso principale nei propri confronti sulla base di un unico motivo d’impugnazione; GuidoFavaro e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; RyanairDAC, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, hannodepositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, la compagnia aerea ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art.4.1 del Regolamento (CE) n. 864/2007 - dell'art. 965 cod. nav. - dell'art. 1 co. 1 della Convenzione sui danni causati da aeromobili stranieri a terzi sulla superficie, firmata a Roma il 7 ottobre 1952, nonchédell'art. 2050 c.c. (in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3), per averela corte territoriale erroneamente omesso di fare applicazione, al casodi specie, dell’unica disciplina normativa allo stesso correttamente applicabile, ossia della Convenzione sui danni causati da aeromobili stranieria terzi sulla superficie, firmata a Roma il 7 ottobre 1952 (e, in particolare,del suo art. 1, co. 1), secondo cui il risarcimento del danno provocato a cose o persone esistenti sulla superficie terrestre dal passaggiodell’aeromobile è escluso se il danno è causato dal solo fatto del passaggio dell’aeromobile attraverso lo spazio aereo avvenuto in conformità alla regolamentazione del traffico aereo: disciplina Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 13158/2020 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri convenzionaleapplicabile al caso di specie ai sensi del Regolamento CE n.864/2007 e dell’art. 965 cod. nav.; sullabase di tali premesse normative, avendo la corte territoriale espressamentesottolineato come il vettore Ryanair avesse nella specie rispettato le indicazioni fornite dall’ente gestore del traffico aereo trevigiano (circostanza rilevante anche ai fini dell’esclusione del risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2050 c.c.), il giudice a quo avrebbe dovuto respingere la domanda risarcitoria proposta dalle controparti; conil secondo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell'art.2697 c.c. (in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto incontestata la circostanza dell’avvenuta produzione dei danni denunciati dagli attori in concomitanza con l’avvenuto sorvolo del loro immobile da parte dell’aeromobile Ryanair, con il conseguente mancato rilievo dell’omessadimostrazione del nesso di causalità tra il fatto addebitato allacompagnia aerea e il danno dedotto in giudizio; con il terzo motivo, la ricorrente principale si duole della nullità della sentenza impugnata per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, per motivazione perplessa e obbiettivamente incomprensibile,nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 111 co. 6 della Costituzione e dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. (in relazione all'art.360 co. 1 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale fondato la propria decisione sulla base di asserzioni tra loro inconciliabili e totalmente contraddittorie, avendo, da un lato, affermato l’avvenuto rispetto, da parte dell’aeromobile Ryanair, delle indicazioni fornite dall’ente gestore del traffico aereo trevigiano e, dall’altro, rilevato l’avvenutoscostamento, da parte dell’aereo Ryanair, dal piano di volo che avrebbe dovuto rispettare (considerazione, peraltro, Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 13158/2020 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri analiticamente contestata e mai contraddetta da alcuna argomentazione desumibile dal provvedimento impugnato), dando luogo, attraverso tali contraddizioni e omissioni, alla nullità della motivazionee, conseguentemente, della stessa sentenza impugnata; conil quarto motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 549/2004, degli artt. 691 e 691 - bis cod. nav., degliartt. 1, 2, e 3 e tabella allegata al d.m. 25.1.2008, degli artt. 1 e 2dell’atto di intesa stipulato tra ENAC e [OSCURATO:PERSONA] in data 22 ottobre 2007 in uno al d.m. 5.11.2008 di sua approvazione (in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la responsabilità dell’Aereonautica militare in ragione del fatto che nessun altro evento simile a quello denunciato dagliattori in primo grado si fosse mai verificato, senza desumere dalla premessa (pur testualmente affermata) dell’avvenuto rispetto, da parte dell’aereo Ryanair, delle prescrizioni dettate dall’Aeronautica militarenell’avvicinarsi all’aeroporto di Treviso, la conseguenza della direttaresponsabilità dell’amministrazione militare nella causazione del fattodannoso dedotto in giudizio, in applicazione delle fonti normative analiticamenterichiamate in ricorso; il terzo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza dell’esamedel primo, del secondo e del quarto motivo; osservail Collegio come la corte territoriale sia inequivocabilmente incorsa nel grave vizio motivazionale consist ente nell’adozione di affermazioni irriducibilmente in contrasto tra loro e, conseguentemente, nell’elaborazione di un testo motivazionale del tuttocontraddittorio, come tale inidoneo a dar conto del percorso logico seguitoal fine di giungere alla decisione concretamente assunta; alriguardo, varrà evidenziare come il giudice d’appello, dopo aver affermato, da un lato, che il vettore Ryanair ebbe a rispettare le Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 13158/2020 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri indicazioni di volo fornite dall’ente preposto alla gestione del traffico aereosull’aeroporto di Treviso (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata : “tutti i motivi d'impugnazione di Ryanair vanno rigettati, poiché nonostante – così come affermato dall'appellante - il vettore abbia rispettato le indicazioni fornite dall'Ente gestore del traffico aereo trevigiano, risulta non contestato, e dunque provato, che l'aereo che ha sorvolato l’abitazione dei Favara nell'esatto momento in cui si è verificato il danno al tetto, appartenga a Ryanair ” ; pag. 16: “ va confermata la decisione del giudice di prime cure, il quale ha condannato la Ryanair al risarcimento del danno, a nulla rilevando il rispetto del piano di volo così come indicato dall'ente gestore del trafficoaereo”), dall’altro, la stessa corte d’appello ha rilevato che “n el casodi specie, vi è stato uno scostamento - da parte dell'aereo Ryanair - dal piano di volo che avrebbe dovuto rispettare , rendendo dunque taleattività pericolosa ” : cfr. pag. 16 della sentenza impugnata ); nella medesima sentenza, dunque, risulta affermato, tanto che l’apparecchiodi Ryanair rispettò le indicazioni fornite dall’ente gestore del traffico aereo, quanto che lo stesso apparecchio ‘si discostò’ dal pianodi volo che avrebbe dovuto rispettare ; l’irriducibilità di tale contraddizione, nel rendere impossibile la comprensionedel senso della ricostruzione dei fatti e della conseguente decisione assunta dalla corte territoriale , impone la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata , siccome fondata su di una motivazione meramente apparente, con la conseguente cassazione dellastessa e la trasmissione degli atti al giudice di merito in sede di rinvio; con il quinto motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 189 e 190 c.p.c. (in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente ritenuto che Ryanair avesse abbandonato la Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 13158/2020 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri domandadi manleva promossa nei confronti dell’Aeronautica militare pernon aver riproposto tale domanda al momento della precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado o nella successiva comparsa conclusionale, spettando al giudice di merito, in caso di mancatariproposizione della domanda in sede conclusionale, il compito divalutare la complessiva condotta processuale della parte al fine di desumere l’eventuale inequivoca volontà di insistere sulla domanda non più formalmente riproposta, come peraltro avvenuto nel caso di specie; ilmotivo è fondato ; osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (qui integralmente accolto e ribadito , al fine di assicurarne continuità), affinché una domanda possa ritenersi effettivamenteabbandonata dalla parte, non è sufficiente che essa non vengariproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Sez. 1, Ordinanza n. 31571 del 03/12/2019, Rv. 656277 – 01; Sez. 2, Sentenzan. 17875 del 10/09/2015, Rv. 636379 – 01; Sez. 1, Sentenza n.15860 del 10/07/2014, Rv. 632116 - 01) ; da tale principio deriva la diretta conseguenza per cui la corte territoriale non avrebbe potuto limitarsi ad affermare la mancata riproposizione,in sede conclusionale , della domanda di manleva della Ryanair al fine di ritenerla rinunciata, ma avrebbe dovuto procedere allavalutazione del comportamento processuale della stessa parte al fine di far emergere l’eventuale inequivoc ità della relativa volontà di Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 13158/2020 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri abbandonare o, al contrario, di insistere per l’accoglimento del la domandanon formalmente riproposta ; la mancata conduzione di tale esame del comportamento processuale complessivo di Ryanair impone l’accoglimento della censurain esame, con la conseguente cassazione anche su tale punto dellasentenza impugnata; con l’unico motivo del ricorso incidentale proposto in via condizionata,il Ministero della Difesa censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 144, 291, co. 3., 345, 354 c.p.c. e 11 r.d. n. 1611/33(in relazione all'art. 360. co. 1. n. 4 c.p.c.), per avere la corte territorialepronunciato una sentenza nulla nella parte in cui ha ritenuto ammissibilela domanda di condanna proposta nei propri confronti con l’atto d’appello (in ragione della nullità della notificazione dell’atto di chiamata in causa in primo grado del Ministero della Difesa), o comunque per aver omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado con rimessione della causa al primo giudice, avendo la contropartenotificato l’atto di chiamata in causa dell’amministrazione della Difesa in primo grado presso la sede dell’Avvocatura generale delloStato anziché dell’Avvocatura distrettuale; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come la corte territoriale abbia dato formalmente dato atto che la notificazione dell’atto di chiamata in causa dell’amministrazione della Difesa fu “rinnovata in primo grado” e “correttamente eseguita nei termini concessi presso la sede distrettualedi Venezia ” (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata) ; al fine di contrastare tale asserzione contenuta nella sentenza impugnata, l’amministrazione odierna ricorrente incidentale avrebbe dovuto allegare la documentazione processuale attestante l’erroneità di tale rilievo del giudice a quo : la mancata allegazione di tale Adunanzadell’8 aprile 2024 – R.G. n. 13158/2020 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri documentazioneimpone il conseguente rilievo dell’inammissibilità della censurain esame per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. ; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del terzo e del quinto motivo del ricorso principale (assorbiti i restanti motivi del ricorsoprincipale) e l’inammissibilità del ricorso incidentale, dev’essere dispostala cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Accoglieil terzo e il quinto motivo de