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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13206/2025

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Roma ha confermato quella con la quale il Giudice per le indagini preliminari della stessa città, in esito a giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen., per aver posto in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA] che colpiva con un coltello alla vena giugulare.

Le sentenze di merito hanno concordemente ricostruito gli avvenimenti della sera del 28 maggio 2016, ritenendo che l’accusato, titolare del bar Yumei, dopo che Maiorana aveva fatto ingresso nell’esercizio commerciale con l’intenzione di metterlo a soqquadro, l’aveva inseguito in strada armato di un coltello e, raggiuntolo, aveva sferrato un unico fendente che gli aveva provocato una «ferita da taglio con lesioni di vaso».

L’imputato, nell’interrogatorio reso in occasione della convalida dell’arresto, rendeva confessione.

L’arma utilizzata (un coltello con lama lunga 25 cm) e il distretto corporeo attinto (il collo, con la descritta lesione) costituivano – ad avviso dei giudici di merito – prova certa dell'animus necandi, nella forma quanto meno del dolo alternativo, con conseguente esclusione del reato di lesioni personali (p. 4 sentenza di primo grado e p. quinto foglio della sentenza impugnata).

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento e adducendo tre motivi a sostegno dell'impugnazione.

2.1. Con il primo eccepisce la violazione della legge processuale in punto di omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.

La notifica, invero, tentata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 138, non è andata a buon fine, poiché l’imputato aveva eletto domicilio al diverso civico n. 183 della via indicata, come risulta dall’atto di elezione, allegato al ricorso ai fini della sua autosufficienza.

La Corte territoriale ha omesso di valutare l’eccezione, pur prospettata con note scritte depositate il 29 maggio 2024, come si evince dal verbale di udienza, allegato in copia al ricorso.

2.2. Il secondo motivo denuncia la mancata nomina di un interprete all’imputato, alloglotta e che non conosce la lingua italiana, in occasione dell’interrogatorio reso nell'udienza di convalida dell’arresto, l’omessa traduzione del decreto di citazione per il giudizio immediato e di quello di appello.

2.3. Con l’ultimo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione in punto di ribadita configurabilità del reato di tentato omicidio, invece di quello di lesioni personali.

La Corte di merito non avrebbe adeguatamente valutato – ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico del dolo – la limitata potenza del colpo che, difatti, avrebbe cagionato una ferita lieve e avrebbe reso una motivazione contraddittoria quando ha affermato che l’imputato, che aveva colpito in preda all’ira, aveva interrotto l’azione esclusivamente a causa dell’intervento dei militari dell’Arma, trascurando di considerare la scarsa plausibilità di tale ricostruzione, secondo cui lo stato psicologico alterato dell’agente sarebbe repentinamente mutato con l'arrivo delle Forze dell'Ordine.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 5 dicembre 2012, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza, reputando fondato il primo motivo di ricorso, relativamente all’omessa notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.

2. Giova premettere che la situazione fattuale risultante dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093) è perfettamente rispondente alla descrizione fatta dalla difesa nel ricorso.

E, infatti, sin dalla fase delle indagini preliminari Ling, allora indagato, aveva eletto domicilio presso la sua abitazione alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 183, dove è stata peraltro eseguita la misura cautelare.

Il decreto di citazione a giudizio per l’appello gli è, invece, stato notificato al civico n. 138, luogo in cui egli era sconosciuto.

Risulta, inoltre, che la difesa aveva depositato una memoria per l’udienza, a trattazione cartolare, del 5 giugno 2024, con la quale aveva eccepito la nullità della notifica all’imputato e detta eccezione non era valutata dal Giudice a quo che l'aveva, invece, considerato assente.

3. Ciò premesso, il Collegio osserva che «in tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all’imputato in luogo diverso rispetto al domicilio eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., salvo che l’irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, configurandosi, in quel caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all’art. 179 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 27546 del 2/4/2023, Brancolini, Rv. 284810-01; Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, O., Rv. 274183- 01).

Il regime di deducibilità di tale nullità deve essere coniugato con la specialità del rito cartolare, introdotto dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, con riferimento al quale va ribadito che l'errata notifica all'imputato del decreto di citazione integra una nullità a regime intermedio che, in quanto maturata anteriormente al giudizio, da ritenersi instaurato con la comunicazione alle parti private della requisitoria del pubblico ministero, dev'essere eccepita prima della pronuncia della sentenza di appello, con le conclusioni scritte, non essendo, pertanto, deducibile, per la prima volta, con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 2332 del 24/11/2023, dep. 2024, Rv. 285795 - 01, per il caso della notifica all'imputato presso il domicilio eletto invece che presso l'istituto penitenziario dov'era ristretto).

Nel caso in esame, dunque, la nullità a regime intermedio, determinata dall'irregolare notifica della citazione, si è sicuramente verificata in un momento precedente rispetto all'instaurazione del giudizio di appello e il difensore ha ritualmente eccepito detta nullità, con il deposito di note scritte in data 29 maggio 2024; eccezione sulla quale la Corte d’Appello non si è pronunciata.

4. Per le ragioni sin qui espresse, all’annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma per nuovo giudizio sul punto e sui motivi dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Roma ha confermato quella con la quale il Giudice per le indagini preliminari della stessa città, in esito a giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 56, 575 cod. pen., per aver posto in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA] che colpiva con un coltello alla vena giugulare. Le sentenze di merito hanno concordemente ricostruito gli avvenimenti della sera del 28 maggio 2016, ritenendo che l’accusato, titolare del bar Yumei, dopo che Maiorana aveva fatto ingresso nell’esercizio commerciale con l’intenzione di metterlo a soqquadro, l’aveva inseguito in strada armato di un coltello e, raggiuntolo, aveva sferrato un unico fendente che gli aveva provocato una «ferita da taglio con lesioni di vaso». L’imputato, nell’interrogatorio reso in occasione della convalida dell’arresto, rendeva confessione. L’arma utilizzata (un coltello con lama lunga 25 cm) e il distretto corporeo attinto (il collo, con la descritta lesione) costituivano – ad avviso dei giudici di merito – prova certa dell'animus necandi, nella forma quanto meno del dolo alternativo, con conseguente esclusione del reato di lesioni personali (p. 4 sentenza di primo grado e p. quinto foglio della sentenza impugnata). 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento e adducendo tre motivi a sostegno dell'impugnazione. 2.1. Con il primo eccepisce la violazione della legge processuale in punto di omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. La notifica, invero, tentata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 138, non è andata a buon fine, poiché l’imputato aveva eletto domicilio al diverso civico n. 183 della via indicata, come risulta dall’atto di elezione, allegato al ricorso ai fini della sua autosufficienza. La Corte territoriale ha omesso di valutare l’eccezione, pur prospettata con note scritte depositate il 29 maggio 2024, come si evince dal verbale di udienza, allegato in copia al ricorso. 2.2. Il secondo motivo denuncia la mancata nomina di un interprete all’imputato, alloglotta e che non conosce la lingua italiana, in occasione dell’interrogatorio reso nell'udienza di convalida dell’arresto, l’omessa traduzione del decreto di citazione per il giudizio immediato e di quello di appello. 2.3. Con l’ultimo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione in punto di ribadita configurabilità del reato di tentato omicidio, invece di quello di lesioni personali. La Corte di merito non avrebbe adeguatamente valutato – ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico del dolo – la limitata potenza del colpo che, difatti, avrebbe cagionato una ferita lieve e avrebbe reso una motivazione contraddittoria quando ha affermato che l’imputato, che aveva colpito in preda all’ira, aveva interrotto l’azione esclusivamente a causa dell’intervento dei militari dell’Arma, trascurando di considerare la scarsa plausibilità di tale ricostruzione, secondo cui lo stato psicologico alterato dell’agente sarebbe repentinamente mutato con l'arrivo delle Forze dell'Ordine. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 5 dicembre 2012, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza, reputando fondato il primo motivo di ricorso, relativamente all’omessa notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. 2. Giova premettere che la situazione fattuale risultante dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093) è perfettamente rispondente alla descrizione fatta dalla difesa nel ricorso. E, infatti, sin dalla fase delle indagini preliminari Ling, allora indagato, aveva eletto domicilio presso la sua abitazione alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 183, dove è stata peraltro eseguita la misura cautelare. Il decreto di citazione a giudizio per l’appello gli è, invece, stato notificato al civico n. 138, luogo in cui egli era sconosciuto. Risulta, inoltre, che la difesa aveva depositato una memoria per l’udienza, a trattazione cartolare, del 5 giugno 2024, con la quale aveva eccepito la nullità della notifica all’imputato e detta eccezione non era valutata dal Giudice a quo che l'aveva, invece, considerato assente. 3. Ciò premesso, il Collegio osserva che «in tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all’imputato in luogo diverso rispetto al domicilio eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., salvo che l’irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, configurandosi, in quel caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all’art. 179 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 27546 del 2/4/2023, Brancolini, Rv. 284810-01; Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, O., Rv. 274183- 01). Il regime di deducibilità di tale nullità deve essere coniugato con la specialità del rito cartolare, introdotto dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, con riferimento al quale va ribadito che l'errata notifica all'imputato del decreto di citazione integra una nullità a regime intermedio che, in quanto maturata anteriormente al giudizio, da ritenersi instaurato con la comunicazione alle parti private della requisitoria del pubblico ministero, dev'essere eccepita prima della pronuncia della sentenza di appello, con le conclusioni scritte, non essendo, pertanto, deducibile, per la prima volta, con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 2332 del 24/11/2023, dep. 2024, Rv. 285795 - 01, per il caso della notifica all'imputato presso il domicilio eletto invece che presso l'istituto penitenziario dov'era ristretto). Nel caso in esame, dunque, la nullità a regime intermedio, determinata dall'irregolare notifica della citazione, si è sicuramente verificata in un momento precedente rispetto all'instaurazione del giudizio di appello e il difensore ha ritualmente eccepito detta nullità, con il deposito di note scritte in data 29 maggio 2024; eccezione sulla quale la Corte d’Appello non si è pronunciata. 4. Per le ragioni sin qui espresse, all’annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Roma per nuovo giudizio sul punto e sui motivi dichiar
Sentenza Cassazione n. 13206/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris