CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 novembre 2022
Cassazione n. 33282/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza, con motivazione contestuale, emessa il 7.11.2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati alla medesima ascritti di cui agli artt. 612 comma 2 c.p. e 532-585 commi 1 e 2 c.p. per essere essi estinti per intervenuta remissione di querela. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona deducendo violazione di legge per essersi erroneamente dichiarato estinto il reato di lesione personale aggravato dall'uso di arma impropria (pietra), procedibile di ufficio, non risultando per altro verso esclusa tale aggravante. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del cligs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesione personale; il difensore dell'imputata ha chiesto respingersi il ricorso evidenziando che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] solo per il quieto vivere, visti i pianti della nipote [OSCURATO:PERSONA], e per riconciliarsi con i parenti del marito, aveva rinunciato ai testi ed accettato la remissione di querela. Nel dibattimento appena iniziato non c'era stato, quindi, alcun copioso materiale raccolto, non erano stati, in particolare, sentiti i testi dell'imputata né è stata raccolta la documentazione in possesso dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Ed invero, alla stregua di quanto evidenziato dalla difesa nella memoria di replica, sopra riportata nel suo contenuto di interesse, e di quanto emerge dalla stessa motivazione della sentenza impugnata in cui si afferma che "i delitti di minaccia e lesioni contestati all'imputata, in accoglimento delle concordi conclusioni formalizzate dalle parti in sede di discussione, vanno dichiarati estinti ai sensi degli artt. 152 e ss. c.p. per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione", si deve ritenere che il giudice abbia inteso escludere l'aggravante dell'arma impropria sebbene non l'abbia espressamente detto, con la conseguenza che la procedibilità per il reato di lesione volontaria è a querela di parte e non di ufficio.A ciò si aggiunga che al momento della presentazione del ricorso da parte del P.G. non era neppure ancora decorso il termine per impugnare da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale con la conseguenza che a rigore non sarebbe neppure integrato il presupposto legittimante l'impugnazione da parte del Procuratore Generale secondo la nuova previsione di cui all'art. 593-bis cod. proc. pen., il cui comma secondo ha oramai finito con il rendere la legittimazione del P.G. - in ogni c:aso, anche nell'ipotesi di ricorso per saltum - di tipo sussidiario, secondo la recente interpretazione datane da questa Corte nel suo massimo consesso (cfr. Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023, Rv. 284490 - 01); risultando nel caso di specie per tabulas che non potesse ritenersi integrata quell'acquiescenza richiesta dalla norma indicata ai fini della proposizione del ricorso da parte del P.g. (è pur vero che le Sezioni Unite hanno nella pronuncia testé indicata affermato che il PG non deve allegare la ricorrenza della acquiescenza, assumendosi egli la responsabilità della sua sussistenza con la mera proposizione del ricorso, ma nel caso di specie deve rilevarsi che al momento della proposizione del ricorso non era ancora decorso il diverso termine per impugnare da parte del P.M., circostanza che rende allo stato degli atti manifesta la insussistenza del presupposto legittimante l'impugnazione del PG). In ogni caso rimane l'argomentazione primaria secondo la quale deve ritenersi che il giudice abbia inteso escludere la circostanza aggravante ostativa alla declaratoria di improcedibilità, considerando l'andamento del dibattimento e le conclusioni raggiunte dalle parti, che gli hanno evidentemente consentito di ritenere, quanto meno in termini di dubbio, la sussistenza dell'aggravante in parola. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibil