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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 44099/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24/03/2021, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Cassino del 04/04/2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei ricorrenti per il reato agli stessi ascritto al capo 2) della rubrica perché estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione con rideterminazione della pena e conferma nel resto.

Ritenuto che i due motivi di ricorso proposti dalla Bisanti, così come i due motivi proposti dal D'Ambrogio, con i quali è stata dedotta la ricorrenza di violazione dì legge e vizio della motivazione, sono manifestamente infondati in quanto del tutto reiterativi dei motivi proposti con l'atto di appello, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza, che, tra l'altro, risulta essere connotata da lineare e coerente logicità e conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, pienamente conforme ai principi giurisprudenziali affermati in materia.

Considerato che secondo il costante orientamento di questa Corte è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglíanze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

La giurisprudenza dì legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, e che non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere Estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24/03/2021, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Cassino del 04/04/2013 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei ricorrenti per il reato agli stessi ascritto al capo 2) della rubrica perché estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione con rideterminazione della pena e conferma nel resto. Ritenuto che i due motivi di ricorso proposti dalla Bisanti, così come i due motivi proposti dal D'Ambrogio, con i quali è stata dedotta la ricorrenza di violazione dì legge e vizio della motivazione, sono manifestamente infondati in quanto del tutto reiterativi dei motivi proposti con l'atto di appello, senza alcun confronto con la motivazione della sentenza, che, tra l'altro, risulta essere connotata da lineare e coerente logicità e conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, pienamente conforme ai principi giurisprudenziali affermati in materia. Considerato che secondo il costante orientamento di questa Corte è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglíanze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza dì legittimità ha, infatti, chiarito che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, e che non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere Estensore
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