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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 02329/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.CRACIUN [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che confermava la decisione del Tribunale di Pisa che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di furto consumato di somma di denaro prelevata dalla get- toniera di un distributore di caramelle in Tirrenia e, con il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità ritenuta equivalente alle circostanze aggravanti riconosciute (violenza sulle cose, numero di persone, esposizione a fede pubblica e approfittamento delle circostanze di tempo) e con la riduzione per la scelta del rito, l'aveva condannata alla pena di mesi otto di re- clusione ed euro 200 di multa. 2:Lamenta la ricorrente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'applicazione della circostanza aggravante del numero di persone sebbene non sia stata adeguatamente valorizzato il contributo dell'uomo che si era dileguato e la misura del trattamento sanzionatorio.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria rispetto al provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni della decisione sul trattamento sanzionatorio e sulle ritenute circostanze aggravanti. 3.1 In particolare ai fini della circostanza aggravante del numero delle persone risulta adeguatamente rappresentato il contributo all'azione manomissiva del di- stributore da parte del terzo che si era poi dato alla fuga, evidenziando come lo stesso era stato sorpreso a manipolare sul distributore, concorrendo pertanto con la sua azione e con la sua presenza a coadiuvare l'opera delle due imputate e a rafforzarne l'intento criminoso. 3.2 Anche il motivo relativo al trattamento sanzionatorio e al mancato ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche risultano inammissibili.

Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione del- la pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serrato- re, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti es- sere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).

Con tale giurisprudenza la parte ri- corrente ha omesso di confrontarsi atteso che la misura della pena è stata atte- stata su paradigmi inferiori ala media edittale.

Anche in relazione al mancato ri- conoscimento delle circostanze attenuanti generiche il giudice di appello ha dato atto dell'assenza di profili di meritevolezza a fronte di condotta grave in ragione delle modalità esecutive, in relazione alle modalità esecutive e prive di confronto

4. La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trat- tamento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non pre- senta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adeguamen- to e di correzione del giudice di legittimità.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.CRACIUN [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che confermava la decisione del Tribunale di Pisa che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di furto consumato di somma di denaro prelevata dalla get- toniera di un distributore di caramelle in Tirrenia e, con il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità ritenuta equivalente alle circostanze aggravanti riconosciute (violenza sulle cose, numero di persone, esposizione a fede pubblica e approfittamento delle circostanze di tempo) e con la riduzione per la scelta del rito, l'aveva condannata alla pena di mesi otto di re- clusione ed euro 200 di multa. 2:Lamenta la ricorrente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'applicazione della circostanza aggravante del numero di persone sebbene non sia stata adeguatamente valorizzato il contributo dell'uomo che si era dileguato e la misura del trattamento sanzionatorio. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria rispetto al provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni della decisione sul trattamento sanzionatorio e sulle ritenute circostanze aggravanti. 3.1 In particolare ai fini della circostanza aggravante del numero delle persone risulta adeguatamente rappresentato il contributo all'azione manomissiva del di- stributore da parte del terzo che si era poi dato alla fuga, evidenziando come lo stesso era stato sorpreso a manipolare sul distributore, concorrendo pertanto con la sua azione e con la sua presenza a coadiuvare l'opera delle due imputate e a rafforzarne l'intento criminoso. 3.2 Anche il motivo relativo al trattamento sanzionatorio e al mancato ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche risultano inammissibili. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione del- la pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serrato- re, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti es- sere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). Con tale giurisprudenza la parte ri- corrente ha omesso di confrontarsi atteso che la misura della pena è stata atte- stata su paradigmi inferiori ala media edittale. Anche in relazione al mancato ri- conoscimento delle circostanze attenuanti generiche il giudice di appello ha dato atto dell'assenza di profili di meritevolezza a fronte di condotta grave in ragione delle modalità esecutive, in relazione alle modalità esecutive e prive di confronto 4. La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trat- tamento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non pre- senta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adeguamen- to e di correzione del giudice di legittimità. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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