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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 00380/2023

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e SENTENZA sul ricorso 19877-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 3901 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 355 presso l'[OSCURATO:PERSONA] della medesima Regione, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - contrari corrente - avverso la sentenza n. 7/2021 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 16/04/2021 R.G.N. 35/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 16 aprile 2020 la Corte d'Appello di Trieste, confermava la decisione resa dal Tribunale di Gorizia e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la declaratoria di Tu illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al PlMnYa seguito della contestazione dei fatti esposti nell'ordinanza cautelare emessa a suo carico dal GIP del Tribunale di Gorizia relativi alla mancata registrazione dei movimenti in uscita ed in entrata da e per l'ufficio per l'intero periodo oggetto di indagine dal 2/5 al 18/10/2016.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto tempestiva la contestazione di addebito, non qualificabile l'inerzia dell'Ente a fronte degli inadempimenti poi contestati come la manifestazione tacita della volontà dell'Ente medesimo di tollerare se non di prestare acquiescenza alla condotta del Tubetti, insussistente la pregiudiziale penale ed inconfigurabile nella specie l'obbligo dell'Ente di sospendere all'esito del giudizio penale il procedimento disciplinare, provati, almeno in parte, gli addebiti nella loro consistenza materiale, sussistente l'elemento psicologico, non potendo ritenersi essere stata la condotta inadempiente tenuta dal Tubetti in buona fede, proporzionata la sanzione rispetto alla gravità della condotta e risultando irrilevante la diversità della misura sanzionatoria applicata ad altri dipendenti coinvolti nella medesima vicenda.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il Tubetti, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA].

La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico articolato motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 35 Cost. 7

I. n. 300/1970, 16,19 e 20 CCRL per il personale regionale non dirigente relativo al quadriennio 1998/2001, 1175, 1375 e 2116 c.c. in relazione all'art. 12 preleggi in una con il vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, imputa alla Corte territoriale una valutazione dell'eccepita tardività della ez, contestazione avulsa dalla considerazione cle4i elementi in fatto acquisiti in istruttoria e l'incongruità rispetto alla natura ed ai risultati dei compiti svolti ed al preteso atteggiamento adesivo del superiore gerarchico dell'iter logico su cui la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento circa la rilevanza disciplinare e la gravità delle condotte addebitate.

Il motivo deve ritenersi infondato, risultando l'ampia motivazione della Corte territoriale, recante una puntuale replica a tutte le argomentazioni svolte dal ricorrente in sede di appello e qui in parte riproposte, immune da vizi logici e giuridici laddove la Corte territoriale fa risalire la conoscenza da parte dell'Ente dei fatti addebitati alla data di notifica dell'ordinanza cautelare del giudice penale, avendo ritenuto, in relazione alle competenze proprie del superiore gerarchico, assolto l'onere della prova dell'acquiescenza dell'Ente alle condotte inadempienti tenute dal ricorrente ed avendo la Corte medesima escluso il venir meno della rilevanza disciplinare delle condotte medesime, concretantesi nella violazione di specifiche norme regolamentari, a fronte della compiuta esecuzione dei compiti assegnati mai disconosciuta dell'Ente datore.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso 19877-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 3901 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 355 presso l'[OSCURATO:PERSONA] della medesima Regione, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - contrari corrente - avverso la sentenza n. 7/2021 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 16/04/2021 R.G.N. 35/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 16 aprile 2020 la Corte d'Appello di Trieste, confermava la decisione resa dal Tribunale di Gorizia e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la declaratoria di Tu illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al PlMnYa seguito della contestazione dei fatti esposti nell'ordinanza cautelare emessa a suo carico dal GIP del Tribunale di Gorizia relativi alla mancata registrazione dei movimenti in uscita ed in entrata da e per l'ufficio per l'intero periodo oggetto di indagine dal 2/5 al 18/10/2016. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto tempestiva la contestazione di addebito, non qualificabile l'inerzia dell'Ente a fronte degli inadempimenti poi contestati come la manifestazione tacita della volontà dell'Ente medesimo di tollerare se non di prestare acquiescenza alla condotta del Tubetti, insussistente la pregiudiziale penale ed inconfigurabile nella specie l'obbligo dell'Ente di sospendere all'esito del giudizio penale il procedimento disciplinare, provati, almeno in parte, gli addebiti nella loro consistenza materiale, sussistente l'elemento psicologico, non potendo ritenersi essere stata la condotta inadempiente tenuta dal Tubetti in buona fede, proporzionata la sanzione rispetto alla gravità della condotta e risultando irrilevante la diversità della misura sanzionatoria applicata ad altri dipendenti coinvolti nella medesima vicenda. Per la cassazione di tale decisione ricorre il Tubetti, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]. La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico articolato motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 35 Cost. 7 I. n. 300/1970, 16,19 e 20 CCRL per il personale regionale non dirigente relativo al quadriennio 1998/2001, 1175, 1375 e 2116 c.c. in relazione all'art. 12 preleggi in una con il vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, imputa alla Corte territoriale una valutazione dell'eccepita tardività della ez, contestazione avulsa dalla considerazione cle4i elementi in fatto acquisiti in istruttoria e l'incongruità rispetto alla natura ed ai risultati dei compiti svolti ed al preteso atteggiamento adesivo del superiore gerarchico dell'iter logico su cui la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento circa la rilevanza disciplinare e la gravità delle condotte addebitate. Il motivo deve ritenersi infondato, risultando l'ampia motivazione della Corte territoriale, recante una puntuale replica a tutte le argomentazioni svolte dal ricorrente in sede di appello e qui in parte riproposte, immune da vizi logici e giuridici laddove la Corte territoriale fa risalire la conoscenza da parte dell'Ente dei fatti addebitati alla data di notifica dell'ordinanza cautelare del giudice penale, avendo ritenuto, in relazione alle competenze proprie del superiore gerarchico, assolto l'onere della prova dell'acquiescenza dell'Ente alle condotte inadempienti tenute dal ricorrente ed avendo la Corte medesima escluso il venir meno della rilevanza disciplinare delle condotte medesime, concretantesi nella violazione di specifiche norme regolamentari, a fronte della compiuta esecuzione dei compiti assegnati mai disconosciuta dell'Ente datore. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma,
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