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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 17433/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni cinque di reclusione ed euro 4.000,00 di multa e ha confermato pienamente la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena il primo di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 200.000,00 di multa e il secondo di anni tre, mesi otto di reclusione ed auro 280.000,00 di multa, tutti imputati per concorso nel reato di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), d. lgs. n. 286 del 1998, per aver procurato illegalmente l'ingresso nel territorio di altro Stato di persone extracomunitarie, in Parma e Torino tra aprile e maggio 2019.

2. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno -dedotto vizi di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. I ricorsi sono inammissibili.

Rilevato che la Corte di appello ha compiutamente argomentato in merito al diniego delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], e ha evidenziato gli elementi che militano in senso contrario ad una attenuazione della pena; rilevato che le critiche di ricorso sono generiche e non giovano a prospettare il pur invocato difetto di motivazione; rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 12, comma 3- quinquies, d.

Igs. n. 286 del 1998, e il ricorso sul punto si limita a contrastare l'assunto di sentenza - dell'assenza di una collaborazione capace di condurre all'individuazione della più vasta rese di soggetti coinvolti nell'immigrazione clandestina - senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni; rilevato che anche sul trattamento sanzionatorio la Corte di appello ha adeguatamente motivato, rilevando che la pena si è assestata intorno ai minimi edittali e che l'aumento per l'aggravante è stato contenuto in misura modesta rispetto alla gravità dei fatti commessi; rilevato che la Corte di appello ha argomentato sulla insussistenza di un ruolo concorsuale di' minima importanza di [OSCURATO:PERSONA], avendo questi contribuito a garantire la dettagliata organizzazione del trasporto dei clandestini; rilevato che le critiche di ricorso sul punto tendono ad una rivalutazione del dato di prova che non è censura non proponibile nella sede del controllo di legittimità; rilevato che parimenti adeguata è la motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte di appello evidenziato l'assenza di elementi che possano giustificare una ulteriore attenuazione del trattamento sanzionatorio; che anche per questa parte il ricorso propone una rivalutazione del merito della vicenda, che non può divenire oggetto del sindacato di legittimità; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 aprile 2022 Il co igliere estensore Il pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni cinque di reclusione ed euro 4.000,00 di multa e ha confermato pienamente la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena il primo di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 200.000,00 di multa e il secondo di anni tre, mesi otto di reclusione ed auro 280.000,00 di multa, tutti imputati per concorso nel reato di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), d. lgs. n. 286 del 1998, per aver procurato illegalmente l'ingresso nel territorio di altro Stato di persone extracomunitarie, in Parma e Torino tra aprile e maggio 2019. 2. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno -dedotto vizi di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. I ricorsi sono inammissibili. Rilevato che la Corte di appello ha compiutamente argomentato in merito al diniego delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], e ha evidenziato gli elementi che militano in senso contrario ad una attenuazione della pena; rilevato che le critiche di ricorso sono generiche e non giovano a prospettare il pur invocato difetto di motivazione; rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 12, comma 3- quinquies, d. Igs. n. 286 del 1998, e il ricorso sul punto si limita a contrastare l'assunto di sentenza - dell'assenza di una collaborazione capace di condurre all'individuazione della più vasta rese di soggetti coinvolti nell'immigrazione clandestina - senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni; rilevato che anche sul trattamento sanzionatorio la Corte di appello ha adeguatamente motivato, rilevando che la pena si è assestata intorno ai minimi edittali e che l'aumento per l'aggravante è stato contenuto in misura modesta rispetto alla gravità dei fatti commessi; rilevato che la Corte di appello ha argomentato sulla insussistenza di un ruolo concorsuale di' minima importanza di [OSCURATO:PERSONA], avendo questi contribuito a garantire la dettagliata organizzazione del trasporto dei clandestini; rilevato che le critiche di ricorso sul punto tendono ad una rivalutazione del dato di prova che non è censura non proponibile nella sede del controllo di legittimità; rilevato che parimenti adeguata è la motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte di appello evidenziato l'assenza di elementi che possano giustificare una ulteriore attenuazione del trattamento sanzionatorio; che anche per questa parte il ricorso propone una rivalutazione del merito della vicenda, che non può divenire oggetto del sindacato di legittimità; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il co igliere estensore Il pr
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