CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 23402/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 14211-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] S. IPPOLITO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 270/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 270/2017 della Corte d'appello di Brescia, pubblicata il 22 febbraio 2017. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] rotti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per far dichiarare l'invalidità del testamento olografo datato 16 dicembre 2009 della zia [OSCURATO:PERSONA] (sorella sia del padre degli attori che del convenuto), deceduta a Chiari il 14 maggio 2010, ritenendo detto testamento grossolanamente falsificato o invalido, ovvero redatto in condizioni di incapacità di intendere e volere. La causa veniva istruita mediante produzione di documenti integrata da consulenza tecnica d'ufficio calligrafica. Con sentenza del 9 gennaio 2015 l'adito Tribunale rgpinse le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandosi gli stessi a rifondere al convenuto le spese di lite, nonché al pagamento della somma di C 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono la sentenza di primo grado sul solo capo relativo all'infondatezza della domanda di nullità del testamento, deducendo la nullità e Ric. 2017 n. 14211 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -2- l'inefficacia della c.t.u. (della quale chiesero la rinnovazione), nonché la nullità e la carenza di motivazione della sentenza. Gli appellanti impugnarono, altresì, la condanna per responsabilità aggravata. La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza n. 270/2017, ha respinto l'appello per la declaratoria di nullità e/o invalidità del testamento olografo ed invece accolto l'istanza di revoca della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. pronunciata dal Tribunale. La Corte di Brescia ha ritenuto valida la motivazione per relationem in adesione alle risultanze della c.t.u. contenuta nella decisione di primo grado, avendo l'ausiliare altresì risposto nell'udienza del 10 gennaio 2013 alle critiche mosse dagli attori. Quanto al lamentato omesso esame delle scritture di comparazione prodotte dagli attori, la Corte d'appello ha risposto che l'atto di transazione e quietanza del 7 marzo 2005 e il biglietto di auguri del 17 settembre 1988 erano stati soltanto allegati in copia alla perizia di parte, mentre la carta d'identità era stata valutata nell'elaborato del c.t.u. La sentenza impugnata ha ulteriormente motivato circa la scelta delle scritture di comparazione e circa il maggior rilievo dato dall'ausiliare ad alcuni dei documenti raccolti. Infine, la Corte di Brescia ha superato la doglianza inerente al dato che l'esame del testamento era stato effettuato unicamente su una copia fotostatica estratta presso lo studio notarile Cuoco, ribattendo che il perito aveva comunque preso visione dell'originale recandosi direttamente presso l'ufficio del notaio. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria. Ric. 2017 n. 14211 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2702, 2712, 2719 c.c., essendo stato effettuato l'esame del testamento unicamente su copia fotostatica presso lo studio notarile Cuoco. I ricorrenti espongono le ragioni per cui l'indagine circa l'autenticità del testamento si deve svolgere sull'originale del documento e non su una copia fotostatica. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 in relazione alla violazione del diritto di difesa e del contradditorio previsto dal terzo comma dell'art. 195 c.p.c., nonché l'omessa, insufficiente e contradditoria motivazione in relazione all'art. 356 c.p.c., ovvero al rigetto immotivato di rinnovazione delle operazioni peritali. Il terzo motivo di ricorso contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 194 c.p.c., ed ancora l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, per avere la Corte d'appello: a) prestato acritica adesione alla c.t.u. di primo grado, senza specificamente motivare in ordine ai rilievi contenuti nella redazione tecnica di parte; b) condiviso le conclusioni peritali basate su documenti di comparazione di parte, omettendo la valutazione di documenti prodotti ed allegati da ricorrenti. Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 96, comma 3, 91, 92, comma 2, c.p.c., nonché del d.m. n. 55/2014, per avere il giudice di appello condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle spese integrali del giudizio nonostante la soccombenza parziale. Ric. 2017 n. 14211 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -4- 2. I primi tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per l'evidente connessione, denotano comuni profili di inammissibilità e sono comunque del tutto infondati. 2.1. Innanzitutto, quanto al secondo ed al terzo motivo, opera la previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado" e che, come nella specie, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme). 2.2. Nel vigore del testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche nella legge n. 134 del 2012, non è più configurabile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, costituendo, piuttosto, vizio di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. le ipotesi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. Unite, 07/04/2014, n. 8053). 2.3. Non sussistono le ipotizzate violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c.: la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel Ric. 2017 n. 14211 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -5- valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c. quando il giudice di merito abbia disatteso tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). 2.4. Comunque, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. È quindi inammissibile l'invocazione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. per lamentare l'inattendibilità delle indagini del consulente tecnico d'ufficio. Le prime tre censure sono, invero, volte a devolvere alla Corte di cassazione le critiche mosse alle risultanze della consulenza d'ufficio (critiche che comunque si sostanziano in semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico), pur non essendosi la Corte d'appello di Brescia limitata acriticamente a far proprie le considerazioni della relazione peritale, visto che nella sentenza impugnata sono spiegate le ragioni del convincimento raggiunto dai giudici e dell'adesione alle conclusioni prospettate dall'ausiliare. Tale valutazione non può essere sindacata in sede di legittimità invocando dalla Corte di cassazione, come auspicano i ricorrenti, un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in maniera da pervenire ad una nuova validazione Ric. 2017 n. 14211 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -6- e legittimazione inferenziale dell'adesione prestata dal giudice di merito ai risultati dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio. La Corte di Brescia ha chiarito che l'ausiliare ha altresì risposto nell'udienza del 10 gennaio 2013 alle critiche mosse dagli attori nella memoria redatta dal perito di parte. Spetta, del resto, al giudice di merito esaminare e valutare le nozioni tecniche o scientifiche introdotte nel processo mediante la CTU, e dare conto dei motivi di consenso, come di quelli di eventuale dissenso, in ordine alla congruità dei risultati della consulenza e delle ragioni che li sorreggono. Rientra del pari notoriamente nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini (cui ambiscono i ricorrenti nel primo motivo), con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità. 2.5. Parimenti, l'individuazione delle scritture che possano servire da comparazione per verificare l'autenticità di una scrittura spetta al giudice del merito, che deve determinarle secondo i criteri indicati nell'art. 217 c.p.c., e il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (da ultimo, Cass. Sez. 6 - 2, 14/11/2019, n. 29542; già Cass. Sez. 3, 04/01/1974, n. 8). 2.6. La Corte d'appello ha comunque spiegato in motivazione di aver aderito al criterio seguito dal c.t.u. nella scelta delle scritture di comparazione (pagina 6 della sentenza) e i motivi di ricorso non contengono censure specifiche, immediatamente Ric. 2017 n. 14211 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -7- e pienamente riferibili a tale argomentazione decisoria, come impone l'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. 2.7. Quanto alla doglianza sull'inoltro della bozza di c.t.u. mancante delle prime 11 pagine, contenuta nel secondo motivo di ricorso, anche sul punto la Corte di Brescia ha motivato che la circostanza era stata acclarata nelle risposte alle considerazioni del consulente di parte contenute nell'elaborato peritale e fornite già all'udienza del 10 gennaio 2013, trattandosi di pagine relative ad una semplice premessa della relazione, contenente peraltro informazioni note ai medesimi consulenti di parte. Deve aggiungersi in rito che l'incompleto invio alle parti della bozza della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, ex art. 195, comma 3, c.p.c., dà comunque luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia, il che impone che, in sede di ricorso per cassazione, il ricorrente ha l'onere, in forza dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare che detta eccezione è stata sollevata tempestivamente ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. e, se disattesa, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed in appello ex art. 346 c.p.c. (arg. da Cass. Sez. 6 - L, 09/10/2017, n. 23493). Infine, si consideri come Cass. Sez. Unite 21 febbraio 2022 n. 5624 ha sottolineato la natura ordinatoria e la funzione acceleratoria del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., il quale svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare, di tal che la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude comunque alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi Ric. 2017 n. 14211 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -8- anche in comparsa conclusionale o in appello, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento. 2.8. Del pari priva dei caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata è la censura sul mancato esame dell'originale del testamento, avendo la Corte d'appello motivato che il consulente tecnico d'ufficio, insieme al consulente di parte, nelle operazioni peritali svolte il 12 marzo 2012, aveva preso visione dell'originale del documento presso l'ufficio del notaio Cuoco (per analoga fattispecie, Cass. Sez. 6- 2-, 29/09/2014, n. 20484). 2.9. D'altro canto, è vero che, allorché in un giudizio debba essere provata l'esistenza e la validità di un testamento olografo, del quale sia stata prodotta una fotocopia non autentica, la cui conformità all'originale sia stata tempestivamente contestata, la parte interessata ha l'onere di produrre l'originale del documento, non potendo la copia essere oggetto né di verificazione né di querela di falso (si vedano Cass. Sez. 6 - 2, 15/01/2018, n. 711; Cass. Sez. 2, 27/01/2009, n. 1903; Cass. Sez. 2, 18/02/2000, n. 1831). Ora, non risulta dalla sentenza impugnata, né è indicato dai ricorrenti, che alcuna delle parti avesse dichiarato di disconoscere "espressamente" (art. 2719 c.c.) la genuinità della copia fotografica della scheda testamentaria olografa di [OSCURATO:PERSONA] del 16 dicembre 2009. Inoltre, seguendo il principio affermato da Cass. Sez. Unite 15 giugno 2015, n. 12307, poiché la parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, grava proprio su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. Avendo, allora, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto Ric. 2017 n. 14211 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -9- l'impugnazione di autenticità del testamento per cui è causa, gli stessi ne sopportavano l'onere probatorio, anche ai fini dell'eventuale produzione dell'originale del documento, rappresentando la "non-provenienza" della scheda dalla de cuius il fatto costitutivo della loro pretesa di eredi legittimi. 3. E', infine, inammissibile il quarto motivo di ricorso. La Corte d'appello ha motivato che, avendo accolto il gravame di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] solo quanto alla responsabilità aggravata statuita in primo grado, gli appellanti dovevano comunque condannarsi alle spese del grado di appello. I ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento della soccombenza reciproca verificatasi. Ora, com'è noto, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. La Corte di Brescia ha affermato, come visto, che l'accoglimento dell'appello soltanto per la riforma della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., non incideva sulla valutazione della soccombenza determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, essendo parte soccombente quella che abbia azionato una pretesa accertata come infondata o abbia resistito ad una pretesa fondata, dando perciò causa al processo o alla sua protrazione. In effetti, il carattere totale della soccombenza, rilevante ai fini della condanna alle spese, Ric. 2017 n. 14211 sez. 52 - ud. 28-04-2022 -10- della parte che abbia subito l'integrale rigetto nel merito delle proprie domande non può dirsi esclusa dal fatto che non sia stata accolta l'istanza della controparte diretta ad ottenere una condanna da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. In ogni caso, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. Sez. 2, 31/01/2014, n. 2149; Cass. Sez. 2, 20/12/2017, n. 30592). 4 D ricorso va perciò rigettato, con condanna in solido dei ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell'importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi C 5.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unific