CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02347/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente Ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 8677/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] C.S.p.a . , in persona del suo legale rappresentante p.t.,con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 22 , presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dal prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 21 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –controricorrente – e sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –ricorrente in via incidentale – [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata – avverso la sentenza n. 451/2017, depositata il 9 febbraio 2017, e notificata il 13 marzo 2017, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; Udita la relazione svolta,nella pubblica udienza del 22 novembre 2023, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; uditol’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente ; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale e, in subordine, l’accoglimento dell’istanza congiunta di rinvio. Rilevato che: 1. – c on sentenza n. 451/2017, depositata il 9 febbraio 2017 , e notificata il 13 marzo 2017, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso la decisione di prime cureche – pronunciando sull’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal concessionario del servizio di accertamento del Comune di Segrate per il recupero a tassazione della Tarsu dovuta dalla contribuente per l’anno 2009 – aveva accolto il ricorso statuendo che il tributo poteva trovare applicazione (solo) con riferimento alla superficie (di mq. 308) «destinata a "locali adibiti ad attività terziarie e direzionali"»; 1.1 –il giudice del gravame ha ritenuto che: -destituita di fondamento rimaneva l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata con riferimento «alla copia dell'appello notificato … atteso che l'atto di impugnazione depositato in commissione tributaria regionale era dotato di tutti i requisiti previsti dalla normativa ai finidella sua validità.»;- a fini impositivi, irrilevante rimaneva la dedotta produzione di rifiuti speciali in quanto, nella fattispecie, il regolamento comunale ne aveva previsto l’assimilazione ai rifiuti urbani e l’Ente impositore «aveva predisposto la raccolta degli stessi», così che la contribuente non poteva sottrarsi al versamento del tributo in ragione dello smaltimento in proprio dei rifiuti né avrebbe potuto considerarsi alla stregua di una oggettiva inutilizzabilità dell’immobile la (sola) scelta soggettiva della contribuente stessadi non avvalersi del servizio; - dovevano considerarsi suscettibili di produrre rifiuti (anche) le superfici ove (su binari) veniva eseguita la movimentazione di containers nonché quelle destinate a parcheggi, in quanto luoghi frequentati da personale addetto alle operazioni e, comunque, connotate dalla presenza umana; - andava, da ultimo, ricondotta alla azionata potestà impositiva tutta «l’area ricadente nella circoscrizione del comune di Segrate, a nulla rilevando che l'ingresso alla stessa fosse posta nel comune di Pioltello, trattandosi di elemento del tutto inconferente e mutabile » mentre alla potestà impositiva di quest’ultimo ente locale doveva ascriversi la superficie (di mq 5.742) ricadent e nei suo ambito territoriale; 2. - G ruppo [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sette motivi ; [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorsoche espone un motivo di ricorso incidentale. Considerato che: 1. –il ricorso principale è articolato sui seguenti motivi : 1.1 – il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ.,espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,artt. 18, commi 3 e 4, 22, comma 1, 53, comma 1, e degli artt. 125, 163 e 342 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che, nella fattispecie, il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità dell’appello proposto da controparte che aveva eseguito, a mezzo del servizio postale, la notifica di «una fotocopia priva di sottoscrizione» dell’atto , dovendosi considerare la sottoscrizione – a maggior ragione nei casi di notifica diretta eseguita senza l’intervento di un ufficiale giudiziario – quale imprescindibile requisito di ammissibilità non sanabile dalla «sottoscrizione … presente sulla copia conforme depositata con la costituzione in giudizio»; 1.2 – il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 58, 59 e 62, ed al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 , art. 21, esponendo, in sintesi, la ricorrente che: - le superfici sottoposte a tassazione – eccezion fatta per quelle interessate dall’attraversamento di binari o destinate a parcheggio, improduttive di ogni genere di rifiuto –erano destinate allo svolgimento di attività produttive (movimentazione di containers, loro manutenzione e riparazione all’interno di una scalo ferroviario) con conseguente produzione («peraltro minima, continuativa e prevalente») di rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani (quali olii esausti, filtri gomme, legnami, acciaio, latte di pittura); -contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, detti rifiuti non avevano formato oggetto di assimilazione per il periodo di imposta in contestazione (2009), le prime determinazioni del Comune di Segrate ascendendo ad una delibera n. 5, del 18 gennaio 2010, ed a quella successiva adottata il 27 febbraio 2014; - il giudice del gravame, pertanto, avrebbe dovuto rilevare che ricorreva la fattispecie di esclusione del tributo tipizzata dall’art. 62, comma 3, cit., a fronte di «fatti mai contestati e pacifici tra le parti»;1.3 –col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. deducendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull’eccezione svolta in grado di appello che involgeva «l’omessa prova e deposito» della delibera di (dedotta) assimilazione dei rifiuti speciali prodotti da essa esponente oltrechè il difetto di attivazione del servizio comunale di smaltimento dei rifiuti; 1.4 –col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla deduzione svolta in giudizio che involgeva «la mancanza in concreto, di una delibera da parte del Comune di Segrate che avesse assimilato i rifiuti speciali, come quelli prodotti nel Terminal di Segrate, a quelli urbani e … [del] … servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali», delibera della quale, pertanto, non era stata offerta prova; 1.5 – il quinto motivo , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., assumendo la ricorrente che, nella fattispecie, il giudice del gravame aveva erroneamente invertito gli oneri probatori delle parti ritenendo che «non fosse onere del Comune dimostrare che il servizio di rifiuti venisse svolto dall’ente locale e che il regolamento prevedesse l’assimilazione tra rifiuti speciali e rifiuti urbani»; - s oggiunge la ricorrente che – una volta data prova della produzione di rifiuti speciali, così come accertato dalla pronuncia di prime cure e dalla stessa gravata sentenza –l’onere della prova delle condizioni di imponibilità delle superfici sottoposte a tassazione gravava su controparte che non aveva offerto alcun riscontro probatorio in ordine allo svolgimento del servizio ed all’avvenuta assimilazione dei rifiuti speciali;1.6 – col sesto motivo, e sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, deducendo che erroneamente il giudice del gravame aveva ritenuto suscettibili di tassazione le aree operative (destinate alla movimentazione, su binari, di containers ) nonché quelle destinate a parcheggio, trattandosi di superfici con «presenza umana … minima» e, ad ogni modo, insuscettibili di produrre rifiuti; - a ssume, altresì, la ricorrente che, quanto alle aree operative esterne, il riscontro di quanto dedotto in giudizio rinveniva (anche) dallo stesso avviso di accertamento –che aveva escluso da imposizione le «aree esterne attraversate da binari»,e identificate con le sigle V1, V2, V3 e V4, aree che, peraltro, avevano la medesima connotazione strutturale ed operativa (siccome anch’essa attraversate da binari) dell’area V5 (che, però, era stata sottoposta a tassazione) – oltrechè dal regolamento adottato dal Comune di Segrate con deliberazione del 27 febbraio 2014 che (all’art. 7) aveva escluso da tassazione le «Aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli», così come analoga esclusione era stata prospettata nel prototipo di regolamento Tares (art. 8) predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 1.7 – il settimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento (questa volta) alla «mancanza in concreto, nelle aree oggetto di accertamento, del servizio [di] smaltimento rifiuti urbani», circostanza, questa, che, dedotta col ricorso introduttivo del giudizio e riproposta nelle controdeduzioni depositate in appello, se esaminata avrebbe condotto all’accoglimento dell’eccezione svolta da essa esponente, quanto alla superficie (di mq. 308) destinata ad uffici, in ordine alla non debenza del tributo ovvero alla sua riduzione (ai sensi del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,art. 59); 2. –con un solo motivo di ricorso incidentale, non meglio rubricato, la controricorrente censura la gravata sentenza «nella sola parte in cui esclude l’assoggettabilità a tributo dell’area ricadente nel Comune di Pioltello» siccome la contribuente non iscritta nei ruoli Tarsu di detto Comune e risultando previsto, all’art. 5 del regolamento adottato dal Comune di Segrate, che il tributo doveva trovare applicazione da parte del Comune «nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficiedegli immobili assoggettabili al tributo.»; 3. - i n prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio dando atto della pendenza di trattative conciliative di prossima definizione; -l’istanza è stata, quindi, ribadita dal difensore di parte ricorrente nel corso dell’udienza odierna, con la precisazione che un accordo transattivo era già stato raggiunto dalle parti a riguardo di pregresse annualità di imposta; - tenuto conto di quanto ( così ) congiuntamente rappresentato e richiesto, la causa va rinviata a nuovo ruolo per consentirealle parti di perfezionare l’accordo transattivo