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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 28601/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa Corte di appello di Napoli, Sez.

Minorenni, con la sentenza indicata inepigrafe, emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., riformava la sentenzadel GUP del Tribunale per i Minorenni di Napoli che aveva condannatoXXXXXXXXXXXXXXX per i reati di cui agli artt. 337, 648 bis e 497 bis cod. pen.,rideterminando il trattamento sanzionatorio.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXtramite difensore lamentando l’omessa motivazione in ordine al trattamentosanzionatorio.Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiaratoinammissibile.Il giudice di appello ha determinato la pena in conformità con l’accordo raggiuntodalle parti, pertanto nessuna questione può essere proposta dal ricorrente sultema della carenza di motivazione.Ed invero, questa Corte ha già affermato, in relazione all'identica fattispecie dicui all'art. 599, cod. proc. pen., poi abrogato dal decreto-legge n. 92 del 2008, esuccessivamente reintrodotto nel nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen. dalla legge23 giugno 2017, n. 103, che, quando il giudice di appello abbia raccolto lerichieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possonodedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa aimotivi rinunciati(Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Rv. 275234; Sez. 3, n. 19983del 09/06/2020, Rv. 279504).Ne consegue, pertanto, che il motivo di ricorso è inammissibile perchémanifestamente infondato.Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensidell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorsoCosì è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa Corte di appello di Napoli, Sez. Minorenni, con la sentenza indicata inepigrafe, emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., riformava la sentenzadel GUP del Tribunale per i Minorenni di Napoli che aveva condannatoXXXXXXXXXXXXXXX per i reati di cui agli artt. 337, 648 bis e 497 bis cod. pen.,rideterminando il trattamento sanzionatorio.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXtramite difensore lamentando l’omessa motivazione in ordine al trattamentosanzionatorio.Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiaratoinammissibile.Il giudice di appello ha determinato la pena in conformità con l’accordo raggiuntodalle parti, pertanto nessuna questione può essere proposta dal ricorrente sultema della carenza di motivazione.Ed invero, questa Corte ha già affermato, in relazione all'identica fattispecie dicui all'art. 599, cod. proc. pen., poi abrogato dal decreto-legge n. 92 del 2008, esuccessivamente reintrodotto nel nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen. dalla legge23 giugno 2017, n. 103, che, quando il giudice di appello abbia raccolto lerichieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possonodedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa aimotivi rinunciati(Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Rv. 275234; Sez. 3, n. 19983del 09/06/2020, Rv. 279504).Ne consegue, pertanto, che il motivo di ricorso è inammissibile perchémanifestamente infondato.Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensidell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorsoCosì è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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