Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40023/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Avellino - avendo dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 1 in quanto estinto per intervenuta prescrizione e avendo conseguentemente rideterminato la pena - ha confermato la condanna dell'imputato per il residuo reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all'art. 495 cod. pen. (capo 2); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 2 prima della sentenza impugnata, è manifestamente infondato in quanto il delitto contestato si estinguerà in data 26/12/2027 Nello specifico, il termine di prescrizione ordinario è pari ad anni 9 (pena base di anni 6 a cui si somma l'aumento di 1/2 per la recidiva reiterata), a cui si aggiunge l'aumento ai sensi dell'art. 161 cod. pen. di anni 4 e mesi sei da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, il 26/06/2014; Corretto il riferimento della sentenza impugnata alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.

Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione. (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv. 285267 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Avellino - avendo dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 1 in quanto estinto per intervenuta prescrizione e avendo conseguentemente rideterminato la pena - ha confermato la condanna dell'imputato per il residuo reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all'art. 495 cod. pen. (capo 2); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 2 prima della sentenza impugnata, è manifestamente infondato in quanto il delitto contestato si estinguerà in data 26/12/2027 Nello specifico, il termine di prescrizione ordinario è pari ad anni 9 (pena base di anni 6 a cui si somma l'aumento di 1/2 per la recidiva reiterata), a cui si aggiunge l'aumento ai sensi dell'art. 161 cod. pen. di anni 4 e mesi sei da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, il 26/06/2014; Corretto il riferimento della sentenza impugnata alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione. (Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisicce', Rv. 285267 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 40023/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris