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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21885/2026

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[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 febbraio 2026, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 700,00 di ammenda per il reato di porto senza giustificato motivo di un'arma da taglio (machete) con lama di 44 cm di lunghezza.

2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione dell'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110 e vizio di motivazione, per avere l'ordinanza omesso di verificare in concreto se l'arma in sequestro fosse destinata all'offesa, secondo le indicazioni date dalla pronuncia costituzionale n. 139 del 2023 e della giurisprudenz, di legittimità che, concordemente, imperniano il nucleo della fattispecie nella i)ffensività del porto dell'arma.

Il proposito offensivo, infatti, veniva ricostruito dalle due pronunce sulla base delle dichiarazioni dell'operante di polizia giudiziaria - che aveva riferito diaver proceduto al controllo di due persone intente a litigare e che il machete rinvenuto all'interno di uno zainetto era stato riconosciuto da uno dei due come l'arma con cui [OSCURATO:PERSONA] l'aveva minacciato - operando così una valutazione sulla destinazione offensiva dell'arma sulla base di una testimonianza indiretta, vietata ex art. 195 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo, censura la sentenza rilevando violazione di disposizioni processuali e di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 4, comma 3, legge 110 del 1975, posto che la circostanza dell'essere l'arma stata utilizzata a scopo minatorio era stata desunta dalla deposizione dell'operante, e dunque su una prova inutilizzabile.

Aggiunge che la destinazione dell'arma all'offesa e la gravità del fatto erano smentite dal rinvenimento del machete in uno zainetto chiuso, riposto a una distanza superiore al metro rispetto all'imputato.

2.3. Con il terzo motivo, denuncia la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio e di motivazione, in relazione alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, motivata dal giudice solo sulla presenza di un precedente specifico e sul mancato riconoscimento dell'attenuante speciale, senza considerare l'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Peraltro, la Corte territoriale avrebbe posto a fondamento della decisione l'avvenuto utilizzo dell'arma a scopo minatorio, traendola da una prova inutilizzabile quale la deposizione dell'operante, in cui erano state riportate dichiarazioni di un teste.

2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione dell'art. 20-bis cod. pen., 53 e 56 legge 24 novembre 1981, n. 689, per aver giustificato il rigetto dell'istanza di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria su elementi estranei alla preclusione di cui all'art. 59 legge n. 689 del 1981, senza operare la corretta valutazione dei presupposti di sostituibilità, non essendovi elementi neppure per fondare una prognosi negativa di solvibilità del debitore.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestiva memoria in cui, oltre a ribadire i motivi indicati nel ricorso, evidenzia l'avvenuto decorso del termine di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen., per superamento dei termini di durata massima del giudizio di appello.

Infatti, l'atto di appello sarebbe stato presentato il 2 ottobre 2023 e dunque la fase si sarebbe dovuta concludere entro la data del 2 ottobre 2025, mentre la sentenza di appello era stata pronunciata nel febbraio 2026. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e se ne impone il rigetto.

2. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d.

"doppia conforme" in cui le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

2.1. La prima censura, relativa alla violazione dell'art. 4 legge n. 110 del 1975, non coglie nel segno.

La Corte di appello, confermando sul punto la sentenza di primo grado, ha classificato l'arma come "strumento da taglio atto ad offendere", cioè arma impropria portata senza giustificato motivo.

Dunque, l'argomento della idoneità ad offendere è ellittico rispetto al contenuto della decisione assunta, posto che la contestazione (e la condanna) non riguarda il porto di "arma innominata", per la quale - come affermato dalla sentenza costituzionale n. 139 del 2023 - è necessaria la valutazione di idoneità offensiva, ma di arma impropria, per la quale vi è il significativo rischio, sulla bese di regole di esperienza, che sia utilizzata in modo illecito.

Una tale qualificazione è peraltro conforme agli indirizzi esegetici espressi in sede di legittimità.

E' stato infatti affermato che il porto ingiustificato del "machete" integra il reato di cui all'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975 e non quello previsto dall'art. 699 cod. pen., in quanto il "machete" non può essere considerato come naturalmente ed esclusivamente destinato all'offesa alla persona, trattandosi di strumento elettivamente concepito per impieghi agricoli o boschivi. (Sez. 1, n. 14953 del 17/03/2009, Gebril, Rv. 243917 - 01; conformi, Sez. 1, n. 5944 del 21/11/1995, dep. 1996, Cervicato, Rv. 203268 - 01).

Neppure, secondo la giurisprudenza sopra citata, la norma incriminatrice richiede che il porto avvenga con modalità tali da determinare il pericolo concreto di un danno alla persona, ma solo che avvenga senza giustificato motivo.

Neppure fa eccezione la pronuncia citata dal ricorrente, che non riguarda armi improprie ma "altri oggetti": la sentenza Sez. 1, n. 51946 del 7/11/2019, Tanzi, n.m., ha ad oggetto, infatti, il porto di un moschettone da alpinismo.

Come di recente chiarito da questa Corte, «Gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, sicché il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre altresì che 3appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona"» (Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023, Visalli, Rv. 285506 - 01).

Quanto alla mancanza di "giustificato motivo" del porto, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il "giustificato motivo", rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975 per escludere l'oggettività criminosa, non sia quello dedotto a posteriori dall'imputato (o dalla sua difesa), ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti. (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01).

Né, d'altra parte, il ricorrente ha dedotto di aver fornito, nell'immediatezza un "giustificato motivo".

2.2. Anche il secondo motivo è infondato.

Il giudice d'appello ha motivato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale in riferimento alla pericolosità dell'arma e al suo utilizzo per minacciare una persona durante una lite.

L'uso intimidatorio del machete era emerso dalle dichiarazioni della polizia giudiziaria che era intervenuta per una lite e, in quella occasione, uno dei litiganti aveva fatto riferimento all'arma, che era effettivamente stata trovata nei pressi.

La motivazione del rigetto del motivo d'appello è pienamente coerente e conforme ai principi espressi da questa Corte, secondo cui «ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dall'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, deve infatti tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato»(Sez. 1, n. 26636 del 19/3/2019, Fiandaca, Rv. 276195 - 24 01; Sez. 5, n. 40396 del 3/7/2012, Zanatta, Rv. 254554 - 01).

La Corte di appello ha correttamente desunto le modalità del fatto dalla relazione dell'operante.

Infatti, il divieto sancito dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. riguarda le dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen. ed opera anche nel caso in cui tali dichiarazioni, pur verbalizzabili, non siano state documentate, restando ammessa la testimonianza solo per dichiarazioni percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in situazioni operative eccezionali o di straordinaria urgenza. (Sez. 6, n. 37629 del 02/07/2025, Pmt, Rv. 288929 - 04).

In questo caso le dichiarazioni hanno costituito occasione per l'intervento della polizia giudiziaria e riguardano fatti precedenti la notizia di reato e comunque caduti sotto la diretta percezione dell'operante, sicché ad esse non si applicano i divieti dell'art. 195 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B, Rv. 264878 - 01).

Né risulta in alcun modo che l'esame diretto del soggetto minacciato sia stato chiesto dalla difesa.

42.3. Anche il terzo motivo è da disattendere, avendo questa Corte sostenuto che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria impedisca la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112 - 01 e Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02): si sostiene, condivisibilmente, a giustificazione del predetto principio, che se il fatto è stato ritenuto - anche solo implicitamente, come nel caso di specie - "non lieve" dal giudice di merito, non può essere al contempo considerato "particolarmente tenue" ai fini dell'art. 131- bis cod. pen., in quanto il fatto particolarmente tenue è connotato, rispetto al fatto lieve, da un grado minore di disvalore.

2.4. Il quarto motivo è parimenti infondato.

A differenza di quanto addotto dal ricorrente, la Corte di appello non ha introdotto una preclusione non prevista dall'art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nel rigettare la richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria in quanto il ricorrente avrebbe già beneficiato della conversione e ha commesso fatti successivi, la Corte territoriale ha in realtà motivato sufficientemente in relazione alla non meritevolezza della conversione, operando una negativa valutazione prognostica sulla base delle condotte da lui tenute.

La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni. (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Di, Rv. 256725 - 01).

Più di recente, è stato affermato che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 - 01).

3. Quanto, infine, alla prospettazione della improcedibilità del reato per superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione, ex art. 344-bis cod. proc. pen., la stessa è infondata.

Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134, nei procedimenti di cui al comma 3 (nei quali 5l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024), i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione.

In questo caso l'impugnazione è stata presentata il 3 ottobre 2023, come da annotazione sulla sentenza di primo grado; pertanto, il termine di improcedibilità dell'azione penale nella fase di appello non risulta ancora decorso (ottobre 2026).

P.Q.M.

Rig P.Q.MCORTE SUPREMA Di CA...

SAZiONE 1 2 QUI 2026 Rorn,c,, IL FUNZIONAr-', V.T; 'n171,[OSCURATO:PERSONA] FUNZ1( RIO 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 febbraio 2026, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 700,00 di ammenda per il reato di porto senza giustificato motivo di un'arma da taglio (machete) con lama di 44 cm di lunghezza. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione dell'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110 e vizio di motivazione, per avere l'ordinanza omesso di verificare in concreto se l'arma in sequestro fosse destinata all'offesa, secondo le indicazioni date dalla pronuncia costituzionale n. 139 del 2023 e della giurisprudenz, di legittimità che, concordemente, imperniano il nucleo della fattispecie nella i)ffensività del porto dell'arma. Il proposito offensivo, infatti, veniva ricostruito dalle due pronunce sulla base delle dichiarazioni dell'operante di polizia giudiziaria - che aveva riferito diaver proceduto al controllo di due persone intente a litigare e che il machete rinvenuto all'interno di uno zainetto era stato riconosciuto da uno dei due come l'arma con cui [OSCURATO:PERSONA] l'aveva minacciato - operando così una valutazione sulla destinazione offensiva dell'arma sulla base di una testimonianza indiretta, vietata ex art. 195 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, censura la sentenza rilevando violazione di disposizioni processuali e di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 4, comma 3, legge 110 del 1975, posto che la circostanza dell'essere l'arma stata utilizzata a scopo minatorio era stata desunta dalla deposizione dell'operante, e dunque su una prova inutilizzabile. Aggiunge che la destinazione dell'arma all'offesa e la gravità del fatto erano smentite dal rinvenimento del machete in uno zainetto chiuso, riposto a una distanza superiore al metro rispetto all'imputato. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio e di motivazione, in relazione alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, motivata dal giudice solo sulla presenza di un precedente specifico e sul mancato riconoscimento dell'attenuante speciale, senza considerare l'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Peraltro, la Corte territoriale avrebbe posto a fondamento della decisione l'avvenuto utilizzo dell'arma a scopo minatorio, traendola da una prova inutilizzabile quale la deposizione dell'operante, in cui erano state riportate dichiarazioni di un teste. 2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione dell'art. 20-bis cod. pen., 53 e 56 legge 24 novembre 1981, n. 689, per aver giustificato il rigetto dell'istanza di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria su elementi estranei alla preclusione di cui all'art. 59 legge n. 689 del 1981, senza operare la corretta valutazione dei presupposti di sostituibilità, non essendovi elementi neppure per fondare una prognosi negativa di solvibilità del debitore. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestiva memoria in cui, oltre a ribadire i motivi indicati nel ricorso, evidenzia l'avvenuto decorso del termine di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen., per superamento dei termini di durata massima del giudizio di appello. Infatti, l'atto di appello sarebbe stato presentato il 2 ottobre 2023 e dunque la fase si sarebbe dovuta concludere entro la data del 2 ottobre 2025, mentre la sentenza di appello era stata pronunciata nel febbraio 2026. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e se ne impone il rigetto. 2. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto della conferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, cioè ad una c.d. "doppia conforme" in cui le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 2.1. La prima censura, relativa alla violazione dell'art. 4 legge n. 110 del 1975, non coglie nel segno. La Corte di appello, confermando sul punto la sentenza di primo grado, ha classificato l'arma come "strumento da taglio atto ad offendere", cioè arma impropria portata senza giustificato motivo. Dunque, l'argomento della idoneità ad offendere è ellittico rispetto al contenuto della decisione assunta, posto che la contestazione (e la condanna) non riguarda il porto di "arma innominata", per la quale - come affermato dalla sentenza costituzionale n. 139 del 2023 - è necessaria la valutazione di idoneità offensiva, ma di arma impropria, per la quale vi è il significativo rischio, sulla bese di regole di esperienza, che sia utilizzata in modo illecito. Una tale qualificazione è peraltro conforme agli indirizzi esegetici espressi in sede di legittimità. E' stato infatti affermato che il porto ingiustificato del "machete" integra il reato di cui all'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975 e non quello previsto dall'art. 699 cod. pen., in quanto il "machete" non può essere considerato come naturalmente ed esclusivamente destinato all'offesa alla persona, trattandosi di strumento elettivamente concepito per impieghi agricoli o boschivi. (Sez. 1, n. 14953 del 17/03/2009, Gebril, Rv. 243917 - 01; conformi, Sez. 1, n. 5944 del 21/11/1995, dep. 1996, Cervicato, Rv. 203268 - 01). Neppure, secondo la giurisprudenza sopra citata, la norma incriminatrice richiede che il porto avvenga con modalità tali da determinare il pericolo concreto di un danno alla persona, ma solo che avvenga senza giustificato motivo. Neppure fa eccezione la pronuncia citata dal ricorrente, che non riguarda armi improprie ma "altri oggetti": la sentenza Sez. 1, n. 51946 del 7/11/2019, Tanzi, n.m., ha ad oggetto, infatti, il porto di un moschettone da alpinismo. Come di recente chiarito da questa Corte, «Gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, sicché il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre altresì che 3appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona"» (Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023, Visalli, Rv. 285506 - 01). Quanto alla mancanza di "giustificato motivo" del porto, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il "giustificato motivo", rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975 per escludere l'oggettività criminosa, non sia quello dedotto a posteriori dall'imputato (o dalla sua difesa), ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti. (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01). Né, d'altra parte, il ricorrente ha dedotto di aver fornito, nell'immediatezza un "giustificato motivo". 2.2. Anche il secondo motivo è infondato. Il giudice d'appello ha motivato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale in riferimento alla pericolosità dell'arma e al suo utilizzo per minacciare una persona durante una lite. L'uso intimidatorio del machete era emerso dalle dichiarazioni della polizia giudiziaria che era intervenuta per una lite e, in quella occasione, uno dei litiganti aveva fatto riferimento all'arma, che era effettivamente stata trovata nei pressi. La motivazione del rigetto del motivo d'appello è pienamente coerente e conforme ai principi espressi da questa Corte, secondo cui «ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dall'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, deve infatti tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato»(Sez. 1, n. 26636 del 19/3/2019, Fiandaca, Rv. 276195 - 24 01; Sez. 5, n. 40396 del 3/7/2012, Zanatta, Rv. 254554 - 01). La Corte di appello ha correttamente desunto le modalità del fatto dalla relazione dell'operante. Infatti, il divieto sancito dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. riguarda le dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), cod. proc. pen. ed opera anche nel caso in cui tali dichiarazioni, pur verbalizzabili, non siano state documentate, restando ammessa la testimonianza solo per dichiarazioni percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in situazioni operative eccezionali o di straordinaria urgenza. (Sez. 6, n. 37629 del 02/07/2025, Pmt, Rv. 288929 - 04). In questo caso le dichiarazioni hanno costituito occasione per l'intervento della polizia giudiziaria e riguardano fatti precedenti la notizia di reato e comunque caduti sotto la diretta percezione dell'operante, sicché ad esse non si applicano i divieti dell'art. 195 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B, Rv. 264878 - 01). Né risulta in alcun modo che l'esame diretto del soggetto minacciato sia stato chiesto dalla difesa. 42.3. Anche il terzo motivo è da disattendere, avendo questa Corte sostenuto che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria impedisca la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112 - 01 e Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02): si sostiene, condivisibilmente, a giustificazione del predetto principio, che se il fatto è stato ritenuto - anche solo implicitamente, come nel caso di specie - "non lieve" dal giudice di merito, non può essere al contempo considerato "particolarmente tenue" ai fini dell'art. 131- bis cod. pen., in quanto il fatto particolarmente tenue è connotato, rispetto al fatto lieve, da un grado minore di disvalore. 2.4. Il quarto motivo è parimenti infondato. A differenza di quanto addotto dal ricorrente, la Corte di appello non ha introdotto una preclusione non prevista dall'art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel rigettare la richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria in quanto il ricorrente avrebbe già beneficiato della conversione e ha commesso fatti successivi, la Corte territoriale ha in realtà motivato sufficientemente in relazione alla non meritevolezza della conversione, operando una negativa valutazione prognostica sulla base delle condotte da lui tenute. La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni. (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Di, Rv. 256725 - 01). Più di recente, è stato affermato che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658 - 01). 3. Quanto, infine, alla prospettazione della improcedibilità del reato per superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione, ex art. 344-bis cod. proc. pen., la stessa è infondata. Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 27 settembre 2021, n. 134, nei procedimenti di cui al comma 3 (nei quali 5l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024), i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. In questo caso l'impugnazione è stata presentata il 3 ottobre 2023, come da annotazione sulla sentenza di primo grado; pertanto, il termine di improcedibilità dell'azione penale nella fase di appello non risulta ancora decorso (ottobre 2026). P.Q.M. Rig P.Q.MCORTE SUPREMA Di CA... SAZiONE 1 2 QUI 2026 Rorn,c,, IL FUNZIONAr-', V.T; 'n171,[OSCURATO:PERSONA] FUNZ1( RIO 6
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