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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23764/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Aloisi, difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 ottobre 2022, il G.I.P. del Tribunale di Roma, nell'ambito di un procedimento penale in materia di stupefacenti, rigettava la richiesta di misura di applicazione della custodia cautelare in carcere avanzata dal P.M. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ritenendo ostativa la preclusione di cui all'art. 297 cod. proc. pen., posto che gli indagati erano stati già raggiunti da misura cautelare in altro procedimento penale relativo a fatti connessi con quelli per cui si procede.

Con ordinanza del 29 novembre 2022, il Tribunale del Riesame di Roma, in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto dal P.M., disponeva l'applicazione della custodia cautelare in carcere sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai capi 11, 12 e 13, sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai capi 10 e 13, sia infine nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai capi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 della rubrica, avendo le singole imputazioni provvisorie ad oggetto molteplici episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale capitolino, hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e, tramite il loro comune difensore, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

2.1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa ha eccepito il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che avrebbe omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive con cui era stata rimarcata l'assenza dei requisiti di concretezza e attualità del pericolo di condotte recidivanti, non essendosi considerato che l'ambito di azione dell'indagato risulta estremamente limitato, non avendo lo stesso né i mezzi né i modi per gestire un'ampia clientela o un territorio con particolare diffusività, non potendo la posizione di [OSCURATO:PERSONA] essere assimilata a quella di [OSCURATO:PERSONA], con cui peraltro il ricorrente aveva sporadici rapporti.

Del tutto ignorate peraltro, anche rispetto alla valutazione delle esigenze cautelari, sarebbero state le condizioni attuali dell'indagato, il quale ha già trascorso in carcere oltre un anno e due mesi, per cui ogni eventuale legame con gli ambienti di provenienza era stato ormai reciso, a ciò aggiungendosi, da un lato, che la richiesta cautelare è stata avanzata dopo oltre due anni dai fatti contestati, e dall'altro che la Corte di appello aveva ridotto di un terzo la pena inflitta dal giudice di primo grado, avendo ritenuto di scarsa offensività la condotta tenuta dal ricorrente.

La pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata quindi ancorata a elementi incerti e risalenti nel tempo, non considerandosi peraltro che l'imputato percepisce dall'Inps un'entrata lecita.

Da ultimo, si osserva che il Collegio non ha operato alcun vaglio circa l'effettiva riconducibilità dell'attività illecita nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, non essendovi alcun riscontro circa l'effettivo volume della clientela e circa i guadagni riportati„ non potendosi sottacere che ciascun ricorrente svolgeva in proprio l'attività di cessione, senza stabili canali di rifornimento e senza alcuna forma di collaborazione, se non in caso di emergenza.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro comune difensore„ hanno sollevando due motivi.

Con il primo, riferito alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], è stata eccepita la violazione del diritto di difesa del ricorrente, al quale non è stato notificato il provvedimento di fissazione dell'udienza del giudizio di riesame, nell'erroneo presupposto che egli fosse domiciliato presso lo studio del difensore, circostanza non verificatasi, con conseguente nullità ex art. 179 cod. proc. pen.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla scelta della misura, rilevandosi che non sono state spiegate le ragioni per cui la misura degli arresti domiciliari, anche con i dispositivi di controllo a distanza, non sarebbe stata in grado di presidiare le esigenze di tutela sociale.

Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], si osserva in particolare che gli episodi a lei ascritti in questo procedimento sono meno gravi di quelli a lei contestati in altro procedimento (R.G.N.R. 34251/2021 e 73436/22 RGAPP), nel quale le è stata già applicata la misura della custodia domestica.

In ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], infine, si osserva che egli, lungi dall'essere privo di una stabile dimora, come erroneamente affermato nell'ordinanza impugnata, vive presso l'abitazione della madre, proprietaria di un intero palazzo a via [OSCURATO:PERSONA] n. 73, fermo restando che, ove pure si dovesse individuare la residenza in quella di via [OSCURATO:PERSONA], si osserva che si tratta di un appartamento occupato da anni, anche se non regolarmente assegnato, come avviene in molti dei casi degli alloggi popolari di talune periferie romane, il che non ha impedito in altre occasioni l'applicazione degli arresti domiciliari per altri residenti. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono infondati, mentre, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Roma per nuovo giudizio.

1. Iniziando proprio dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA]„ risulta fondata e assorbente l'eccezione processuale sollevata.

Ed invero risulta dal fascicolo processuale che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale del Riesame è stato notificato non all'indagato, ma al suo difensore, sebbene [OSCURATO:PERSONA] non avesse eletto domicilio presso l'avvocato D'Aloisi.

Ciò integra un profilo di nullità nella costituzione del rapporto giuridico processuale, dovendosi richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 9756 del 03/02/2022, Rv. 282923 e Sez. 5, n. 16224 del 16/03/2017, Rv. 269698), secondo cui l'omesso avviso della data fissata per l'udienza di riesame, violando il diritto dell'indagato di partecipare al procedimento, è sanzionato con la nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, prevista dagli art. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. per il caso di omessa citazione dell'imputato, essendosi precisato al riguardo (cfr. Sez. 2, n. 43972 del 26/10/2022, Rv. 283855) che, a norma dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., il termine "citazione" ha un ampio spettro semantico, riferibile non solo al dibattimento, ma anche a segmenti processuali diversi e a soggetti diversi dall'imputato. 3 ce) Dunque, non potendo attribuirsi effetto sanante alla partecipazione del difensore all'udienza camerale, si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Roma per l'ulteriore corso, risultando in ciò assorbita la doglianza di merito proposta dal ricorrente.

2. Passando al ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], concernente il solo giudizio sulla scelta della misura, deve osservarsi che alcuna criticità appare ravvisabile al riguardo.

Ed invero, il Tribunale del Riesame, nel ritenere adeguata la misura di massimo rigore, ha valorizzato la circostanza che la ricorrente, gravata peraltro da due condanne definitive per i reati di detenzione illecita e cessione di stupefacenti, collaborava attivamente con i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio dell'attività di spaccio allestita all'interno della dimora della Ceccarelli.

A ciò è stato aggiunto il rilievo che l'indagata è risultata priva di una stabile dimora, avendo la [OSCURATO:PERSONA] dichiarato, in sede di udienza di convalida dell'arresto, di risiedere in via [OSCURATO:PERSONA] n. 67 in una casa popolare che era stata abusivamente occupata da una persona cui ella faceva da badante, peraltro molto vicina all'appartamento di via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 che era stato adibito dai correi a sede principale dell'a loro attività illecita.

Orbene, in presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle doglianze difensive, che sollecitano sul punto una differente valutazione di merito che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire l'affermazione di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884).

3. A conclusioni analoghe deve pervenirsi rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Ed invero, premesso che non vi sono censure specifiche sulla gravità indiziaria, a parte una doglianza finale sulla qualificazione giuridica che tuttavia risulta generica, non risultando chiariti i presupposti che avrebbero giustificato il riconoscimento della fattispecie di lieve entità, a fronte di una pluralità di episodi di cessioni continuative di stupefacenti di tipo pesante, deve osservarsi che le valutazioni sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura di massino rigore non presentano vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

In proposito, infatti, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno rimarcato che, rispetto a [OSCURATO:PERSONA], a discapito dei suoi 75 anni, erano ravvisabili esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, atteso che gli undici precedenti penali specifici a suo carico dimostrano come egli abbia di fatto dedicato la sua intera esistenza all'esercizio dell'attività di spaccio, rivelando spiccate doti criminali proprio per la sua capacità di reinserirsi con profitto nel mercato clandestino degli stupefacenti anche a seguito dei numerosi e prolungati periodi di detenzione già sofferti, rimasti ogni volta sprovvisti di qualsivoglia efficacia deterrente nei suoi riguardi.

C Unica misura in grado di assicurare l'interruzione dei rapporti illeciti intrattenuti assiduamente con i clienti e con i fornitori è stata ritenuta dunque la custodia cautelare in carcere, e tanto anche in considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] esercitava proprio in casa l'attività di spaccio, ivi ricevendo i clienti e confezionando le dosi di stupefacente da corrispondere loro e avvalendosi dei correi quando era necessario consegnare la cocaina in luoghi diversi dalla sua dimora.

Peraltro, anche il ricorrente è risultato privo di una stabile dimora, atteso che l'appartamento in cui alloggiava al momento del suo arresto appartiene a una donna disabile di nome [OSCURATO:PERSONA] non legata da rapporti di parentela con [OSCURATO:PERSONA], risultando la presenza della donna evidentemente un espediente per mascherare l'attività di spaccio, tanto è vero che, al momento dell'intervento delle forze dell'ordine nell'appartamento dove si trovavano [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], la Ceccarelli giaceva a letto senza avere contezza di quanto le accadeva intorno.

Anche in tal caso, si è in presenza di valutazioni di merito tutt'altro che irrazionali, alle quali la difesa contrappone considerazioni di segno di diverso non consentite in sede di legittimità.

4. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze rispettivamente sollevate, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con trasmisione degli atti al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. per il giudizio.

Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Aloisi, difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 ottobre 2022, il G.I.P. del Tribunale di Roma, nell'ambito di un procedimento penale in materia di stupefacenti, rigettava la richiesta di misura di applicazione della custodia cautelare in carcere avanzata dal P.M. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ritenendo ostativa la preclusione di cui all'art. 297 cod. proc. pen., posto che gli indagati erano stati già raggiunti da misura cautelare in altro procedimento penale relativo a fatti connessi con quelli per cui si procede. Con ordinanza del 29 novembre 2022, il Tribunale del Riesame di Roma, in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto dal P.M., disponeva l'applicazione della custodia cautelare in carcere sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai capi 11, 12 e 13, sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai capi 10 e 13, sia infine nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai capi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 della rubrica, avendo le singole imputazioni provvisorie ad oggetto molteplici episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale capitolino, hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e, tramite il loro comune difensore, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa ha eccepito il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che avrebbe omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive con cui era stata rimarcata l'assenza dei requisiti di concretezza e attualità del pericolo di condotte recidivanti, non essendosi considerato che l'ambito di azione dell'indagato risulta estremamente limitato, non avendo lo stesso né i mezzi né i modi per gestire un'ampia clientela o un territorio con particolare diffusività, non potendo la posizione di [OSCURATO:PERSONA] essere assimilata a quella di [OSCURATO:PERSONA], con cui peraltro il ricorrente aveva sporadici rapporti. Del tutto ignorate peraltro, anche rispetto alla valutazione delle esigenze cautelari, sarebbero state le condizioni attuali dell'indagato, il quale ha già trascorso in carcere oltre un anno e due mesi, per cui ogni eventuale legame con gli ambienti di provenienza era stato ormai reciso, a ciò aggiungendosi, da un lato, che la richiesta cautelare è stata avanzata dopo oltre due anni dai fatti contestati, e dall'altro che la Corte di appello aveva ridotto di un terzo la pena inflitta dal giudice di primo grado, avendo ritenuto di scarsa offensività la condotta tenuta dal ricorrente. La pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata quindi ancorata a elementi incerti e risalenti nel tempo, non considerandosi peraltro che l'imputato percepisce dall'Inps un'entrata lecita. Da ultimo, si osserva che il Collegio non ha operato alcun vaglio circa l'effettiva riconducibilità dell'attività illecita nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, non essendovi alcun riscontro circa l'effettivo volume della clientela e circa i guadagni riportati„ non potendosi sottacere che ciascun ricorrente svolgeva in proprio l'attività di cessione, senza stabili canali di rifornimento e senza alcuna forma di collaborazione, se non in caso di emergenza. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], tramite il loro comune difensore„ hanno sollevando due motivi. Con il primo, riferito alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], è stata eccepita la violazione del diritto di difesa del ricorrente, al quale non è stato notificato il provvedimento di fissazione dell'udienza del giudizio di riesame, nell'erroneo presupposto che egli fosse domiciliato presso lo studio del difensore, circostanza non verificatasi, con conseguente nullità ex art. 179 cod. proc. pen. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla scelta della misura, rilevandosi che non sono state spiegate le ragioni per cui la misura degli arresti domiciliari, anche con i dispositivi di controllo a distanza, non sarebbe stata in grado di presidiare le esigenze di tutela sociale. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], si osserva in particolare che gli episodi a lei ascritti in questo procedimento sono meno gravi di quelli a lei contestati in altro procedimento (R.G.N.R. 34251/2021 e 73436/22 RGAPP), nel quale le è stata già applicata la misura della custodia domestica. In ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], infine, si osserva che egli, lungi dall'essere privo di una stabile dimora, come erroneamente affermato nell'ordinanza impugnata, vive presso l'abitazione della madre, proprietaria di un intero palazzo a via [OSCURATO:PERSONA] n. 73, fermo restando che, ove pure si dovesse individuare la residenza in quella di via [OSCURATO:PERSONA], si osserva che si tratta di un appartamento occupato da anni, anche se non regolarmente assegnato, come avviene in molti dei casi degli alloggi popolari di talune periferie romane, il che non ha impedito in altre occasioni l'applicazione degli arresti domiciliari per altri residenti. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono infondati, mentre, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Roma per nuovo giudizio. 1. Iniziando proprio dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA]„ risulta fondata e assorbente l'eccezione processuale sollevata. Ed invero risulta dal fascicolo processuale che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale del Riesame è stato notificato non all'indagato, ma al suo difensore, sebbene [OSCURATO:PERSONA] non avesse eletto domicilio presso l'avvocato D'Aloisi. Ciò integra un profilo di nullità nella costituzione del rapporto giuridico processuale, dovendosi richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 9756 del 03/02/2022, Rv. 282923 e Sez. 5, n. 16224 del 16/03/2017, Rv. 269698), secondo cui l'omesso avviso della data fissata per l'udienza di riesame, violando il diritto dell'indagato di partecipare al procedimento, è sanzionato con la nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, prevista dagli art. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. per il caso di omessa citazione dell'imputato, essendosi precisato al riguardo (cfr. Sez. 2, n. 43972 del 26/10/2022, Rv. 283855) che, a norma dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., il termine "citazione" ha un ampio spettro semantico, riferibile non solo al dibattimento, ma anche a segmenti processuali diversi e a soggetti diversi dall'imputato. 3 ce) Dunque, non potendo attribuirsi effetto sanante alla partecipazione del difensore all'udienza camerale, si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Roma per l'ulteriore corso, risultando in ciò assorbita la doglianza di merito proposta dal ricorrente. 2. Passando al ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], concernente il solo giudizio sulla scelta della misura, deve osservarsi che alcuna criticità appare ravvisabile al riguardo. Ed invero, il Tribunale del Riesame, nel ritenere adeguata la misura di massimo rigore, ha valorizzato la circostanza che la ricorrente, gravata peraltro da due condanne definitive per i reati di detenzione illecita e cessione di stupefacenti, collaborava attivamente con i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio dell'attività di spaccio allestita all'interno della dimora della Ceccarelli. A ciò è stato aggiunto il rilievo che l'indagata è risultata priva di una stabile dimora, avendo la [OSCURATO:PERSONA] dichiarato, in sede di udienza di convalida dell'arresto, di risiedere in via [OSCURATO:PERSONA] n. 67 in una casa popolare che era stata abusivamente occupata da una persona cui ella faceva da badante, peraltro molto vicina all'appartamento di via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 che era stato adibito dai correi a sede principale dell'a loro attività illecita. Orbene, in presenza di un apparato argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle doglianze difensive, che sollecitano sul punto una differente valutazione di merito che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi ribadire l'affermazione di questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884). 3. A conclusioni analoghe deve pervenirsi rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Ed invero, premesso che non vi sono censure specifiche sulla gravità indiziaria, a parte una doglianza finale sulla qualificazione giuridica che tuttavia risulta generica, non risultando chiariti i presupposti che avrebbero giustificato il riconoscimento della fattispecie di lieve entità, a fronte di una pluralità di episodi di cessioni continuative di stupefacenti di tipo pesante, deve osservarsi che le valutazioni sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura di massino rigore non presentano vizi di legittimità rilevabili in questa sede. In proposito, infatti, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno rimarcato che, rispetto a [OSCURATO:PERSONA], a discapito dei suoi 75 anni, erano ravvisabili esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, atteso che gli undici precedenti penali specifici a suo carico dimostrano come egli abbia di fatto dedicato la sua intera esistenza all'esercizio dell'attività di spaccio, rivelando spiccate doti criminali proprio per la sua capacità di reinserirsi con profitto nel mercato clandestino degli stupefacenti anche a seguito dei numerosi e prolungati periodi di detenzione già sofferti, rimasti ogni volta sprovvisti di qualsivoglia efficacia deterrente nei suoi riguardi. C Unica misura in grado di assicurare l'interruzione dei rapporti illeciti intrattenuti assiduamente con i clienti e con i fornitori è stata ritenuta dunque la custodia cautelare in carcere, e tanto anche in considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] esercitava proprio in casa l'attività di spaccio, ivi ricevendo i clienti e confezionando le dosi di stupefacente da corrispondere loro e avvalendosi dei correi quando era necessario consegnare la cocaina in luoghi diversi dalla sua dimora. Peraltro, anche il ricorrente è risultato privo di una stabile dimora, atteso che l'appartamento in cui alloggiava al momento del suo arresto appartiene a una donna disabile di nome [OSCURATO:PERSONA] non legata da rapporti di parentela con [OSCURATO:PERSONA], risultando la presenza della donna evidentemente un espediente per mascherare l'attività di spaccio, tanto è vero che, al momento dell'intervento delle forze dell'ordine nell'appartamento dove si trovavano [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], la Ceccarelli giaceva a letto senza avere contezza di quanto le accadeva intorno. Anche in tal caso, si è in presenza di valutazioni di merito tutt'altro che irrazionali, alle quali la difesa contrappone considerazioni di segno di diverso non consentite in sede di legittimità. 4. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze rispettivamente sollevate, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con trasmisione degli atti al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. per il giudizio. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria pe
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