CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 02059/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21958/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N7/10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 721/2017 depositata il 28/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal PresidenteFELICE MANNA. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato: che i difensori delle parti ricorrente e controricorrente hanno depositato conformi istanze di declaratoria di cessazione della materia del contendere, per intervenuta transazione della lite, con compensazione delle spese e ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale; che tali dichiarazioni sono idonee all’effetto domandato, in quanto provenienti da difensori che dalle rispettive procure speciali risultano abilitati (anche) a rinunciare agli atti (cfr. n. 149/14); che va, altresì, ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (cfr. nn. 5587/07 e 8991/12); che non ricorrono le condizioni del raddoppio del contributo unificato (cfr. nn. 20697/21 e 3542/17); P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cessazione del la materia del contendere, compensa integralmente le spese e ordina al Conservatore dell’Ufficio provinciale del territorio di Oristano la cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva del presente giudizio, effettuata con nota n. 1188 registro generale e n. 827 registro particolare del 27.2.2004, con esonero da ogni responsabilità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della se