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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28098/2023

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di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19072/2020 del ruolo generale, proposto DA C REMONAFIERE S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Cremona, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 1, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e suo legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in for za di procura speciale e nomine poste a margine del ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 48S11 G337 G), [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62C69 G337 D) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56M19 H501 K), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20. - RICORRENTE – l’ A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. [OSCURATO:PERSONA] - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 4317/23/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Sezione distaccata di Brescia), depositata in data 31 ottobre 2019, non notificata; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consigliodel 7 giugno 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1.con avviso accertamento n.

CR0034683/2016 l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Cremona – rettificava, a seguito di frazionamento del mappale 164, sub. 506 (graffato ai mappali 182 sub. 501 e 188, sub. 501), il classamento proposto con procedura docfa dalla contribuente in relazione a due padiglioni ubicati nel quartiere fieristico di Cà dè Somenzi, attribuendo agli stessi la categoria D/8 in luogo di quella (E/9) presentata dalla società con la citata procedura;

2. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale della Lombardia (sezione distaccata di Brescia) respingeva l’appello proposto dalla contribuente contro la pronuncia n. 169/2/2017 della Commissione tributaria provinciale di Cremona, assumendo che: -che l’avviso impugnato era sufficientemente motivato, dando preliminarmente conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la struttura fortemente partecipativa della procedura docfa rendeva soddisfatto l'obbligo motivazionale dell’atto di riclassamento tramite la mera indicazione dei dati oggettivi della classe attribuita, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non fossero stati disattesi dall'Ufficio e la differenza tra la rendita proposta e quella attribuita fosse dipesa solo da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni; - che nella specie l’avviso rimandava alla “relazione di stima sintetica” dell’Ufficio del Territorio, che «non si limitava a riportare la descrizione degli immobili, ma richiamava espressamente l'excursus di fatto e del contenzioso che hanno riguardato l'immobile “soppresso”, rinviando per relazionem “ai motivi ampiamente dettagliati nei contenziosi in essere e, quindi, perfettamente conoscenza della stessa società”»; -che l’avviso era sufficientemente motivato «data la sua natura di provocatio ad opponendum ed in quanto enuncia il "criterio astratto in base al quale ha determinato il maggior valore, con le eventuali specificazioni ed illustrazioni concrete richieste dalla peculiarità della fattispecie (per tutte: Cass. Civ., Sez.

Unite, sent. 5787/88)» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione); - che nel merito della questione, vertente sulla classificazione dei padiglioni fieristici, doveva considerarsi dirimente, in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la natura commerciale dell'attività svolta nell'immobile fieristico esclude l'attribuzione della categoria catastale E, che dall'attività fieristica la contribuente traeva reddito tassabile, con la conseguente presunzione di assoluta commerciabilità del bene in ragione della sua destinazione economica, osservando ancora che l'utilizzo dell’immobile per tale attività non poteva essere escluso dalla composizione mista della compagine sociale, in quanto partecipata da enti pubblici ed istituti di credito privati;

3. con atto notificato il 7/8 luglio 2020 all’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando tre motivi di censura, depositando, poi, memoria ex art. 380-bis.1, cod proc. civ.;

4. l’Agenzia resisteva con controricorso notificato il 25 luglio 2020; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 24 Cost., assumendo che la variazione di categoria non era stata supportata da alcuna argomentazione, per cui la rettifica risultava immotivata, non essendo state fornite le indicazioni necessarie circa le caratteristiche delle unità immobiliari rilevanti in termini di classamento ed osservando soprattutto che il rinvio alle ragioni sviluppate nel contenzioso in essere tra le parti doveva considerarsi non utile ai presenti fini, tenuto conto che l'avviso di accertamento di cui si discuteva in tale giudizio era stato annullato dalla Corte di cassazione proprio per il difetto di motivazione dell’atto e che, in ogni caso, in esso si discuteva solo della categoria catastale e non anche del valore della rendita che nel precedente contenzioso era stata determinate in base ai giorni di utilizzo del bene e non in base annua come nell'accertamento in oggetto;

1.1. l’istante ha aggiunto che, nella specie, non si era in presenza di una variazione derivante da una diversa valutazione del valore economico del bene, bensì di una modifica più radicale, essendo stata rettificata la categoria catastale, cioè la tipologia stessa del cespite, il che rendeva esigibile una motivazione più approfondita e la specificazione delle differenze riscontrate rispetto alla categoria proposta;

2. con la seconda censura la contribuente ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. prov. civ., l’omesso esame un fatto decisivo per il giudizio che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla differenza di rendite catastali attribuite al medesimo immobile (mapp. 164 e sub. 506) per il quale con un primo accertamento, che aveva riguardato il bene non frazionato, era stata accertata una rendita di 10.702,00 € per 44 giorni di utilizzo, mentre con la verifica in oggetto, concernente i due padiglioni derivanti dal frazionamento, è stata stabilita una rendita di 91.390,00 €, lamentando quindi l'incongruità di tale nuovo valore attribuito allo stesso immobile;

3. con la terza doglianza la ricorrente ha denunciato, in relazione al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ.,la violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 8 d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, sollecitando la Corte a ripensare il recente orientamento, ponendo in evidenza che: -non sembra coerente con la citata disposizione far dipendere l’attribuzione della categoria catastale esclusivamente dal tipo di reddito prodotto e dalla destinazione più o meno commerciale dell’attività svolta dal soggetto proprietario, perché i quartieri fieristici presentano finalità e peculiarità uniche e svolgono una funzione di interesse pubblico che li rendono estranei alla categoria D, anche in considerazione del fatto che: (i) essi sono fuori da ogni mercato (sia di locazione, che di scambio) di natura privatistica; (ii) hanno un utilizzo limitato a pochi giorni dell'anno, restando inutilizzati per l’ulteriore periodo; (iii) la costruzione degli immobili è in molti casi finanziata con investimenti di capitali a fondo perduto o con un saggio di interesse nullo; (iv) l'area sul quale sorge il complesso è di proprietà del Comune e l'attività fieristica è condizionata da una forte stagionalità, per cui gli immobili in discussione non sono equiparabili a quelli compresi nella categoria attribuita dall'Agenzia, che si riferisce a beni inseriti in una logica privatistica di mercato; - ai fini dell'accatastamento non ha rilevanza la natur a fiscale dell'attività svolta nell'immobile, dovendo aversi riguardo solo alla destinazione propria del fabbricato ed alle caratteristiche costruttive del bene, per cui è irrilevante, ai predetti fini, che il soggetto gestore del quartiere fieristico produca un reddito d'impresa; -più appropriata, in conclusione, deve considerarsi la categoria E/9, siccome inerente ad edifici aventi destinazione particolare, come risulta dal gruppo V di cui al quadro generale contenuto nell’allegato B del d.P.R. 138/1998, che individua le « unità immobiliari speciali per funzioni pubbliche o di interesse collettivo»;

4. il ricorso va respinto per le seguenti ragioni, non senza aver prima osservato, come pure posto in evidenza della difesa della ricorrente nella memoria di cui all’art. 380-bis.1, cod. proc. civ., che l'Agenzia delle Entrate, destinataria del ricorso in esame, non ha presentato controdeduzioni, essendo state queste redatte, notificate e depositate dal diverso ente, Agenzia delle Dogane, che non aveva preso parte ai precedenti giudizi, non avendo emesso l'atto di impugnato;

4.1. nondimeno, l’intestazione delle controdeduzioni risulta del tutto plausibilmente riconducibile ad un mero errore materiale, essendo i contenuti delle difese coerenti con l’oggetto della controversia in questione, sicchè l’erronea indicazione della parte controricorrente ad opera dell’Avvocatura dello Stato, titolare del patrocinio difensivo di entrambi gli enti, va ricondotto ad un mero, emendabile lapsus calami, che non incide sulla co rretta individuazione del controricorrente, né potrebbe mai determinare la pur invocata inesistenza del controricorso.

5. il primo motivo di ricorso risulta infondato dovendo ribadirsi, sul piano dei principi, che «in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni (in considerazione del fatto che, vista la struttura fortemente partecipativa dell’atto emanato all’esito della procedura DO.C.FA., la diversa attribuzione si fonda su «elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente»), mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Sez. 5, Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018; conf.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018)» (così, tra le tante, da ultimo, Cass. Sez.

T,22 maggio 2023, n. 14029);

5.1. il Giudice regionale si è attenuto a tale principio ed il motivo di impugnazione ha omesso di allegare quale elemento fattuale proposto dalla contribuente con la procedura docfa sia stato disatteso nell’attribuzione della diversa categoria (e quindi rendita) catastale, riconoscendo anzi la contribuente che «[…] è vero che i dati di fatto (che riguardano l'esistenza la consistenza del fabbricato) non sono in discussione» (v. pagina n. 5 del ricorso) mentre il riferimento contenuto nell’avviso alle relazioni di stima sintetiche, che, a loro volta, si richiamavano «ai motivi ampiamente dettagliati nei contenziosi in essere e quindi perfettamente a conoscenza della stessa società» è valso a rendere ulteriormente edotto la contribuente delle ragioni della pretesa sulla base di argomenti già noti alla società, come tali suscettivi di essere solo richiamati, consentendo tale rinvio di far comprendere le ragioni della pretesa e di definire il perimetro del contenzioso;

5.2. torna, in tal senso, utile il più generale principio affermato da questa Corte in tema di motivazione dell’avviso di accertamento (con riferimento all’ICI, ma in termini esportabili anche alla fattispecie in rassegna), secondo cui «[…] l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta.

In particolare, il requisito motivazionale esige [..] soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. 26431/2017)»(così Cass., Sez.

T, 2 maggio 2023, n, 11449 e 11443 e, nello stesso senso Cass., Sez.

T., 27 luglio 2023, n. 22702, che richiama Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571) ed ancora, tra le tante, Cass., Sez.

V., 29 ottobre 2021, n. 30887);

5.3. a nulla rileva l'intervenuto annullamento giudiziale del diverso avviso di accertamento (CR0041657/2013) oggetto di precedente contenzioso, definito con la pronuncia di questa Corte del 27 febbraio 2020, n. 5367, giacchè l'atto ora oggetto di controversia ha rettificato la categoria catastale proposta per i motivi dettagliati nelle tesi difensive svolte dall’Ufficio nel precedente giudizio e, quindi, non con riferimento ai contenuti del differente avviso ivi impugnato e poi annullato per difetto di motivazione;

6. il secondo motivo di impugnazione, fondato sul suindicato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è inammissibile intercettando il limite preclusivo di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello (nella specie depositata il 31 ottobre 2019 con riferimento ad un giudizio di appello incardinato nell’anno 2019) che conferma la decisione di primo grado;

6.1. l’evidenza della previsione normativa non richiede soverchie argomentazioni per ritenere l’inammissibilità del ricorso in esame, in ragione della esistenza, alla luce di quanto sopra illustrato, di una doppia decisione “conforme” sugli stessi fatti da parte delle due sentenze di merito, dovendo altresì osservarsi, sempre sotto il profilo dell’ammissibilità del motivo, che la ricorrente non ha allegato prima e dimostrato poi – come era suo onere - che le due pronunce si siano, invece, basate su accertamenti non sovrapponibili, indicando cioè che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello sono tra loro diverse (cfr. sul principio, tra le tante, Cass., Sez.

L., 7 marzo 2023, n. 6826. che richiama Cass., Sez.

II, 10 marzo 2014, n. 5528; Cass., Sez.

VI/II, 15 marzo 2022, n. 8320, che richiama.

Cass. 18.12.2014, n. 26860 e Cass.22.12.2016, n. 26774 e nello stesso senso Cass., Sez.

VI/II, 9 marzo 2022, n. 7724);

6.2. va, in ogni caso, aggiunto che la doglianza cela, al fondo, una non condivisione della decisione assunta (resa esplicita dal primo Giudice ed in termini impliciti dalla Commissione regionale), come reso evidente dal rilievo secondo cui l’istante ha rappresentato di aver rilevato, nei precedenti gradi di giudizio, l’incongruità del valore della rendita rispetto al precedente accertamento, lamentando che «poiché si tratta dello stesso padiglione (nel primo caso considerato per l'intero, nel secondo caso considerato nelle due unità frazionate senza operare alcuna) è chiaro che è illogico ed illegittimo derubricare tale differenza come “mero e conseguenziale effetto” della classificazione dell'immobile come detto nella sentenza di primo grado» (v. pagina n. 17 del ricorso), con ciò duolendosi del mancato seguito alla predetta argomentazione difensiva, che non integra il dedotto esame di un fatto decisivo (cfr., sul principio, tra le tante, Cass., Sez.

II, 31 marzo 2022, n. 10525 e la giurisprudenza ivi citata);

7. il terzo motivo di impugnazione risulta infondato;

7.1. è incontroverso che il compendio immobiliare di cui si discute era destinato ad attività fieristica e che l’attività svolta dalla contribuente, che ha veste giuridica di società per azioni (art. 2325 cod. civ.), quantunque con una rilevante partecipazione di enti pubblici, ha carattere intrinsecamente commerciale (art. 2915 cod. civ.);

7.2. questa Corte, anche da ultimo, ha ribadito, sulla scorta di argomentazioni che i rilievi svolti dalla ricorrente non inducono a rimeditare, che: - «secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali “E/1”, “E/2”, “E/3”, “E/4”, “E/5”, “E/6” ed “E/9” non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e40 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, immobili per sé stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2015, n. 20026; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2018, nn. 7390, 7391 e 7392; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, nn. 34657, 34658, 34659, 34660, 34661, 34662, 34663, 34664 e 34697; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13070; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13354; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2020, n. 14554; Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2020, n. 21806; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, nn. 24074 e 24075; Cass., Sez. 5^, 2 novembre 2020, n. 24230; Cass., Sez. 6^-5, 20 agosto 2021, n. 23272; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2022, n. 8326)»; -«peraltro, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di classamento catastale, l'immobile "fieristico", il quale ha carattere commerciale, essendo destinato allo svolgimento di manifestazioni di promozione economica, culturale o sportiva, ovvero di spettacoli ingenere, non rientra nella categoria catastale E, siccome prevista solo per gli immobili sostanzialmente considerati extra commercium e, quindi, improduttivi di reddito e non tassabili, ma va inquadrato nella categoria D/8, nella quale rientrano gli immobili (quali centri commerciali, mercati, fiere, spazi espositivi) costruiti per speciali esigenze di un'attività commerciale non suscettibili di altra destinazione senza radicali trasformazioni (in termini: Cass., Sez. 5^, 13 novembre 2019, n. 29381; Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2020, n. 13449; Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2021, n. 6146)»; - «parimenti, non incide sulla classificazione catastale la circostanza che gli immobili (stand fieristici) siano amovibili, ove costituiscano componente strutturale ed essenziale del bene (Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2004, n. 21730), tali da realizzare un unico bene complesso, prescindendo dalla transitorietà di detta connessione nonché dai mezzi di unione a tal fine utilizzati (Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2011, n. 23317; Cass., Sez. 6^-5, 20 febbraio 2015, n. 3500)» (così Cass., Sez.

T., 18 aprile 2023, n. 10242);

8. alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto;

9. le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo;

10. va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19072/2020 del ruolo generale, proposto DA C REMONAFIERE S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Cremona, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 1, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e suo legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in for za di procura speciale e nomine poste a margine del ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 48S11 G337 G), [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62C69 G337 D) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56M19 H501 K), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20. - RICORRENTE – l’ A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. [OSCURATO:PERSONA] - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 4317/23/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (Sezione distaccata di Brescia), depositata in data 31 ottobre 2019, non notificata; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consigliodel 7 giugno 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1.con avviso accertamento n. CR0034683/2016 l’Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Cremona – rettificava, a seguito di frazionamento del mappale 164, sub. 506 (graffato ai mappali 182 sub. 501 e 188, sub. 501), il classamento proposto con procedura docfa dalla contribuente in relazione a due padiglioni ubicati nel quartiere fieristico di Cà dè Somenzi, attribuendo agli stessi la categoria D/8 in luogo di quella (E/9) presentata dalla società con la citata procedura; 2. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale della Lombardia (sezione distaccata di Brescia) respingeva l’appello proposto dalla contribuente contro la pronuncia n. 169/2/2017 della Commissione tributaria provinciale di Cremona, assumendo che: -che l’avviso impugnato era sufficientemente motivato, dando preliminarmente conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la struttura fortemente partecipativa della procedura docfa rendeva soddisfatto l'obbligo motivazionale dell’atto di riclassamento tramite la mera indicazione dei dati oggettivi della classe attribuita, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non fossero stati disattesi dall'Ufficio e la differenza tra la rendita proposta e quella attribuita fosse dipesa solo da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni; - che nella specie l’avviso rimandava alla “relazione di stima sintetica” dell’Ufficio del Territorio, che «non si limitava a riportare la descrizione degli immobili, ma richiamava espressamente l'excursus di fatto e del contenzioso che hanno riguardato l'immobile “soppresso”, rinviando per relazionem “ai motivi ampiamente dettagliati nei contenziosi in essere e, quindi, perfettamente conoscenza della stessa società”»; -che l’avviso era sufficientemente motivato «data la sua natura di provocatio ad opponendum ed in quanto enuncia il "criterio astratto in base al quale ha determinato il maggior valore, con le eventuali specificazioni ed illustrazioni concrete richieste dalla peculiarità della fattispecie (per tutte: Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 5787/88)» (così nella sentenza impugnata priva di numerazione); - che nel merito della questione, vertente sulla classificazione dei padiglioni fieristici, doveva considerarsi dirimente, in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la natura commerciale dell'attività svolta nell'immobile fieristico esclude l'attribuzione della categoria catastale E, che dall'attività fieristica la contribuente traeva reddito tassabile, con la conseguente presunzione di assoluta commerciabilità del bene in ragione della sua destinazione economica, osservando ancora che l'utilizzo dell’immobile per tale attività non poteva essere escluso dalla composizione mista della compagine sociale, in quanto partecipata da enti pubblici ed istituti di credito privati; 3. con atto notificato il 7/8 luglio 2020 all’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando tre motivi di censura, depositando, poi, memoria ex art. 380-bis.1, cod proc. civ.; 4. l’Agenzia resisteva con controricorso notificato il 25 luglio 2020; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 24 Cost., assumendo che la variazione di categoria non era stata supportata da alcuna argomentazione, per cui la rettifica risultava immotivata, non essendo state fornite le indicazioni necessarie circa le caratteristiche delle unità immobiliari rilevanti in termini di classamento ed osservando soprattutto che il rinvio alle ragioni sviluppate nel contenzioso in essere tra le parti doveva considerarsi non utile ai presenti fini, tenuto conto che l'avviso di accertamento di cui si discuteva in tale giudizio era stato annullato dalla Corte di cassazione proprio per il difetto di motivazione dell’atto e che, in ogni caso, in esso si discuteva solo della categoria catastale e non anche del valore della rendita che nel precedente contenzioso era stata determinate in base ai giorni di utilizzo del bene e non in base annua come nell'accertamento in oggetto; 1.1. l’istante ha aggiunto che, nella specie, non si era in presenza di una variazione derivante da una diversa valutazione del valore economico del bene, bensì di una modifica più radicale, essendo stata rettificata la categoria catastale, cioè la tipologia stessa del cespite, il che rendeva esigibile una motivazione più approfondita e la specificazione delle differenze riscontrate rispetto alla categoria proposta; 2. con la seconda censura la contribuente ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. prov. civ., l’omesso esame un fatto decisivo per il giudizio che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla differenza di rendite catastali attribuite al medesimo immobile (mapp. 164 e sub. 506) per il quale con un primo accertamento, che aveva riguardato il bene non frazionato, era stata accertata una rendita di 10.702,00 € per 44 giorni di utilizzo, mentre con la verifica in oggetto, concernente i due padiglioni derivanti dal frazionamento, è stata stabilita una rendita di 91.390,00 €, lamentando quindi l'incongruità di tale nuovo valore attribuito allo stesso immobile; 3. con la terza doglianza la ricorrente ha denunciato, in relazione al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ.,la violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 8 d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, sollecitando la Corte a ripensare il recente orientamento, ponendo in evidenza che: -non sembra coerente con la citata disposizione far dipendere l’attribuzione della categoria catastale esclusivamente dal tipo di reddito prodotto e dalla destinazione più o meno commerciale dell’attività svolta dal soggetto proprietario, perché i quartieri fieristici presentano finalità e peculiarità uniche e svolgono una funzione di interesse pubblico che li rendono estranei alla categoria D, anche in considerazione del fatto che: (i) essi sono fuori da ogni mercato (sia di locazione, che di scambio) di natura privatistica; (ii) hanno un utilizzo limitato a pochi giorni dell'anno, restando inutilizzati per l’ulteriore periodo; (iii) la costruzione degli immobili è in molti casi finanziata con investimenti di capitali a fondo perduto o con un saggio di interesse nullo; (iv) l'area sul quale sorge il complesso è di proprietà del Comune e l'attività fieristica è condizionata da una forte stagionalità, per cui gli immobili in discussione non sono equiparabili a quelli compresi nella categoria attribuita dall'Agenzia, che si riferisce a beni inseriti in una logica privatistica di mercato; - ai fini dell'accatastamento non ha rilevanza la natur a fiscale dell'attività svolta nell'immobile, dovendo aversi riguardo solo alla destinazione propria del fabbricato ed alle caratteristiche costruttive del bene, per cui è irrilevante, ai predetti fini, che il soggetto gestore del quartiere fieristico produca un reddito d'impresa; -più appropriata, in conclusione, deve considerarsi la categoria E/9, siccome inerente ad edifici aventi destinazione particolare, come risulta dal gruppo V di cui al quadro generale contenuto nell’allegato B del d.P.R. 138/1998, che individua le « unità immobiliari speciali per funzioni pubbliche o di interesse collettivo»; 4. il ricorso va respinto per le seguenti ragioni, non senza aver prima osservato, come pure posto in evidenza della difesa della ricorrente nella memoria di cui all’art. 380-bis.1, cod. proc. civ., che l'Agenzia delle Entrate, destinataria del ricorso in esame, non ha presentato controdeduzioni, essendo state queste redatte, notificate e depositate dal diverso ente, Agenzia delle Dogane, che non aveva preso parte ai precedenti giudizi, non avendo emesso l'atto di impugnato; 4.1. nondimeno, l’intestazione delle controdeduzioni risulta del tutto plausibilmente riconducibile ad un mero errore materiale, essendo i contenuti delle difese coerenti con l’oggetto della controversia in questione, sicchè l’erronea indicazione della parte controricorrente ad opera dell’Avvocatura dello Stato, titolare del patrocinio difensivo di entrambi gli enti, va ricondotto ad un mero, emendabile lapsus calami, che non incide sulla co rretta individuazione del controricorrente, né potrebbe mai determinare la pur invocata inesistenza del controricorso. 5. il primo motivo di ricorso risulta infondato dovendo ribadirsi, sul piano dei principi, che «in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni (in considerazione del fatto che, vista la struttura fortemente partecipativa dell’atto emanato all’esito della procedura DO.C.FA., la diversa attribuzione si fonda su «elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente»), mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Sez. 5, Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018; conf. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018)» (così, tra le tante, da ultimo, Cass. Sez. T,22 maggio 2023, n. 14029); 5.1. il Giudice regionale si è attenuto a tale principio ed il motivo di impugnazione ha omesso di allegare quale elemento fattuale proposto dalla contribuente con la procedura docfa sia stato disatteso nell’attribuzione della diversa categoria (e quindi rendita) catastale, riconoscendo anzi la contribuente che «[…] è vero che i dati di fatto (che riguardano l'esistenza la consistenza del fabbricato) non sono in discussione» (v. pagina n. 5 del ricorso) mentre il riferimento contenuto nell’avviso alle relazioni di stima sintetiche, che, a loro volta, si richiamavano «ai motivi ampiamente dettagliati nei contenziosi in essere e quindi perfettamente a conoscenza della stessa società» è valso a rendere ulteriormente edotto la contribuente delle ragioni della pretesa sulla base di argomenti già noti alla società, come tali suscettivi di essere solo richiamati, consentendo tale rinvio di far comprendere le ragioni della pretesa e di definire il perimetro del contenzioso; 5.2. torna, in tal senso, utile il più generale principio affermato da questa Corte in tema di motivazione dell’avviso di accertamento (con riferimento all’ICI, ma in termini esportabili anche alla fattispecie in rassegna), secondo cui «[…] l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige [..] soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. 26431/2017)»(così Cass., Sez. T, 2 maggio 2023, n, 11449 e 11443 e, nello stesso senso Cass., Sez. T., 27 luglio 2023, n. 22702, che richiama Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571) ed ancora, tra le tante, Cass., Sez. V., 29 ottobre 2021, n. 30887); 5.3. a nulla rileva l'intervenuto annullamento giudiziale del diverso avviso di accertamento (CR0041657/2013) oggetto di precedente contenzioso, definito con la pronuncia di questa Corte del 27 febbraio 2020, n. 5367, giacchè l'atto ora oggetto di controversia ha rettificato la categoria catastale proposta per i motivi dettagliati nelle tesi difensive svolte dall’Ufficio nel precedente giudizio e, quindi, non con riferimento ai contenuti del differente avviso ivi impugnato e poi annullato per difetto di motivazione; 6. il secondo motivo di impugnazione, fondato sul suindicato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è inammissibile intercettando il limite preclusivo di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc., che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello (nella specie depositata il 31 ottobre 2019 con riferimento ad un giudizio di appello incardinato nell’anno 2019) che conferma la decisione di primo grado; 6.1. l’evidenza della previsione normativa non richiede soverchie argomentazioni per ritenere l’inammissibilità del ricorso in esame, in ragione della esistenza, alla luce di quanto sopra illustrato, di una doppia decisione “conforme” sugli stessi fatti da parte delle due sentenze di merito, dovendo altresì osservarsi, sempre sotto il profilo dell’ammissibilità del motivo, che la ricorrente non ha allegato prima e dimostrato poi – come era suo onere - che le due pronunce si siano, invece, basate su accertamenti non sovrapponibili, indicando cioè che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello sono tra loro diverse (cfr. sul principio, tra le tante, Cass., Sez. L., 7 marzo 2023, n. 6826. che richiama Cass., Sez. II, 10 marzo 2014, n. 5528; Cass., Sez. VI/II, 15 marzo 2022, n. 8320, che richiama. Cass. 18.12.2014, n. 26860 e Cass.22.12.2016, n. 26774 e nello stesso senso Cass., Sez. VI/II, 9 marzo 2022, n. 7724); 6.2. va, in ogni caso, aggiunto che la doglianza cela, al fondo, una non condivisione della decisione assunta (resa esplicita dal primo Giudice ed in termini impliciti dalla Commissione regionale), come reso evidente dal rilievo secondo cui l’istante ha rappresentato di aver rilevato, nei precedenti gradi di giudizio, l’incongruità del valore della rendita rispetto al precedente accertamento, lamentando che «poiché si tratta dello stesso padiglione (nel primo caso considerato per l'intero, nel secondo caso considerato nelle due unità frazionate senza operare alcuna) è chiaro che è illogico ed illegittimo derubricare tale differenza come “mero e conseguenziale effetto” della classificazione dell'immobile come detto nella sentenza di primo grado» (v. pagina n. 17 del ricorso), con ciò duolendosi del mancato seguito alla predetta argomentazione difensiva, che non integra il dedotto esame di un fatto decisivo (cfr., sul principio, tra le tante, Cass., Sez. II, 31 marzo 2022, n. 10525 e la giurisprudenza ivi citata); 7. il terzo motivo di impugnazione risulta infondato; 7.1. è incontroverso che il compendio immobiliare di cui si discute era destinato ad attività fieristica e che l’attività svolta dalla contribuente, che ha veste giuridica di società per azioni (art. 2325 cod. civ.), quantunque con una rilevante partecipazione di enti pubblici, ha carattere intrinsecamente commerciale (art. 2915 cod. civ.); 7.2. questa Corte, anche da ultimo, ha ribadito, sulla scorta di argomentazioni che i rilievi svolti dalla ricorrente non inducono a rimeditare, che: - «secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali “E/1”, “E/2”, “E/3”, “E/4”, “E/5”, “E/6” ed “E/9” non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e40 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, immobili per sé stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2015, n. 20026; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2018, nn. 7390, 7391 e 7392; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, nn. 34657, 34658, 34659, 34660, 34661, 34662, 34663, 34664 e 34697; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13070; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2020, n. 13354; Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2020, n. 14554; Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2020, n. 21806; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, nn. 24074 e 24075; Cass., Sez. 5^, 2 novembre 2020, n. 24230; Cass., Sez. 6^-5, 20 agosto 2021, n. 23272; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2022, n. 8326)»; -«peraltro, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di classamento catastale, l'immobile "fieristico", il quale ha carattere commerciale, essendo destinato allo svolgimento di manifestazioni di promozione economica, culturale o sportiva, ovvero di spettacoli ingenere, non rientra nella categoria catastale E, siccome prevista solo per gli immobili sostanzialmente considerati extra commercium e, quindi, improduttivi di reddito e non tassabili, ma va inquadrato nella categoria D/8, nella quale rientrano gli immobili (quali centri commerciali, mercati, fiere, spazi espositivi) costruiti per speciali esigenze di un'attività commerciale non suscettibili di altra destinazione senza radicali trasformazioni (in termini: Cass., Sez. 5^, 13 novembre 2019, n. 29381; Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2020, n. 13449; Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2021, n. 6146)»; - «parimenti, non incide sulla classificazione catastale la circostanza che gli immobili (stand fieristici) siano amovibili, ove costituiscano componente strutturale ed essenziale del bene (Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2004, n. 21730), tali da realizzare un unico bene complesso, prescindendo dalla transitorietà di detta connessione nonché dai mezzi di unione a tal fine utilizzati (Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2011, n. 23317; Cass., Sez. 6^-5, 20 febbraio 2015, n. 3500)» (così Cass., Sez. T., 18 aprile 2023, n. 10242); 8. alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto; 9. le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo; 10. va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate della
Sentenza Cassazione n. 28098/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris