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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 49101/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 01XC5Z7) avverso la sentenza del 31/01/2023 della Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: il ricorso, che allega mancanza di motivazione si risolve nella citazione di massime giurisprudenziali sul principio dell'obbligo d motivazione e sulla mancanza, nella sentenza impugnata, di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio che non era stato devoluto al giudice di appello poiché l'impugnazione verteva solo sul punto della responsabilità dell'imputata.

Correttamente, in ragione del devoluto, la Corte di appello ha esaminato i soli aspetti che l'imputata aveva contestato con l'impugnazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente, come precisato in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il sid ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 01XC5Z7) avverso la sentenza del 31/01/2023 della Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: il ricorso, che allega mancanza di motivazione si risolve nella citazione di massime giurisprudenziali sul principio dell'obbligo d motivazione e sulla mancanza, nella sentenza impugnata, di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio che non era stato devoluto al giudice di appello poiché l'impugnazione verteva solo sul punto della responsabilità dell'imputata. Correttamente, in ragione del devoluto, la Corte di appello ha esaminato i soli aspetti che l'imputata aveva contestato con l'impugnazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente, come precisato in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il sid ent