CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 30526/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 24465-2019 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] prescrizione R.G.N.24465/2019 Cron. Rep. Ud.12/06/2024 CC avverso la sentenza n. 80/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/02/2019 R.G.N. 911/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì con la quale era stata accolt a in parte l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l’avviso di addebito recante l’importo di € 3.927,30 da corrispondere alla gestione separata per sanzioni civili connesse ad evasione sui contributi versati nel periodo maggio 2009 agosto 2010 in relazione allaposizione di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società. 1.1. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che i contributi antecedenti il 17 febbraio 2010 fossero prescritti e che alla fattispecie dovesse applicarsi il regime sanzionatorio di cui all’art. 116 lett. a) della legge n. 388 del 2000. 1.2. Il giudice di appello a sua volta ha rigettato il gravame proposto in via principale dell’INPS ritenendo che l’allegazione dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale reclamava il valore interruttivo delle comunicazioni telematiche (c.d. Emens), fosse tardiva. Inoltre, ha ritenuto che generica mente l ’[OSCURATO:PERSONA] avesse dedotto che l’occultamento del debito da parte della società era intenzionale, a fronte di un accertamento da parte del Tribunale, il quale aveva escluso l’esistenza del dolo della società. La Corte di merito ha poi accertato che la società aveva comunica to le retribuzioni erogate all’amministratore che era iscritto alla gestione separata e, conclusivamente , ha ritenuto che l’Inps fosse stato posto in grado di verificare , in base ai dati in suo possesso, il corretto adempimento delle obbligazioni contributive. Ancora, poi, ha ritenuto che il comportamento della società non potesse essere ricondotto , quanto all’irrogazione delle sanzioni, nella fattispecie dell’evasione contributiva e che correttamente invece era stato applicato il regime dell’omissione escludendo la mala fede della società la quale,avvedutasi degli errori, si era attivata tempestivamente per sanarli. 1.3. La Corte territoriale ha poi respinto l’appello incidentale della società evidenziando che l’[OSCURATO:PERSONA] – attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione - non era tenuto a chiedere esplicitamente la condanna al pagamento della minor somma accertata in relazione alla più lieve ipotesi di omissione contributiva ( in luogo dell’evasione già contestata) proponendo apposita domanda riconvenzionale. Peraltro, ha accertato che , comunque, la domanda seppur in via subordinata era stata presentata dalla società. 2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS che articola due motivi. Resiste con tempestivo controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ulteriormente illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il primo motivo di ricorso – con il quale è denunciata la violazione dell’art. 437 c.p.c. dell’art. 44 comma 9 d.l. 269 del 2003 conv. con mod. in legge 326 del 2003 e dell’art. 2935 c.c. per avere la Corte ritenuto che i flussi Emens comunicati tardivamente non hanno effetto interruttivo del termine di prescrizione– è fondato. 3.1. Deduce l’INPS che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che la circostanza che la prescrizione dovesse decorrere dall’invio dei modelli Emensemendati era tardiva, atteso che il fattoera stato allegat o sin dalla memoria di costituzione e perciò non si doveva far altro che validare la sua idoneità ad interrompere laprescrizione. 3.2. Rileva il Collegio che la circostanza di fatto dell’invio da parte della società del modello Emens risulta essere stata allegata dall’[OSCURATO:PERSONA] sin dal primo grado di giudizio. 3.3. Va premesso che tali modelli informatici devono essere compilati dal datore di lavoro per comunicare all’INPS, al pari del Modello DM 10 già in uso, le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell’Inps, delle agevolazioni e degli sgravi.I flussi richiamati sono stati introdotti con l’art. 44 comma 9 del d.l. n. 269 del 2003 conv. in legge n. 326 del 2003 il quale dispone che “A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bise 3, del decreto del Presidente della repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (INPS) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.(….)” . 3.4. Ritiene il Collegio che con tali flussi di informazioniil datore di lavoro dichiara, in riferimento ad ogni singolo lavoratore, il periodo di occupazione e le retribuzioni versate nell'anno precedente. Ben vero che si tratta di un adempimento di un obbligo di legge che non è determinatoda una libera individuale iniziativa, e tuttavia è pur sempre un atto che presuppone la consapevolezza del relativo contenuto e la volontà di manifestarlo con la conseguenza che in relazione all'obbligazione contributiva corrispondente al contenuto del modello, la dichiarazione in esso contenuta è atto idoneo ad interrompere la prescrizione(cfr. Cass. n. 13531 del 2008 e n. 11273 del 2007 con riguardo all’invio dei modelli DM 10 prima previsti e Cass. n . 27122 del 2017 con riguardo all’invio del modello Unico). 3.5. Ne consegue che ai fini della verifica della maturazione della prescrizione la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto di quanto risultante dai flussi Emens prodotti in giudizio poiché, allegato il fatto che era stato ritenuto irrilevante da parte del Tribunale, era suo compito qualificarne l’incidenza a fronte dell’eccezione di prescrizione formulatae della contro eccezione di interruzione del termine opposta. 4. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 116 comma 8 lett. a) e b) della legge n. 388 del 2000 e dell’art. 44 comma 9 del d.l. 269 del 2003 conv. con mod. in legge 326 del 2003 per avere la Corte d’appello ritenuto che , seppure vi fosse stata una tardiva comunicazione della sussistenza del rapporto di lavoro, comunque le sanzioni avrebbero dovuto essere calcolate con il regime dell’omissione. 4.1. Il motivo non può essere accolto. 4.2. E’ ben vero che in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS attraverso i modelli DM10 (nello specifico la comunicazione per mezzo del flusso EMENS), circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un'"evasionecontributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissionecontributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento(cfr. Cass. n . 20446 del 2022 e n . 17119 del 2015 ) ; tuttavia nella specie la Corte territoriale - con accertamento di fatto a lei riservato ed incensurabile davanti a questa Corte se non nei limiti del vizio di motivazione neppure dedotto – ha verificato che si era trattato di una tardiva correzione della retribuzione dichiarata in relazione ad un rapporto noto e anch’esso dichiaratoed ha escluso in concreto l’esistenza di un intento fraudolento. Ha ritenuto infatti che non fosse possibile ravvisarlo considerato che l’ammontare dei contributi non versati era già rilevabile dalle denunce che erano state inviate, condotta, questa, che rivelava un’assenza di mala fede del contribuente, il quale si era anzireso conto , nel gennaio 2011 , dell’errore e si era tempestivamente attivat o per sanarlo, versando immediatamente il dovuto. Si tratta, come detto, di accertamento di fatto incensurabile. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, inammissibile il secondo motivo di ricorso deve comunque essere accolto il primo e, cassata la sentenza, la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Bologna che, in applicazione dei principi su esposti, procederà ad un nuovo esame della controversia . Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso e accoglie il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accol