CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 29213/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 25/09/2025.visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G. D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla causa dinon punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Palermo condannavaSalvatoreTusa alla pena condizionalmente sospesa di euro 2.800,00 di ammendain ordine ai reati di cui agli artt. 37, 43, 80, 96 (lettere a e g) e 108 d. lgs.81/2008.2. Avverso la sentenza l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia,propone ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo di ricorso, lamenta l’assoluta genericità dellasentenza rispetto ai capi di imputazione ascritti al ricorrente.La sentenza, a fronte di sei distinti reati, si limita ad una motivazionegenerica e onnicomprensiva, in cui richiama i contenuti della comunicazione direato, omettendo di indicare, per ogni singola accusa, quali fossero le prove asostegno.La motivazione è quindi apparente in quanto la sentenza non soddisfa glistandard minimi necessari per affermare che la parte motiva sia conforme aiprincipi relativi al contenuto della sentenza, come codificati dall’articolo 546 cod.proc. pen..2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazionein riferimento all’articolo 192 cod. proc. pen e al d. lgs. 81/2008.A fronte dell’argomentazione difensiva secondo cui la ditta amministratadall’imputato era subentrata ad altra ditta in un cantiere che era statoabbandonato e che, al momento del controllo, i lavori non erano ancora iniziati,la sentenza non risponde.2.3. Con il terzo motivo, la difesa lamenta violazione dell’articolo 131-biscod. pen..L’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fattoera stata esplicitamente richiesta dalla difesa, ma il Tribunale omette dipronunciarsi sul punto.3. In data 22 maggio 2026 il procedimento, originariamente assegnato allaSettima Sezione Penale della corte, è stato trasmesso alla Terza Sezione nonrisultando manifestamente infondato il motivo di impugnazione relativo allaparticolare tenuità del fatto.Nel frattempo, in data 18 maggio 2026 l’imputato – tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Sinatra - depositava, per l’udienza di Settima Sezione, memoria in cui contestavala rilevata inammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente alla causa di non punibilità dell’articolo131-bis cod. pen., mentre è inammissibile nel resto.2. I primi due motivi sono inammissibili in quanto sollecitano a questa Corteuna non consentita rivalutazione delle prove fondata su una ricostruzionealternativa del fatto meramente esplorativa e motivatamente negletta dallasentenza impugnata, la quale evidenzia come il fatto sia stato comprovato dallaacquisizione di documenti e verbali redatti durante la fase delle indagini, acquisiticon il consenso delle parti (a pag. 4 si fa esplicito riferimento, sia pure in modoabbastanza generico, alle risultanze della CNR del 2 marzo 2021 del NucleoIspettorato del Lavoro dei Carabinieri, al verbale di primo accesso ispettivo del21 febbraio 2021 e al verbale di prescrizione obbligatoria elevato nei confrontidella società «[OSCURATO:SOCIETA]», amministrata dall’imputato e che operava all’internodel cantiere edile sito in Carini, C.da del Pistacchio 27, ove erano in atto lavori diristrutturazione di una villa), a fronte, comunque, della sostanziale ammissionedelle violazioni contestate (pag. 6).Quanto all’elemento soggettivo del reato, il Tribunale (pag. 8 della sentenza)evidenzia la sufficienza della mera colpa, consistita nell’omissione della cauteleda predisporre prima di iniziare i lavori, anche subentrando in un cantiere primagestito da altri.Trattasi di circostanze, tutte, con cui il ricorrente non si confronta,limitandosi a una generica contestazione, con conseguente genericità dellededuzioni difensive.3. Il terzo motivo è, invece, fondato.A pagina 3 della sentenza gravata emerge con chiarezza che ilriconoscimento della causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen.era stato espressamente sollecitato dalla difesa nelle sue conclusioni; tuttavia, inmerito ad esso, nulla viene detto in sentenza.Vero è che l’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di nonpunibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche conmotivazione implicita (cfr. ex multis Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016 - Rv.268499 – 01), tuttavia, nel caso in esame, sul punto la motivazione èinesistente, né può ritenersi che il giudice si sia anche solo implicitamenteespresso in ordine alla richiesta formulata (cfr. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022,dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 4, n.27595 del 11/05/2022,Omogiate, Rv. 283420 - 01), posto che la sentenza riconosce all’imputato lecircostanze attenuanti generiche in ragione della buona condotta processuale edella circostanza che le prescrizioni impartite dall’organo di controllo erano stateadempiute, mentre difettava (solo) la prova del pagamento della somma previstaa titolo di oblazione ai sensi del d. lgs. 758/1994, e concede altresì il beneficiodella sospensione condizionale della pena.In proposito il [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che questa Corte, nel contiguo settore dellecontravvenzioni ambientali, soggette al medesimo regime estintivo per effettodegli articoli 318-bis e ss. del d. lgs. 152/2006, ha avuto modo di affermare ilprincipio, che il [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, secondo cui la causa di non punibilità dicui all'articolo 131-bis cod. pen. può «trovare applicazione ai limitati casi (che ilCollegio indica in via esemplificativa e non esaustiva) in cui la procedura estintivasarebbe concretamente applicabile, avendo l'imputato posto in essere tutte lericonducibili (in tal caso, infatti, non vi è stata alcuna valutazione negativa daparte dell'organo di vigilanza), ovvero ai casi in cui, anche alla luce della«condotta susseguente al fatto» (in virtù della modifica intervenuta nel testodell'articolo 131-bis cod. pen., per effetto del d.lgs. n. 150/2022), sulla base diun esame ex post, l'«offesa» risulti di speciale tenuità, ovvero ancora alle ipotesiin cui la procedura sia stata attivata, con pagamento della somma eadempimento delle prescrizioni, ma oltre il termine assegnato.In tali casi, in presenza di attività occasionale e di una condottasostanzialmente inoffensiva, sarebbe applicabile la speciale tenuità del fatto dicui all'articolo 131-bis cod. pen.. Al contrario, la strada della particolare tenuitàdel fatto non risulta praticabile nel caso in cui le prescrizioni non siano stateottemperate, ovvero nel caso in cui l'indagato abbia chiesto di essere ammessoalla procedura estintiva agevolata e l'organo di controllo abbia ritenuto che nonsussistessero i presupposti per l'ammissione (Sez. 3, n. 32962 del 21/06/2023,Anzalone, Rv. 284942 – 02; conformi: Sez. 3, n. 2443 del 18/12/2025, dep.2026, Lucci, n.m.; Sez. 3, n. 33653 del 24/09/2025, Castiglione, n.m).4. Nel caso oggetto del presente scrutinio, pertanto, l’intervenuta tempestivaottemperanza alle prescrizioni impartite costituiva una condotta post factum cheil giudice era chiamato a valutare e in grado di incidere sul giudizio complessivodell'entità dell'offesa recata.Sussiste, pertanto, il lamentato difetto di motivazione e la sentenza gravatadeve essere annullata con rinvio, limitatamente all’omesso riconoscimento dellacausa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di Palermo in diversa persona fisica, mentre il ricorso vadichiarato inammissibile nel resto.5. [OSCURATO:PERSONA] dichiara l’irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità, aisensi dell’articolo 624 cod. proc. pen., concernendo l’annullamento un «punto»della sentenza rispetto ad esso funzionalmente autonomo (Sez. U, n. 1 del19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 – 01; Sez. 3, n. 47579 del 23/10/2003,Arici, Rv. 226646 – 01). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione dellacausa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., con rinvio per nuovo giudiziosul punto al Tribunale di Palermo in diversa persona fisica.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]