CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28314/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 novembre 2021 il Tribunale di Bologna, su accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche, la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, oltre al pagamento delle spese processuali, altresì disponendo la confisca e distruzione dello stupefacente e dei reperti in sequestro, nonché la confisca e devoluzione al F.U.G. delle somme in sequestro preventivo. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito erronea qualificazione giuridica del fatto, osservando come la condotta a lui concretamente imputabile dovesse essere più correttamente ascritta nell'ambito della fattispecie della lieve entità prevista dal comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, e non nella più grave ipotesi di cui al primo comma. Lo scarso dato ponderale dello stupefacente posseduto e le modalità rudimentali dell'azione avrebbero dovuto indurre, infatti, alla configurazione del reato entro i limiti dell'indicata più lieve ipotesi. Con il secondo motivo; il ricorrente ha lamentato mancanza di motivazione in ordine alla disposta confisca e devoluzione al F.U.G. delle somme sottoposte a sequestro preventivo. Tale decisione sarebbe stata assunta, infatti, in maniera apodittica e con motivazione palesemente generica. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. In primo luogo privo di fondamento è l'introduttivo motivo, con cui il ricorrente ha eccepito una presunta erronea qualificazione giuridica dei fatti, per non averli configurati nell'alveo della più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990. Trattasi, infatti, di censura non deducibile, in quanto non prevista tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103), non riguardando motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. E' agevole osservare, in proposito, come nella fattispecie, al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto finisca per risolversi nella pretesa di ottenere una rivalutazione del fatto stesso che, all'evidenza, risulta inammissibile e pacificamente preclusa nella presente sede di legittimità. Questa Corte, d'altro canto, ha reiteratamente precisato - in maniera assai difforme rispetto al caso di specie - che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza sia limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così, tra le più recenti: Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, P.G. in proc. Paolino, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, P.G. in proc. Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573-01). 3. Parimenti infondata è, poi, la seconda doglianza, con cui il ricorrente ha lamentato carenza motivazionale in ordine all'esplicazione delle ragioni per cui è stata disposta la confisca e devoluzione al F.U.G. delle somme in sequestro preventivo. Diversamente da quanto dedotto dal Bougria, infatti, la sentenza impugnata ha adeguatamente rappresentato, con motivazione logica e congrua, nonché esente da ViZiø aiìì'b, come la somma in giudiziale sequestro, sottoposta a confisca, costituisse proprio il provento dell'attività di spaccio perpetrata dal ricorrente, considerato che, per come esplicato nella necessaria sintesi connessa alla natura del provvedimento ex art. 444 cod. proc. pen., l'imputato non ha saputo fornire riscontro alcuno in ordine alla provenienza lecita del denaro, anzi dichiarando di essere privo di attività lavorativa per cui, essendo risultato professionalmente dedito all'attività di commercio della droga, appare, in tutta evidenza, come il denaro in suo possesso costituisse il diretto provento di tale illecita attività.4. In ragione delle considerazioni esposte, deve, pertanto, essere disposto il rigetto del ricorso, cui consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così