CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07333/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17656/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Camera di Commercio di Milano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CondominioResidenza [OSCURATO:PERSONA] , Lokve D O O, Bcc di Milano soc coop,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] diSpedizione spa , [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] BovisioMasciago, Comune di Verdello, Agenzia Delle Entrate - Riscossione, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] , [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:SOCIETA],Numero registro generale 17656/2018Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 7333/2026Data pubblicazione 26/03/2026Insurance [OSCURATO:SOCIETA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA],[OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] spa ,[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:SOCIETA], Cfcsrl, [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA],-intimati-avverso il decreto della Corte d'Appello di Milano n. 623/2017 depositato il20/04/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 La Corte d’Appello di Milano con l’impugnato decreto rigettava il reclamoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale diMonza che aveva respinto la richiesta dallo stesso formulata diesdebitazione ex art. 142 e segg. l.fall.1.1 La Corte distrettuale rilevava che era ostativo alla concessione delbeneficio richiesto la circostanza, evidenziata dal curatore nella relazioneex art.143 l.fall., che: «le scritture contabili con riferimento agli anni 2011e 2012 risultavano inattendibili e/o comunque tenute in modo tale da nonpermettere l’esatta ricostruzione degli affari; si trattava di condotte inrelazione alle quali il ricorrente è stato rinviato a giudizio per il delitto di“bancarotta documentale”» conclusosi con sentenza di patteggiamentochiesto dall’imputato che costituiva indizio della non regolare tenuta dellescritture contabili.2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sullabase di due motivi; nessuno dei soggetti evocati ha svolto difese.2.1 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso.Numero registro generale 17656/2018Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 7333/2026Data pubblicazione 26/03/20263 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di decisione e depositato memoriaai sensi del medesimo art. 380 bis1 c.p.c. ed è stata disposta latrattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 142,n. 5, l.fall., per avere la Corte d’Appello erroneamente affermato che latenuta da parte dell’imprenditore delle scritture contabili relativamenteagli anni 2011 e 2013 in modo inattendibile e comunque tale da nonpermettere l’esatta ricostruzione degli affari, in assenza della condottacostituita dalla determinazione o dall’aggravamento del dissesto, integravauna causa ostativa alla concessione del beneficio dell’esdebitazione.1.1 Il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697, 2729 c.c., 116, comma 1, c.p.c., 445 e 651 c.p.p., 142 n. 5 l.fall.per avere la Corte d’Appello di Milano ritenuto che possono esseresufficienti “meri indizi”, consistenti nelle valutazioni contenute nellarelazione del curatore ai sensi dell’art. 143 l.fall. e nel fatto che il Cerrutiabbia patteggiato la pena, a ritenere provata la mancata tenuta dellescritture contabili in modo corretto, e, comunque, per avere omesso ognivalutazione in merito ai requisiti di cui all’art 2729 c.c., mancandoelementi di prova di carattere grave, preciso e concordante.2 Il ricorso è inammissibile.2.1 Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione delgiudizio: « …….. Il primo motivo (violazione dell’art. 142, n. 5, legge fall.in relazione alla inattendibile tenuta delle scritture contabili) èinammissibile perché implica un sindacato di fatto. La corte d’appello haben specificato la ragione, tratta dalla relazione del curatore fallimentare,per la quale l’esdebitazione non poteva essere accordata: ha osservatoNumero registro generale 17656/2018Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 7333/2026Data pubblicazione 26/03/2026che la modalità di tenuta delle scritture contabili era stata al puntodeficitaria da determinare finanche l’impossibilità (oltre e più che la gravedifficoltà) di esatta ricostruzione del patrimonio. Si tratta di unavalutazione di merito, motivata e insindacabile in cassazione, néd’altronde censurata per omesso esame di fatti decisivi secondo l’otticadell’attuale art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Il secondo motivo (violazionedegli artt. 2697 e 2729 cod. civ., 116 cod. proc. civ., 445 e 651 cod. proc.pen. con riferimento all’art. 142, n. 5, legge fall.) è inammissibile. La corteterritoriale non ha deciso sulla base dell’affermata rilevanza ostativa dellasentenza di patteggiamento, bensì considerando i fatti ai quali la sentenzaera stata riferita (cosa consentita dalla giurisprudenza di questa Corte). Loha fatto con motivazione completa e immune da censure. Ciò rendeinammissibile il motivo di ricorso siccome non direttamente correlato allaratio decidendi e comunque incentrato su distinte considerazioni in fatto,notoriamente insuscettibili di trovare ingresso in cassazione».2.3 [OSCURATO:PERSONA] condivide e fa proprie le suesposte argomentazioni cheresistono ai rilievi difensivi contenuti nella memoria illustrativa.In particolare, il sopravvenuto provvedimento di riabilitazione, allegatoall’istanza di fissazione dell’udienza depositata in data 26/11/2025, al di làdella ritualità della produzione in giudizio, è irrilevante alla luce delleargomentazioni sopra esposte e cioè che il decreto della Corte d’Appello sifonda non solo sulle circostanze di cui al n.6 dell’art.142 co.1 l.fall. maanche e ancor più su quelle di cui al n.5, affermando chiaramente che lostato delle scritture contabili nemmeno ha consentito la ricostruzione delpatrimonio.Conclusivamente il ricorso è inammissibile.3 Nulla è da statuire sulle spese del presento giudizio non avendo isoggetti evocati svolto difese.4 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nellapresente sede, ai sensi del comma 4 dell’art. 96 c.p.c., comeNumero registro generale 17656/2018Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 7333/2026Data pubblicazione 26/03/2026espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.(disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alladata del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancorafissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr.Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n.27433 del 27/09/2023).La Corte stima equo fissare in € 2.500 la sanzione ai sensi dell’art. 96,comma 4, c.p.c.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto,ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio2002 n. 115.Numero registro generale 17656/2018Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 7333/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] esdebitazioneUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA]Paola [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCosmo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17656/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Camera di Commercio di Milano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CondominioResidenza [OSCURATO:PERSONA] , Lokve D O O, Bcc di Milano soc coop,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] diSpedizione spa , [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] BovisioMasciago, Comune di Verdello, Agenzia Delle Entrate - Riscossione, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] , [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:SOCIETA],Numero registro generale 17656/2018Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 7333/2026Data pubblicazione 26/03/2026Insurance [OSCURATO:SOCIETA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA],[OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] spa ,[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:SOCIETA], Cfcsrl, [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA],-intimati-avverso il decreto della Corte d'Appello di Milano n. 623/2017 depositato il20/04/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 La Corte d’Appello di Milano con l’impugnato decreto rigettava il reclamoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale diMonza che aveva respinto la richiesta dallo stesso formulata diesdebitazione ex art. 142 e segg. l.fall.1.1 La Corte distrettuale rilevava che era ostativo alla concessione delbeneficio richiesto la circostanza, evidenziata dal curatore nella relazioneex art.143 l.fall., che: «le scritture contabili con riferimento agli anni 2011e 2012 risultavano inattendibili e/o comunque tenute in modo tale da nonpermettere l’esatta ricostruzione degli affari; si trattava di condotte inrelazione alle quali il ricorrente è stato rinviato a giudizio per il delitto di“bancarotta documentale”» conclusosi con sentenza di patteggiamentochiesto dall’imputato che costituiva indizio della non regolare tenuta dellescritture contabili.2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sullabase di due motivi; nessuno dei soggetti evocati ha svolto difese.2.1 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità del ricorso.Numero registro generale 17656/2018Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 7333/2026Data pubblicazione 26/03/20263 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di decisione e depositato memoriaai sensi del medesimo art. 380 bis1 c.p.c. ed è stata disposta latrattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 142,n. 5, l.fall., per avere la Corte d’Appello erroneamente affermato che latenuta da parte dell’imprenditore delle scritture contabili relativamenteagli anni 2011 e 2013 in modo inattendibile e comunque tale da nonpermettere l’esatta ricostruzione degli affari, in assenza della condottacostituita dalla determinazione o dall’aggravamento del dissesto, integravauna causa ostativa alla concessione del beneficio dell’esdebitazione.1.1 Il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697, 2729 c.c., 116, comma 1, c.p.c., 445 e 651 c.p.p., 142 n. 5 l.fall.per avere la Corte d’Appello di Milano ritenuto che possono esseresufficienti “meri indizi”, consistenti nelle valutazioni contenute nellarelazione del curatore ai sensi dell’art. 143 l.fall. e nel fatto che il Cerrutiabbia patteggiato la pena, a ritenere provata la mancata tenuta dellescritture contabili in modo corretto, e, comunque, per avere omesso ognivalutazione in merito ai requisiti di cui all’art 2729 c.c., mancandoelementi di prova di carattere grave, preciso e concordante.2 Il ricorso è inammissibile.2.1 Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione delgiudizio: « …….. Il primo motivo (violazione dell’art. 142, n. 5, legge fall.in relazione alla inattendibile tenuta delle scritture contabili) èinammissibile perché implica un sindacato di fatto. La corte d’appello haben specificato la ragione, tratta dalla relazione del curatore fallimentare,per la quale l’esdebitazione non poteva essere accordata: ha osservatoNumero registro generale 17656/2018Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 7333/2026Data pubblicazione 26/03/2026che la modalità di tenuta delle scritture contabili era stata al puntodeficitaria da determinare finanche l’impossibilità (oltre e più che la gravedifficoltà) di esatta ricostruzione del patrimonio. Si tratta di unavalutazione di merito, motivata e insindacabile in cassazione, néd’altronde censurata per omesso esame di fatti decisivi secondo l’otticadell’attuale art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Il secondo motivo (violazionedegli artt. 2697 e 2729 cod. civ., 116 cod. proc. civ., 445 e 651 cod. proc.pen. con riferimento all’art. 142, n. 5, legge fall.) è inammissibile. La corteterritoriale non ha deciso sulla base dell’affermata rilevanza ostativa dellasentenza di patteggiamento, bensì considerando i fatti ai quali la sentenzaera stata riferita (cosa consentita dalla giurisprudenza di questa Corte). Loha fatto con motivazione completa e immune da censure. Ciò rendeinammissibile il motivo di ricorso siccome non direttamente correlato allaratio decidendi e comunque incentrato su distinte considerazioni in fatto,notoriamente insuscettibili di trovare ingresso in cassazione».2.3 [OSCURATO:PERSONA] condivide e fa proprie le suesposte argomentazioni cheresistono ai rilievi difensivi contenuti nella memoria illustrativa.In particolare, il sopravvenuto provvedimento di riabilitazione, allegatoall’istanza di fissazione dell’udienza depositata in data 26/11/2025, al di làdella ritualità della produzione in giudizio, è irrilevante alla luce delleargomentazioni sopra esposte e cioè che il decreto della Corte d’Appello sifonda non solo sulle circostanze di cui al n.6 dell’art.142 co.1 l.fall. maanche e ancor più su quelle di cui al n.5, affermando chiaramente che lostato delle scritture contabili nemmeno ha consentito la ricostruzione delpatrimonio.Conclusivamente il ricorso è inammissibile.3 Nulla è da statuire sulle spese del presento giudizio non avendo isoggetti evocati svolto difese.4 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricorrente, nellapresente sede, ai sensi del comma 4 dell’art. 96 c.p.c., comeNumero registro generale 17656/2018Numero sezionale 731/2026Numero di raccolta generale 7333/2026Data pubblicazione 26/03/2026espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.(disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alladata del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancorafissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr.Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n.27433 del 27/09/2023).La Corte stima equo fissare in € 2.500 la sanzione ai sensi dell’art. 96,comma 4, c.p.c.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto,ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio2002 n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della Cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.Il PresidenteMassimo FerroP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della Cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.Il PresidenteMassimo Ferro