CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle partii7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che, con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 61 n. 5, cod. pen., la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; considerato: - che il motivo proposto, che denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto quanto all'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., deduce un vizio non consentito, in quanto la deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto, siccome operata dalla sentenza di patteggiamento, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619), come per il caso di specie; ritenuto: - che la rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.; - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. C