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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 18558/2022

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ORDINANZA sul ricorso n. 22971/2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA]Angelo S.c., elettivamente domkili in.

Licata, via Salato n. 1, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, ricorrente; contro curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., intimata; avverso il decreto del Tribunale di Palermo depositato il 20.8.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17.3.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]Angelo S.c. propose domanda di ammissione al passivo dell'insolvente [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo, tra l'altro - limitandosi a quanto ancora di interesse nel presente processo - il riconoscimento della causa di prelazione ipotecaria sul credito di C 603.276,44 derivante da un finanziamento fondiario stipulato ed erogato in attuazione di un piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d, legge fall.

Il giudice delegato ammise al passivo il credito in via chirografaria, «accogliendo l'eccezione revocatoria sollevata dal commissario straordinario», il quale aveva contestato la mancanza di prova che il piano di risanamento fosse idoneo al suo scopo e l'assoggettabilità dell'ipoteca ad azione revocatoria ordinaria ex art. 66 legge fall. 1.1 [OSCURATO:PERSONA]Angelo S.c. propose opposizione al decreto, sostenendo che l'idoneità del piano - da valutare ex ante - dovesse ritenersi provata dall'attestazione dagli esperti indipendenti.

L'opposizione venne respinta dal Tribunale di Palermo (che nel frattempo aveva convertito in fallimento la procedura di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA].), ma non per avere condiviso la motivazione del giudice delegato in merito alla mancanza di prova dell'idoneità del piano attestato, bensì per l'unico e assorbente motivo della mancata produzione della nota di iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari e, quindi, della ritenuta mancanza di prova dell'iscrizione medesima, necessario elemento costitutivo per l'esistenza dell'ipoteca e per la sua efficacia nei confronti dei terzi.

2. Contro il decreto del Tribunale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA]Angelo S.c. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

L'intimata curatela del fallimento non ha depositato controricorso.

3. [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha depositato «comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c.» (e successiva memoria), quale cessionaria del credito vantato dalla banca ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

4. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'intervento spiegato da [OSCURATO:SOCIETA]. quale successore a titolo particolare della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Angelo S.c.

4.1. Infatti, secondo l'orientamento tradizionale di questa Corte, «il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito» (Cass. 5759/2016, 3336/2015, 7986/2011, 11375/2010, 10215/2007), con la precisazione che «il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie» (Cass. 11322/2005) e che «la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare» (Cass. 6610/1988).

4.2. È pur vero che, in alcune più recenti pronunce, si è chiarito come, nell'ipotesi in cui il dante causa non si sia costituito nel giudizio di legittimità, la facoltà di intervento debba essere assicurata al successore ex art. 111 c.p.c., ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (Cass.2543/2019, 33444/2018, 11638/2016); tuttavia tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in cui [OSCURATO:PERSONA]Angelo S.c. ha validamente e tempestivamente proposto il ricorso per cassazione.

4.3. Si aggiunga che l'intervento del cessionario del diritto controverso trova ostacolo anche nell'inammissibilità della produzione di «documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso» (art. 372 c.p.c.).

Infatti, il cessionario, per documentare la propria legittimazione a intervenire, si troverebbe nella necessità di produrre in giudizio - come in effetti avvenuto anche in questo caso - i documenti dai quali risulti la cessione del credito, che però non sono documenti «che riguardano la nullità della sentenza impugnata», né «l'ammissibilità del ricorso e del controricorso», bensì, nella specie, dell'atto di intervento.

5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 101 del Codice di Procedura Civile in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.».

5.1. Per illustrare il motivo, la parte osserva che l'iscrizione dell'ipoteca non era stata mai messa in discussione dal curatore, e nemmeno dal giudice delegato, sicché il collegio avrebbe dovuto sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, prima di porla a fondamento della sua decisione.

Attraverso il richiamo testuale alla motivazione di alcune decisioni di questa Corte antecedenti alla riforma apportata all'art. 101 dalla legge n. 69 del 2009, la ricorrente attribuisce al decreto impugnato anche la violazione dell'art.112 c.p.c. e, quindi, il vizio di extrapetizione.

Afferma, infine, che l'iscrizione risultava «dalle relazioni ipotecarie esistenti in atti fallimentari».

5.2. Il motivo è fondato.

5.2.1. Occorre premettere che non è d'ostacolo al suo accoglimento l'errata sussunzione del vizio denunciato nell'ambito dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., mentre avrebbe dovuto essere riferito correttamente al n. 4, trattandosi di un'ipotesi di «nullità della sentenza».

Infatti, merita convinta adesione il principio espresso nella seguente massima delle Sezioni Unite: «Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.

Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art.112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.» (Cass.

S.U. 24.7.2013, n. 17931).

Il principio è affermato con riguardo al caso dell'omessa pronuncia su una domanda o su una eccezione proposta dalle parti, ma è evidentemente estensibile al caso opposto del vizio di extrapetizione e, più in generale, alla «erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione» in cui sia comunque «chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (v.

Cass. ord. 20.2.2014, n. 4036; ord. 27.10.2017, n. 25557; ord. 7.11.2017, n. 26310).

5.2.2. Nel merito, la censura è formulata nei termini richiesti per il suo accoglimento.

5.2.2.1. Innanzitutto, risulta chiaramente dal testo del decreto impugnato che la questione della prova dell'iscrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari e della mancanza della relativa nota di iscrizione non era stata sollevata dalla curatela fallimentare.

Vi si legge, infatti: «la curatela opposta ha ribadito quanto già eccepito in occasione dell'udienza di verifica, ossia che l'odierna opponente non ha fornito la prova della circostanza che, pur in presenza di un piano - munito di attestazione dell'esperto - idoneo in astratto, la società non ha poi potuto conseguire il previsto risanamento in conseguenza del verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili che hanno successivamente condotto all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e, quindi, al fallimento».

Né risulta in alcun modo, dalla motivazione, che la questione fosse stata rilevata d'ufficio dal giudice e sottoposta al necessario contraddittorio delle parti.

5.2.2.2. In secondo luogo, quella posta a fondamento della decisione è una questione «mista di fatto e di diritto» (prova del fatto dell'iscrizione dell'ipoteca, necessità di tale prova, necessità di assolvere il relativo onere mediante la produzione della nota di trascrizione), il che porta ad escludere che la sua mancata segnalazione alle parti possa essere ridotta a un mero error iuris in iudicando o error in iudicando de iure procedendi inidoneo a determinare la nullità della decisione (Cass.

S.U. 30.9.2009, n. 20935).

5.2.2.3. Inoltre, parte ricorrente ha assolto l'onere di indicare quali difese avrebbe potuto svolgere qualora la questione fosse stata correttamente segnalata, prima di essere posta a fondamento della decisione (di nuovo, Cass.

S.U. 30.9.2009, n. 20935).

Ha infatti rilevato che l'iscrizione dell'ipoteca non è mai stata contestata dal curatore fallimentare (aspetto eventualmente rilevante ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.) e che essa risultava comunque "dalle relazioni ipotecarie esistenti in atti fallimentari" (aspetto rilevante ai sensi dell'art. 116 c.p.c.).

5.2.2.4. Infine, non si può dubitare che l'art. 101, comma 2, c.p.c., in quanto disposizione di carattere generale, inserita nel libro I del codice di procedura civile e posta a presidio dell'effettività del fondamentale principio del contraddittorio, trova applicazione anche nel rito speciale dettato per l'accertamento dello stato passivo del fallimento e, in particolare, nel procedimento di opposizione allo stato passivo.

6. Il secondo motivo di ricorso («Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.»), che ha ad oggetto soltanto la decisione del tribunale sulle spese di lite (e, a dire il vero, non formula un'autonoma censura a tale decisione, che è stata semplicemente consequenziale a quella adottata sul merito), rimane assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

7. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, l'impugnato decreto del Tribunale di Palermo deve essere cassato, con rinvio del processo al medesimo tribunale, perché - in diversa composizione - decida anche sulle spese della presente fase.

P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Palermo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 22971/2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA]Angelo S.c., elettivamente domkili in. Licata, via Salato n. 1, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, ricorrente; contro curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., intimata; avverso il decreto del Tribunale di Palermo depositato il 20.8.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17.3.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Angelo S.c. propose domanda di ammissione al passivo dell'insolvente [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo, tra l'altro - limitandosi a quanto ancora di interesse nel presente processo - il riconoscimento della causa di prelazione ipotecaria sul credito di C 603.276,44 derivante da un finanziamento fondiario stipulato ed erogato in attuazione di un piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d, legge fall. Il giudice delegato ammise al passivo il credito in via chirografaria, «accogliendo l'eccezione revocatoria sollevata dal commissario straordinario», il quale aveva contestato la mancanza di prova che il piano di risanamento fosse idoneo al suo scopo e l'assoggettabilità dell'ipoteca ad azione revocatoria ordinaria ex art. 66 legge fall. 1.1 [OSCURATO:PERSONA]Angelo S.c. propose opposizione al decreto, sostenendo che l'idoneità del piano - da valutare ex ante - dovesse ritenersi provata dall'attestazione dagli esperti indipendenti. L'opposizione venne respinta dal Tribunale di Palermo (che nel frattempo aveva convertito in fallimento la procedura di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA].), ma non per avere condiviso la motivazione del giudice delegato in merito alla mancanza di prova dell'idoneità del piano attestato, bensì per l'unico e assorbente motivo della mancata produzione della nota di iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari e, quindi, della ritenuta mancanza di prova dell'iscrizione medesima, necessario elemento costitutivo per l'esistenza dell'ipoteca e per la sua efficacia nei confronti dei terzi. 2. Contro il decreto del Tribunale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA]Angelo S.c. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. L'intimata curatela del fallimento non ha depositato controricorso. 3. [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha depositato «comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c.» (e successiva memoria), quale cessionaria del credito vantato dalla banca ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 4. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'intervento spiegato da [OSCURATO:SOCIETA]. quale successore a titolo particolare della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Angelo S.c. 4.1. Infatti, secondo l'orientamento tradizionale di questa Corte, «il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito» (Cass. 5759/2016, 3336/2015, 7986/2011, 11375/2010, 10215/2007), con la precisazione che «il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie» (Cass. 11322/2005) e che «la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare» (Cass. 6610/1988). 4.2. È pur vero che, in alcune più recenti pronunce, si è chiarito come, nell'ipotesi in cui il dante causa non si sia costituito nel giudizio di legittimità, la facoltà di intervento debba essere assicurata al successore ex art. 111 c.p.c., ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (Cass.2543/2019, 33444/2018, 11638/2016); tuttavia tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in cui [OSCURATO:PERSONA]Angelo S.c. ha validamente e tempestivamente proposto il ricorso per cassazione. 4.3. Si aggiunga che l'intervento del cessionario del diritto controverso trova ostacolo anche nell'inammissibilità della produzione di «documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso» (art. 372 c.p.c.). Infatti, il cessionario, per documentare la propria legittimazione a intervenire, si troverebbe nella necessità di produrre in giudizio - come in effetti avvenuto anche in questo caso - i documenti dai quali risulti la cessione del credito, che però non sono documenti «che riguardano la nullità della sentenza impugnata», né «l'ammissibilità del ricorso e del controricorso», bensì, nella specie, dell'atto di intervento. 5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 101 del Codice di Procedura Civile in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.». 5.1. Per illustrare il motivo, la parte osserva che l'iscrizione dell'ipoteca non era stata mai messa in discussione dal curatore, e nemmeno dal giudice delegato, sicché il collegio avrebbe dovuto sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, prima di porla a fondamento della sua decisione. Attraverso il richiamo testuale alla motivazione di alcune decisioni di questa Corte antecedenti alla riforma apportata all'art. 101 dalla legge n. 69 del 2009, la ricorrente attribuisce al decreto impugnato anche la violazione dell'art.112 c.p.c. e, quindi, il vizio di extrapetizione. Afferma, infine, che l'iscrizione risultava «dalle relazioni ipotecarie esistenti in atti fallimentari». 5.2. Il motivo è fondato. 5.2.1. Occorre premettere che non è d'ostacolo al suo accoglimento l'errata sussunzione del vizio denunciato nell'ambito dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., mentre avrebbe dovuto essere riferito correttamente al n. 4, trattandosi di un'ipotesi di «nullità della sentenza». Infatti, merita convinta adesione il principio espresso nella seguente massima delle Sezioni Unite: «Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art.112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.» (Cass. S.U. 24.7.2013, n. 17931). Il principio è affermato con riguardo al caso dell'omessa pronuncia su una domanda o su una eccezione proposta dalle parti, ma è evidentemente estensibile al caso opposto del vizio di extrapetizione e, più in generale, alla «erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione» in cui sia comunque «chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (v. Cass. ord. 20.2.2014, n. 4036; ord. 27.10.2017, n. 25557; ord. 7.11.2017, n. 26310). 5.2.2. Nel merito, la censura è formulata nei termini richiesti per il suo accoglimento. 5.2.2.1. Innanzitutto, risulta chiaramente dal testo del decreto impugnato che la questione della prova dell'iscrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari e della mancanza della relativa nota di iscrizione non era stata sollevata dalla curatela fallimentare. Vi si legge, infatti: «la curatela opposta ha ribadito quanto già eccepito in occasione dell'udienza di verifica, ossia che l'odierna opponente non ha fornito la prova della circostanza che, pur in presenza di un piano - munito di attestazione dell'esperto - idoneo in astratto, la società non ha poi potuto conseguire il previsto risanamento in conseguenza del verificarsi di eventi imprevisti e imprevedibili che hanno successivamente condotto all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e, quindi, al fallimento». Né risulta in alcun modo, dalla motivazione, che la questione fosse stata rilevata d'ufficio dal giudice e sottoposta al necessario contraddittorio delle parti. 5.2.2.2. In secondo luogo, quella posta a fondamento della decisione è una questione «mista di fatto e di diritto» (prova del fatto dell'iscrizione dell'ipoteca, necessità di tale prova, necessità di assolvere il relativo onere mediante la produzione della nota di trascrizione), il che porta ad escludere che la sua mancata segnalazione alle parti possa essere ridotta a un mero error iuris in iudicando o error in iudicando de iure procedendi inidoneo a determinare la nullità della decisione (Cass. S.U. 30.9.2009, n. 20935). 5.2.2.3. Inoltre, parte ricorrente ha assolto l'onere di indicare quali difese avrebbe potuto svolgere qualora la questione fosse stata correttamente segnalata, prima di essere posta a fondamento della decisione (di nuovo, Cass. S.U. 30.9.2009, n. 20935). Ha infatti rilevato che l'iscrizione dell'ipoteca non è mai stata contestata dal curatore fallimentare (aspetto eventualmente rilevante ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.) e che essa risultava comunque "dalle relazioni ipotecarie esistenti in atti fallimentari" (aspetto rilevante ai sensi dell'art. 116 c.p.c.). 5.2.2.4. Infine, non si può dubitare che l'art. 101, comma 2, c.p.c., in quanto disposizione di carattere generale, inserita nel libro I del codice di procedura civile e posta a presidio dell'effettività del fondamentale principio del contraddittorio, trova applicazione anche nel rito speciale dettato per l'accertamento dello stato passivo del fallimento e, in particolare, nel procedimento di opposizione allo stato passivo. 6. Il secondo motivo di ricorso («Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.»), che ha ad oggetto soltanto la decisione del tribunale sulle spese di lite (e, a dire il vero, non formula un'autonoma censura a tale decisione, che è stata semplicemente consequenziale a quella adottata sul merito), rimane assorbito dall'accoglimento del primo motivo. 7. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, l'impugnato decreto del Tribunale di Palermo deve essere cassato, con rinvio del processo al medesimo tribunale, perché - in diversa composizione - decida anche sulle spese della presente fase. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Palermo