CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 marzo 2022
Cassazione n. 31546/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Trepuzzi avverso la sentenza del 5/07/2021 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento al primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi in data 3 aprile 2017, con la quale, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era condannato alla pena di legge perché giudicato colpevole del reato di cui all'art. 314, primo comma, cod. peri. Si contesta all'imputato, nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio, quale autista del Comune di Trepuzzi, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio, il possesso o, comunque, la disponibilità della autovettura [OSCURATO:PERSONA], di essersi appropriato della stessa allo scopo di utilizzarla, in giro per Brindisi, nella serata del 21 agosto 2015, periodo nel quale era in ferie. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge penale per avere attributo al ricorrente -dipendente con mansioni di autista del Comune di Trepuzzi -la qualifica di incaricato di pubblico servizio, rilevante per la configurabilità del reato di cui all'art. 314 cod. pen., potendosi, al più, ricondurre la condotta di [OSCURATO:PERSONA] al reato di appropriazione indebita o al furto d'uso. 2.2. Con il secondo motivo, si censura la configurabilità del contestato reato di peculato, per mancanza di prova in merito al previo possesso o disponibilità da parte del ricorrente dell'autovettura di proprietà comunale e delle relative chiavi, nonostante la fruizione delle ferie al momento della consumazione del fatto, non potendosi escludere, in tale prospettiva la sussistenza del reato di furto d'uso non precedibile per difetto di querela. 2.3. Con il terzo motivo, si assume l'insussistenza del reato di peculato per carenza di un'effettiva lesione patrimoniale ai danni della P.A. stante l'episodicità della condotta; 2.4. Con il quarto motivo, si deduce il vizio di legge e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in considerazione della episodicità della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato Deve premettersi che, quale diretta conseguenza del criterio oggettivo- funzionale adottato dal legislatore, la qualifica pubblicistica dell'attività prescinde dalla natura dell'ente in cui è inserito il soggetto e dalla natura pubblica dell'impiego (Sez. 6, n. 9642 del 26/05/2021 -dep. 21/03/2022-, Saltarelli, Rv. 282941 - 01). L'art. 358 cod. pen., nella definizione di persona incaricata di un pubblico servizio, esclude i soggetti che svolgono mansioni d'ordine, richiedendo che l'agente svolga almeno una funzione che gli attribuisca un qualche potere decisionale autonomo, sia pur ridotto. Ne consegue la necessità di verificare, ai fini della decisione, se l'imputato sia o meno addetto a mansioni meramente esecutive. Con riferimento all'attività di autista, la giurisprudenza è, in ogni caso, orientata a risolvere la questione non in termini astratti, ma ritenendo necessario accertare la natura delle mansioni svolte in concreto dal conducente del mezzo, verificando se oltre alla guida dello stesso, che è attività meramente materiale, gli siano attribuiti altri compiti, quali, ad esempio, nel caso di trasporto pubblico, la vendita di biglietti o il controllo sul possesso e sulla regolarità dei titoli di viaggio degli utenti (Sez. 6, Ordinanza n. 14625 del 20/03/2006, Pillitteri, Rv. 234033 - 01). 2.1. Se, allora, l'accertamento deve essere rivolto alla verifica delle mansioni svolte in concreto, occorre osservare che, mentre per quanto riguarda l'autista di mezzi di pubblico trasporto deve riconoscersi che si tratta di un'attività che non si caratterizza per essere soltanto di natura materiale, in quanto non si limita alla semplice guida del mezzo (infatti, l'autista, contribuendo allo svolgimento del servizio di trasporto in concessione, ha il generico compito di far rispettare la normativa che disciplina il rapporto tra l'azienda concessionaria ed il pubblico degli utenti, anche nel caso in cui non gli sia affidata la vendita di biglietti), nel caso in esame, al pari di quello dell'autista giudiziario (Sez. 6, n.43704 del 10/10/2001, Iracà, Rv. 221122) non risulta che l'imputato, oltre a condurre l'autovettura dell'ufficio, avesse altre incombenze. Pertanto, non può ritenersi avesse la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ma solo quella di esercente mansioni di ordine e/o di prestazioni d'opera meramente materiale. 2.2. In conclusione, il reato astrattamente ipotizzabile appare essere quello di furto d'uso di cui all'art. 626, primo comma, n. 1, cod. pen., che, stante l'assenza di querela, non è procedibile. 3. I restanti motivi di ricorso sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo. 4. La sentenza deve, in conclusione, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza imp