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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 14168/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4933/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

PIEMONTE, n. 153/1/13, depositata il 20/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza con la quale la C.t.r. del F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 4933/2014 Numero sezionale 1415/2022 Numero di raccolta generale 14168/2022 Piemonte ha accolto l'appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p.

Data pubblicazione 04/05/2022 di Cuneo che ha respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo alle imposte Irpef e Irap per l’anno 2005.

2. Con memoria depositata il 20/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] ha depositato copia della domanda di definizione agevolata riguardante la presente controversia tributaria, presentata il 07/05/2019, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 6 e 7, comma 2, lett. b) e comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

4. Va disposta, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., la notifica, da parte del controricorrente, all’Agenzia ricorrente della documentazione prodotta P.Q.M. dispone che il controricorrente provveda alla notifica, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., alla ricorrente presso l’Avvocatura dello Stato della documentazione di cui alla parte motiva.

Concede termine di sessanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza e rinvia a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4933/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE, n. 153/1/13, depositata il 20/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza con la quale la C.t.r. del F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 4933/2014 Numero sezionale 1415/2022 Numero di raccolta generale 14168/2022 Piemonte ha accolto l'appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. Data pubblicazione 04/05/2022 di Cuneo che ha respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo alle imposte Irpef e Irap per l’anno 2005. 2. Con memoria depositata il 20/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] ha depositato copia della domanda di definizione agevolata riguardante la presente controversia tributaria, presentata il 07/05/2019, ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 6 e 7, comma 2, lett. b) e comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 4. Va disposta, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., la notifica, da parte del controricorrente, all’Agenzia ricorrente della documentazione prodotta P.Q.M. dispone che il controricorrente provveda alla notifica, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., alla ricorrente presso l’Avvocatura dello Stato della documentazione di cui alla parte motiva. Concede termine di sessanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza e rinvia a n
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