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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08754/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cheducconcb2sccctitaltWto Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguenti statuizioni.

Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile nel presente giudizio.

Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile Comune di Tiggiano, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese relative al presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 luglio 2017, il Tribunale di Lecce condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 424, primo comma, cod. pen., commesso il 19 marzo 2013, per aver appiccato il fuoco, servendosi di una bottiglia contenente benzina, al fine di recare danno alla vettura di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca Sindaco di Tiggiano.

Il Tribunale assolveva entrambi gli imputati dal reato contestato di cui all'art. 612 cod. pen.; li condannava al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Tiggiano, liquidati rispettivamente in euro 8.500,00 ed euro 3.500,00; concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato al pagamento integrale del risarcimento dei danni entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Il giudice di primo grado basava la propria decisione sulle dichiarazioni rese da Morciano; sulle dichiarazioni rese dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA]; sulle immagini catturate dalla telecamera di videosorveglianza a infrarossi presso l'abitazione di Morciano; sulle immagini ritraenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di riempire di benzina una bottiglietta di plastica presso un distributore di benzina distante pochi chilometri da tale abitazione; sulle conclusioni del perito circa gli accertamenti svolti sulle predette immagini in relazione alle altezze delle persone ritratte e del vestiario dalle stesse indossato, al netto della inutilizzabilità parziale della perizia, dichiarata con ordinanza del 27 maggio 2015, per la parte relativa alle considerazioni svolte circa la compatibilità del colore del vestiario indossato dalle persone ritratte dalla citata telecamera a infrarossi e quello sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché fondate su esperimento giudiziale non autorizzato.

Sulla base della parte dell'elaborato peritale utilizzabile e sul residuo compendio probatorio, il giudice di primo grado riteneva accertato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano dapprima recati presso il distributore di benzina, dove avevano riempito di tale carburante una bottiglietta di plastica; poi, erano giunti presso l'abitazione di Mordano, avevano appiccato il fuoco alla citata bottiglietta e l'avevano lanciata contro l'autovettura di Mordano.

Il giudice di primo grado individuava il movente dell'azione delittuosa in un intento ritorsivo e vendicativo ricollegabile a pregressi procedimenti dell'Amministrazione comunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con esiti sfavorevoli per questi ultimi.

2. Avverso la sentenza di primo grado, entrambi gli imputati proponevano appello a mezzo dei rispettivi difensori.

In particolare, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] affermava l'assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, tenuto conto della inutilizzabilità parziale dell'elaborato peritale e della non corretta indicazione di orario e data da parte della citata telecamera a infrarossi.

Richiedeva, inoltre, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., lamentava l'erroneità della condanna al risarcimento dei danni e si doleva dell'eccessiva gravosità della condizione a cui il giudice di primo grado aveva subordinato la sospensione condizionale della pena.

3. Con sentenza del 12 marzo 2021, la Corte di appello di Lecce, in riforma parziale della sentenza impugnata, concedeva il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del Casellario giudiziale nei confronti di entrambi gli imputati.

Confermava nel resto la sentenza di primo grado.

Il giudice di appello riteneva non rilevanti sia le discrasie di orario e di data indicate dalla difesa in relazione alle riprese della telecamera a infrarossi; sia le discrasie tra le dichiarazioni di Morciano e quelle del maresciallo Leone circa il momento in cui si erano accorti dell'erroneità della data e dell'orario indicati nelle citate riprese.

Il giudice di appello precisava che il tempo necessario per coprire la distanza tra il distributore di benzina e l'abitazione di Morciano era compatibile con il lasso temporale intercorso tra il momento in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ripresi dalla telecamera di sorveglianza presso il citato distributore e quello in cui gli autori dell'incendio erano stati ripresi dalla telecamera a infrarossi presso l'abitazione di Marciano.

Il giudice di appello indicava come ulteriori indizi a carico degli imputati non solo il movente, come già individuato dal giudice di primo grado, ma anche le conclusioni del perito circa la compatibilità tra i seguenti elementi: il vestiario dei soggetti ripresi nelle immagini catturate dalla telecamera di videosorveglianza del distributore di benzina e gli indumenti sequestrati agli imputati; il pantalone di [OSCURATO:PERSONA], caratterizzato da una fibbia, e quello indossato da uno dei soggetti ripresi dalla citata telecamera a infrarossi; le altezze degli imputati e quelle dei soggetti ripresi dalla citata telecamera a infrarossi.

Il giudice di appello riteneva che le dichiarazioni spontanee rese da [OSCURATO:PERSONA] - secondo le quali costui e [OSCURATO:PERSONA] avevano fatto ritorno all'esercizio commerciale del primo dopo aver preso la benzina necessaria per far ripartire lo scooter dello stesso [OSCURATO:PERSONA] - erano prive di elementi a suffragio, che potessero perciò consentire una ricostruzione alternativa del fatto.

Infine, il giudice di appello escludeva l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., confermava le statuizioni civili e rigettava le doglianze difensive circa la condizione a cui il giudice di primo grado aveva subordinato la sospensione condizionale della pena.

4. Avverso la sentenza di appello, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione.

Con l'unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) ed e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione e violazioni degli artt. 191, 218, 219, 220 e 526 cod. proc. pen.

Il ricorrente sostiene che i giudici di merito non abbiano adeguatamente approfondito le doglianze difensive e, in particolare, non abbiano tenuto conto della parziale inutilizzabilità dell'elaborato peritale e della conseguente impossibilità di tenere conto delle conclusioni del perito in tema di compatibilità del vestiario.

Il ricorrente precisa che anche il supplemento di perizia - effettuato in ragione proprio della citata inutilizzabilità parziale - non possa rilevare, ai fini dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], perché tale attività era riferita all'altezza del solo coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Secondo quanto affermato nel ricorso, le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza sarebbero inidonee, per la loro pessima qualità, a identificare le persone in esse ritratte, come affermato dal consulente tecnico della difesa le cui considerazioni sul punto non sarebbero state valutate dai giudici di merito.

Inoltre, detto consulente pú ha ritenuto che il vestiario delle persone la cui immagine fu catturata presso il distributore di benzina non sia compatibile con quello degli individui ripresi presso l'abitazione di Mordano.

Il ricorrente afferma che il perito nominato dal giudice abbia concluso per la compatibilità degli indumenti solo con riferimento a quelli della persona che, secondo l'ipotesi accusatoria, dovrebbe essere identificata in [OSCURATO:PERSONA].

Secondo quanto esposto nel ricorso, sarebbe altresì non credibile quanto dichiarato dal maresciallo Leone e da Morciano circa l'identificazione delle persone riprese dalle telecamere di videosorveglianza, tenuto conto delle dichiarazioni del consulente tecnico della difesa circa la qualità delle citate immagini.

Il ricorrente sostiene, inoltre, che la sentenza sia viziata, per un verso, nella parte in cui, in assenza di esperimenti giudiziali o perizie, misura il tempo necessario per spostarsi dal distributore di benzina all'abitazione di Mordano; per altro verso, nella parte in cui elabora un movente che non ha alcun riscontro negli atti di causa e non spiega le ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto desistere, per far valere le proprie pretese, dall'utilizzo di mezzi legali per ricorrere a vie illegali.

Né potrebbe rilevare, secondo quanto affermato dalla difesa, l'asserito alibi mancato o non reso, il quale è stato erroneamente considerato dai giudici di merito come indizio a carico.

Il ricorrente sostiene che la sentenza di appello sia viziata anche laddove ha escluso la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

Secondo le doglianze difensive, sarebbe illogico basare la gravità del reato sulla qualifica soggettiva della vittima e sulla sussistenza di un pericolo per la pubblica incolumità.

Il ricorrente sostiene che, infatti, per quanto concerne il primo elemento, il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice non attiene in alcun modo alla sussistenza di una qualifica soggettiva di diritto pubblico ricoperta dalla vittima; per quanto concerne il secondo elemento, il citato pericolo è già considerato ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 424, primo comma, cod. pen.

Il ricorrente sostiene che la sentenza di appello sia altresì viziata poiché, per un verso, difetta di indicazione specifica dell'entità del risarcimento dei danni e del danno concreto patito dal Comune di Tiggiano; per altro verso, non ha tenuto conto dell'entità del risarcimento e della sua sostenibilità economica ai fini della individuazione del termine di adempimento della condizione a cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. È opportuno rilevare che, in ragione del fatto che il ricorso per cassazione proposto per il [OSCURATO:PERSONA] non è inammissibile, il reato risulta estinto per prescrizione, avuto riguardo al tempo trascorso e al titolo del reato.

Si impone perciò annullamento senza rinvio, per tale ragione, agli effetti penali.

Tuttavia, poiché la sentenza ora impugnata contiene anche statuizioni civili, si deve affrontare il ricorso a tali fini, poiché, come precisato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di impugnazione, il giudice, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale è intervenuta condanna, deve decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, non essendo sufficiente, ai fini della conferma della condanna al risarcimento del danno, dare atto della insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Tonnasi, Rv. 269890-01).2.

Il ricorso è infondato, nella parte in cui deduce vizi di motivazione e di violazione di legge circa l'identificazione dei soggetti ripresi dalle telecamere in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e dotati di capacità dimostrativa in relazione al thema probandum; precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati ed elementi certi (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414-01).

È stato altresì precisato che, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605-02).

La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in materia di prova indiziaria, il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385-01).

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo (Sez. 2, n. 15248 del 24/01/2020, Grimani, Rv. 279062-01; Sez. 5, n. 42821 del 19/06/2014, Ganci, Rv. 262111-01).

2.2. Nel caso ora in esame, non risulta che la sentenza impugnata sia affetta dai vizi denunciati dal ricorrente.

In particolare, il giudice di appello ha compiuto una lettura complessiva degli elementi a valenza indiziaria, concludendo per l'identificazione in [OSCURATO:PERSONA] di uno dei soggetti che contribuì al fatto.

Innanzitutto, il giudice di appello ha ritenuto, sulla base di motivazione che non risulta manifestamente illogica o contraddittoria, che era irrilevante la discrasia tra le dichiarazioni di Morciano e quelle del maresciallo Leone circa il momento di individuazione dell'erroneità della data e dell'orario indicati dalla telecamera di sorveglianza.

Secondo quanto plausibilmente affermato nella sentenza ora impugnata, era stato concordemente riferito da entrambi i citati soggetti che la constatazione sulle immagini era avvenuta in un momento in cui la telecamera a infrarossi continuava a registrare e, perciò, in tempo reale, ciò consentendo l'individuazione della specifica entità dell'errore nella indicazione da parte della citata telecamera della data e dell'orario rispetto a quelli reali.

Il giudice di appello ha poi affermato che il tempo trascorso, tra il momento in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano allontanati dal distributore di benzina e quello in cui erano stati ripresi i due soggetti nell'atto di appiccare il fuoco alla bottiglietta, era compatibile con la distanza tra il citato distributore e l'abitazione di Morciano.

Il giudice di appello si è perciò espresso in termini di compatibilità, sulla base della massima di esperienza per la quale sono necessari pochi minuti per percorrere una distanza di poco superiore al chilometro.

Di conseguenza, non era necessario disporre sul punto un esperimento giudiziale o una perizia, essendosi il giudice di appello basato non su una mera congettura, bensì su un giudizio ipotetico a contenuto generale desunto dall'id quod plerumque accidit.

Per quanto concerne le doglianze difensive circa la valutazione degli indizi ricavati dal contenuto dell'elaborato peritale, deve notarsi che i giudici di merito, al contrario di quanto affermato dal ricorrente, hanno deciso sulla base della sola parte dell'elaborato peritale ritenuta utilizzabile.

Infatti, il giudice di primo grado ha considerato il citato mezzo di prova inutilizzabile nella sua sola parte sperimentale, identificata nell'attività di comparazione fra il colore degli indumenti sequestrati, per come risultanti dall'immagine ripresa dalla telecamera a infrarossi, e il vestiario indossato dai soggetti ritratti dalla medesima telecamera il giorno del fatto.

Solo in relazione a questa attività sperimentale, e non all'intero contenuto dell'elaborato peritale, il giudice ha stabilito l'inutilizzabilità delle pagine indicate dal ricorrente.

Tale espunzione del contenuto non ha perciò intaccato né il giudizio di compatibilità della fibbia del pantalone sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] e quello ripreso dalla predetta telecamera a infrarossi, né il giudizio di compatibilità tra le altezze di entrambe le persone ritratte dalla telecamera a infrarossi e le altezze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Alla luce di quanto finora esposto, deve notarsi che i giudici di merito hanno plausibilmente desunto l'identificazione degli autori del fatto in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla lettura complessiva degli indizi, individuati nell'elaborato peritale, nelle riprese delle telecamere e nelle compatibilità delle tempistiche degli spostamenti.

Indizi, questi, che i giudici di merito hanno ritenuto caratterizzati dai requisiti della gravità, della precisione e della concordanza.

Non risultano, invece, sufficientemente persuasive le doglianze difensive tese a far ritenere l'impossibilità di effettuare un riconoscimento del volto delle persone riprese dalla telecamera a infrarossi.

Tale inidoneità delle immagini, infatti, è stata superata dai giudici di merito, i quali hanno deciso su un compendio indiziario, ma nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Anche le doglianze difensive tese a far ritenere l'inverosimiglianza del riconoscimento - da parte di Mordano e del maresciallo Leone - degli autori del lancio della bottiglietta, non risultano idonee ad inficiare la logicità della sentenza ora impugnata.

Infatti, i giudici di merito non hanno basato la propria decisione su tale elemento, bensì sui citati indizi.

Inoltre, deve rilevarsi che il giudice di appello ha preso nota dell'alibi mancato di [OSCURATO:PERSONA] ai soli fini di escludere una diversa e alternativa ricostruzione del fatto, e non come elemento a carico di [OSCURATO:PERSONA], al contrario di quanto affermato sul punto dal ricorrente.

Al tempo stesso, non colgono nel segno le doglianze difensive circa l'asserita mancanza di considerazione delle osservazioni del consulente tecnico della difesa.

Il giudice di appello, infatti, ha fornito esaustiva motivazione, in relazione al proprio convincimento, sull'individuazione dell'identità degli autori del fatto, indicando a suffragio della propria ricostruzione gli indizi citati in precedenza.

Il giudice di appello ha perciò esplicitato le ragioni per cui ha condiviso le conclusioni del perito, sulla base di una motivazione che non risulta viziata.

Infine, non risultano persuasive neppure le doglianze circa l'assenza di elementi a sostegno del movente individuato dai giudici di merito.

Questi ultimi, infatti, hanno fornito adeguata motivazione sul punto, sulla base della considerazione che, una settimana prima del fatto, era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] dal Comune di Tiggiano un ricorso per il rilascio immediato di un fabbricato ad uso commerciale detenuto da [OSCURATO:PERSONA].

Circostanza questa che, come affermato con motivazione puntuale dal giudice di appello, era rivelatrice dell'attualità delle controversie pendenti tra le citate parti.

3. Il ricorso è altresì infondato nella parte in cui censura la sentenza impugnata relativamente all'esclusione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.3.1.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di vizio della motivazione della sentenza, la motivazione apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100-01).

Ha anche stabilito che, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940-01).

3.2. Nel caso ora in esame, la sentenza impugnata non risulta affetta dai vizi di motivazione carente o apparente dedotti dal ricorrente.

Il giudice di appello, infatti, ha puntualmente motivato in merito all'impossibilità di qualificare l'offesa come di particolare tenuità, senza perciò ricorrere ad argomentazioni apodittiche, assertive o tautologiche.

In particolare, il giudice di appello ha plausibilmente negato l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., valorizzando sia la qualifica soggettiva della vittima per il suo ruolo di Sindaco del Comune, che, sebbene non costituisca elemento costitutivo del reato di cui all'art. 424, primo comma, cod. pen., può rilevare ai fini della gravità del reato; sia l'entità del pericolo scaturente dalla condotta, realizzata, come espressamente affermato nella sentenza ora impugnata, verso un'autovettura, con il rischio della sua esplosione in un luogo adiacente ad abitazioni private.

La sentenza di appello contiene perciò argomentazioni che non risultano astratte o formalistiche, ma anzi sono pienamente riferibili al caso concreto.

Al contrario, le doglianze difensive sul punto non colgono nel segno, poiché, come notato, il giudice di appello ha valorizzato specifici elementi del fatto, e non si è limitato a considerare la natura del bene giuridico tutelato dal reato e l'offesa insita della fattispecie incriminatrice.

4. Il ricorso è infondato anche in relazione alle doglianze in tema di determinazione dell'entità del risarcimento dei danni.

4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, Rv. 274229-01).

Ha altresì precisato che, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280495-02; Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, Rv. 257123-01), poiché la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170-01).

4.2. Nel caso ora in esame, non risulta che la sentenza impugnata sia affetta dai vizi denunciati dal ricorrente.

I giudici di merito hanno infatti fornito una motivazione plausibile in merito all'entità del risarcimento dei danni patiti dalle parti civili, individuando sia quelli relativi a Morciano, tenuto conto anche dei danni patrimoniali patiti in relazione al garage; sia quelli relativi al Comune di Tiggiano, in relazione alla lesione dell'imparzialità e della trasparenza, in conseguenza della condotta commessa.

Invece, le doglianze difensive sul punto non colgono nel segno poiché, per un verso, il loro contenuto attiene alla generica affermazione che le parti civili non abbiano fornito prova del danno; per altro verso, si basano sull'asserita assenza di un movente legato ai rapporti con il Comune di Tiggiano, censura questa che, per le ragioni esposte nei precedenti paragrafi, è infondata.

5. Le doglianze difensive relative all'individuazione dell'oggetto della condizione cui era stata subordinata la sospensione condizionale della pena sono assorbite dalla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Infatti, alla dichiarazione di estinzione del reato consegue l'insussistenza di alcuna pena la cui esecuzione possa essere sospesa ai sensi dell'art. 163 cod. pen. 6.

Alla luce delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

Il ricorso deve essere invece rigettato agli effetti civili e, conseguentemente, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, determinate nel seguente dispositivo in considerazione dell'attività difensiva svolta.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cheducconcb2sccctitaltWto Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguenti statuizioni. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile nel presente giudizio. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile Comune di Tiggiano, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese relative al presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 luglio 2017, il Tribunale di Lecce condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 424, primo comma, cod. pen., commesso il 19 marzo 2013, per aver appiccato il fuoco, servendosi di una bottiglia contenente benzina, al fine di recare danno alla vettura di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca Sindaco di Tiggiano. Il Tribunale assolveva entrambi gli imputati dal reato contestato di cui all'art. 612 cod. pen.; li condannava al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Tiggiano, liquidati rispettivamente in euro 8.500,00 ed euro 3.500,00; concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato al pagamento integrale del risarcimento dei danni entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Il giudice di primo grado basava la propria decisione sulle dichiarazioni rese da Morciano; sulle dichiarazioni rese dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA]; sulle immagini catturate dalla telecamera di videosorveglianza a infrarossi presso l'abitazione di Morciano; sulle immagini ritraenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di riempire di benzina una bottiglietta di plastica presso un distributore di benzina distante pochi chilometri da tale abitazione; sulle conclusioni del perito circa gli accertamenti svolti sulle predette immagini in relazione alle altezze delle persone ritratte e del vestiario dalle stesse indossato, al netto della inutilizzabilità parziale della perizia, dichiarata con ordinanza del 27 maggio 2015, per la parte relativa alle considerazioni svolte circa la compatibilità del colore del vestiario indossato dalle persone ritratte dalla citata telecamera a infrarossi e quello sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché fondate su esperimento giudiziale non autorizzato. Sulla base della parte dell'elaborato peritale utilizzabile e sul residuo compendio probatorio, il giudice di primo grado riteneva accertato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano dapprima recati presso il distributore di benzina, dove avevano riempito di tale carburante una bottiglietta di plastica; poi, erano giunti presso l'abitazione di Mordano, avevano appiccato il fuoco alla citata bottiglietta e l'avevano lanciata contro l'autovettura di Mordano. Il giudice di primo grado individuava il movente dell'azione delittuosa in un intento ritorsivo e vendicativo ricollegabile a pregressi procedimenti dell'Amministrazione comunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con esiti sfavorevoli per questi ultimi. 2. Avverso la sentenza di primo grado, entrambi gli imputati proponevano appello a mezzo dei rispettivi difensori. In particolare, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] affermava l'assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, tenuto conto della inutilizzabilità parziale dell'elaborato peritale e della non corretta indicazione di orario e data da parte della citata telecamera a infrarossi. Richiedeva, inoltre, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., lamentava l'erroneità della condanna al risarcimento dei danni e si doleva dell'eccessiva gravosità della condizione a cui il giudice di primo grado aveva subordinato la sospensione condizionale della pena. 3. Con sentenza del 12 marzo 2021, la Corte di appello di Lecce, in riforma parziale della sentenza impugnata, concedeva il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del Casellario giudiziale nei confronti di entrambi gli imputati. Confermava nel resto la sentenza di primo grado. Il giudice di appello riteneva non rilevanti sia le discrasie di orario e di data indicate dalla difesa in relazione alle riprese della telecamera a infrarossi; sia le discrasie tra le dichiarazioni di Morciano e quelle del maresciallo Leone circa il momento in cui si erano accorti dell'erroneità della data e dell'orario indicati nelle citate riprese. Il giudice di appello precisava che il tempo necessario per coprire la distanza tra il distributore di benzina e l'abitazione di Morciano era compatibile con il lasso temporale intercorso tra il momento in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ripresi dalla telecamera di sorveglianza presso il citato distributore e quello in cui gli autori dell'incendio erano stati ripresi dalla telecamera a infrarossi presso l'abitazione di Marciano. Il giudice di appello indicava come ulteriori indizi a carico degli imputati non solo il movente, come già individuato dal giudice di primo grado, ma anche le conclusioni del perito circa la compatibilità tra i seguenti elementi: il vestiario dei soggetti ripresi nelle immagini catturate dalla telecamera di videosorveglianza del distributore di benzina e gli indumenti sequestrati agli imputati; il pantalone di [OSCURATO:PERSONA], caratterizzato da una fibbia, e quello indossato da uno dei soggetti ripresi dalla citata telecamera a infrarossi; le altezze degli imputati e quelle dei soggetti ripresi dalla citata telecamera a infrarossi. Il giudice di appello riteneva che le dichiarazioni spontanee rese da [OSCURATO:PERSONA] - secondo le quali costui e [OSCURATO:PERSONA] avevano fatto ritorno all'esercizio commerciale del primo dopo aver preso la benzina necessaria per far ripartire lo scooter dello stesso [OSCURATO:PERSONA] - erano prive di elementi a suffragio, che potessero perciò consentire una ricostruzione alternativa del fatto. Infine, il giudice di appello escludeva l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., confermava le statuizioni civili e rigettava le doglianze difensive circa la condizione a cui il giudice di primo grado aveva subordinato la sospensione condizionale della pena. 4. Avverso la sentenza di appello, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Con l'unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) ed e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione e violazioni degli artt. 191, 218, 219, 220 e 526 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che i giudici di merito non abbiano adeguatamente approfondito le doglianze difensive e, in particolare, non abbiano tenuto conto della parziale inutilizzabilità dell'elaborato peritale e della conseguente impossibilità di tenere conto delle conclusioni del perito in tema di compatibilità del vestiario. Il ricorrente precisa che anche il supplemento di perizia - effettuato in ragione proprio della citata inutilizzabilità parziale - non possa rilevare, ai fini dell'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], perché tale attività era riferita all'altezza del solo coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Secondo quanto affermato nel ricorso, le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza sarebbero inidonee, per la loro pessima qualità, a identificare le persone in esse ritratte, come affermato dal consulente tecnico della difesa le cui considerazioni sul punto non sarebbero state valutate dai giudici di merito. Inoltre, detto consulente pú ha ritenuto che il vestiario delle persone la cui immagine fu catturata presso il distributore di benzina non sia compatibile con quello degli individui ripresi presso l'abitazione di Mordano. Il ricorrente afferma che il perito nominato dal giudice abbia concluso per la compatibilità degli indumenti solo con riferimento a quelli della persona che, secondo l'ipotesi accusatoria, dovrebbe essere identificata in [OSCURATO:PERSONA]. Secondo quanto esposto nel ricorso, sarebbe altresì non credibile quanto dichiarato dal maresciallo Leone e da Morciano circa l'identificazione delle persone riprese dalle telecamere di videosorveglianza, tenuto conto delle dichiarazioni del consulente tecnico della difesa circa la qualità delle citate immagini. Il ricorrente sostiene, inoltre, che la sentenza sia viziata, per un verso, nella parte in cui, in assenza di esperimenti giudiziali o perizie, misura il tempo necessario per spostarsi dal distributore di benzina all'abitazione di Mordano; per altro verso, nella parte in cui elabora un movente che non ha alcun riscontro negli atti di causa e non spiega le ragioni per cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto desistere, per far valere le proprie pretese, dall'utilizzo di mezzi legali per ricorrere a vie illegali. Né potrebbe rilevare, secondo quanto affermato dalla difesa, l'asserito alibi mancato o non reso, il quale è stato erroneamente considerato dai giudici di merito come indizio a carico. Il ricorrente sostiene che la sentenza di appello sia viziata anche laddove ha escluso la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Secondo le doglianze difensive, sarebbe illogico basare la gravità del reato sulla qualifica soggettiva della vittima e sulla sussistenza di un pericolo per la pubblica incolumità. Il ricorrente sostiene che, infatti, per quanto concerne il primo elemento, il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice non attiene in alcun modo alla sussistenza di una qualifica soggettiva di diritto pubblico ricoperta dalla vittima; per quanto concerne il secondo elemento, il citato pericolo è già considerato ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 424, primo comma, cod. pen. Il ricorrente sostiene che la sentenza di appello sia altresì viziata poiché, per un verso, difetta di indicazione specifica dell'entità del risarcimento dei danni e del danno concreto patito dal Comune di Tiggiano; per altro verso, non ha tenuto conto dell'entità del risarcimento e della sua sostenibilità economica ai fini della individuazione del termine di adempimento della condizione a cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. È opportuno rilevare che, in ragione del fatto che il ricorso per cassazione proposto per il [OSCURATO:PERSONA] non è inammissibile, il reato risulta estinto per prescrizione, avuto riguardo al tempo trascorso e al titolo del reato. Si impone perciò annullamento senza rinvio, per tale ragione, agli effetti penali. Tuttavia, poiché la sentenza ora impugnata contiene anche statuizioni civili, si deve affrontare il ricorso a tali fini, poiché, come precisato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di impugnazione, il giudice, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale è intervenuta condanna, deve decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, non essendo sufficiente, ai fini della conferma della condanna al risarcimento del danno, dare atto della insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Tonnasi, Rv. 269890-01).2. Il ricorso è infondato, nella parte in cui deduce vizi di motivazione e di violazione di legge circa l'identificazione dei soggetti ripresi dalle telecamere in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e dotati di capacità dimostrativa in relazione al thema probandum; precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati ed elementi certi (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414-01). È stato altresì precisato che, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605-02). La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in materia di prova indiziaria, il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385-01). La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo (Sez. 2, n. 15248 del 24/01/2020, Grimani, Rv. 279062-01; Sez. 5, n. 42821 del 19/06/2014, Ganci, Rv. 262111-01). 2.2. Nel caso ora in esame, non risulta che la sentenza impugnata sia affetta dai vizi denunciati dal ricorrente. In particolare, il giudice di appello ha compiuto una lettura complessiva degli elementi a valenza indiziaria, concludendo per l'identificazione in [OSCURATO:PERSONA] di uno dei soggetti che contribuì al fatto. Innanzitutto, il giudice di appello ha ritenuto, sulla base di motivazione che non risulta manifestamente illogica o contraddittoria, che era irrilevante la discrasia tra le dichiarazioni di Morciano e quelle del maresciallo Leone circa il momento di individuazione dell'erroneità della data e dell'orario indicati dalla telecamera di sorveglianza. Secondo quanto plausibilmente affermato nella sentenza ora impugnata, era stato concordemente riferito da entrambi i citati soggetti che la constatazione sulle immagini era avvenuta in un momento in cui la telecamera a infrarossi continuava a registrare e, perciò, in tempo reale, ciò consentendo l'individuazione della specifica entità dell'errore nella indicazione da parte della citata telecamera della data e dell'orario rispetto a quelli reali. Il giudice di appello ha poi affermato che il tempo trascorso, tra il momento in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano allontanati dal distributore di benzina e quello in cui erano stati ripresi i due soggetti nell'atto di appiccare il fuoco alla bottiglietta, era compatibile con la distanza tra il citato distributore e l'abitazione di Morciano. Il giudice di appello si è perciò espresso in termini di compatibilità, sulla base della massima di esperienza per la quale sono necessari pochi minuti per percorrere una distanza di poco superiore al chilometro. Di conseguenza, non era necessario disporre sul punto un esperimento giudiziale o una perizia, essendosi il giudice di appello basato non su una mera congettura, bensì su un giudizio ipotetico a contenuto generale desunto dall'id quod plerumque accidit. Per quanto concerne le doglianze difensive circa la valutazione degli indizi ricavati dal contenuto dell'elaborato peritale, deve notarsi che i giudici di merito, al contrario di quanto affermato dal ricorrente, hanno deciso sulla base della sola parte dell'elaborato peritale ritenuta utilizzabile. Infatti, il giudice di primo grado ha considerato il citato mezzo di prova inutilizzabile nella sua sola parte sperimentale, identificata nell'attività di comparazione fra il colore degli indumenti sequestrati, per come risultanti dall'immagine ripresa dalla telecamera a infrarossi, e il vestiario indossato dai soggetti ritratti dalla medesima telecamera il giorno del fatto. Solo in relazione a questa attività sperimentale, e non all'intero contenuto dell'elaborato peritale, il giudice ha stabilito l'inutilizzabilità delle pagine indicate dal ricorrente. Tale espunzione del contenuto non ha perciò intaccato né il giudizio di compatibilità della fibbia del pantalone sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] e quello ripreso dalla predetta telecamera a infrarossi, né il giudizio di compatibilità tra le altezze di entrambe le persone ritratte dalla telecamera a infrarossi e le altezze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di quanto finora esposto, deve notarsi che i giudici di merito hanno plausibilmente desunto l'identificazione degli autori del fatto in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla lettura complessiva degli indizi, individuati nell'elaborato peritale, nelle riprese delle telecamere e nelle compatibilità delle tempistiche degli spostamenti. Indizi, questi, che i giudici di merito hanno ritenuto caratterizzati dai requisiti della gravità, della precisione e della concordanza. Non risultano, invece, sufficientemente persuasive le doglianze difensive tese a far ritenere l'impossibilità di effettuare un riconoscimento del volto delle persone riprese dalla telecamera a infrarossi. Tale inidoneità delle immagini, infatti, è stata superata dai giudici di merito, i quali hanno deciso su un compendio indiziario, ma nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Anche le doglianze difensive tese a far ritenere l'inverosimiglianza del riconoscimento - da parte di Mordano e del maresciallo Leone - degli autori del lancio della bottiglietta, non risultano idonee ad inficiare la logicità della sentenza ora impugnata. Infatti, i giudici di merito non hanno basato la propria decisione su tale elemento, bensì sui citati indizi. Inoltre, deve rilevarsi che il giudice di appello ha preso nota dell'alibi mancato di [OSCURATO:PERSONA] ai soli fini di escludere una diversa e alternativa ricostruzione del fatto, e non come elemento a carico di [OSCURATO:PERSONA], al contrario di quanto affermato sul punto dal ricorrente. Al tempo stesso, non colgono nel segno le doglianze difensive circa l'asserita mancanza di considerazione delle osservazioni del consulente tecnico della difesa. Il giudice di appello, infatti, ha fornito esaustiva motivazione, in relazione al proprio convincimento, sull'individuazione dell'identità degli autori del fatto, indicando a suffragio della propria ricostruzione gli indizi citati in precedenza. Il giudice di appello ha perciò esplicitato le ragioni per cui ha condiviso le conclusioni del perito, sulla base di una motivazione che non risulta viziata. Infine, non risultano persuasive neppure le doglianze circa l'assenza di elementi a sostegno del movente individuato dai giudici di merito. Questi ultimi, infatti, hanno fornito adeguata motivazione sul punto, sulla base della considerazione che, una settimana prima del fatto, era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] dal Comune di Tiggiano un ricorso per il rilascio immediato di un fabbricato ad uso commerciale detenuto da [OSCURATO:PERSONA]. Circostanza questa che, come affermato con motivazione puntuale dal giudice di appello, era rivelatrice dell'attualità delle controversie pendenti tra le citate parti. 3. Il ricorso è altresì infondato nella parte in cui censura la sentenza impugnata relativamente all'esclusione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di vizio della motivazione della sentenza, la motivazione apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100-01). Ha anche stabilito che, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940-01). 3.2. Nel caso ora in esame, la sentenza impugnata non risulta affetta dai vizi di motivazione carente o apparente dedotti dal ricorrente. Il giudice di appello, infatti, ha puntualmente motivato in merito all'impossibilità di qualificare l'offesa come di particolare tenuità, senza perciò ricorrere ad argomentazioni apodittiche, assertive o tautologiche. In particolare, il giudice di appello ha plausibilmente negato l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., valorizzando sia la qualifica soggettiva della vittima per il suo ruolo di Sindaco del Comune, che, sebbene non costituisca elemento costitutivo del reato di cui all'art. 424, primo comma, cod. pen., può rilevare ai fini della gravità del reato; sia l'entità del pericolo scaturente dalla condotta, realizzata, come espressamente affermato nella sentenza ora impugnata, verso un'autovettura, con il rischio della sua esplosione in un luogo adiacente ad abitazioni private. La sentenza di appello contiene perciò argomentazioni che non risultano astratte o formalistiche, ma anzi sono pienamente riferibili al caso concreto. Al contrario, le doglianze difensive sul punto non colgono nel segno, poiché, come notato, il giudice di appello ha valorizzato specifici elementi del fatto, e non si è limitato a considerare la natura del bene giuridico tutelato dal reato e l'offesa insita della fattispecie incriminatrice. 4. Il ricorso è infondato anche in relazione alle doglianze in tema di determinazione dell'entità del risarcimento dei danni. 4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, Rv. 274229-01). Ha altresì precisato che, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280495-02; Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, Rv. 257123-01), poiché la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170-01). 4.2. Nel caso ora in esame, non risulta che la sentenza impugnata sia affetta dai vizi denunciati dal ricorrente. I giudici di merito hanno infatti fornito una motivazione plausibile in merito all'entità del risarcimento dei danni patiti dalle parti civili, individuando sia quelli relativi a Morciano, tenuto conto anche dei danni patrimoniali patiti in relazione al garage; sia quelli relativi al Comune di Tiggiano, in relazione alla lesione dell'imparzialità e della trasparenza, in conseguenza della condotta commessa. Invece, le doglianze difensive sul punto non colgono nel segno poiché, per un verso, il loro contenuto attiene alla generica affermazione che le parti civili non abbiano fornito prova del danno; per altro verso, si basano sull'asserita assenza di un movente legato ai rapporti con il Comune di Tiggiano, censura questa che, per le ragioni esposte nei precedenti paragrafi, è infondata. 5. Le doglianze difensive relative all'individuazione dell'oggetto della condizione cui era stata subordinata la sospensione condizionale della pena sono assorbite dalla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Infatti, alla dichiarazione di estinzione del reato consegue l'insussistenza di alcuna pena la cui esecuzione possa essere sospesa ai sensi dell'art. 163 cod. pen. 6. Alla luce delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Il ricorso deve essere invece rigettato agli effetti civili e, conseguentemente, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, determinate nel seguente dispositivo in considerazione dell'attività difensiva svolta. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna
Sentenza Cassazione n. 08754/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris