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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2022

Cassazione n. 43621/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FM) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/06/2021 dalla Corte di Appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dalla Giammaria e la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal Susino; preso atto delle conclusioni formulate il 29/06/2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia degli imputati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che, rideterminata la durata delle pene accessorie, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Macerata, in data 03 dicembre 2018, ha affermato la penale responsabilità di entrambi gli imputati, rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita l'11 marzo 2015, in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1), in relazione all'art. 222 legge fall., per aver distratto dalle casse della società l'ammontare complessivo di euro 59.818,16, nonché la penale responsabilità della sola Giammaria in ordine al delitto di cui all'art. 217, comma 1, n. 4), in relazione all'art. 222 legge fall., per aver aggravato il dissesto della società, omettendo di formulare istanza di fallimento nonostante le ingentissime perdite patrimoniali e i debiti da cui questa era gravata.

2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione degli artt. 216, comma 1, n. 1), in relazione all'art. 222 legge fall., e 192 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, con motivazione illogica, ha ravvisato la condotta di distrazione degli imputati, nonostante il curatore avesse dato atto di avvenuti pagamenti di stipendi, di spese e di contributi. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione degli artt. 216, comma 1, n. 1), in relazione all'art. 222 legge fall., e 192 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, ha ravvisato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nonostante l'attribuzione solo formale del ruolo di socio accomandatario, in realtà svolto da [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione dell'art. 217, comma 1, n. 1), in relazione all'art. 222 legge fall, e per vizio di motivazione, lamenta che la corte d'appello ha ravvisato la pena! ponsabilità della Giammaria senza una puntuale risposta alle censure proposte nell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità.

2. Va precisato che, nella specie, la sentenza di appello può essere considerata a tutti gli effetti una "doppia conforme" della decisione di primo grado.

Invero entrambe le sentenze concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, sì da poter essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01).

L'integrazione tra le due motivazioni si rinviene sia nella circostanza che i giudici di secondo grado hanno esaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice, sia nella circostanza che i motivi di appello non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

3. Quanto, poi, alla struttura della motivazione della sentenza impugnata, giova precisare che la corte di appello, anche quando ha richiamato per relationem le argomentazioni del provvedimento del giudice di primo grado, ha saldato in un unico corpo le proprie ragioni di merito con quelle già sviluppate nella sentenza del tribunale, dando vita ad una consentita valutazione complessiva delle vicende sottoposte al suo vaglio (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765; Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Beshaj, rv. 261085).

4. Ciò premesso, la lettura della motivazione della sentenza in verifica, nella quale sono precisate le specifiche doglianze formulate dalla difesa, non evidenzia profili di erronea applicazione di legge, né, tantomeno, vizi di motivazione.

5. Quanto al primo motivo, la corte territoriale ha puntualmente spiegato le ragioni delle sue determinazioni, evidenziando l'assenza di prova a riscontro di quanto riportato nei registri rinvenuti dal curatore e, in particolare, della destinazione delle somme, interessate dall'imputazione, a finalità aziendali.

Tanto non senza considerare, come rimarcato dal curatore medesimo, l'assenza di una dettagliata contabilizzazione del denaro.

I ricorrenti, dunque, si sono limitati a dedurre la lacunosità dell'apparato giustificativo fondato sulle prove già acquisite, spendendo le proprie censure su rilievi che, per quanto dianzi evidenziato, sono infondati.

6. Quanto al secondo e terzo motivo, che investono la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], i giudici di appello, hanno sottolineato, da un lato, come, a fronte del dato relativo al ruolo centrale svolto da [OSCURATO:PERSONA] riferito dai testi, tuttavia non sia emerso affatto che l'imputata non fosse mai intervenuta nelle vicende societarie, al contrario essendo risultati prelievi effettuati personalmente dalla stessa, nonché titoli messi in circolazione con la firma di traenza della medesima, e, dall'altro, come la relazione del curatore abbia messo in luce la risalenza della esposizione debitoria dell'azienda già all'anno 2013, epoca dalla quale la fallita non era riuscita più a far fronte ai costi, da cui l'inevitabile aggravio del dissesto.Si tratta di argomentazioni, con le quali la ricorrente non si confronta, prospettando una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado.

7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FM) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14/06/2021 dalla Corte di Appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dalla Giammaria e la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal Susino; preso atto delle conclusioni formulate il 29/06/2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che, rideterminata la durata delle pene accessorie, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Macerata, in data 03 dicembre 2018, ha affermato la penale responsabilità di entrambi gli imputati, rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita l'11 marzo 2015, in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1), in relazione all'art. 222 legge fall., per aver distratto dalle casse della società l'ammontare complessivo di euro 59.818,16, nonché la penale responsabilità della sola Giammaria in ordine al delitto di cui all'art. 217, comma 1, n. 4), in relazione all'art. 222 legge fall., per aver aggravato il dissesto della società, omettendo di formulare istanza di fallimento nonostante le ingentissime perdite patrimoniali e i debiti da cui questa era gravata. 2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione degli artt. 216, comma 1, n. 1), in relazione all'art. 222 legge fall., e 192 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, con motivazione illogica, ha ravvisato la condotta di distrazione degli imputati, nonostante il curatore avesse dato atto di avvenuti pagamenti di stipendi, di spese e di contributi. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione degli artt. 216, comma 1, n. 1), in relazione all'art. 222 legge fall., e 192 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, ha ravvisato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nonostante l'attribuzione solo formale del ruolo di socio accomandatario, in realtà svolto da [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Con il terzo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione dell'art. 217, comma 1, n. 1), in relazione all'art. 222 legge fall, e per vizio di motivazione, lamenta che la corte d'appello ha ravvisato la pena! ponsabilità della Giammaria senza una puntuale risposta alle censure proposte nell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità. 2. Va precisato che, nella specie, la sentenza di appello può essere considerata a tutti gli effetti una "doppia conforme" della decisione di primo grado. Invero entrambe le sentenze concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, sì da poter essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01). L'integrazione tra le due motivazioni si rinviene sia nella circostanza che i giudici di secondo grado hanno esaminato le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice, sia nella circostanza che i motivi di appello non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 3. Quanto, poi, alla struttura della motivazione della sentenza impugnata, giova precisare che la corte di appello, anche quando ha richiamato per relationem le argomentazioni del provvedimento del giudice di primo grado, ha saldato in un unico corpo le proprie ragioni di merito con quelle già sviluppate nella sentenza del tribunale, dando vita ad una consentita valutazione complessiva delle vicende sottoposte al suo vaglio (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765; Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Beshaj, rv. 261085). 4. Ciò premesso, la lettura della motivazione della sentenza in verifica, nella quale sono precisate le specifiche doglianze formulate dalla difesa, non evidenzia profili di erronea applicazione di legge, né, tantomeno, vizi di motivazione. 5. Quanto al primo motivo, la corte territoriale ha puntualmente spiegato le ragioni delle sue determinazioni, evidenziando l'assenza di prova a riscontro di quanto riportato nei registri rinvenuti dal curatore e, in particolare, della destinazione delle somme, interessate dall'imputazione, a finalità aziendali. Tanto non senza considerare, come rimarcato dal curatore medesimo, l'assenza di una dettagliata contabilizzazione del denaro. I ricorrenti, dunque, si sono limitati a dedurre la lacunosità dell'apparato giustificativo fondato sulle prove già acquisite, spendendo le proprie censure su rilievi che, per quanto dianzi evidenziato, sono infondati. 6. Quanto al secondo e terzo motivo, che investono la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], i giudici di appello, hanno sottolineato, da un lato, come, a fronte del dato relativo al ruolo centrale svolto da [OSCURATO:PERSONA] riferito dai testi, tuttavia non sia emerso affatto che l'imputata non fosse mai intervenuta nelle vicende societarie, al contrario essendo risultati prelievi effettuati personalmente dalla stessa, nonché titoli messi in circolazione con la firma di traenza della medesima, e, dall'altro, come la relazione del curatore abbia messo in luce la risalenza della esposizione debitoria dell'azienda già all'anno 2013, epoca dalla quale la fallita non era riuscita più a far fronte ai costi, da cui l'inevitabile aggravio del dissesto.Si tratta di argomentazioni, con le quali la ricorrente non si confronta, prospettando una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di e
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