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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00012/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'applicazione della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha tra l'altro respinto la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., con riferimento ai reati per i quali egli ha ricevuto le seguenti condanne' / 1) sentenza del Tribunale di Roma in data 8 ottobre 2015 (irrevocabile il 21 novembre 2016) per violazione della legge stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale; 2) sentenza della Corte di appello di Roma in data 26 maggio 2020 (irrevocabile il 10 giugno 2021) per violazione della legge stupefacenti.

2. La Corte territoriale ha rigettato la domanda del condannato evidenziando, in particolare, che nella fattispecie non era possibile ipotizzare la sussistenza di un unico disegno criminoso alla base dei reati accertati con le due sentenze sopra indicate, considerato il significativo arco temporale intercorso tra i fatti di cui alla sentenza sub ay commessi il 24 agosto 2005, e quelli relativi alla sentenza sub b), commessi invece tra maggio del 2014 e febbraio 2016.

3. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito indicati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento della stessa nella parte in cui ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva.

3.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento alla data di commissione dei reati (violazione della legge stupefacenti e resistenza) accertati con la sentenza del Tribunale di Roma dell'8 ottobre 2015 poiché, in realtà, tali reati sono stati consumati nel mese di agosto del 2015 e non già nel 2005 come indicato nel provvedimento impugnato.

Ne consegue, osserva il condannato, che non sussiste il notevole arco temporale tra i reati accertati con le due sentenze posto a fondamento del rigetto pronunciato dalla Corte territoriale.

3.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.81, comma secondo, cod. pen. ed il travisamento dei fatti.

Invero, tenuto conto che i reati sono della medesima indole e che sono stati commessi in arco temporale contiguo essi erano espressione di un unico disegno criminoso.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte osserva che il primo motivo del ricorso, da ritenersi assorbente, è fondato e pertanto deve essere accolto.

2. Invero, al contrario di quanto indicato nella ordinanza impugnata per respingere l'istanza del condannato, i reati accertati con la sentenza sub 1) risultano essere stati commessi nel mese di agosto del 2015 (come risulta dal certificato penale in atti che questa Corte è autorizzata a visionare in considerazione del vizio lamentato) ed è quindi palese l'errore in cui è incorso il giudice dell'esecuzione che ha, invece, ritenuto tali reati commessi nel 2005 e, quindi, ben nove anni prima di quelli di cui alla sentenza sub 2), di talché ha escluso - per tale ragione - la unicità del disegno criminoso.

3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione in diversa composizione (vedi Corte costituzionale sentenza n.183/2013).

P. Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata in relazione alla continuazione ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'applicazione della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha tra l'altro respinto la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., con riferimento ai reati per i quali egli ha ricevuto le seguenti condanne' / 1) sentenza del Tribunale di Roma in data 8 ottobre 2015 (irrevocabile il 21 novembre 2016) per violazione della legge stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale; 2) sentenza della Corte di appello di Roma in data 26 maggio 2020 (irrevocabile il 10 giugno 2021) per violazione della legge stupefacenti. 2. La Corte territoriale ha rigettato la domanda del condannato evidenziando, in particolare, che nella fattispecie non era possibile ipotizzare la sussistenza di un unico disegno criminoso alla base dei reati accertati con le due sentenze sopra indicate, considerato il significativo arco temporale intercorso tra i fatti di cui alla sentenza sub ay commessi il 24 agosto 2005, e quelli relativi alla sentenza sub b), commessi invece tra maggio del 2014 e febbraio 2016. 3. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito indicati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento della stessa nella parte in cui ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva. 3.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con particolare riferimento alla data di commissione dei reati (violazione della legge stupefacenti e resistenza) accertati con la sentenza del Tribunale di Roma dell'8 ottobre 2015 poiché, in realtà, tali reati sono stati consumati nel mese di agosto del 2015 e non già nel 2005 come indicato nel provvedimento impugnato. Ne consegue, osserva il condannato, che non sussiste il notevole arco temporale tra i reati accertati con le due sentenze posto a fondamento del rigetto pronunciato dalla Corte territoriale. 3.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.81, comma secondo, cod. pen. ed il travisamento dei fatti. Invero, tenuto conto che i reati sono della medesima indole e che sono stati commessi in arco temporale contiguo essi erano espressione di un unico disegno criminoso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il primo motivo del ricorso, da ritenersi assorbente, è fondato e pertanto deve essere accolto. 2. Invero, al contrario di quanto indicato nella ordinanza impugnata per respingere l'istanza del condannato, i reati accertati con la sentenza sub 1) risultano essere stati commessi nel mese di agosto del 2015 (come risulta dal certificato penale in atti che questa Corte è autorizzata a visionare in considerazione del vizio lamentato) ed è quindi palese l'errore in cui è incorso il giudice dell'esecuzione che ha, invece, ritenuto tali reati commessi nel 2005 e, quindi, ben nove anni prima di quelli di cui alla sentenza sub 2), di talché ha escluso - per tale ragione - la unicità del disegno criminoso. 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione in diversa composizione (vedi Corte costituzionale sentenza n.183/2013). P. Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata in relazione alla continuazione ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di R
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