CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 39830/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che confermava la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di ricettazione e connessi reati di falso e sostituzione di persona; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto sub A) alla luce della confessione resa dall'imputato in ordine al furto dei documenti e della carta di credito in contestazione, è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure, riproduttive di rilievi che la Corte di merito ha scrutinato e disatteso con esaustiva motivazione (pag. 2-3) che dà conto dell'impossibilità di accedere alla tesi difensiva; che in particolare i giudici d'appello hanno richiamato la totale assenza di dettaglio delle dichiarazioni del ricorrente, segnalando la commissione del reato presupposto in [OSCURATO:PERSONA], città molto lontana dalla capitale, luogo di residenza dell'imputato che non ha mai riferito di essersi colà recato; che, dunque, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594), le ragioni del loro convincimento; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e.P.t.è"--