CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39308/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 13 aprile 2021, con cui il Tribunale di Trapani aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.424 cod. pen., commesso il 5 maggio e il 16 settembre 2017, condannandolo alla pena di mesi nove di reclusione; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza, fondato su un non attendibile riconoscimento dell'imputato da parte della polizia giudiziaria nelle immagini del servizio di video sorveglianza e sulle ustioni riportate dall'imputato, compatibili anche con cause diverse dalle fiamme di un incendio; rilevato che il secondo motivo denuncia difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che il secondo motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre