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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13657/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura specialein atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimato-Numero registro generale 17419/2025Numero sezionale 3550/2026Numero di raccolta generale 13657/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza n. 31/2025 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 28/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANOIl Comune di Tarcento propone ricorso, affidato a cinque motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l'appelloavverso la pronuncia della Corte di giustizia tributaria di primo grado diUdine n. 97/2024 con cui era stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego opposto alla richiesta di rimborso della sommaversata a titolo di IMU per l’anno 2016 a fronte di avviso di accertamentonotificatogli dal Comune sul presupposto che egli non potesse beneficiaredell’agevolazione per l’abitazione principale stante la diversa residenzaanagrafica della moglie e difettando dunque il requisito previsto dall’art.13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, diniego da ritenersi illegittimo in virtùdella sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022, dichiarativa della parzialeillegittimità costituzionalità del predetto art. 13, comma 2 quarto periodo,del d.l. n. 201/2011 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre2011, n. 214, come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b, dellalegge 27 dicembre 2013 n. 147) nella parte in cui stabiliva che «perabitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catastoedilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e ilsuo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»,anziché disporre che «per abitazione principale si intende l’immobile,iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàimmobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiedeanagraficamente».Il contribuente è rimasto intimato.Con decreto del 15/11/2025 questa Corte formulava proposta didefinizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.Numero registro generale 17419/2025Numero sezionale 3550/2026Numero di raccolta generale 13657/2026Data pubblicazione 11/05/2026Avverso tale decisione il Comune ha proposto opposizione, chiedendoche il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata aisensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.Il Comune ha da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.2.1.

Con il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente,il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,violazione degli artt. 1, comma 164 della legge n. 296/2006, 2033 c.c.,136 Cost., 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, 1, comma 164 della leggen. 296/2006, e lamenta che la Corte di Giustizia di secondo grado abbiaerroneamente annullato il provvedimento di diniego del richiesto rimborso,deducendo, il Comune, che, pur in presenza di una sentenza di illegittimitàcostituzionale, non sussisterebbe alcun diritto al rimborso in favore delcontribuente che abbia versato l’imposta dovuta in base alla disciplinaratione temporis vigente e ad un avviso di accertamento divenutodefinitivo, trattandosi di un rapporto ormai esaurito.2.2.

Le doglianze vanno disattese sulla scorta di quanto evidenziato,sul punto, nella proposta di definizione anticipata [« ... in tema di rimborsodelle imposte, solo con la scadenza del termine per formulare la relativarichiesta si determina il consolidamento dei rapporti di dare ed avere tracontribuente ed erario e l'esaurimento dello stesso rapporto tributario (cfr.Cass. n. 26555/2020); ... il contribuente ha diritto al rimborso dellasomma, pagata senza contestazioni, se presenti istanza nei termini previstidalla legge a pena di decadenza, allorché vengano successivamentestabilite con effetto retroattivo agevolazioni o anche la completa esenzionedal tributo, in quanto deve escludersi che il pagamento incontestatodetermini l'esaurimento del rapporto, dovendo intendersi per rapportiNumero registro generale 17419/2025Numero sezionale 3550/2026Numero di raccolta generale 13657/2026Data pubblicazione 11/05/2026esauriti solo quelli in relazione ai quali sia intervenuta una preclusione cheli abbia resi irretrattabili, e quindi insensibili anche ad eventuali pronuncedi illegittimità costituzionale, come quella conseguente al giudicato, ovveroalla prescrizione o alla decadenza, ed, in particolare, in materia tributaria,quelli in cui il pagamento dell'imposta sia stato eseguito e non sia statapresentata domanda di rimborso nel termine stabilito, a pena didecadenza, dalle singole leggi d'imposta, o, in mancanza, dalla previsioneresiduale di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 8747/2021);... in base ai precedenti invocati, il rapporto oggetto della presentecontroversia non ...(può)... considerarsi esaurito in ragione dellasopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale e della presentazionedell’istanza di rimborso entro i termini previsti dalla normativa vigente inmateria...»].2.3.

Il principio di diritto dianzi illustrato, oltre che conforme allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n.8747/2021 cit., Cass. n. 2822/2012), rispetto ai precedenti, anteriori, citatidal Comune, ha poi trovato ulteriore conferma nella più recentegiurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 4842/2024 in motiv.,21838/2021 in motiv.)3.1.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., «nullità della sentenza perviolazione degli artt. 99, 112 c.p.c., 18, comma 2, lett. d) del d.lgs. n.546/1992, nonché del principio dispositivo che informa il processotributario» per avere i Giudici d’appello erroneamente «ritenuto cheoggetto del giudizio instaurato ... fosse (anche) un ... diniego di autotutelaopposto dal Comune ... a fronte dell’istanza di rimborso formulata dal ...»contribuente.3.2.

Con il quinto motivo, da esaminare congiuntamente al terzomotivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3),c.p.c., «violazione delle norme di cui all’art. 81 Cost. e, ratione temporis,agli artt. 2-quater del D.L. n. 564/1994 e del D.M. n. 37/1997» per averela Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente ravvisatonella pronunzia di incostituzionalità dell’art. art. 13, comma 2 quartoNumero registro generale 17419/2025Numero sezionale 3550/2026Numero di raccolta generale 13657/2026Data pubblicazione 11/05/2026periodo, del d.l. n. 201/2011, conv., «ragioni di rilevante interessegenerale per l’esercizio dell’autotutela» senza tener conto «dellaintangibilità dei rapporti esauriti».3.3.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha respinto ilgravame sul punto affermando quanto segue: « ... a fronte di un atto diiscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR n. 602/1973 divenuto definitivo permancata impugnazione, si è detto che "il sindacato del Giudice tributariosul diniego dell'Amministrazione finanziaria, tempestivamente impugnato,di procedere in sede di autotutela all'annullamento della cartella dipagamento sottesa all'iscrizione è consentito qualora ricorrano ragioni(originarie o sopravvenute) di rilevante interesse generale alla suarimozione, che giustificano l'esercizio del potere" (Cass., sez. 5^,31.7.2024 n. 21590): ragioni di rilevante interesse generale che benpossono (debbono) identificarsi con quelle derivanti da una pronunzia diillegittimità costituzionale».3.4.

Le doglianze vanno quindi disattese sulla scorta di quantoevidenziato, sul punto, nella proposta di definizione anticipata [«... ilrichiamo all’ordinanza n. 21590 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella parte motiva dellasentenza impugnata risulta funzionale ad argomentare, ad abundantiam,la tesi per la quale sarebbe possibile non ritenere esaurito un rapportofondato su un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione inpresenza di ragioni di interesse generale (come sarebbero quelle derivantida una pronuncia di illegittimità costituzionale); ... in nessun caso il giudicedi secondo grado ha ravvisato la sussistenza di un obbligo generalizzatoper l’amministrazione di procedere in autotutela in presenza di attiimpositivi definitivi invalidi per contrasto con la norma dichiarataincostituzionale»].4.1.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnata per vizio dimotivazione apparente.4.2.

Le doglianze vanno parimenti disattese sulla scorta di quantoevidenziato, sul punto, nella proposta di definizione anticipata [«... lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da errorNumero registro generale 17419/2025Numero sezionale 3550/2026Numero di raccolta generale 13657/2026Data pubblicazione 11/05/2026in procedendo, unicamente quando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè talida lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (cfr. Cass. Cass. Sez.

U. nn. 16159 del 2018 e 22232 del 2016);... le condizioni che precedono non poss...(ono)... dirsi sussistenti nel casodi specie, dal momento che il Giudice di secondo grado ha espostoesplicitamente l’iter logico-giuridico posto a fondamento della propriadecisione, in modo tale da renderne intellegibile la ratio decidendi»].5.

Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizioneanticipata merita integrale conferma, posto che richiama ed applica principidi diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né laricorrente ha offerto elementi per mutare l’orientamento della stessa.6.

Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.7.

A tale esito segue unicamente la condanna del ricorrente alversamento della somma, liquidata in dispositivo, in favore della cassadelle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.), a fronte della mancatacostituzione del contribuente, rimasto intimato.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento della somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, quartocomma, c.p.c. alla cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 28.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura specialein atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimato-Numero registro generale 17419/2025Numero sezionale 3550/2026Numero di raccolta generale 13657/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza n. 31/2025 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 28/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANOIl Comune di Tarcento propone ricorso, affidato a cinque motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l'appelloavverso la pronuncia della Corte di giustizia tributaria di primo grado diUdine n. 97/2024 con cui era stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego opposto alla richiesta di rimborso della sommaversata a titolo di IMU per l’anno 2016 a fronte di avviso di accertamentonotificatogli dal Comune sul presupposto che egli non potesse beneficiaredell’agevolazione per l’abitazione principale stante la diversa residenzaanagrafica della moglie e difettando dunque il requisito previsto dall’art.13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, diniego da ritenersi illegittimo in virtùdella sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022, dichiarativa della parzialeillegittimità costituzionalità del predetto art. 13, comma 2 quarto periodo,del d.l. n. 201/2011 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre2011, n. 214, come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b, dellalegge 27 dicembre 2013 n. 147) nella parte in cui stabiliva che «perabitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catastoedilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e ilsuo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»,anziché disporre che «per abitazione principale si intende l’immobile,iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàimmobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiedeanagraficamente».Il contribuente è rimasto intimato.Con decreto del 15/11/2025 questa Corte formulava proposta didefinizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.Numero registro generale 17419/2025Numero sezionale 3550/2026Numero di raccolta generale 13657/2026Data pubblicazione 11/05/2026Avverso tale decisione il Comune ha proposto opposizione, chiedendoche il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata aisensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.Il Comune ha da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.2.1. Con il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente,il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,violazione degli artt. 1, comma 164 della legge n. 296/2006, 2033 c.c.,136 Cost., 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, 1, comma 164 della leggen. 296/2006, e lamenta che la Corte di Giustizia di secondo grado abbiaerroneamente annullato il provvedimento di diniego del richiesto rimborso,deducendo, il Comune, che, pur in presenza di una sentenza di illegittimitàcostituzionale, non sussisterebbe alcun diritto al rimborso in favore delcontribuente che abbia versato l’imposta dovuta in base alla disciplinaratione temporis vigente e ad un avviso di accertamento divenutodefinitivo, trattandosi di un rapporto ormai esaurito.2.2. Le doglianze vanno disattese sulla scorta di quanto evidenziato,sul punto, nella proposta di definizione anticipata [« ... in tema di rimborsodelle imposte, solo con la scadenza del termine per formulare la relativarichiesta si determina il consolidamento dei rapporti di dare ed avere tracontribuente ed erario e l'esaurimento dello stesso rapporto tributario (cfr.Cass. n. 26555/2020); ... il contribuente ha diritto al rimborso dellasomma, pagata senza contestazioni, se presenti istanza nei termini previstidalla legge a pena di decadenza, allorché vengano successivamentestabilite con effetto retroattivo agevolazioni o anche la completa esenzionedal tributo, in quanto deve escludersi che il pagamento incontestatodetermini l'esaurimento del rapporto, dovendo intendersi per rapportiNumero registro generale 17419/2025Numero sezionale 3550/2026Numero di raccolta generale 13657/2026Data pubblicazione 11/05/2026esauriti solo quelli in relazione ai quali sia intervenuta una preclusione cheli abbia resi irretrattabili, e quindi insensibili anche ad eventuali pronuncedi illegittimità costituzionale, come quella conseguente al giudicato, ovveroalla prescrizione o alla decadenza, ed, in particolare, in materia tributaria,quelli in cui il pagamento dell'imposta sia stato eseguito e non sia statapresentata domanda di rimborso nel termine stabilito, a pena didecadenza, dalle singole leggi d'imposta, o, in mancanza, dalla previsioneresiduale di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. n. 8747/2021);... in base ai precedenti invocati, il rapporto oggetto della presentecontroversia non ...(può)... considerarsi esaurito in ragione dellasopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale e della presentazionedell’istanza di rimborso entro i termini previsti dalla normativa vigente inmateria...»].2.3. Il principio di diritto dianzi illustrato, oltre che conforme allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n.8747/2021 cit., Cass. n. 2822/2012), rispetto ai precedenti, anteriori, citatidal Comune, ha poi trovato ulteriore conferma nella più recentegiurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 4842/2024 in motiv.,21838/2021 in motiv.)3.1. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., «nullità della sentenza perviolazione degli artt. 99, 112 c.p.c., 18, comma 2, lett. d) del d.lgs. n.546/1992, nonché del principio dispositivo che informa il processotributario» per avere i Giudici d’appello erroneamente «ritenuto cheoggetto del giudizio instaurato ... fosse (anche) un ... diniego di autotutelaopposto dal Comune ... a fronte dell’istanza di rimborso formulata dal ...»contribuente.3.2. Con il quinto motivo, da esaminare congiuntamente al terzomotivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3),c.p.c., «violazione delle norme di cui all’art. 81 Cost. e, ratione temporis,agli artt. 2-quater del D.L. n. 564/1994 e del D.M. n. 37/1997» per averela Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente ravvisatonella pronunzia di incostituzionalità dell’art. art. 13, comma 2 quartoNumero registro generale 17419/2025Numero sezionale 3550/2026Numero di raccolta generale 13657/2026Data pubblicazione 11/05/2026periodo, del d.l. n. 201/2011, conv., «ragioni di rilevante interessegenerale per l’esercizio dell’autotutela» senza tener conto «dellaintangibilità dei rapporti esauriti».3.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha respinto ilgravame sul punto affermando quanto segue: « ... a fronte di un atto diiscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR n. 602/1973 divenuto definitivo permancata impugnazione, si è detto che "il sindacato del Giudice tributariosul diniego dell'Amministrazione finanziaria, tempestivamente impugnato,di procedere in sede di autotutela all'annullamento della cartella dipagamento sottesa all'iscrizione è consentito qualora ricorrano ragioni(originarie o sopravvenute) di rilevante interesse generale alla suarimozione, che giustificano l'esercizio del potere" (Cass., sez. 5^,31.7.2024 n. 21590): ragioni di rilevante interesse generale che benpossono (debbono) identificarsi con quelle derivanti da una pronunzia diillegittimità costituzionale».3.4. Le doglianze vanno quindi disattese sulla scorta di quantoevidenziato, sul punto, nella proposta di definizione anticipata [«... ilrichiamo all’ordinanza n. 21590 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella parte motiva dellasentenza impugnata risulta funzionale ad argomentare, ad abundantiam,la tesi per la quale sarebbe possibile non ritenere esaurito un rapportofondato su un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione inpresenza di ragioni di interesse generale (come sarebbero quelle derivantida una pronuncia di illegittimità costituzionale); ... in nessun caso il giudicedi secondo grado ha ravvisato la sussistenza di un obbligo generalizzatoper l’amministrazione di procedere in autotutela in presenza di attiimpositivi definitivi invalidi per contrasto con la norma dichiarataincostituzionale»].4.1. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnata per vizio dimotivazione apparente.4.2. Le doglianze vanno parimenti disattese sulla scorta di quantoevidenziato, sul punto, nella proposta di definizione anticipata [«... lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da errorNumero registro generale 17419/2025Numero sezionale 3550/2026Numero di raccolta generale 13657/2026Data pubblicazione 11/05/2026in procedendo, unicamente quando, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè talida lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (cfr. Cass. Cass. Sez. U. nn. 16159 del 2018 e 22232 del 2016);... le condizioni che precedono non poss...(ono)... dirsi sussistenti nel casodi specie, dal momento che il Giudice di secondo grado ha espostoesplicitamente l’iter logico-giuridico posto a fondamento della propriadecisione, in modo tale da renderne intellegibile la ratio decidendi»].5. Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizioneanticipata merita integrale conferma, posto che richiama ed applica principidi diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né laricorrente ha offerto elementi per mutare l’orientamento della stessa.6. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.7. A tale esito segue unicamente la condanna del ricorrente alversamento della somma, liquidata in dispositivo, in favore della cassadelle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.), a fronte della mancatacostituzione del contribuente, rimasto intimato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento della somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, quartocomma, c.p.c. alla cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 28.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 13657/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris