Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31634/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03MKAXM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è meramente ripetitivo, e quindi generico nonché carente di interesse; evidenziato in primo luogo che il reato è contestato come fatto unico, con la conseguenza che ad integrarlo è sufficiente la comprovata origine furtiva anche solo di uno dei beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato (nel caso, si tratta quanto meno dei primi 5 elencati nel capo di imputazione), circostanza questa che non è nemmeno contestata; da ciò, la irrilevanza della contestazione sulla origine furtiva del resto dei beni, nemmeno in termini di gravità del fatto, considerato che è stata irrogata la pena minima; considerato che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 21 gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03MKAXM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è meramente ripetitivo, e quindi generico nonché carente di interesse; evidenziato in primo luogo che il reato è contestato come fatto unico, con la conseguenza che ad integrarlo è sufficiente la comprovata origine furtiva anche solo di uno dei beni rinvenuti nella disponibilità dell'imputato (nel caso, si tratta quanto meno dei primi 5 elencati nel capo di imputazione), circostanza questa che non è nemmeno contestata; da ciò, la irrilevanza della contestazione sulla origine furtiva del resto dei beni, nemmeno in termini di gravità del fatto, considerato che è stata irrogata la pena minima; considerato che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 gi
Sentenza Cassazione n. 31634/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris