Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2026

Cassazione n. 23041/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 16/02/2026 del Tribunale di Macerata visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 febbraio 2026, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Macerata, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], e consenso del pubblico ministero, in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen., concesse lecircostanze attenuanti generiche equivalenti, con la riduzione del rito, gli applicava la pena di anni uno di reclusione, convertita in euro milleduecento di multa, da versare in dodici rate mensili di pari importo.

2. Avverso la predetta sentenza proponeva tempestivo ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona, lamentando che la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sostitutiva era avvenuta in violazione dell'art. 56-quater della legge n. 689 del 1981, in quanto, ai fini della conversione, era stato applicato un importo giornaliero esiguo e soprattutto inferiore al limite minimo previsto dalla predetta norma, pari a euro cinque al giorno, in tale modo dando luogo ad una pena illegale.

3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha trasmesso requisitoria scritta il solo Procuratore Generale concludendo come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Come affermato dalle Sezioni Unite (v.

Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886) "pena legale" è quella: del genere e della specie predeterminati dal legislatore entro limiti ragionevoli; comminata da una norma (sostanzialmente) penale, vigente al momento della commissione del fatto-reato, o, se sopravvenuta rispetto ad esso, più favorevole di quella anteriormente prevista; determinata dal giudice, nel rispetto della cornice edittale, all'esito di un procedimento di individualizzazione che tenga conto del concreto disvalore del fatto e delle necessità di rieducazione del reo.

"Pena illegale" è, conseguentemente, quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista.

L'individuazione delle ipotesi di pene illegali per genere (pene detentive o pecuniarie) o per specie (quanto alle prime, ergastolo, reclusione o arresto; quanto 2alle seconde, multa o ammenda) non pone problemi.

Come già chiarito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348 - 01), l'art. 17 cod. pen., nell'elencare in maniera tassativa e vincolante per l'interprete le "specie" di pene principali che si applicano a seguito della commissione di un fatto-reato, da un lato, fornisce il criterio di tipo nominalistico per identificare l'illecito criminale rispetto agli altri tipi di illecito previsti dall'ordinamento e, al contempo, coordinandosi con l'art. 39 cod. pen., introduce il criterio formale di individuazione delle due fattispecie tipiche di reato, i delitti e le contravvenzioni.

Il successivo art. 18, a sua volta, raggruppa le pene principali per "genere", a seconda del bene da essere sacrificato: «pene detentive» o «restrittive della libertà personale» sono l'ergastolo, la reclusione (per i reati militari, la reclusione militare prevista dall'art. 22 cod. pen. mil . pace) e l'arresto; «pene pecuniarie», incidenti sul patrimonio, sono, invece, la multa e l'ammenda.

Quanto all'individuazione delle ipotesi di pena illegale per quantità (sia in difetto che in eccesso), deve farsi riferimento sia alla misura stabilita per ciascuna pena dagli artt. 23 e seguenti del codice penale, nonché, a fronte del concorso di più circostanze aggravanti, dagli artt. 65 e seguenti del codice penale, ed, in presenza del concorso di più reati, dagli artt. 71 e seguenti, dello stesso codice; sia ai limiti edittali minimi e massimi fissati in astratto da ciascuna norma penale incriminatrice.

3. Ciò premesso, il ricorrente lamenta che, nel caso di specie, nel procedere a convertire la pena detentiva di un anno di reclusione nella corrispondente pena pecuniaria sostitutiva, il Tribunale, aderendo all'accordo delle parti, ai fini della determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria, nella sostanza, ha tenuto conto di un valore giornaliero inferiore a quello minimo di euro cinque previsto dall'art. 56-quater della legge n. 689 del 1981.

Invero, ove si fosse tenuto conto di tale valore minimo, la corrispondente pena pecuniaria sarebbe stata pari ad euro milleottocento di multa e non ad euro milleduecento di multa come in concreto applicata.

La censura è, come detto, fondata.

In effetti, l'art. 56-quater della legge n. 689 del 1981, ai fini della determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva, fissa un valore giornaliero minimo, che non può essere inferiore ad euro cinque, ed uno massimo, che non può essere superiore ad euro duennilacinquecento.

Per l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva, quindi, il giudice può determinarla, sulla base dei criteri fissati dallo stesso art. 56-quater della legge n. 689 del 1981, tenendo conto di un minimo ed un massimo edittale di valore giornaliero cui rapportare il giorno di pena detentiva da sostituire. 3In questo modo, attraverso il criterio di ragguaglio, che prevede un valore giornaliero minimo ed uno massimo da attribuire alla pena pecuniaria sostitutiva, il legislatore ha, dunque, previsto il limite edittale minimo e massimo di pena pecuniaria sostitutiva, la cui violazione, per eccesso o per difetto, determina l'illegalità della pena.

Nel caso di specie, la conversione della pena detentiva pari ad un anno di reclusione nella corrispondente pena pecuniaria sostitutiva è avvenuta senza il rispetto del minimo edittale di valore giornaliero previsto dall'art. 56 -quater della legge n. 689 del 1981.

Il Tribunale, aderendo all'accordo delle parti, che abbracciava anche la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria sostitutiva, ha conseguenzialmente applicato una pena illegale per difetto.

4. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, in quanto l'illegalità della pena rende invalido l'accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza che l'abbia recepito / con trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso, potendo le parti proporre eventualmente una nuova richiesta di applicazione della pena determinata in misura legale (v.

Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, Rv. 277382-01).

P.Q.M.

Annul P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale della Repubblica presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 16/02/2026 del Tribunale di Macerata visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 febbraio 2026, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Macerata, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], e consenso del pubblico ministero, in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen., concesse lecircostanze attenuanti generiche equivalenti, con la riduzione del rito, gli applicava la pena di anni uno di reclusione, convertita in euro milleduecento di multa, da versare in dodici rate mensili di pari importo. 2. Avverso la predetta sentenza proponeva tempestivo ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona, lamentando che la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sostitutiva era avvenuta in violazione dell'art. 56-quater della legge n. 689 del 1981, in quanto, ai fini della conversione, era stato applicato un importo giornaliero esiguo e soprattutto inferiore al limite minimo previsto dalla predetta norma, pari a euro cinque al giorno, in tale modo dando luogo ad una pena illegale. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha trasmesso requisitoria scritta il solo Procuratore Generale concludendo come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Come affermato dalle Sezioni Unite (v. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886) "pena legale" è quella: del genere e della specie predeterminati dal legislatore entro limiti ragionevoli; comminata da una norma (sostanzialmente) penale, vigente al momento della commissione del fatto-reato, o, se sopravvenuta rispetto ad esso, più favorevole di quella anteriormente prevista; determinata dal giudice, nel rispetto della cornice edittale, all'esito di un procedimento di individualizzazione che tenga conto del concreto disvalore del fatto e delle necessità di rieducazione del reo. "Pena illegale" è, conseguentemente, quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista. L'individuazione delle ipotesi di pene illegali per genere (pene detentive o pecuniarie) o per specie (quanto alle prime, ergastolo, reclusione o arresto; quanto 2alle seconde, multa o ammenda) non pone problemi. Come già chiarito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348 - 01), l'art. 17 cod. pen., nell'elencare in maniera tassativa e vincolante per l'interprete le "specie" di pene principali che si applicano a seguito della commissione di un fatto-reato, da un lato, fornisce il criterio di tipo nominalistico per identificare l'illecito criminale rispetto agli altri tipi di illecito previsti dall'ordinamento e, al contempo, coordinandosi con l'art. 39 cod. pen., introduce il criterio formale di individuazione delle due fattispecie tipiche di reato, i delitti e le contravvenzioni. Il successivo art. 18, a sua volta, raggruppa le pene principali per "genere", a seconda del bene da essere sacrificato: «pene detentive» o «restrittive della libertà personale» sono l'ergastolo, la reclusione (per i reati militari, la reclusione militare prevista dall'art. 22 cod. pen. mil . pace) e l'arresto; «pene pecuniarie», incidenti sul patrimonio, sono, invece, la multa e l'ammenda. Quanto all'individuazione delle ipotesi di pena illegale per quantità (sia in difetto che in eccesso), deve farsi riferimento sia alla misura stabilita per ciascuna pena dagli artt. 23 e seguenti del codice penale, nonché, a fronte del concorso di più circostanze aggravanti, dagli artt. 65 e seguenti del codice penale, ed, in presenza del concorso di più reati, dagli artt. 71 e seguenti, dello stesso codice; sia ai limiti edittali minimi e massimi fissati in astratto da ciascuna norma penale incriminatrice. 3. Ciò premesso, il ricorrente lamenta che, nel caso di specie, nel procedere a convertire la pena detentiva di un anno di reclusione nella corrispondente pena pecuniaria sostitutiva, il Tribunale, aderendo all'accordo delle parti, ai fini della determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria, nella sostanza, ha tenuto conto di un valore giornaliero inferiore a quello minimo di euro cinque previsto dall'art. 56-quater della legge n. 689 del 1981. Invero, ove si fosse tenuto conto di tale valore minimo, la corrispondente pena pecuniaria sarebbe stata pari ad euro milleottocento di multa e non ad euro milleduecento di multa come in concreto applicata. La censura è, come detto, fondata. In effetti, l'art. 56-quater della legge n. 689 del 1981, ai fini della determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva, fissa un valore giornaliero minimo, che non può essere inferiore ad euro cinque, ed uno massimo, che non può essere superiore ad euro duennilacinquecento. Per l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva, quindi, il giudice può determinarla, sulla base dei criteri fissati dallo stesso art. 56-quater della legge n. 689 del 1981, tenendo conto di un minimo ed un massimo edittale di valore giornaliero cui rapportare il giorno di pena detentiva da sostituire. 3In questo modo, attraverso il criterio di ragguaglio, che prevede un valore giornaliero minimo ed uno massimo da attribuire alla pena pecuniaria sostitutiva, il legislatore ha, dunque, previsto il limite edittale minimo e massimo di pena pecuniaria sostitutiva, la cui violazione, per eccesso o per difetto, determina l'illegalità della pena. Nel caso di specie, la conversione della pena detentiva pari ad un anno di reclusione nella corrispondente pena pecuniaria sostitutiva è avvenuta senza il rispetto del minimo edittale di valore giornaliero previsto dall'art. 56 -quater della legge n. 689 del 1981. Il Tribunale, aderendo all'accordo delle parti, che abbracciava anche la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria sostitutiva, ha conseguenzialmente applicato una pena illegale per difetto. 4. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, in quanto l'illegalità della pena rende invalido l'accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza che l'abbia recepito / con trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso, potendo le parti proporre eventualmente una nuova richiesta di applicazione della pena determinata in misura legale (v. Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, Rv. 277382-01). P.Q.M. Annul P.Q.M