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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07207/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7835/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore qualelegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù diautorizzazione del G.D. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] datata[OSCURATO:DATA_NASCITA] e di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]M.

Massimo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla via Oslavia n. 30;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] n. 5527/40/2016,depositata in cancelleria il 27/9/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;In data 6/10/2013 fu notificato al curatore fallimentare di Lameskins.r.l. un avviso di accertamento con il quale fu contestata alla societàfallita l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’annod’imposta 2011 e si accertavano le seguenti imposte: 31.617 euro perIres, 8.017 per Irap e 18.524 per Iva, oltre accessori, sanzioni einteressi.La curatela fallimentare propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Latina,che lo accolse annullando l’avviso di accertamento.La C.T.R. territoriale, su appello dell’Ufficio, riformò integralmente lasentenza di primo grado, confermando l’avviso di accertamento.Avverso la sentenza d’appello, la curatela fallimentare propone ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.La curatela fallimentare ha depositato memoria difensiva, ai sensidell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, con particolare riferimento all’art. 42, comma 2,r.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026del d.P.R. n. 600 del 1973”, la curatela censura la sentenza impugnatadeducendo che ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del1973 l’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione aipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.Secondo la curatela, l’ufficio avrebbe eseguito una ricostruzioneinduttiva dei ricavi attraverso l’applicazione di una percentuale diredditività media del 41,07% riscontrato per le imprese operanti nelmedesimo settore sui costi della produzione, senza tuttavia dare alcunconto in motivazione dei dati utilizzati per l’elaborazione statistica diquella percentuale, non consentendo così al contribuente un riscontrodel criterio utilizzato.Sostiene la curatela che il giudice di appello avrebbe fatto derivare dauna estrapolazione statistica di una pluralità di dati non identificati néspecificati, che fissa soltanto una regola di esperienza e non un “fattonoto” storicamente verificato, una correlata presunzione in ordineall’ammontare del reddito imponibile, sollevando così di fatto l’ufficiodall’onere della prova.Sostiene che un’elaborazione statistica come quella operata dall’ufficionella fattispecie di causa non potrebbe dare sostegno ad una ripresafiscale, nemmeno in caso di dichiarazione omessa, che autorizzal’amministrazione ad avvalersi delle presunzioni cd.

“supersemplici”.L’avviso di accertamento impugnato in prime cure sarebbe, dunque,carente di motivazione.1.1.

Il motivo è infondato.Ai sensi dell’art. 41, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nell’ipotesiin cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione deiredditi, così come nell’ipotesi di presentazione di una dichiarazionenulla ai sensi delle disposizioni del titolo I del citato d.P.R., “l’ufficiodetermina il reddito complessivo…, e in quanto possibile i singoli redditidelle persone fisiche soggetti all’imposta locale sui redditi, sulla baser.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza,con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alterzo comma dell’art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dallerisultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritturecontabili del contribuente ancorché regolarmente tenute”.L’ufficio, dunque, ben poteva, in una fattispecie come quella di causa,in cui non era stata presentata la dichiarazione dei redditi, ricostruireil reddito complessivo della società utilizzando i dati e le notizie“comunque raccolti”.Orbene, l’elaborazione statistica della redditività media delle impresedello stesso settore della contribuente rappresenta senz’altro unamodalità adeguata di reperimento dei dati dai quali ricavare in viainduttiva il reddito imponibile della società, conseguito in un periodod’imposta nel quale essa era ancora in bonis.Questa Corte ha avuto già modo di affermare che in tema diaccertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessadichiarazione da parte del contribuente, il potere - doveredell'Amministrazione è disciplinato non già dell'art. 39, bensì dall'art.41 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi del quale, sulla base dei dati edelle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficiodetermina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine,esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso almetodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici- cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cuiall'art. 38, comma 3, del d.P.R. citato -, le quali determinanoun'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuentela deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito(risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodottoo è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficior.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026(Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14930 del 15/06/2017, Rv. 644593 -01).Ancora, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso diomessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere - doveredell'Amministrazione è disciplinato dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del1973 in termini tali per cui, sulla base dei dati e delle notizie comunqueraccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficio determina il redditocomplessivo del contribuente medesimo, e in quanto possibile i singoliredditi delle persone fisiche soggetti all'ILOR, con facoltà di ricorso apresunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione econcordanza, di cui al terzo comma dell'art. 38 del cit. d.P.R. n. 600del 1973.

Da ciò deriva che l'accertamento, salva la dimostrazione difatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa ad opera delcontribuente, su cui incombe il relativo onere, potrà essere, a secondadelle scelte dell'ufficio impositore - e con riferimento ai dati utilizzabili-, analitico o sintetico, giacché l'esistenza del potere di accertamentonon è condizionata dal metodo che verrà adottato, dovendosi rilevareche quel potere sussiste in astratto in modo indipendente dal come, difatto, verrà esercitato, a seconda delle particolarità del caso concreto(Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23480 del 17/12/2004, Rv. 578910 - 01).Orbene, nel caso che ci occupa l’amministrazione ha ricostruito ilreddito complessivo della società utilizzando un dato statisticolegittimamente acquisito (quello della redditività media delle impreseoperanti nello stesso settore economico della contribuente).D’altronde, gli elementi presuntivi utilizzabili dall’amministrazione nelcaso in cui sia omessa la dichiarazione dei redditi possono anche essereprivi del requisito della “precisione”, oltre che dei requisiti della gravitàe della concordanza, con la conseguenza che, estrapolato il datostatistico relativo alla redditività media delle imprese operanti nellostesso settore economico della società odierna contribuente, è onere dir.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026quest’ultima produrre prove per contestare i dati su cui si fonda l’avvisodi accertamento e i risultati in termini di ripresa fiscale ai quali esso èpervenuto.2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, con particolare riferimento all’art. 41, comma 2,del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c.”, la curatelacensura la sentenza impugnata per aver omesso di verificare se leconseguenze tratte dall’ufficio dai dati utilizzati siano o menocompatibili con il criterio della normalità, tenuto conto delle scritturecontabili la cui attendibilità non sarebbe stata mai disconosciutadall’amministrazione.In particolare, la società aveva chiuso i bilanci precedenti all’anno 2011in perdita ed in perdita aveva chiuso anche l’esercizio 2011, tant’è veroche nel 2013 la società fu dichiarata fallita.Ne consegue, allora, che la ripresa fiscale si baserebbe su datiinattendibili ed inverosimili.2.1.

Il motivo è infondato.Si è detto, nell’esame del motivo precedente, che l’art. 41, comma 2,del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso di omessa presentazione delladichiarazione dei redditi, consente all’ufficio di determinare il redditocomplessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notiziecomunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersianche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell’art.38 e di prescindere in tutto o in parte dalle eventuali scritture contabilidel contribuente anziché regolarmente tenute.Ne consegue, dunque, che, sul piano normativo, l’omessapresentazione della dichiarazione dei redditi è considerata come un atto“eversivo” del rapporto di fiducia tra il contribuente el’amministrazione, un “campanello di allarme” di una probabiler.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026 6Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026infedeltà fiscale, tale da legittimare l’ufficio a procedere induttivamentealla determinazione del reddito complessivo sulla base di qualunquedato o notizia, comunque (legittimamente) acquisito, purché dotato divalenza inferenziale rispetto ad una possibile capacità contributiva delcontribuente non dichiarata, anche prescindendo dalle scritturecontabili benché regolarmente tenute.L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, dunque,legittima l’amministrazione a mettere “fuori gioco” le scritture contabilie a porre qualsiasi dato o notizia legittimamente acquisito, purchédotato di valenza inferenziale, a fondamento della ripresa fiscale.Orbene, la sterilizzazione delle scritture contabili ai fini delladeterminazione del reddito complessivo non pone queste ultime al difuori del corredo probatorio utilizzabile in giudizio dal contribuente, chepotrà comunque utilizzarle in sede processuale per togliere forzaprobatoria ai dati acquisiti dall’ufficio per la ricostruzione del reddito.sentenza impugnata ha affermato che la documentazione offerta dallasocietà per contrastare le pretese dell’ufficio era “precaria” e che essasi è limitata “a delle mere affermazioni di principio”.Il motivo in esame non smentisce tali affermazioni della sentenzaimpugnata, ma si limita a censurare l’inferenza presuntiva dei dati postidall’ufficio a fondamento della ripresa adducendo argomenti di per séinidonei a scalfire il valore inferenziale dei dati acquisiti e valorizzatidall’ufficio (e cioè la redditività media delle imprese del settore).La circostanza che la società risultava già in perdita da anni precedential 2011 e che da lì a qualche anno essa sarebbe stata dichiarata fallita,infatti, non vale ad inficiare le risultanze dell’avviso di accertamentoper il 2011, considerato anche che non è evento improbabile che lesocietà in crisi procrastinino la loro permanenza sul mercato finché siapossibile, sacrificando in primis gli interessi del fisco.r.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026 7Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/20263.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circa un fattodecisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1, n. 5 c.p.c.”, la contribuente si duole che il giudicedi appello abbia trascurato un fatto decisivo ritualmente dedotto inappello e documentato dalla curatela fallimentare: la giuridicaesistenza dell’atto impugnato per difetto di sottoscrizione, ai sensidell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, risultando ilprovvedimento firmato dal Capo ufficio controlli delegato da undirigente, il dott. [OSCURATO:PERSONA], decaduto dall’incarico dirigenzialea seguito della sentenza n. 37 del 2015 della Corte Costituzionale.L’eccezione di nullità, sotto tale profilo, dell’avviso di accertamento erastata proposta dalla contribuente nella memoria difensiva di appello.3.1.

Il motivo è infondato.E’ la stessa contribuente a riferire che l’eccezione di nullità dell’avvisodi accertamento per mancanza di sottoscrizione era stata proposta solonel corso del giudizio di appello.Tale eccezione, dunque, è tardiva, in quanto la contribuente l’avrebbedovuta porre a fondamento di uno dei motivi di impugnazione daproporre in primo grado.Né si può sostenere che detta eccezione sarebbe consequenziale allapronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 37 del2015: le sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale di unanorma di legge, infatti, fanno salvi i rapporti esauriti, e tra i rapportiesauriti rientrano senz’altro le questioni coperte dalle preclusioniprocessuali (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16450 del18/07/2006, Rv. 591494 - 01).4.

Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnataper motivazione apparente.

In particolare, essa si sarebbe limitata adr.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026 8Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026affermare che non sarebbe stata offerta la prova contraria rispetto aquanto argomentato e prodotto dall’ufficio a sostegno della ripresafiscale.La sentenza impugnata non avrebbe spiegato le ragioni per le quali haconsiderato “precaria” la documentazione contabile prodotta in giudiziodalla curatela fallimentare, documentazione la cui attendibilità non erastata contestata dall’ufficio.4.1.

Il motivo è infondato.A fronte dell’affermazione che la società non aveva offerto provacontraria rispetto ai dati posti dall’ufficio a base dell’avviso diaccertamento, la curatela avrebbe dovuto dedurre, di converso, qualiprove offerte non sarebbero state valutate dal giudice d’appello.La contestazione del giudizio di precarietà dato dal giudice di meritoalle scritture contabili prodotte dalla curatela, inoltre, non è decisiva,in quanto le loro risultanze non sono di per sé sufficienti, ai sensidell’art. 41, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ad inficiare la ripresafiscale fondata sull’omessa presentazione della dichiarazione deiredditi.Come si è già spiegato, l’omessa presentazione della dichiarazione deiredditi è di per sé un indice rilevatore di infedeltà fiscale, sicché lerisultanze delle scritture contabili, benché regolarmente tenute, nonsono di per sé una prova sufficiente a scardinare il fondamento dellaripresa fiscale esercitata dall’ufficio.Né è elemento presuntivo idoneo ad inficiare la ripresa fiscale lacircostanza che la società era già in crisi e che dopo qualche anno essaera stata dichiarata fallita, per i motivi spiegati nell’esame del secondomotivo di ricorso.5.

In conclusione, il ricorso è infondato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.r.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026 9Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoAVVISO DIRoberta [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]aria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDaniela [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAngelo [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. est.

R.G. 7835/2017Giuliano [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7835/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore qualelegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù diautorizzazione del G.D. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] datata[OSCURATO:DATA_NASCITA] e di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]M.

Massimo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla via Oslavia n. 30;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] n. 5527/40/2016,depositata in cancelleria il 27/9/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;In data 6/10/2013 fu notificato al curatore fallimentare di Lameskins.r.l. un avviso di accertamento con il quale fu contestata alla societàfallita l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’annod’imposta 2011 e si accertavano le seguenti imposte: 31.617 euro perIres, 8.017 per Irap e 18.524 per Iva, oltre accessori, sanzioni einteressi.La curatela fallimentare propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Latina,che lo accolse annullando l’avviso di accertamento.La C.T.R. territoriale, su appello dell’Ufficio, riformò integralmente lasentenza di primo grado, confermando l’avviso di accertamento.Avverso la sentenza d’appello, la curatela fallimentare propone ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.La curatela fallimentare ha depositato memoria difensiva, ai sensidell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, con particolare riferimento all’art. 42, comma 2,r.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026del d.P.R. n. 600 del 1973”, la curatela censura la sentenza impugnatadeducendo che ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del1973 l’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione aipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.Secondo la curatela, l’ufficio avrebbe eseguito una ricostruzioneinduttiva dei ricavi attraverso l’applicazione di una percentuale diredditività media del 41,07% riscontrato per le imprese operanti nelmedesimo settore sui costi della produzione, senza tuttavia dare alcunconto in motivazione dei dati utilizzati per l’elaborazione statistica diquella percentuale, non consentendo così al contribuente un riscontrodel criterio utilizzato.Sostiene la curatela che il giudice di appello avrebbe fatto derivare dauna estrapolazione statistica di una pluralità di dati non identificati néspecificati, che fissa soltanto una regola di esperienza e non un “fattonoto” storicamente verificato, una correlata presunzione in ordineall’ammontare del reddito imponibile, sollevando così di fatto l’ufficiodall’onere della prova.Sostiene che un’elaborazione statistica come quella operata dall’ufficionella fattispecie di causa non potrebbe dare sostegno ad una ripresafiscale, nemmeno in caso di dichiarazione omessa, che autorizzal’amministrazione ad avvalersi delle presunzioni cd.

“supersemplici”.L’avviso di accertamento impugnato in prime cure sarebbe, dunque,carente di motivazione.1.1.

Il motivo è infondato.Ai sensi dell’art. 41, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nell’ipotesiin cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione deiredditi, così come nell’ipotesi di presentazione di una dichiarazionenulla ai sensi delle disposizioni del titolo I del citato d.P.R., “l’ufficiodetermina il reddito complessivo…, e in quanto possibile i singoli redditidelle persone fisiche soggetti all’imposta locale sui redditi, sulla baser.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza,con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alterzo comma dell’art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dallerisultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritturecontabili del contribuente ancorché regolarmente tenute”.L’ufficio, dunque, ben poteva, in una fattispecie come quella di causa,in cui non era stata presentata la dichiarazione dei redditi, ricostruireil reddito complessivo della società utilizzando i dati e le notizie“comunque raccolti”.Orbene, l’elaborazione statistica della redditività media delle impresedello stesso settore della contribuente rappresenta senz’altro unamodalità adeguata di reperimento dei dati dai quali ricavare in viainduttiva il reddito imponibile della società, conseguito in un periodod’imposta nel quale essa era ancora in bonis.Questa Corte ha avuto già modo di affermare che in tema diaccertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessadichiarazione da parte del contribuente, il potere - doveredell'Amministrazione è disciplinato non già dell'art. 39, bensì dall'art.41 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi del quale, sulla base dei dati edelle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficiodetermina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine,esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso almetodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici- cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cuiall'art. 38, comma 3, del d.P.R. citato -, le quali determinanoun'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuentela deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito(risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodottoo è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficior.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026(Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14930 del 15/06/2017, Rv. 644593 -01).Ancora, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso diomessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere - doveredell'Amministrazione è disciplinato dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del1973 in termini tali per cui, sulla base dei dati e delle notizie comunqueraccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficio determina il redditocomplessivo del contribuente medesimo, e in quanto possibile i singoliredditi delle persone fisiche soggetti all'ILOR, con facoltà di ricorso apresunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione econcordanza, di cui al terzo comma dell'art. 38 del cit. d.P.R. n. 600del 1973.

Da ciò deriva che l'accertamento, salva la dimostrazione difatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa ad opera delcontribuente, su cui incombe il relativo onere, potrà essere, a secondadelle scelte dell'ufficio impositore - e con riferimento ai dati utilizzabili-, analitico o sintetico, giacché l'esistenza del potere di accertamentonon è condizionata dal metodo che verrà adottato, dovendosi rilevareche quel potere sussiste in astratto in modo indipendente dal come, difatto, verrà esercitato, a seconda delle particolarità del caso concreto(Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23480 del 17/12/2004, Rv. 578910 - 01).Orbene, nel caso che ci occupa l’amministrazione ha ricostruito ilreddito complessivo della società utilizzando un dato statisticolegittimamente acquisito (quello della redditività media delle impreseoperanti nello stesso settore economico della contribuente).D’altronde, gli elementi presuntivi utilizzabili dall’amministrazione nelcaso in cui sia omessa la dichiarazione dei redditi possono anche essereprivi del requisito della “precisione”, oltre che dei requisiti della gravitàe della concordanza, con la conseguenza che, estrapolato il datostatistico relativo alla redditività media delle imprese operanti nellostesso settore economico della società odierna contribuente, è onere dir.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026quest’ultima produrre prove per contestare i dati su cui si fonda l’avvisodi accertamento e i risultati in termini di ripresa fiscale ai quali esso èpervenuto.2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, con particolare riferimento all’art. 41, comma 2,del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c.”, la curatelacensura la sentenza impugnata per aver omesso di verificare se leconseguenze tratte dall’ufficio dai dati utilizzati siano o menocompatibili con il criterio della normalità, tenuto conto delle scritturecontabili la cui attendibilità non sarebbe stata mai disconosciutadall’amministrazione.In particolare, la società aveva chiuso i bilanci precedenti all’anno 2011in perdita ed in perdita aveva chiuso anche l’esercizio 2011, tant’è veroche nel 2013 la società fu dichiarata fallita.Ne consegue, allora, che la ripresa fiscale si baserebbe su datiinattendibili ed inverosimili.2.1.

Il motivo è infondato.Si è detto, nell’esame del motivo precedente, che l’art. 41, comma 2,del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso di omessa presentazione delladichiarazione dei redditi, consente all’ufficio di determinare il redditocomplessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notiziecomunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersianche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell’art.38 e di prescindere in tutto o in parte dalle eventuali scritture contabilidel contribuente anziché regolarmente tenute.Ne consegue, dunque, che, sul piano normativo, l’omessapresentazione della dichiarazione dei redditi è considerata come un atto“eversivo” del rapporto di fiducia tra il contribuente el’amministrazione, un “campanello di allarme” di una probabiler.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026 6Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026infedeltà fiscale, tale da legittimare l’ufficio a procedere induttivamentealla determinazione del reddito complessivo sulla base di qualunquedato o notizia, comunque (legittimamente) acquisito, purché dotato divalenza inferenziale rispetto ad una possibile capacità contributiva delcontribuente non dichiarata, anche prescindendo dalle scritturecontabili benché regolarmente tenute.L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, dunque,legittima l’amministrazione a mettere “fuori gioco” le scritture contabilie a porre qualsiasi dato o notizia legittimamente acquisito, purchédotato di valenza inferenziale, a fondamento della ripresa fiscale.Orbene, la sterilizzazione delle scritture contabili ai fini delladeterminazione del reddito complessivo non pone queste ultime al difuori del corredo probatorio utilizzabile in giudizio dal contribuente, chepotrà comunque utilizzarle in sede processuale per togliere forzaprobatoria ai dati acquisiti dall’ufficio per la ricostruzione del reddito.sentenza impugnata ha affermato che la documentazione offerta dallasocietà per contrastare le pretese dell’ufficio era “precaria” e che essasi è limitata “a delle mere affermazioni di principio”.Il motivo in esame non smentisce tali affermazioni della sentenzaimpugnata, ma si limita a censurare l’inferenza presuntiva dei dati postidall’ufficio a fondamento della ripresa adducendo argomenti di per séinidonei a scalfire il valore inferenziale dei dati acquisiti e valorizzatidall’ufficio (e cioè la redditività media delle imprese del settore).La circostanza che la società risultava già in perdita da anni precedential 2011 e che da lì a qualche anno essa sarebbe stata dichiarata fallita,infatti, non vale ad inficiare le risultanze dell’avviso di accertamentoper il 2011, considerato anche che non è evento improbabile che lesocietà in crisi procrastinino la loro permanenza sul mercato finché siapossibile, sacrificando in primis gli interessi del fisco.r.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026 7Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/20263.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circa un fattodecisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1, n. 5 c.p.c.”, la contribuente si duole che il giudicedi appello abbia trascurato un fatto decisivo ritualmente dedotto inappello e documentato dalla curatela fallimentare: la giuridicaesistenza dell’atto impugnato per difetto di sottoscrizione, ai sensidell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, risultando ilprovvedimento firmato dal Capo ufficio controlli delegato da undirigente, il dott. [OSCURATO:PERSONA], decaduto dall’incarico dirigenzialea seguito della sentenza n. 37 del 2015 della Corte Costituzionale.L’eccezione di nullità, sotto tale profilo, dell’avviso di accertamento erastata proposta dalla contribuente nella memoria difensiva di appello.3.1.

Il motivo è infondato.E’ la stessa contribuente a riferire che l’eccezione di nullità dell’avvisodi accertamento per mancanza di sottoscrizione era stata proposta solonel corso del giudizio di appello.Tale eccezione, dunque, è tardiva, in quanto la contribuente l’avrebbedovuta porre a fondamento di uno dei motivi di impugnazione daproporre in primo grado.Né si può sostenere che detta eccezione sarebbe consequenziale allapronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 37 del2015: le sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale di unanorma di legge, infatti, fanno salvi i rapporti esauriti, e tra i rapportiesauriti rientrano senz’altro le questioni coperte dalle preclusioniprocessuali (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16450 del18/07/2006, Rv. 591494 - 01).4.

Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnataper motivazione apparente.

In particolare, essa si sarebbe limitata adr.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026 8Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026affermare che non sarebbe stata offerta la prova contraria rispetto aquanto argomentato e prodotto dall’ufficio a sostegno della ripresafiscale.La sentenza impugnata non avrebbe spiegato le ragioni per le quali haconsiderato “precaria” la documentazione contabile prodotta in giudiziodalla curatela fallimentare, documentazione la cui attendibilità non erastata contestata dall’ufficio.4.1.

Il motivo è infondato.A fronte dell’affermazione che la società non aveva offerto provacontraria rispetto ai dati posti dall’ufficio a base dell’avviso diaccertamento, la curatela avrebbe dovuto dedurre, di converso, qualiprove offerte non sarebbero state valutate dal giudice d’appello.La contestazione del giudizio di precarietà dato dal giudice di meritoalle scritture contabili prodotte dalla curatela, inoltre, non è decisiva,in quanto le loro risultanze non sono di per sé sufficienti, ai sensidell’art. 41, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ad inficiare la ripresafiscale fondata sull’omessa presentazione della dichiarazione deiredditi.Come si è già spiegato, l’omessa presentazione della dichiarazione deiredditi è di per sé un indice rilevatore di infedeltà fiscale, sicché lerisultanze delle scritture contabili, benché regolarmente tenute, nonsono di per sé una prova sufficiente a scardinare il fondamento dellaripresa fiscale esercitata dall’ufficio.Né è elemento presuntivo idoneo ad inficiare la ripresa fiscale lacircostanza che la società era già in crisi e che dopo qualche anno essaera stata dichiarata fallita, per i motivi spiegati nell’esame del secondomotivo di ricorso.5.

In conclusione, il ricorso è infondato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.r.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026 9Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la curatela del fallimento ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano ineuro cinquemilaseicento per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 7835/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10Cons. est.

Angelo NapolitanoP.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la curatela del fallimento ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano ineuro cinquemilaseicento per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 7835/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7835/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore qualelegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù diautorizzazione del G.D. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] datata[OSCURATO:DATA_NASCITA] e di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]M. Massimo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla via Oslavia n. 30;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] n. 5527/40/2016,depositata in cancelleria il 27/9/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;In data 6/10/2013 fu notificato al curatore fallimentare di Lameskins.r.l. un avviso di accertamento con il quale fu contestata alla societàfallita l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’annod’imposta 2011 e si accertavano le seguenti imposte: 31.617 euro perIres, 8.017 per Irap e 18.524 per Iva, oltre accessori, sanzioni einteressi.La curatela fallimentare propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Latina,che lo accolse annullando l’avviso di accertamento.La C.T.R. territoriale, su appello dell’Ufficio, riformò integralmente lasentenza di primo grado, confermando l’avviso di accertamento.Avverso la sentenza d’appello, la curatela fallimentare propone ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.La curatela fallimentare ha depositato memoria difensiva, ai sensidell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, con particolare riferimento all’art. 42, comma 2,r.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026  2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026del d.P.R. n. 600 del 1973”, la curatela censura la sentenza impugnatadeducendo che ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del1973 l’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione aipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.Secondo la curatela, l’ufficio avrebbe eseguito una ricostruzioneinduttiva dei ricavi attraverso l’applicazione di una percentuale diredditività media del 41,07% riscontrato per le imprese operanti nelmedesimo settore sui costi della produzione, senza tuttavia dare alcunconto in motivazione dei dati utilizzati per l’elaborazione statistica diquella percentuale, non consentendo così al contribuente un riscontrodel criterio utilizzato.Sostiene la curatela che il giudice di appello avrebbe fatto derivare dauna estrapolazione statistica di una pluralità di dati non identificati néspecificati, che fissa soltanto una regola di esperienza e non un “fattonoto” storicamente verificato, una correlata presunzione in ordineall’ammontare del reddito imponibile, sollevando così di fatto l’ufficiodall’onere della prova.Sostiene che un’elaborazione statistica come quella operata dall’ufficionella fattispecie di causa non potrebbe dare sostegno ad una ripresafiscale, nemmeno in caso di dichiarazione omessa, che autorizzal’amministrazione ad avvalersi delle presunzioni cd. “supersemplici”.L’avviso di accertamento impugnato in prime cure sarebbe, dunque,carente di motivazione.1.1. Il motivo è infondato.Ai sensi dell’art. 41, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nell’ipotesiin cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione deiredditi, così come nell’ipotesi di presentazione di una dichiarazionenulla ai sensi delle disposizioni del titolo I del citato d.P.R., “l’ufficiodetermina il reddito complessivo…, e in quanto possibile i singoli redditidelle persone fisiche soggetti all’imposta locale sui redditi, sulla baser.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026  3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza,con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alterzo comma dell’art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dallerisultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritturecontabili del contribuente ancorché regolarmente tenute”.L’ufficio, dunque, ben poteva, in una fattispecie come quella di causa,in cui non era stata presentata la dichiarazione dei redditi, ricostruireil reddito complessivo della società utilizzando i dati e le notizie“comunque raccolti”.Orbene, l’elaborazione statistica della redditività media delle impresedello stesso settore della contribuente rappresenta senz’altro unamodalità adeguata di reperimento dei dati dai quali ricavare in viainduttiva il reddito imponibile della società, conseguito in un periodod’imposta nel quale essa era ancora in bonis.Questa Corte ha avuto già modo di affermare che in tema diaccertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessadichiarazione da parte del contribuente, il potere - doveredell'Amministrazione è disciplinato non già dell'art. 39, bensì dall'art.41 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi del quale, sulla base dei dati edelle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficiodetermina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine,esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso almetodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici- cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cuiall'art. 38, comma 3, del d.P.R. citato -, le quali determinanoun'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuentela deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito(risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodottoo è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficior.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026  4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026(Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14930 del 15/06/2017, Rv. 644593 -01).Ancora, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso diomessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere - doveredell'Amministrazione è disciplinato dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del1973 in termini tali per cui, sulla base dei dati e delle notizie comunqueraccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficio determina il redditocomplessivo del contribuente medesimo, e in quanto possibile i singoliredditi delle persone fisiche soggetti all'ILOR, con facoltà di ricorso apresunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione econcordanza, di cui al terzo comma dell'art. 38 del cit. d.P.R. n. 600del 1973. Da ciò deriva che l'accertamento, salva la dimostrazione difatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa ad opera delcontribuente, su cui incombe il relativo onere, potrà essere, a secondadelle scelte dell'ufficio impositore - e con riferimento ai dati utilizzabili-, analitico o sintetico, giacché l'esistenza del potere di accertamentonon è condizionata dal metodo che verrà adottato, dovendosi rilevareche quel potere sussiste in astratto in modo indipendente dal come, difatto, verrà esercitato, a seconda delle particolarità del caso concreto(Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23480 del 17/12/2004, Rv. 578910 - 01).Orbene, nel caso che ci occupa l’amministrazione ha ricostruito ilreddito complessivo della società utilizzando un dato statisticolegittimamente acquisito (quello della redditività media delle impreseoperanti nello stesso settore economico della contribuente).D’altronde, gli elementi presuntivi utilizzabili dall’amministrazione nelcaso in cui sia omessa la dichiarazione dei redditi possono anche essereprivi del requisito della “precisione”, oltre che dei requisiti della gravitàe della concordanza, con la conseguenza che, estrapolato il datostatistico relativo alla redditività media delle imprese operanti nellostesso settore economico della società odierna contribuente, è onere dir.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026  5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026quest’ultima produrre prove per contestare i dati su cui si fonda l’avvisodi accertamento e i risultati in termini di ripresa fiscale ai quali esso èpervenuto.2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, con particolare riferimento all’art. 41, comma 2,del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c.”, la curatelacensura la sentenza impugnata per aver omesso di verificare se leconseguenze tratte dall’ufficio dai dati utilizzati siano o menocompatibili con il criterio della normalità, tenuto conto delle scritturecontabili la cui attendibilità non sarebbe stata mai disconosciutadall’amministrazione.In particolare, la società aveva chiuso i bilanci precedenti all’anno 2011in perdita ed in perdita aveva chiuso anche l’esercizio 2011, tant’è veroche nel 2013 la società fu dichiarata fallita.Ne consegue, allora, che la ripresa fiscale si baserebbe su datiinattendibili ed inverosimili.2.1. Il motivo è infondato.Si è detto, nell’esame del motivo precedente, che l’art. 41, comma 2,del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso di omessa presentazione delladichiarazione dei redditi, consente all’ufficio di determinare il redditocomplessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notiziecomunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersianche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell’art.38 e di prescindere in tutto o in parte dalle eventuali scritture contabilidel contribuente anziché regolarmente tenute.Ne consegue, dunque, che, sul piano normativo, l’omessapresentazione della dichiarazione dei redditi è considerata come un atto“eversivo” del rapporto di fiducia tra il contribuente el’amministrazione, un “campanello di allarme” di una probabiler.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026  6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026infedeltà fiscale, tale da legittimare l’ufficio a procedere induttivamentealla determinazione del reddito complessivo sulla base di qualunquedato o notizia, comunque (legittimamente) acquisito, purché dotato divalenza inferenziale rispetto ad una possibile capacità contributiva delcontribuente non dichiarata, anche prescindendo dalle scritturecontabili benché regolarmente tenute.L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, dunque,legittima l’amministrazione a mettere “fuori gioco” le scritture contabilie a porre qualsiasi dato o notizia legittimamente acquisito, purchédotato di valenza inferenziale, a fondamento della ripresa fiscale.Orbene, la sterilizzazione delle scritture contabili ai fini delladeterminazione del reddito complessivo non pone queste ultime al difuori del corredo probatorio utilizzabile in giudizio dal contribuente, chepotrà comunque utilizzarle in sede processuale per togliere forzaprobatoria ai dati acquisiti dall’ufficio per la ricostruzione del reddito.sentenza impugnata ha affermato che la documentazione offerta dallasocietà per contrastare le pretese dell’ufficio era “precaria” e che essasi è limitata “a delle mere affermazioni di principio”.Il motivo in esame non smentisce tali affermazioni della sentenzaimpugnata, ma si limita a censurare l’inferenza presuntiva dei dati postidall’ufficio a fondamento della ripresa adducendo argomenti di per séinidonei a scalfire il valore inferenziale dei dati acquisiti e valorizzatidall’ufficio (e cioè la redditività media delle imprese del settore).La circostanza che la società risultava già in perdita da anni precedential 2011 e che da lì a qualche anno essa sarebbe stata dichiarata fallita,infatti, non vale ad inficiare le risultanze dell’avviso di accertamentoper il 2011, considerato anche che non è evento improbabile che lesocietà in crisi procrastinino la loro permanenza sul mercato finché siapossibile, sacrificando in primis gli interessi del fisco.r.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026  7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/20263.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circa un fattodecisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1, n. 5 c.p.c.”, la contribuente si duole che il giudicedi appello abbia trascurato un fatto decisivo ritualmente dedotto inappello e documentato dalla curatela fallimentare: la giuridicaesistenza dell’atto impugnato per difetto di sottoscrizione, ai sensidell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, risultando ilprovvedimento firmato dal Capo ufficio controlli delegato da undirigente, il dott. [OSCURATO:PERSONA], decaduto dall’incarico dirigenzialea seguito della sentenza n. 37 del 2015 della Corte Costituzionale.L’eccezione di nullità, sotto tale profilo, dell’avviso di accertamento erastata proposta dalla contribuente nella memoria difensiva di appello.3.1. Il motivo è infondato.E’ la stessa contribuente a riferire che l’eccezione di nullità dell’avvisodi accertamento per mancanza di sottoscrizione era stata proposta solonel corso del giudizio di appello.Tale eccezione, dunque, è tardiva, in quanto la contribuente l’avrebbedovuta porre a fondamento di uno dei motivi di impugnazione daproporre in primo grado.Né si può sostenere che detta eccezione sarebbe consequenziale allapronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 37 del2015: le sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale di unanorma di legge, infatti, fanno salvi i rapporti esauriti, e tra i rapportiesauriti rientrano senz’altro le questioni coperte dalle preclusioniprocessuali (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16450 del18/07/2006, Rv. 591494 - 01).4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnataper motivazione apparente. In particolare, essa si sarebbe limitata adr.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026  8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026affermare che non sarebbe stata offerta la prova contraria rispetto aquanto argomentato e prodotto dall’ufficio a sostegno della ripresafiscale.La sentenza impugnata non avrebbe spiegato le ragioni per le quali haconsiderato “precaria” la documentazione contabile prodotta in giudiziodalla curatela fallimentare, documentazione la cui attendibilità non erastata contestata dall’ufficio.4.1. Il motivo è infondato.A fronte dell’affermazione che la società non aveva offerto provacontraria rispetto ai dati posti dall’ufficio a base dell’avviso diaccertamento, la curatela avrebbe dovuto dedurre, di converso, qualiprove offerte non sarebbero state valutate dal giudice d’appello.La contestazione del giudizio di precarietà dato dal giudice di meritoalle scritture contabili prodotte dalla curatela, inoltre, non è decisiva,in quanto le loro risultanze non sono di per sé sufficienti, ai sensidell’art. 41, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ad inficiare la ripresafiscale fondata sull’omessa presentazione della dichiarazione deiredditi.Come si è già spiegato, l’omessa presentazione della dichiarazione deiredditi è di per sé un indice rilevatore di infedeltà fiscale, sicché lerisultanze delle scritture contabili, benché regolarmente tenute, nonsono di per sé una prova sufficiente a scardinare il fondamento dellaripresa fiscale esercitata dall’ufficio.Né è elemento presuntivo idoneo ad inficiare la ripresa fiscale lacircostanza che la società era già in crisi e che dopo qualche anno essaera stata dichiarata fallita, per i motivi spiegati nell’esame del secondomotivo di ricorso.5. In conclusione, il ricorso è infondato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.r.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026  9Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati     OggettoAVVISO DIRoberta [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]aria [OSCURATO:PERSONA]  ConsigliereDaniela [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAngelo [OSCURATO:PERSONA]  Consigliere rel. est. R.G. 7835/2017Giuliano [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7835/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore qualelegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù diautorizzazione del G.D. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] datata[OSCURATO:DATA_NASCITA] e di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]M. Massimo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla via Oslavia n. 30;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] n. 5527/40/2016,depositata in cancelleria il 27/9/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;In data 6/10/2013 fu notificato al curatore fallimentare di Lameskins.r.l. un avviso di accertamento con il quale fu contestata alla societàfallita l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’annod’imposta 2011 e si accertavano le seguenti imposte: 31.617 euro perIres, 8.017 per Irap e 18.524 per Iva, oltre accessori, sanzioni einteressi.La curatela fallimentare propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Latina,che lo accolse annullando l’avviso di accertamento.La C.T.R. territoriale, su appello dell’Ufficio, riformò integralmente lasentenza di primo grado, confermando l’avviso di accertamento.Avverso la sentenza d’appello, la curatela fallimentare propone ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.La curatela fallimentare ha depositato memoria difensiva, ai sensidell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, con particolare riferimento all’art. 42, comma 2,r.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026  2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026del d.P.R. n. 600 del 1973”, la curatela censura la sentenza impugnatadeducendo che ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del1973 l’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione aipresupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.Secondo la curatela, l’ufficio avrebbe eseguito una ricostruzioneinduttiva dei ricavi attraverso l’applicazione di una percentuale diredditività media del 41,07% riscontrato per le imprese operanti nelmedesimo settore sui costi della produzione, senza tuttavia dare alcunconto in motivazione dei dati utilizzati per l’elaborazione statistica diquella percentuale, non consentendo così al contribuente un riscontrodel criterio utilizzato.Sostiene la curatela che il giudice di appello avrebbe fatto derivare dauna estrapolazione statistica di una pluralità di dati non identificati néspecificati, che fissa soltanto una regola di esperienza e non un “fattonoto” storicamente verificato, una correlata presunzione in ordineall’ammontare del reddito imponibile, sollevando così di fatto l’ufficiodall’onere della prova.Sostiene che un’elaborazione statistica come quella operata dall’ufficionella fattispecie di causa non potrebbe dare sostegno ad una ripresafiscale, nemmeno in caso di dichiarazione omessa, che autorizzal’amministrazione ad avvalersi delle presunzioni cd. “supersemplici”.L’avviso di accertamento impugnato in prime cure sarebbe, dunque,carente di motivazione.1.1. Il motivo è infondato.Ai sensi dell’art. 41, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nell’ipotesiin cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione deiredditi, così come nell’ipotesi di presentazione di una dichiarazionenulla ai sensi delle disposizioni del titolo I del citato d.P.R., “l’ufficiodetermina il reddito complessivo…, e in quanto possibile i singoli redditidelle persone fisiche soggetti all’imposta locale sui redditi, sulla baser.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026  3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza,con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alterzo comma dell’art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dallerisultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritturecontabili del contribuente ancorché regolarmente tenute”.L’ufficio, dunque, ben poteva, in una fattispecie come quella di causa,in cui non era stata presentata la dichiarazione dei redditi, ricostruireil reddito complessivo della società utilizzando i dati e le notizie“comunque raccolti”.Orbene, l’elaborazione statistica della redditività media delle impresedello stesso settore della contribuente rappresenta senz’altro unamodalità adeguata di reperimento dei dati dai quali ricavare in viainduttiva il reddito imponibile della società, conseguito in un periodod’imposta nel quale essa era ancora in bonis.Questa Corte ha avuto già modo di affermare che in tema diaccertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessadichiarazione da parte del contribuente, il potere - doveredell'Amministrazione è disciplinato non già dell'art. 39, bensì dall'art.41 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi del quale, sulla base dei dati edelle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficiodetermina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine,esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso almetodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici- cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cuiall'art. 38, comma 3, del d.P.R. citato -, le quali determinanoun'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuentela deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito(risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodottoo è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficior.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026  4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026(Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14930 del 15/06/2017, Rv. 644593 -01).Ancora, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso diomessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere - doveredell'Amministrazione è disciplinato dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del1973 in termini tali per cui, sulla base dei dati e delle notizie comunqueraccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficio determina il redditocomplessivo del contribuente medesimo, e in quanto possibile i singoliredditi delle persone fisiche soggetti all'ILOR, con facoltà di ricorso apresunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione econcordanza, di cui al terzo comma dell'art. 38 del cit. d.P.R. n. 600del 1973. Da ciò deriva che l'accertamento, salva la dimostrazione difatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa ad opera delcontribuente, su cui incombe il relativo onere, potrà essere, a secondadelle scelte dell'ufficio impositore - e con riferimento ai dati utilizzabili-, analitico o sintetico, giacché l'esistenza del potere di accertamentonon è condizionata dal metodo che verrà adottato, dovendosi rilevareche quel potere sussiste in astratto in modo indipendente dal come, difatto, verrà esercitato, a seconda delle particolarità del caso concreto(Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23480 del 17/12/2004, Rv. 578910 - 01).Orbene, nel caso che ci occupa l’amministrazione ha ricostruito ilreddito complessivo della società utilizzando un dato statisticolegittimamente acquisito (quello della redditività media delle impreseoperanti nello stesso settore economico della contribuente).D’altronde, gli elementi presuntivi utilizzabili dall’amministrazione nelcaso in cui sia omessa la dichiarazione dei redditi possono anche essereprivi del requisito della “precisione”, oltre che dei requisiti della gravitàe della concordanza, con la conseguenza che, estrapolato il datostatistico relativo alla redditività media delle imprese operanti nellostesso settore economico della società odierna contribuente, è onere dir.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026  5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026quest’ultima produrre prove per contestare i dati su cui si fonda l’avvisodi accertamento e i risultati in termini di ripresa fiscale ai quali esso èpervenuto.2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, con particolare riferimento all’art. 41, comma 2,del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c.”, la curatelacensura la sentenza impugnata per aver omesso di verificare se leconseguenze tratte dall’ufficio dai dati utilizzati siano o menocompatibili con il criterio della normalità, tenuto conto delle scritturecontabili la cui attendibilità non sarebbe stata mai disconosciutadall’amministrazione.In particolare, la società aveva chiuso i bilanci precedenti all’anno 2011in perdita ed in perdita aveva chiuso anche l’esercizio 2011, tant’è veroche nel 2013 la società fu dichiarata fallita.Ne consegue, allora, che la ripresa fiscale si baserebbe su datiinattendibili ed inverosimili.2.1. Il motivo è infondato.Si è detto, nell’esame del motivo precedente, che l’art. 41, comma 2,del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso di omessa presentazione delladichiarazione dei redditi, consente all’ufficio di determinare il redditocomplessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notiziecomunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersianche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell’art.38 e di prescindere in tutto o in parte dalle eventuali scritture contabilidel contribuente anziché regolarmente tenute.Ne consegue, dunque, che, sul piano normativo, l’omessapresentazione della dichiarazione dei redditi è considerata come un atto“eversivo” del rapporto di fiducia tra il contribuente el’amministrazione, un “campanello di allarme” di una probabiler.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026  6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026infedeltà fiscale, tale da legittimare l’ufficio a procedere induttivamentealla determinazione del reddito complessivo sulla base di qualunquedato o notizia, comunque (legittimamente) acquisito, purché dotato divalenza inferenziale rispetto ad una possibile capacità contributiva delcontribuente non dichiarata, anche prescindendo dalle scritturecontabili benché regolarmente tenute.L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, dunque,legittima l’amministrazione a mettere “fuori gioco” le scritture contabilie a porre qualsiasi dato o notizia legittimamente acquisito, purchédotato di valenza inferenziale, a fondamento della ripresa fiscale.Orbene, la sterilizzazione delle scritture contabili ai fini delladeterminazione del reddito complessivo non pone queste ultime al difuori del corredo probatorio utilizzabile in giudizio dal contribuente, chepotrà comunque utilizzarle in sede processuale per togliere forzaprobatoria ai dati acquisiti dall’ufficio per la ricostruzione del reddito.sentenza impugnata ha affermato che la documentazione offerta dallasocietà per contrastare le pretese dell’ufficio era “precaria” e che essasi è limitata “a delle mere affermazioni di principio”.Il motivo in esame non smentisce tali affermazioni della sentenzaimpugnata, ma si limita a censurare l’inferenza presuntiva dei dati postidall’ufficio a fondamento della ripresa adducendo argomenti di per séinidonei a scalfire il valore inferenziale dei dati acquisiti e valorizzatidall’ufficio (e cioè la redditività media delle imprese del settore).La circostanza che la società risultava già in perdita da anni precedential 2011 e che da lì a qualche anno essa sarebbe stata dichiarata fallita,infatti, non vale ad inficiare le risultanze dell’avviso di accertamentoper il 2011, considerato anche che non è evento improbabile che lesocietà in crisi procrastinino la loro permanenza sul mercato finché siapossibile, sacrificando in primis gli interessi del fisco.r.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026  7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/20263.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame circa un fattodecisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art.360 c.p.c., comma 1, n. 5 c.p.c.”, la contribuente si duole che il giudicedi appello abbia trascurato un fatto decisivo ritualmente dedotto inappello e documentato dalla curatela fallimentare: la giuridicaesistenza dell’atto impugnato per difetto di sottoscrizione, ai sensidell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, risultando ilprovvedimento firmato dal Capo ufficio controlli delegato da undirigente, il dott. [OSCURATO:PERSONA], decaduto dall’incarico dirigenzialea seguito della sentenza n. 37 del 2015 della Corte Costituzionale.L’eccezione di nullità, sotto tale profilo, dell’avviso di accertamento erastata proposta dalla contribuente nella memoria difensiva di appello.3.1. Il motivo è infondato.E’ la stessa contribuente a riferire che l’eccezione di nullità dell’avvisodi accertamento per mancanza di sottoscrizione era stata proposta solonel corso del giudizio di appello.Tale eccezione, dunque, è tardiva, in quanto la contribuente l’avrebbedovuta porre a fondamento di uno dei motivi di impugnazione daproporre in primo grado.Né si può sostenere che detta eccezione sarebbe consequenziale allapronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 37 del2015: le sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale di unanorma di legge, infatti, fanno salvi i rapporti esauriti, e tra i rapportiesauriti rientrano senz’altro le questioni coperte dalle preclusioniprocessuali (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16450 del18/07/2006, Rv. 591494 - 01).4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnataper motivazione apparente. In particolare, essa si sarebbe limitata adr.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026  8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026affermare che non sarebbe stata offerta la prova contraria rispetto aquanto argomentato e prodotto dall’ufficio a sostegno della ripresafiscale.La sentenza impugnata non avrebbe spiegato le ragioni per le quali haconsiderato “precaria” la documentazione contabile prodotta in giudiziodalla curatela fallimentare, documentazione la cui attendibilità non erastata contestata dall’ufficio.4.1. Il motivo è infondato.A fronte dell’affermazione che la società non aveva offerto provacontraria rispetto ai dati posti dall’ufficio a base dell’avviso diaccertamento, la curatela avrebbe dovuto dedurre, di converso, qualiprove offerte non sarebbero state valutate dal giudice d’appello.La contestazione del giudizio di precarietà dato dal giudice di meritoalle scritture contabili prodotte dalla curatela, inoltre, non è decisiva,in quanto le loro risultanze non sono di per sé sufficienti, ai sensidell’art. 41, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ad inficiare la ripresafiscale fondata sull’omessa presentazione della dichiarazione deiredditi.Come si è già spiegato, l’omessa presentazione della dichiarazione deiredditi è di per sé un indice rilevatore di infedeltà fiscale, sicché lerisultanze delle scritture contabili, benché regolarmente tenute, nonsono di per sé una prova sufficiente a scardinare il fondamento dellaripresa fiscale esercitata dall’ufficio.Né è elemento presuntivo idoneo ad inficiare la ripresa fiscale lacircostanza che la società era già in crisi e che dopo qualche anno essaera stata dichiarata fallita, per i motivi spiegati nell’esame del secondomotivo di ricorso.5. In conclusione, il ricorso è infondato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.r.g. n. 7835/2017 a.c. 20/1/2026  9Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7835/2017Numero sezionale 525/2026Numero di raccolta generale 7207/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la curatela del fallimento ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano ineuro cinquemilaseicento per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 7835/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]  10Cons. est. Angelo NapolitanoP.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la curatela del fallimento ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano ineuro cinquemilaseicento per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 7835/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]  10Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07207/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris